Sentenza 110/2026 (ECLI:IT:COST:2026:110)
Massima numero 47494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  04/05/2026;  Decisione del  04/05/2026
Deposito del 18/06/2026; Pubblicazione in G. U. 24/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47493  47495


Titolo
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per delitti "ostativi" - Possibilità di consentire la messa alla prova nel caso in cui tali delitti siano legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199030).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in via subordinata dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa. La scelta del legislatore di precludere l’ammissione alla sospensione con messa alla prova in relazione ad alcuni delitti è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa ratio non è scalfita – semmai confermata – dalla presenza di reati c.d. satellite. Il petitum si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 28  co. 5

decreto-legge  15/09/2023  n. 123  art. 6  co. 1

legge  13/11/2023  n. 159  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte