Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Distribuzione dei posti letto programmati (500) nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, nelle more del completamento del Policlinico universitario - Attribuzione al Commissario ad acta del compito di emanare gli atti consequenziali - Interferenza nelle funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale - Violazione della potestà sostitutiva statale - Contrasto con i principi fondamentali che prevedono la vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, in base al quale, nelle more del completamento del Policlinico universitario, si prevede la distribuzione nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta dei posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali. La semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina, infatti, di per sé, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Inoltre, poiché il piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), della legge n. 191 del 2009, per i quali «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».
- In senso analogo, in tema di interferenza di norme regionali con le funzioni del Commissario ad acta, con violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 79 e n. 28 del 2013, n. 2 del 2010.