Regioni - Norme di attuazione degli statuti regionali - Competenza attribuita alle regioni ad autonomia speciale - Potere permanente e stabile - Ratio e finalità - Potere attribuito da norma costituzionale al fine di assicurare l'unità dell'ordinamento giuridico - Peculiarità procedurali dei decreti legislativi di attuazione - Possibilità per la Corte dei conti di sindacarne la legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione. (Classif. 215010).
Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, la cui competenza ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. È insito nelle norme di attuazione il compito di assicurare un collegamento e di coordinare l’organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con l’organizzazione dello Stato nell’unità dell’ordinamento giuridico. (Precedente: S. 353/2001 - mass. 26566).
Le norme di attuazione dello statuto speciale sono fonti a competenza “riservata e separata”, rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica, idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale, in modo da comporre un ordinamento giuridico armonico, compatibile con l’autonomia speciale e coerente con il principio di unitarietà della Repubblica. (Precedenti: S. 316/2004 - mass. 28807; S. 213/1998 - mass. 24181; S. 137/1998 - mass. 23864; S. 85/1990 - mass. 15295; S. 160/1985 - mass. 10946)
I decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelli ordinari, in quanto emanati dal Governo in assenza della legge di delega preventiva del Parlamento; non sono sottoposti al parere parlamentare; necessitano del consenso della Commissione paritetica Stato-Regione, prevista da ciascuno statuto speciale, cui partecipano membri designati in misura uniforme dal Governo e dalla Regione. I presupposti del decreto legislativo di attuazione sono la Costituzione e lo statuto speciale, ed è a tali fonti che si fa riferimento soprattutto per individuare l’oggetto delle disposizioni di attuazione. Il raffronto del contenuto del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale con la fonte statutaria in rilievo evidenzia, invece, che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio.
La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali, per fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale. Nell’ambito del giudizio di parificazione può avvenire, infatti, la verifica della conformità a Costituzione delle norme di attuazione dello statuto speciale che incidono sugli equilibri finanziari del bilancio regionale e sugli equilibri del complesso delle amministrazioni pubbliche. (Precedenti: S. 138/2019 - mass. 42392; S. 196/2018 - mass. 40372).