Sentenza 172/2013 (ECLI:IT:COST:2013:172)
Massima numero 37192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37191


Titolo
Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso del requisito della residenza da almeno tre anni continuativi nel territorio provinciale - Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), limitatamente alle parole «da almeno tre anni continuativi». In base alla disposizione impugnata l'attribuibilità dell'assegno di cura erogato dalla Provincia in favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è, fra l'altro, subordinato al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi. Va ribadito che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale - se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili (da ultimo sentenza n. 133/2013) e che quello della residenza costituisce «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432/2005) - tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenze nn. 133/2013, 2/2013, 40/2011 e 432/2005). Mentre, nella specie, non è dato riscontrare proprio tale ragionevole correlazione tra l'impugnato presupposto di ammissibilità al beneficio (residenza protratta nel tempo) e gli altri peculiari requisiti (situazione di bisogno e di disagio anche economico riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale), che costituiscono le condizioni di fruibilità della provvidenza in esame. Sicché l'indicata previsione realizza una discriminazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2012  n. 15  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte