Ordinanza 173/2013 (ECLI:IT:COST:2013:173)
Massima numero 37193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo - Previsione che il Commissario ad acta dia esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione - Asserita violazione del principio di uguaglianza, dei diritti di azione e difesa in giudizio, del principio di tutela giurisdizionale, della competenza regionale in materia di organizzazione sanitaria e di tutela della salute, dei principi costituzionali sui poteri sostitutivi del Governo, dei principi costituzionali sulla formazione degli atti legislativi, del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lett. c), primo periodo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che contiene la previsione che il commissario ad acta dia esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 Cost. ed in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, alla luce dell'oggetto del giudizio di ottemperanza - in occasione del quale è stata sollevata la questione - e della peculiarità della fattispecie in esame, tenuto conto della pendenza del processo di appello e del contenuto dell'ordinanza resa sulla domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la mancata considerazione di tutti i profili sopra richiamati ad opera del remittente si risolve in difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 17  co. 4

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 73  co. 3

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6