Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Termini perentori di presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi indicata o della nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell'apposita commissione ministeriale - Mancato rispetto - Effetti - Scioglimento obbligatorio dell'ente - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza, nonché violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela delle autonomie locali, e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, il quale prevede che l’inosservanza dei termini perentori indicati – ossia quelli entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale – integra l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 141, comma 1, t.u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché alla lett. c) (scioglimento per mancata approvazione del bilancio). La scelta di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla indicata lett. a) non è irragionevole, in considerazione del fatto che la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. D’altra parte, l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali prevede, per l’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilità necessariamente vincolata nei tempi per evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alle finanze dell’ente. Parimenti non sussiste disparità di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t.u. enti locali) perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è violato il principio del buon andamento della PA, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive. La norma censurata rappresenta infatti la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente locale dissestato. In tale contesto, il frammento normativo censurato risulta preordinato ad assicurare la tutela dell’equilibrio delle finanze pubbliche complessive. Neppure è leso il diritto di elettorato passivo, in quanto il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo risiede nell’assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. Va pertanto ribadito che l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare. (Precedenti: S. 91/2025 - mass. 46836; S. 18/2019 - mass. 43528; S. 18/2019).