Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a VIA sia depositata presso i Comuni interessati - Omessa previsione che sia dato avviso della trasmissione nell'albo pretorio degli stessi Comuni - Contrasto con la normativa statale sulla disciplina dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della richiesta - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, inserito dall'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati. La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale. Nella specie, è invece proprio questo l'effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale che, conseguentemente, va dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. La sopravvenuta modifica alla norma impugnata, introdotta dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013, poiché concerne il secondo periodo del citato art. 10, comma 1-bis, non ha rimosso il vizio denunciato e di essa neppure occorre occuparsi, in quanto lo stesso vizio è stato eliminato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo, il solo impugnato dal ricorrente.