Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Soggetti legittimati – Legittimazione attiva del giudice dell’udienza preliminare – Legittimazione passiva del Senato della Repubblica – Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in relazione al diniego del Senato di autorizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, l’utilizzo di conversazioni telefoniche, successive al 15 maggio 2018, intercettate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria ricorrente). (Classif. 114003).
Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al giudice dell’udienza preliminare, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 168/2025 - mass. 47145; O. 133/2025 - 47129).
Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 168/2025 - mass. 47145; O. 133/2025 - 47129).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 21 maggio 2025, che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2024 e a seguito di nuova richiesta, ha negato l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri le conversazioni telefoniche, successive al 15 maggio 2018, intercettate nell’ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel procedimento penale pendente avanti al medesimo ricorrente. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione a promuovere il conflitto del GUP ricorrente e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente lamenta la menomazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall’illegittimo esercizio da parte del Senato, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall’art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non occasionale delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003). (Precedenti: S. 117/2024 - mass. 46242, 46243, 46244; O. 133/2025 - mass. 47129; O. 191/2023 - 45795).