Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Fornitura, da parte delle aziende sanitarie regionali, mediante personale sanitario su base volontaria in orario di lavoro, del supporto tecnico e farmacologico e dell'assistenza medica per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco (art. 5), che va autosomministrato entro un termine stabilito (art. 4, comma 10) - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 216021).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, gli artt. 4, comma 10, e 5 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, i quali – all’interno della disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, regolando gli adempimenti che la commissione multidisciplinare è tenuta a compiere e prevedendo altresì la necessaria acquisizione del parere del comitato etico territoriale – stabiliscono, il primo, che la procedura di autosomministrazione di cui all’articolo 5 avviene nel termine di sette giorni dalla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito e, il secondo, che le ASL forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, supporto fornito su base volontaria considerata attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro. Tali disposizioni non si limitano a fissare una disciplina di dettaglio, ma si appropriano di principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva della legislazione statale. Resta comunque intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del SSR il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura, come affermato nella sentenza costituzionale n. 132 del 2025, che riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa. E resta peraltro fermo che il personale sanitario, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto suicida, dovrà porre speciale cura nel verificare la persistenza della piena e consapevole volontà della persona di concludere la propria vita e l’assenza di indebiti condizionamenti nel momento dell’esecuzione. (Precedenti: S. 204/2025 - mass. 47160; S. 132/2025 - mass. 46821).