Sentenza 54/2026 (ECLI:IT:COST:2026:54)
Massima numero 47326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  09/02/2026;  Decisione del  09/02/2026
Deposito del 17/04/2026; Pubblicazione in G. U. 22/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47321  47322  47323  47324  47325


Titolo
Reati e pene – In genere – Conversione delle pene pecuniarie – Pene pecuniarie principali – Mancato pagamento entro i termini per comportamento colpevole del condannato (insolvenza) – Conversione nella semilibertà sostitutiva o, in via alternativa, nella detenzione domiciliare sostitutiva – Omessa previsione – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene pecuniarie sostitutive – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001)

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., gli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. La disciplina censurata dal Magistrato di sorveglianza di Bologna viola il principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra pene pecuniarie principali e pene pecuniarie sostitutive in rapporto ai meccanismi di conversione stabiliti in caso di insolvenza (colpevole). A fronte della natura giuridica (e della funzione) unitaria delle pene pecuniarie, affermata anche a livello normativo (art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981), l’omessa previsione della possibilità di conversione delle pene principali nella detenzione domiciliare sostitutiva in alternativa alla semilibertà sostitutiva, come contemplato per le pene pecuniarie sostitutive, non è giustificata in rapporto all’interesse – costituzionalmente rilevante in materia – della effettività della sanzione penale, giacché nei due casi la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica. La differenza di disciplina, inoltre, può condurre a esiti paradossali, poiché una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una pena qualitativamente carceraria, mentre una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto forme detentive di tipo domiciliare.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 102  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 660  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte