Ordinanza 177/2013 (ECLI:IT:COST:2013:177)
Massima numero 37197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  01/07/2013;  Decisione del  01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Campania - Consiglieri regionali - Condanna non definitiva per il delitto di cui all'art. 416- bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) - Sospensione di diritto dalla carica fino alla sentenza definitiva - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 1 legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, concernente la sospensione di diritto dei consiglieri regionali dalla carica fino alla sentenza definitiva in caso di condanna non definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). infatti, la questione è divenuta priva di oggetto perché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 118 del 2013.

- In relazione al precedente giudizio che rende inammissibile il giudizio in argomento, si veda la sentenza n. 118/2013.

- Sulla manifesta inammissibililità per sopravvenuta mancanza di oggetto, per la rimozione dall'ordinamento con efficacia ex tunc della norma censurata, ex plurimis, ordinanze n. 222/2012 e 76/2012.

- Sul merito della compatibilità di misure volte a garantire la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni, si vedano le sentenze nn. 141/1996, 118/1994, 195/1994, 288/1993, 407/1992, 288/1993, 218/1993 e 197/1993.

- Sull'irragionevolezza di un regime regionale differenziato rispetto alla unitaria disciplina nazionale, perché i delitti previsti dall'art. 15, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 1990 sono accomunati dal fatto di essere stati tutti considerati come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale e, in quanto tali, parimenti forniti di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali, si vedano le sentenze n. 132 del 2001, n. 206 del 1999 e n. 184 del 1994.

- Sull'ammissibilità delle restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile, soltanto nell'ipotesi, e nei limiti, in cui ciò sia indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, secondo la regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione, si vedano le sentenze n. 467 del 1991, n. 138 del 1985 e n. 102 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  11/10/2011  n. 16  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte