Regioni (competenza concorrente) – Tutela della salute – Disciplina della dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale – Inclusione nel relativo ambito – Dovere delle regioni, anche ad autonomia speciale, di attenervisi – Disciplina statale sulla nomina e cessazione dall’incarico dei dirigenti – Finalità –Affrancamento della scelta dei dirigenti dai condizionamenti politici per selezionare quelli con migliori capacità gestionali. (Classif. 217018).
La disciplina della dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale va ascritta alla materia di competenza concorrente della tutela della salute. Spetta, pertanto, allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e ridurre l’ambito della discrezionalità politica nella scelta, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della PA, data l’incidenza della disciplina sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi devono attenersi anche le Regioni ad autonomia speciale, dato che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dalla Costituzione. (Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass. 42362; S. 159/2018 - mass. 40049; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 124/2015 - mass. 38443; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 449/2006 - mass. 30910).
L’intento del legislatore statale nel disciplinare la dirigenza degli enti del SSR – sia in relazione alla nomina che alla cessazione dell’incarico – è circoscrivere la scelta dei dirigenti tra candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, iscritti in appositi elenchi; ciò allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacità gestionali e un’elevata qualità manageriale del direttore generale. (Precedente: S. 159/2018 - mass. 40049)