Sentenza 9/2024 (ECLI:IT:COST:2024:9)
Massima numero 45954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/12/2023;  Decisione del  06/12/2023
Deposito del 26/01/2024; Pubblicazione in G. U. 31/01/2024
Massime associate alla pronuncia:  45951  45952  45953  45955


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Siciliana - Modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso già approvato - Conseguente dilatazione dei tempi di recupero del deficit e correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione - Lesione del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019, che prevede la modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso già approvato per ripianare il saldo finanziario negativo che rappresenta l’ammontare residuo del disavanzo dell’esercizio finanziario 2014 non ancora recuperato al 31 dicembre 2018 e di quello determinato dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, secondo una ripartizione in quote costanti su un arco temporale che varia da un minimo di dieci ad un massimo di trenta anni. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, dispone modalità di recupero del disavanzo che consentono addirittura di ampliarla senza adeguata copertura, in tal modo compromettendo il già difficile assetto della finanza regionale, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri, gravati dall’esigenza di un maggiore prelievo fiscale necessario a ripristinare il turbato equilibrio. Né il legislatore regionale siciliano tiene conto, tra l’altro, che il recupero del disavanzo in dieci annualità, invece che nelle consuete tre previste dalla regola generale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbe stato subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato per l’adozione di specifici impegni per l’effettivo rientro dal disavanzo; accordo che al momento dell’adozione della disposizione censurata non era tuttavia intervenuto. Al contrario, in presenza di difficoltà nel risanamento dell’ente strutturalmente deficitario, il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività, anche per evitare gravose “eredità” per i futuri amministrati; ciò che dispiega altresì effetti negativi sull’equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede eurounitaria e sovranazionale. (Precedenti: S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  28/12/2019  n. 30  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte