Sentenza 137/2025 (ECLI:IT:COST:2025:137)
Massima numero 46952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/06/2025;  Decisione del  23/06/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46950  46951


Titolo
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Poteri degli uffici - Previsione che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne i casi in cui sia dipeso da causa non imputabile - Denunciata violazione dei vincoli, anche comunitari e internazionali, in materia di giusto processo e alla difesa e del diritto alla pubblica udienza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 255002).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabiliscono la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Poiché la non utilizzabilità degli elementi informativi – già oggetto, nel diritto vivente, di un’interpretazione restrittiva – produce non solo preclusioni di natura processuale ma anche riflessi sul piano sostanziale, l’interpretazione delle disposizioni censurate deve renderle del tutto estranee alla portata del principio nemo tenetur se detegere, che costituisce un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e del giusto processo, per cui sottostanno al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Questi principi risultano rispettati nella misura in cui l’inutilizzabilità degli elementi informativi costituisce uno strumento finalizzato a spingere il contribuente a cooperare all’attività dell’amministrazione finanziaria, nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. Ne discende che la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portata applicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria. Devono, pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente. Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46708; S. 84/2021 - mass. 43812; S. 288/2019 - mass. 41902; S. 186/1982; S. 121/1982 - mass. 9889; S. 201/1970 - mass. 5340; O. 181/2007 - mass. 31352).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 32  co. 4

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 32  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 14