Ordinanza 169/2013 (ECLI:IT:COST:2013:169)
Massima numero 37188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
19/06/2013; Decisione del
19/06/2013
Deposito del 01/07/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Asserita irragionevolezza dell'automatismo - Asserita lesione della finalità rieducativa della pena - Natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato - Indeterminatezza del petitum - Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Asserita irragionevolezza dell'automatismo - Asserita lesione della finalità rieducativa della pena - Natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato - Indeterminatezza del petitum - Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta. Premesso che il rimettente chiede in sostanza una pronuncia additiva per consentire all'autorità amministrativa di valutare caso per caso «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» riferito dalla norma denunciata all'autore dei reati in materia di stupefacenti, l'esame della questione di legittimità costituzionale è precluso: dalla natura non vincolata dell'intervento additivo auspicato; dall'assoluta indeterminatezza del petitum, per omessa individuazione delle condizioni della «emenda» la cui valutazione si vorrebbe affidare all'autorità amministrativa; dal carattere ipotetico e virtuale della rilevanza della questione, non essendo indicata dal rimettente la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e condurre all'annullamento del provvedimento di revoca della patente impugnato nel giudizio a quo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta. Premesso che il rimettente chiede in sostanza una pronuncia additiva per consentire all'autorità amministrativa di valutare caso per caso «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» riferito dalla norma denunciata all'autore dei reati in materia di stupefacenti, l'esame della questione di legittimità costituzionale è precluso: dalla natura non vincolata dell'intervento additivo auspicato; dall'assoluta indeterminatezza del petitum, per omessa individuazione delle condizioni della «emenda» la cui valutazione si vorrebbe affidare all'autorità amministrativa; dal carattere ipotetico e virtuale della rilevanza della questione, non essendo indicata dal rimettente la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e condurre all'annullamento del provvedimento di revoca della patente impugnato nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte