Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive o pecuniarie - Lavoro di pubblica utilità - Previsione che l'attività venga svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato - Irragionevolezza dell'automatismo che vincola lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità al territorio della Provincia di residenza - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Necessità di introdurre la previsione "Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore profilo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede. La norma impugnata disciplina il lavoro di pubblica utilità con una serie di disposizioni che consentono al giudice di disporre di una certa flessibilità nel governare modi e tempi dello svolgimento della pena, in particolare facendo in modo di non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Rispetto a questo quadro risulta palesemente irragionevole - e quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost. - il vincolo territoriale imposto al giudice, il quale deve individuare il luogo in cui il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto nell'ambito della Provincia in cui il condannato risiede. Tale vincolo territoriale, infatti, non risulta giustificato dalla voluntas legis di circoscrivere la discrezionalità del decidente, al fine di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo della sua dimora abituale, visto che un simile intento non è, in realtà, coerente con la stessa disciplina del lavoro di pubblica utilità e, dunque, non vale a giustificare il vincolo stesso, come risulta dal fatto che in molti casi il condannato può non prestare il consenso alla pena del lavoro di pubblica utilità se ritenga non compatibile con le proprie esigenze la scelta della località effettuata dal giudicante. Peraltro, la norma impugnata si pone anche in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., alla stregua del quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Infatti, la previsione di un vincolo territoriale, privo di una adeguata giustificazione, può compromettere la finalità rieducativa della pena, impedendo al giudice una efficace modulazione della pena e dissuadendo il condannato dall'intraprendere un percorso che avrebbe potuto consentirne l'emenda e la risocializzazione. Va precisato, infatti, che i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (ogni altro profilo rimane assorbito).
- Sul principio secondo cui la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria: sentenza n. 79/2007.