Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che la questione sollevata abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero). (Classif. 112005).
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale. (Precedente: S. 269/2022 - mass. 45172).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 Cost., dal Tribunale di Prato, sez. dibattimento penale, degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. Nella fase in cui versava il processo all’atto dell’incidente di costituzionalità, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero e pertanto il giudice a quo non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l’illegittimità costituzionale). (Precedente: O. 41/2025 - mass. 46749).