Sentenza 178/2013 (ECLI:IT:COST:2013:178)
Massima numero 37201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
01/07/2013; Decisione del
01/07/2013
Deposito del 04/07/2013; Pubblicazione in G. U. 10/07/2013
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione - Contrasto con la normativa statale che prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale sul sito web della Regione - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale -Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione - Contrasto con la normativa statale che prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale sul sito web della Regione - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale -Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. La norma impugnata disciplina la pubblicità «dell'esito della procedura» di verifica-screening; la norma statale evocata dal ricorrente e contenuta nell'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 fa invece riferimento alla pubblicità del «provvedimento di assoggettabilità», ma le due locuzioni, alla luce della complessiva formulazione della prima, vanno ritenute coincidenti. Da siffatta identità consegue, in primo luogo, che la censura, riferita al testo originario del citato art. 18, comma 4, è meritevole di accoglimento. La disciplina in esame concerne, infatti, la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest'ultima e, conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pertanto, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale nei suindicati termini. La sopravvenuta modifica della disposizione operata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 non ha efficacia satisfattiva e neppure vi è prova della mancata applicazione della norma nel testo originario. In considerazione della coincidenza tra le locuzioni «provvedimento di assoggettabilità» ed «esito della procedura», rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest'ultima, da parte dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. La norma impugnata disciplina la pubblicità «dell'esito della procedura» di verifica-screening; la norma statale evocata dal ricorrente e contenuta nell'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 fa invece riferimento alla pubblicità del «provvedimento di assoggettabilità», ma le due locuzioni, alla luce della complessiva formulazione della prima, vanno ritenute coincidenti. Da siffatta identità consegue, in primo luogo, che la censura, riferita al testo originario del citato art. 18, comma 4, è meritevole di accoglimento. La disciplina in esame concerne, infatti, la materia «tutela dell'ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest'ultima e, conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pertanto, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale nei suindicati termini. La sopravvenuta modifica della disposizione operata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 non ha efficacia satisfattiva e neppure vi è prova della mancata applicazione della norma nel testo originario. In considerazione della coincidenza tra le locuzioni «provvedimento di assoggettabilità» ed «esito della procedura», rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest'ultima, da parte dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/1998
n. 38
art. 10
co. 5
legge della Regione Liguria
10/08/2012
n. 32
art. 18
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 20
co. 7