Sentenza  97/2026 (ECLI:IT:COST:2026:97) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  ANTONINI
Udienza Pubblica del 14/04/2026;    Decisione  del 14/04/2026
Deposito de˙l 05/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 34, c. 1°, e, in via subordinata, del successivo c. 3°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.
Massime: 
Atti decisi: ord. 216/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 97

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, e, in via subordinata, del successivo comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D.W.N. K. e A. M. e Regione Lombardia e Ministero della salute, con ordinanza dell’8 settembre 2025, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti l’atto di costituzione di D.W.N. K., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 aprile 2026 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato Alberto Guariso per D.W.N. K., nonché l’avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell’8 settembre 2025 (reg. ord. n. 216 del 2025), il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e, in via subordinata, del comma 3 del medesimo art. 34, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2.– L’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (SSN), così disponendo: «[h]anno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Questa disposizione è denunciata nella parte in cui non contempla l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

2.1.– Dopo avere stabilito, al successivo comma 2, primo periodo, che l’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, lo stesso art. 34, al comma 3, denunciato in subordine, disciplina l’iscrizione volontaria al SSN, nei seguenti termini: a) lo straniero regolarmente soggiornante che non rientra tra le categorie indicate nei precedenti commi «è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico» (primo periodo); b) «[p]er l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero» (secondo periodo); c) «[l]’ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro 2.000 annui» (terzo periodo).

Queste disposizioni sono censurate nella parte in cui prevedono che i cittadini stranieri titolari del suddetto permesso di soggiorno per residenza elettiva – derivante, come detto, dalla conversione in virtù del conseguimento della pensione d’inabilità civile –, siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo.

3.– Il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da due cittadini extra UE nei confronti della Regione Lombardia, per l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta consistita nel negare loro l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e nel subordinare l’iscrizione di cui al successivo comma 3 al pagamento del contributo nella misura minima di euro 2.000, anziché in misura proporzionale al reddito conseguito.

Riferisce, in particolare, il Tribunale rimettente che D.W.N. K., cittadino egiziano, ha esposto, a fondamento del ricorso, di essere stato titolare di permesso per motivi di lavoro sino al 2012 e, quindi, per attesa occupazione; che, a decorrere dal 2012, non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto affetto da «sindrome schizoaffettiva con sintomi psicotici» e «spondilodiscopatie multiple lombari»; infine, che per tali patologie è stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), oltre che portatore «di handicap in situazione di gravità».

A. M., cittadino pakistano, ha esposto di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro sino al 2022, quando ha cessato di lavorare perché affetto da deficit «deambulatorio in pregressa lesione midollare (D6-D7) ischemica post traumatica con paraparesi spastica AAII. OSAS moderato-severo in CPAP. Asma bronchiale in discreto controllo clinico-funzionale», patologie per le quali è stato riconosciuto portatore «di handicap in situazione di gravità».

Precisa, poi, il Tribunale milanese che entrambi i ricorrenti sono divenuti titolari del permesso per residenza elettiva in conseguenza della conversione del precedente titolo di soggiorno a seguito del riconoscimento, in loro favore, della pensione di inabilità civile di cui al citato art. 12 della legge n. 118 del 1971.

Conversione che è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), secondo cui il permesso di soggiorno è rilasciato «per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia», e 14, comma 1, lettera d), del medesimo d.P.R., a mente del quale «il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito» nel permesso per residenza elettiva appena menzionato.

3.1.– Tanto premesso, il rimettente reputa impraticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché, a suo avviso, il legislatore avrebbe previsto l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN solo per specifiche categorie di stranieri, facendo tassativo riferimento a precise tipologie di permesso di soggiorno.

Tra le dette categorie non si potrebbe, pertanto, includere analogicamente quella degli stranieri titolari del permesso per residenza elettiva – attribuito in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro a seguito della percezione della pensione di inabilità civile –, dal momento che il citato art. 34, comma 1, non attribuirebbe alcun rilievo «alla situazione precedente a quella per cui lo straniero è attualmente titolare di permesso di soggiorno».

