Sentenza 63/2026 (ECLI:IT:COST:2026:63)
Massima numero 47471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  11/03/2026;  Decisione del  11/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47467  47468  47469  47470  47472  47473  47474  47475  47476


Titolo
Cittadinanza - In genere - Stretta correlazione del popolo con il territorio, in base all'humus culturale comune e alla condivisione di principi costituzionali, che coniugano il cittadino al demos, giustificando così anche la regola della maggioranza - Divieto di privazione per motivi politici quale unica norma costituzionale espressa - Conseguenze - Ancoraggio del modello di cittadinanza ai principi costituzionali, con connotazione limitata a pochi tratti essenziali, quali la partecipazione democratica, il legame con il popolo e con lo Stato, la comunanza culturale - Ampia discrezionalità del legislatore, nel rispetto della complessità del tessuto costituzionale - Sindacabilità delle scelte compiute. (Classif. 048001).

Testo

Le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali: i cittadini costituiscono il popolo in quanto, oltre al legame strutturato attraverso una qualche forma di partecipazione alla vita collettiva, la solidarietà, i diritti e i doveri reciproci, tendenzialmente condividono i principi costituzionali, che sono l’espressione dei valori civici su cui si fonda la Repubblica. In questo modo, il cittadino fa esperienza di sé come membro non già di un assemblaggio casuale di individui, ma di uno specifico demos in cui l’elevato pluralismo e la conflittualità politica sono compatibili con il mantenimento dell’unità nazionale e della coesione sociale. Tale configurazione del popolo consente, altresì, di giustificare l’operare della regola di maggioranza, necessaria per assicurare il funzionamento della democrazia rappresentativa e ad adottare decisioni politiche che riguardano l’intera comunità, senza che la minoranza ritenga di essere dominata da un “altro”, in contraddizione col principio democratico, presuppone che sia la maggioranza che le minoranze si auto-percepiscano come facenti parte della medesima comunità e quindi legate da vincoli che trascendono la singola decisione o l’indirizzo politico di uno specifico Governo. (Precedente: S. 142/2025 - mass. 46989).

La Costituzione dedica espressamente al regime della cittadinanza la sola disposizione che vieta di privarla per motivi politici (art. 22): la mancanza di altre regole costituzionali fa sì che il legislatore goda di un’ampia discrezionalità nella disciplina dell’istituto, pur nel rispetto dei tratti immersi nella complessità del testo della Costituzione e con scelte non sottratte al sindacato di legittimità costituzionale. In assenza di regole puntuali, bisogna tenere conto del complesso dei principi costituzionali, dalla cui trama emerge un modello di cittadinanza molto generale e con pochi tratti essenziali, cui la legislazione ordinaria, pur nel quadro della predetta, ampia discrezionalità, dovrebbe riferirsi, e che impone di considerare tre aspetti: a) la titolarità dei cittadini di diritti di compartecipazione democratica alla formazione delle decisioni politiche; b) un legame effettivo della cittadinanza con il popolo e con lo Stato, che comporta l’impegno per il progresso della società e l’adempimento dei doveri di solidarietà; c) la condivisione di un comune “humus culturale” e dei principi costituzionali, espressioni dei valori civici su cui si fonda la Repubblica. (Precedenti: S. 142/2025 - mass. 46989; S. 25/2025 - mass. 46654).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 22

Altri parametri e norme interposte