Enti locali - Norme della Regione Campania - Incompatibilità della carica di presidente e assessore provinciale e della carica di sindaco e assessore comunale con la carica di consigliere regionale, stabilita dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali - Esclusione di tali incompatibilità per i consiglieri regionali supplenti - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione dei principi fondamentali in materia di incompatibilità - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 122, primo comma, Cost., l'art. 4, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, avente ad oggetto la deroga alle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il "principio ispiratore", che sta a fondamento della suddetta legislazione statale consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di presidente o assessore provinciale e di sindaco o assessore comunale con quella di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni. E con siffatto principio non è conciliabile la disposizione censurata, poiché, stante l'identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 310/2011.