Bilancio e contabilità pubblica – Riequilibrio della finanza pubblica – Rientro del disavanzo regionale – Disciplina temporale – Possibilità di riassorbimento in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio – Esclusione (nel caso di specie: Illegittimità costituzionale della disposizione che prevede, per la Regione Siciliana, che il ripiano del disavanzo inerente al rendiconto del 2018 sia riassorbito entro il limite dei dieci esercizi). (Classif. 036015).
Il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporta una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e scoraggiare le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. Pertanto, la disciplina temporale del rientro dal disavanzo non può che correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente di tale aggregato si è prodotta, così da consentire che, pur nella continuità degli esercizi, questa venga recuperata nel periodo massimo consentito. (Precedenti: S. 168/2022 - mass. 44973; S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio dell’obbligo di copertura della spesa e dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio – l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2021, individua un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, determinano un ampliamento della spesa privo di copertura, paralizzando qualsiasi ragionevole progetto di risanamento del bilancio deficitario dell’ente, con ripercussioni sugli equilibri complessivi di finanza pubblica. Il raffronto del contenuto del d.lgs. n. 158 del 2019 con la fonte statutaria evidenzia infatti che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento preciso a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. La previsione censurata, al contrario, consentendo il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l’obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost., perché permette di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. L’art. 7 censurato, nella versione vigente ratione temporis, comporta, inoltre, da un lato l’elusione dell’obbligo di incrementare la quota annuale del disavanzo pregresso non ripianato nei precedenti esercizi con un indebito trascinamento nel tempo del disavanzo stesso e, dall’altro lato, riduce l’importo delle quote periodiche del disavanzo da recuperare, delineando una modalità di recupero del disavanzo in violazione dei parametri indicati, anche sotto il profilo dell’equilibrio del bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea). (Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45257; S. 246/2021 - mass. 44426).