Sentenza 186/2025 (ECLI:IT:COST:2025:186)
Massima numero 47030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47028  47029  47031  47032  47033  47034  47035  47036  47037  47038


Titolo
Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità - Poteri regolamentari dei comuni - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della libertà di impresa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 256001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 22, comma 6, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per cui agli alberghi e` consentito associare nella gestione unita` immobiliari residenziali nella loro disponibilità, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40% della medesima. La disposizione regionale, impugnata nella parte in cui conferisce ai comuni il potere di ridurre la percentuale indicata, non risulta manifestamente irragionevole, perché completa in modo armonico la previsione di base: se questa garantisce un margine di flessibilità a livello regionale nella gestione alberghiera, si fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio per regolarne gli insediamenti, funzione che non richiede specifici criteri-guida nella legge, essendo caratterizzata da elevata discrezionalità, fermo restando il necessario rispetto dei generali principi di ragionevolezza e imparzialità. Né viene lesa la libertà di iniziativa economica degli albergatori: in primo luogo, la limitazione risulta di modesta portata; inoltre, anche qualora un comune adottasse disposizioni limitative, gli alberghi potrebbero utilizzare l’unità residenziale in loro possesso a scopo turistico, come struttura ricettiva extra-alberghiera. La limitazione può inoltre essere giustificata in quanto volta a perseguire un’utilità sociale, consistente nella possibilità di adeguare l’espansione della ricettività alberghiera alle effettive esigenze del territorio comunale. (Precedente: S. 143/2025 - mass. 46992).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 22  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte