Processo penale - Legittimo impedimento - Procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, per legittimo impedimento, in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri - Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione prima penale, di rigetto della richiesta - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Asserito «cattivo esercizio» da parte dell'autorità giurisdizionale del potere di valutare in concreto il carattere dell'impedimento, lesivo delle prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato - Insussistenza - Mancata allegazione da parte dell'imputato «della specifica inderogabile necessità della sovrapposizione dei due impegni» - Dichiarazione che, in base al principio di leale collaborazione - e fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo -, spettava al Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1° marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria concomitanza e "non rinviabilità" di detto impegno e circa una data alternativa per definire un nuovo calendario.
In relazione al conflitto proposto - in riferimento al principio di leale collaborazione - dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale, e avente ad oggetto l'ordinanza con la quale il predetto Tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa dell'imputato, allora Presidente del Consiglio dei ministri, per legittimo impedimento di quest'ultimo, in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri, va dichiarato che spettava al predetto Tribunale stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione alla richiamata udienza penale l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza. L'imputato, infatti, non ha fornito alcuna allegazione circa la non rinviabilità dell'impegno istituzionale e la necessaria concomitanza di esso con l'udienza di cui chiedeva il rinvio, né ha indicato una data alternativa per definire un nuovo calendario e questa mancanza di "allegazioni" ha impedito al Tribunale di considerare assoluta l'impossibilità a comparire determinata dall'impegno dedotto quale impedimento. La partecipazione a una riunione del Consiglio dei ministri può in astratto costituire un impedimento ai sensi dell'art. 420-ter del cod. proc. pen., in quanto compresa tra le attività istituzionali «riconducibili [...] alla sfera di attribuzioni previste dagli artt. da 92 a 96 della Costituzione» e «coessenzial[i] alla funzione tipica del Governo». Tuttavia, rispetto ai casi in cui la possibilità di rinviare la comparizione in udienza sfugge alla programmazione dell'imputato, la posizione del Presidente del Consiglio è nettamente differenziata perché il Consiglio è convocato dallo stesso Presidente e inoltre perché l'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio è espressamente disciplinata dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. del 10 novembre 1993.
- In tema di legittimo impedimento per concomitante esercizio di funzioni parlamentari o governative, v. le citate sentenze nn. 23/2011, 262/2009, 451/2005, 284/2004, 263/2003 e 225/2001.