Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Umbria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per esigenze riferibili, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall'Agenzia - Applicazione del medesimo meccanismo anche per l'esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022, nella parte in cui ha confermato anche nell’esercizio finanziario 2023 l’applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, il quale disciplina la modalità di finanziamento dell’ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale genericamente per tutti i compiti assegnati all’Agenzia. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).