Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alle disposizioni della Regione siciliana in materia di adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, a valere sui fondi del servizio sanitario regionale). (Classif. 111012).
Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l’estinzione del processo (Precedenti: O. 38/2023 - mass. 45345; O. 44/2022 - mass. 44541).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché in relazione agli artt. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 e 17, primo comma, lett. b, statuto spec. – aventi ad oggetto l’art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024, che prevede l’adeguamento tariffario in favore delle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, delle comunità terapeutiche assistite, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7% a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione della sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata – ad opera dell’art. 9, comma 5, della legge della reg. siciliana n. 29 del 2025 – e della relativa mancata applicazione medio tempore, con conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere).