Ordinanza 176/2013 (ECLI:IT:COST:2013:176)
Massima numero 37196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Maso chiuso - Norme della Provincia di Bolzano - Scioglimento del maso - Proposizione in sede amministrativa delle domande di scioglimento anche in pendenza del giudizio di assunzione, ovvero spettanza di tale decisione al giudice investito del procedimento d'assunzione - Omessa previsione - Inesistenza di soluzioni costituzionalmente imposte - Scelte di sistema spettanti alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., nella parte in cui non ammette più, una volta introdotto il procedimento per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione, il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso o non ammette che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d'assunzione. L'ordinanza di rimessione non evidenzia in alcun modo che il giudice a quo sia stato chiamato ad applicare la norma censurata, emergendo viceversa il carattere ipotetico del richiesto scrutinio di costituzionalità, la cui pregiudizialità (e incidenza) rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio risulta allo stato non configurabile, in quanto espressamente condizionata da una ulteriore futura e del tutto eventuale pronuncia di scioglimento del maso chiuso, al momento non richiesta da alcuno. Inoltre, il rimettente formula un petitum ancipite, sollecitando ad un tempo due diversi interventi additivi sul testo della norma censurata, evidentemente frutto di due percorsi interpretativi opposti e di un non sciolto dubbio interpretativo, senza che sia dato comprendere se le due ipotesi siano poste tra loro in un rapporto di irrisolta alternatività o di subordinazione. In particolare, la richiesta di affidare la decisione circa lo scioglimento del maso, oltre che alla pubblica amministrazione, anche (o in sostituzione) al giudice investito del procedimento d'assunzione, rende altresì perplessa (oltre che contraddittoria) la motivazione sulla rilevanza, là dove il rimettente sottolinea come la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria della facoltà, in caso di mancanza dei presupposti oggettivi della costituzione in maso chiuso, di pronunciarne con sentenza lo scioglimento. Infine, l'intervento richiesto alla Corte non si configura affatto (non foss'altro che per il suo carattere alternativo) come soluzione costituzionalmente imposta e appare caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creatività, peraltro diretto a modificare un istituto processuale, la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza.


Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  28/11/2001  n. 17  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte