Sentenza 152/2026 (ECLI:IT:COST:2026:152)
Massima numero 47575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/06/2026;  Decisione del  23/06/2026
Deposito del 24/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47574


Titolo
Reati e pene – In genere – Aiuto al suicidio – Aiuto al suicidio medicalmente assistito – Non punibilità – Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Estensione della condotta lecita a chi presta l’aiuto a una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico – Censure sovrapponibili ad altre già dichiarate non fondate – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001)

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”». Nell’auspicare l’individuazione di un’ulteriore area di liceità della condotta di agevolazione dell’altrui suicidio, rispetto a quella enucleata dalla sentenza n. 242 del 2019, attraverso l’eliminazione del requisito della sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale, il rimettente formula censure pressoché sovrapponibili a quelle già dichiarate non fondate dalle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, omettendo completamente di confrontarsi con le valutazioni espresse, che devono essere integralmente ribadite. La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine e niente affatto discriminatorio nella logica della soluzione adottata dalla sentenza n. 242 del 2019, che non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Spetta al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, mentre alla Corte costituzionale compete fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino a ciascun principio una tutela più intensa. Infine, il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., che rende non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l’attivazione degli stessi. (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773, - mass. 46774; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41523, - mass. 41524, - mass. 41525).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 580  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte