Sentenza 162/2013 (ECLI:IT:COST:2013:162)
Massima numero 37180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/06/2013;  Decisione del  19/06/2013
Deposito del 27/06/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37179  37181


Titolo
Porti e aeroporti - Norme della Regione Lazio - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo - Parte inerente l'inserimento dell'art. 2- bis , comma 2, nel corpo della precedente legge regionale n. 41 del 1997 - Ricorso del Governo - Omesso svolgimento di censure - Inammissibilità della questione in parte qua .

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme dell'art. 1, co. 3 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, per la parte inerente all'inserimento dell'art. 2-bis, comma 2, nel corpo della precedente legge regionale n. 41 del 1997, in quanto in relazione al citato comma 2 non viene svolta dal ricorrente alcuna censura.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  18/07/2012  n. 9  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte