Sentenza 170/2013 (ECLI:IT:COST:2013:170)
Massima numero 37189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Nuova disciplina del privilegio - Riconoscimento del privilegio ai crediti dello Stato derivanti dall'IRES (imposta sui redditi delle società) e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette - Applicazione retroattiva - Ricollocazione in sede privilegiata dei crediti erariali ammessi al chirografo in uno stato passivo esecutivo già divenuto definitivo - Favore per le pretese economiche dello Stato in danno delle concorrenti aspettative delle parti private, con pregiudizio della tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti - Violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale, in relazione all'art. 6 della CEDU - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente di applicare il nuovo regime dei privilegi erariali anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo sia già divenuto definitivo, superando il cosiddetto giudicato "endo-fallimentare", con la conseguenza che detta disciplina non solo ha una portata retroattiva, ma altera altresì i rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall'intervenuta preclusione processuale, favorendo le pretese economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private. Infatti la disciplina impugnata - stante: il consolidamento, conseguito con il cosiddetto giudicato "endo-fallimentare", delle aspettative dei creditori incise dalla disposizione retroattiva; l'imprevedibilità dell'innovazione legislativa; l'alterazione a favore dello Stato (parte della procedura concorsuale) del rapporto tra creditori concorrenti, determinata dalle norme in discussione; l'assenza di adeguati motivi che giustifichino la retroattività della legge - palesa la sua illegittimità sia per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sia per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, in considerazione del pregiudizio che essa arreca alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti.

- In tema di efficacia delle norme della CEDU, v. citate sentenze nn. 85/2013, 264/2012, 348/2007 e 349/2007.

- In tema di affidamento del privato, v. citate sentenze nn. 78/2012, 93/2011, 41/2011, 209/2010, 24/2009, 374/2002 e 419/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 37

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 40

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6