Processo penale - Procedimenti riguardanti magistrati - Deroga ai criteri di competenza territoriale - Mancata estensione ai magistrati che abbiano cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quantomeno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla cessazione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai magistrati trasferiti ad altra sede in epoca successiva al fatto che li riguarda -Insussistenza - Ragionevolezza della regola che dispone l'applicazione della disciplina ordinaria - Manifesta infondatezza della questione.
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati - che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto - il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione. Infatti, la disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina ordinaria risulta ragionevole, tenuto anche conto che eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione.
- Si veda l'analogo precedente della sentenza n. 381 del 1999. Più in generale sulla necessità di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, le situazioni di consuetudine professionale e di colleganza che possono giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, si vedano le sentenze n. 432 del 2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del 2000.