Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che "per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227" - Elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari assunti nel Piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della potestà sostitutiva statale - Illegittimità costituzionale parziale .
E' costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., il comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27, limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227». Infatti, la Regione Campania, con la disposizione denunciata, in elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato ai sensi del richiamato art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, nella specie, rifinalizza, ad altro scopo (finanziamento di mutui contratti dagli enti locali), per l'anno 2012, una parte (oltre 15 milioni di euro) dell'entrata destinata, a decorrere dal 2008 e per trent'anni, all'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005.
- Sui vincoli regionali a contenere i disavanzi del settore sanitario», v. citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012 e 193/2007, anche in relazione al perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari», v. citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012, 163/2011 e n. 123/2011, 141/2010, 100/2010 e 52/2010.