Sentenza 171/2013 (ECLI:IT:COST:2013:171)
Massima numero 37190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale - Disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», in quanto la norma regionale impugnata prevede, a determinate condizioni, una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la durata temporale. Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza.

- V. citate sentenze nn. 213/2011, 340/2010, 233/2010 e 180/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  30/07/2012  n. 24  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 12    co. 2