Sentenza 162/2013 (ECLI:IT:COST:2013:162)
Massima numero 37181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/06/2013;  Decisione del  19/06/2013
Deposito del 27/06/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37179  37180


Titolo
Responsabilità civile - Norme della Regione Lazio - Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo - Previsione di ipotesi di responsabilità in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperfice, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittime le norme dell'art. 1, co. 3 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, che disciplinano la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nella parte in cui tali norme prevedono l'ipotesi di responsabilità in materia di «sicurezza della pubblica incolumità», di uso del territorio e di tutela dell'ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile. Infatti, tale previsione è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale.

- In materia, ex plurimis, sentenze nn. 18/2013, 271/2009 e 211/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  18/07/2012  n. 9  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte