Regioni (competenza concorrente) - In genere - Esercizio delle funzioni legislative e ammnistrative nelle materie attribuite - Possibile estensione della disciplina regionale fino all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio regionale - Conseguente esercizio di funzioni sulle acque costiere, in coesistenza con i poteri statali - Limite - Esclusione di un mare territoriale regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni promosse dal Governo avverso una disposizione della Regione autonoma Sardegna la quale prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche le acque costiere immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra). (Classif. 216021).
L’attribuzione alle regioni dei poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia importa che la disciplina regionale debba estendere la propria efficacia fino all’estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato. Ciò però non significa che le regioni possano fare riferimento a «un mare territoriale» regionale, ma è riconosciuta loro la facoltà di esercitare sulle acque costiere, nei limiti di precise competenze regionali, un complesso di poteri che coesistono con quelli spettanti allo Stato, che prescindono da ogni problema relativo all’appartenenza del mare territoriale e che sono suscettibili di essere regolati anche dalla legge regionale. (Precedenti: S. 16/2024 - mass. 45967; S. 39/2017 - mass. 39391; S. 102/2008 - mass. 32274; S. 21/1968 - mass. 2772; S. 49/1958 - mass. 631; S. 23/1957 - mass. 200).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. e all’art. 3, lett. l, dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. La disposizione regionale impugnata non attribuisce quella porzione di mare territoriale al territorio comunale, non interferisce direttamente con la nozione di mare territoriale né evoca un frazionamento del medesimo su base regionale, o comunale, ma si limita a esercitare la specifica competenza legislativa della Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all’art. 3, lett. f, dello statuto speciale).