Azione e difesa (diritti di) - Difesa tecnica - Ratio - Garanzia della equilibrata posizione delle parti, eventualmente realizzata mediante il gratuito patrocinio - Possibili differenze nelle modalità di garanzia della tutela giurisdizionale, purché non siano di ostacolo alla difesa e allo svolgimento dell'attività processuale. (Classif. 031003).
L’esigenza di assicurare la difesa tecnica è strettamente funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici volti a garantire una equilibrata posizione delle parti in lite; il legislatore, tuttavia, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi alle concrete modalità di esercizio di tale difesa, nel cui ambito rientra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, la cui funzione è di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. (Precedente: S. 228/2023 - mass. 45879).
Il legislatore può differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedente: S. 146/2025 - mass. 47004).