Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ambito di applicazione - Incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.) - Esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199033).
Al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi – ad esempio riferiti ai limiti di pena o a specifici titoli di reato – entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. In particolare, attiene all’ampia discrezionalità del legislatore fare uso della tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni), di reati inclusi nella messa alla prova, anche perché rientra nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati, ovvero determinati titoli di reato. (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46963; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 207/2017 - mass. 41152).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Cagliari in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo, ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disposizione censurata delimita l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile indicato è espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole. Né la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo, perché se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, da un lato la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva e dall’altro il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. E se la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto può creare insostenibili disparità di trattamento o condurre a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al conseguimento delle finalità risocializzanti e deflattive proprie dell’istituto – tanto più che le fattispecie di reato elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., presentano elementi di notevole disomogeneità – è pur vero che il rimettente non ha chiesto una valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile. A eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte potrà porre rimedio, valutando in concreto se il reato escluso dall’ambito applicativo dell’istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso). (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46962; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685).