Disabilità – In genere – Assistenza alla persona disabile – Preminenza della dimensione familiare – Conseguente necessità di predisporre strumenti di politica socio-assistenziale (in particolare: congedo straordinario) finalizzati alla realizzazione della cura e dell’assistenza, in via prioritaria, in ambito familiare – Possibilità, a tal fine, di comparare il matrimonio e le convivenze di fatto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non include, nella formulazione antecedente alla modifica del 2022, tra i beneficiari del congedo straordinario il convivente di fatto). (Classif. 085001).
Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente.
L’istituto del congedo straordinario, così come il permesso retribuito, proteggono l’interesse primario di assicurare, in via prioritaria, che la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito. Tali istituti, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave, sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005- mass. 29457).
La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale – tutelati, rispettivamente, dagli artt. 2, tra le formazioni sociali, e 29 Cost. – non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016; S. 416/1996; S. 8/1996; O. 121/2004).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost., l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La disposizione, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro risulta, nella formulazione vigente ragione temporis, viziata da contraddittorietà logica, in quanto, pur proponendosi di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare, esclude irragionevolmente dalla possibilità di prestarle assistenza il convivente, ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia nonché il fatto che gli obblighi di assistenza morale e materiale sono riferiti, oggi, non solo al matrimonio ma anche alle convivenze di fatto e alle unioni civili. La disposizione viola anche il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, da garantire e tutelare sia come singolo sia in quanto parte di una formazione sociale). (Precedenti: S. 213/2016 - mass. - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009 - mass. 33137; S. 158/2007 - mass. 31265).