Sentenza 27/2026 (ECLI:IT:COST:2026:27)
Massima numero 47247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  28/01/2026;  Decisione del  28/01/2026
Deposito del 10/03/2026; Pubblicazione in G. U. 11/03/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione – Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che abbia pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto – Omessa previsione – Disparità di trattamento e violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199028).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. L’omessa previsione della incompatibilità del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio –censurata dal Tribunale di Milano, ottava sez. pen., in funzione di giudice dell’esecuzione – viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. L’accertamento sulla sussistenza del bis in idem, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva. Esso, pertanto, è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell’esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 623  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte