Reati e pene - Concorso di circostanze - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché di offensività della condotta - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dalla Corte d’assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).