Processo penale – Giudizio abbreviato – Definizione del giudizio con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Possibilità, per l’imputato, di presentare appello – Esclusione – Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Successive questioni, sollevate da altri giudici, con profili connessi e in parte sovrapponibili – Rinvio del giudizio a nuovo ruolo. (Classif. 199011).
È rinviato a nuovo ruolo il giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte militare d’appello, sezione seconda. Successivamente al deposito dell’ordinanza del rimettente, sia la Corte d’appello di Milano, sez. quarta penale, che le sez. un. pen. della Cassazione hanno sollevato questioni che presentano profili connessi e in parte sovrapponibili a quelli prospettati dalla Corte militare d’appello, rendendosi, quindi, opportuna una trattazione congiunta.