Ordinanza 174/2013 (ECLI:IT:COST:2013:174)
Massima numero 37194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Costituzione in giudizio del convenuto - Termine di venti giorni precedenti l'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione - Differimento automatico dell'udienza stessa ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, cod. proc. civ. - Omessa previsione che il termine di venti giorni decorra dalla data di effettiva celebrazione della prima udienza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio del giusto processo e di parità delle parti - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., impugnato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell' udienza. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione, previste nel quarto e nel quinto comma del suddetto articolo, non sono riconducibili ad una ratio comune. Infatti, la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione - attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168-bis - è correlato alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa; tale esigenza non sussiste, invece, in relazione al rinvio previsto dal quarto comma, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Infine - posto che il legislatore gode di una non irragionevole discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali - la disposizione censurata non presenta neppure una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, ma mira a disciplinare lo svolgimento del processo attraverso scansioni temporali al fine di salvaguardarne le esigenze di certezza.

- Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 166 del cod. proc. civ., v. le citate ordinanze nn. 134/2009, 164/1998 e 461/1997.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 166  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte