Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Questioni identiche ad altre già riproposte senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente, come nel giudizio deciso con ord. n. 224/2021, trascura la sent. n. 120/2019 senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza citata. Il fatto che il giudice onorario di pace, con il d.lgs. n. 116 del 2017, sia divenuto “stabile” e siano state attribuite allo stesso maggiori competenze sono argomenti invocati in modo generico e senza chiarire il nesso con le questioni sottoposte all’esame odierno. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).