Ordinanza 48/2026 (ECLI:IT:COST:2026:48)
Massima numero 47298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 03/04/2026; Pubblicazione in G. U. 08/04/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni - Conseguente esclusione dal beneficio dell'autore del reato di spaccio di lieve entità, a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con novella legislativa - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione del principio della finalità rieducativa delle pene -- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 550  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte