Sentenza 172/2013 (ECLI:IT:COST:2013:172)
Massima numero 37191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37192


Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso della titolarità della carta di soggiorno - Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo
E ' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento. In base alla disposizione impugnata l'assegno di cura erogato dalla Provincia in favore di cittadini italiani e stranieri è, per i cittadini extracomunitari, erogabile soltanto in favore di coloro che siano in possesso dello specifico titolo costituito dalla "carta di soggiorno" (art. 9, comma 1). Premesso che la carta di soggiorno è stata sostituita, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (vedi, per tutte: sentenza n. 40/2013), va sottolineato che il criterio di limitazione del novero dei fruitori della provvidenza in esame adottato, sul punto, dalla norma censurata, deve ritenersi lesivo dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 4/2013), non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità dell'assegno di cura. Va ribadito, infatti, che non è possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo - in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni - versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possono vantare analogo titolo legittimante. Infatti, ciò che assume valore dirimente agli effetti del sindacato di costituzionalità, non è la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei benefici di ordine economico che il legislatore (statale o regionale) ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie "deboli". La compatibilità costituzionale delle scelte legislative va dunque affermata se ed allorquando, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione integri un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di "bisogni primari" inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (sentenze nn. 329/2011 e 187/2010). Condizione questa che certamente si configura relativamente alla provvidenza in esame, che è espressamente destinata a coinvolgere e salvaguardare beni e valori tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona non autosufficiente anche con riferimento al contesto familiare in cui è inserita. Senza pertanto che valga l'eccezione mossa dalla resistente in ragione del fatto che l'assegno de quo è «misura integrativa dell'indennità di accompagnamento», giacché la classificazione del beneficio va operata imprescindibilmente con riferimento alla natura e alla portata teleologica che ne caratterizzano la predisposizione e la prestazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2012  n. 15  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte