Processo tributario - Casi di rimessione - Mancata previsione dell'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della causa - Asserita preclusione in appello della possibilità di esame del processo nel merito - Insussistenza - Erronea premessa interpretativa fondata su un inconveniente di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione, quello dell'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della causa, promossa in riferimento all'art. 24 Cost., sulla base di un erroneo presupposto interpretativo; infatti, la norma censurata non limita in alcun modo la trattazione del processo né pone il giudice dell'appello nella situazione di stallo prospettata dal rimettente; sicché la preclusione lamentata dal giudice a quo è dovuta, nel caso di specie, non all'applicazione della norma impugnata, ma alla mera circostanza di fatto della mancata deduzione delle questioni di merito da parte dell'appellante, il quale ha male esercitato il suo diritto di appellare; dal che discende che la questione sottoposta si risolve nella denuncia di un inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale.
- In senso analogo, v. citate sentenze nn. 117/2012, 303/2011 e 329/2009; ordinanze nn. 270/2013 e 112/2013.