Reati e pene – In genere – Conversione delle pene pecuniarie – Pene pecuniarie principali – Mancato pagamento entro i termini per comportamento colpevole del condannato (insolvenza) – Conversione nella semilibertà sostitutiva o, in via alternativa, nella detenzione domiciliare sostitutiva – Omessa previsione – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene pecuniarie sostitutive – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001)
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., gli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. La disciplina censurata dal Magistrato di sorveglianza di Bologna viola il principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra pene pecuniarie principali e pene pecuniarie sostitutive in rapporto ai meccanismi di conversione stabiliti in caso di insolvenza (colpevole). A fronte della natura giuridica (e della funzione) unitaria delle pene pecuniarie, affermata anche a livello normativo (art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981), l’omessa previsione della possibilità di conversione delle pene principali nella detenzione domiciliare sostitutiva in alternativa alla semilibertà sostitutiva, come contemplato per le pene pecuniarie sostitutive, non è giustificata in rapporto all’interesse – costituzionalmente rilevante in materia – della effettività della sanzione penale, giacché nei due casi la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica. La differenza di disciplina, inoltre, può condurre a esiti paradossali, poiché una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una pena qualitativamente carceraria, mentre una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto forme detentive di tipo domiciliare.