Regioni (competenza residuale ) - Turismo - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio) - Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 - Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni - Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della proprietà privata e della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 218009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 in relazione all’art. 832 cod. civ., il quale, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. La disposizione impugnata condivide la stessa natura dell’indicato art. 41, comma 4, volto ad evitare aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed and breakfast, al fine di preservare la loro dimensione “familiare” e garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive. Entrambi gli articoli sono così riconducibili alla disciplina amministrativa delle strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti per le strutture ricettive “classificate”, che rientrano nel sistema regionale del turismo. Né la norma impugnata rientra nell’ordinamento civile (perché limiterebbe il contenuto del diritto di proprietà), perché il fatto che una norma implichi una compressione del diritto di proprietà non la attrae di per sé nell’orbita del diritto civile; del resto, la limitazione dei diritti dei proprietari rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica. (Precedenti: S. 186/2025 -mass. 47033; S. 80/2012 - mass. 36204).