Responsabilità civile - Norme della Regione Lazio - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo - Previsione di ipotesi di responsabilità in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperfice, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittime le norme dell'art. 1, co. 3 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nella parte in cui tali norme prevedono l'ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Infatti, tale previsione è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale.
- In materia, ex plurimis, sentenze nn. 18/2013, 271/2009 e 211/2006.