Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Trasferimento delle funzioni di due società in house della Regione (Lombardia Informatica s.p.a. e Cestec s.p.a.) a strutture organizzative regionali - Inquadramento del personale nei ruoli regionali sulla base di una prova attitudinale riservata - Mancanza di una procedura selettiva aperta al pubblico - Violazione dei canoni di ragionevolezza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2013). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 12, commi 2 e 4, della suindicata legge della Regione Lombardia n. 12 del 2012. Nelle more del presente giudizio, la norma regionale, nei due commi censurati, è stata modificata dall'art. 1 della successiva legge della Regione Lombardia n. 21 del 2012 cit. La nuova disciplina - che ha abrogato l'originario comma 2 dell'indicato art. 12 - ha posto nel nulla, in modo definitivo e retroattivo, il contenuto dispositivo dei due commi originari, sicché è da escludere che residui alcuna possibilità che gli stessi abbiano avuto medio tempore attuazione. Nella sostanza, però, la normativa nuova è omogenea rispetto a quella sostituita, dato che anche la nuova disposizione autorizza il trasferimento di personale, in mancanza di concorso aperto al pubblico, esclusivamente sulla base di una prova attitudinale riservata al personale già assunto presso la società in house. Pertanto, non risultando la nuova disciplina regionale satisfattiva rispetto alle doglianze sollevate dall'attuale ricorrente, va disposto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, il trasferimento della questione sulla nuova norma, quale risultante in seguito all'avvenuta abrogazione del comma 2 ed alla modificazione del comma 4 operata dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 2012. La questione - così delineata - è fondata in quanto la normativa censurata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della derogabilità della regola del pubblico concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche. In base a tali principi, infatti, al suddetto fine, sono necessarie sia la specifica individuazione delle ragioni giustificatrici della deroga sul piano della funzionalità sia la previsione di meccanismi di verifica dell'attività professionale svolta dagli interessati, sia i limiti percentuali della prevista assunzione senza concorso. Ciò vale anche per il trasferimento da una società partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale, perché altrimenti il trasferimento senza concorso si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiarne, in violazione dell'art. 97 Cost. Infatti, ai fini della presunta valorizzazione delle esperienze professionali dei dipendenti, il rapporto di lavoro con tali società non è assimilabile ad un rapporto di lavoro pubblico, come risulta dalla modalità privatistica scelta dall'ente pubblico controllante per realizzare le proprie finalità, che connota tutta l'azione contrattuale posta in essere da tali società commerciali, ivi comprese le modalità di reclutamento del personale.
- Sulle condizioni per il trasferimento della questione di legittimità costituzionale alla normativa successiva alla abrogazione di quella originariamente impugnata: sentenza n. 198/2012.
- Sull'applicabilità dei principi che disciplinano la deroga alla regola del pubblico concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, da parte delle amministrazioni pubbliche, anche al trasferimento di dipendenti da una società partecipata ad una Regione o ad altro soggetto pubblico regionale: sentenza n. 62/2012.