Processo penale – In genere – Citazione diretta a giudizio – Udienza di comparizione predibattimentale – Poteri probatori del giudice – Applicazione, in quanto compatibile, della disciplina prevista dall’art. 422 cod. proc. pen. per l’udienza preliminare o, in via subordinata, possibilità che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere – Omessa previsione – Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza sostanziale, di obbligatorietà dell’azione penale e del suo corollario di completezza delle indagini preliminari, nonché del principio, anche convenzionale, di ragionevole durata del processo – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, sez. pen., in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – dell’art. 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, l’art. 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. L’omessa attribuzione al giudice dell’udienza predibattimentale del potere di integrazione probatoria, come previsto per il giudice dell’udienza preliminare, non integra una irragionevole disparità di trattamento, in quanto le due udienze hanno differente struttura e funzione: la prima opera infatti con funzione di filtro, a valle della vocatio in iudicium, come mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto alla sede fisiologicamente deputata alla formazione delle prove e nella quale lo svolgimento di attività probatoria con le modalità assai diverse dell’udienza preliminare sarebbe quanto meno distonico. La disciplina censurata non viola poi il principio di obbligatorietà dell’azione penale e il suo corollario di completezza delle indagini, poiché all’eventualità (patologica) che il PM abbia omesso di ricercare o allegare elementi di prova a favore dell’imputato può porsi rimedio durante il dibattimento, destinato nei processi a citazione diretta ad essere definito nell’arco di una o poche udienze. Per la stessa ragione non è violato neppure il principio di eguaglianza sostanziale, denunciato sotto il profilo di una lesione della parità delle armi. Quanto alla ragionevole durata del processo, deve escludersi che la disciplina comporti una dilatazione dei tempi processuali non sorretta da alcuna logica giustificazione, in quanto l’udienza predibattimentale conserva una precisa ratio deflattiva e, ove il materiale probatorio sia idoneo a sostenere una ragionevole previsione di condanna, non può dirsi irragionevole la scelta di lasciare spazio direttamente al dibattimento, dove l’imputato potrà esercitare il diritto di “difendersi provando”. L’assunzione anticipata della prova, del resto, non garantisce affatto una definizione più rapida del processo, potendo al contrario comportare una duplicazione dell’attività istruttoria e di conseguenza un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 179/2024 - mass. 46474; S. 41/2024 - mass. 46056; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 111/1993 - mass. 19525, 19526, 19527, 19528, 19529, 19530).