Non potrebbe, del resto, giungersi a una diversa conclusione sulla scorta della circolare 19 luglio 2007 del Ministero della salute (avente a oggetto «Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all’Unione europea»), secondo cui l’iscrizione obbligatoria al SSN spetterebbe anche nel caso di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio al compimento della maggiore età degli stranieri che, in precedenza, erano in possesso di un permesso in forza del quale erano iscritti obbligatoriamente: questa esegesi, osserva infatti il rimettente, riguarderebbe una tipologia di permesso diversa da quella che viene in rilievo nel giudizio a quo.

3.2.– Alla luce delle considerazioni che precedono, sussisterebbe il requisito della rilevanza.

3.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 si ponga in contrasto, innanzitutto, con l’art. 3 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

3.3.1.– A suo parere, la disposizione censurata detterebbe una disciplina irragionevole e finirebbe per discriminare, rispetto ad altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti, i titolari del permesso di cui si discute unicamente in ragione della loro condizione di disabilità.

Osserva il giudice a quo che sarebbe irragionevole precludere l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN a soggetti che erano in precedenza obbligatoriamente iscritti in quanto titolari dei permessi per motivi di lavoro o familiari, solo perché divenuti titolari del permesso per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

Rileva, poi, il Tribunale milanese, sotto un primo profilo, che, in relazione agli stranieri in questione, sussisterebbe il «medesimo legame di permanenza» sul territorio nazionale che connota la posizione degli stranieri in possesso dei permessi per motivi di lavoro o familiari; sotto un secondo profilo, che, essendo gli stranieri de quibus inabili, ricorrerebbero per essi ragioni di tutela «di rilievo non inferiore» a quelle che caratterizzano la posizione di quelli titolari dei permessi per cure mediche o per «motivi umanitari», che pure beneficiano dell’iscrizione obbligatoria e gratuita.

3.3.2.– L’omessa previsione normativa denunciata darebbe luogo a un’irragionevole disparità di trattamento anche tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri irregolari.

L’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, garantirebbe gratuitamente le cure essenziali alla sopravvivenza solo agli stranieri irregolari privi di mezzi economici, mentre quelli oggetto dell’odierno giudizio e privi di mezzi sufficienti a sostenere il contributo minimo di cui al precedente art. 34, comma 3, non si vedrebbero assicurate nemmeno queste cure.

3.3.3.– L’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe altresì foriero di una irragionevole disparità di trattamento, per motivi di nazionalità, tra cittadini italiani e stranieri che parimenti versano in condizione di disabilità.

I cittadini italiani che fruiscono della sola pensione di inabilità civile, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), sarebbero, infatti, esenti dal pagamento del contributo annuale al SSN che altrimenti dovrebbero versare, laddove, al contrario, la disposizione censurata non attribuirebbe alcun rilievo alla medesima condizione di invalidità, costringendo quindi gli stranieri titolari del suddetto permesso per residenza elettiva al pagamento del contributo per l’iscrizione volontaria.

3.4.– In forza di considerazioni analoghe, secondo il rimettente, sarebbe costituzionalmente illegittimo, sempre per violazione del principio di eguaglianza, anche l’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, denunciato in via subordinata.

Tale disposizione, ai fini dell’iscrizione volontaria al SSN, imporrebbe, infatti, agli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva, derivante da conversione ottenuta in virtù del conseguimento della pensione d’inabilità civile, il versamento di un contributo minimo sproporzionato alle condizioni economiche in cui essi versano, mentre per i cittadini italiani beneficiari dello stesso trattamento pensionistico non sarebbe «prevista la corresponsione di alcun contributo».

3.4.1.– A parere del giudice rimettente, l’imposizione, ad opera dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, del contributo minimo determinerebbe altresì una disparità di trattamento tra stranieri, penalizzando quelli meno abbienti e, quindi, al contempo pregiudicando il principio di eguaglianza sostanziale.

Rileva in proposito il rimettente che, considerati gli scaglioni di reddito e le aliquote previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986 (Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33) ai fini della determinazione del contributo in esame, questo, in tutte le situazioni al di sotto della soglia di reddito pari a euro 31.924, sarebbe in ogni caso dovuto nella misura minima di euro 2.000, assumendo così carattere regressivo.

3.5.– Il giudice a quo denuncia, poi, tanto il comma 1, quanto, in subordine, il comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998 per violazione dell’art. 32 Cost.

La dedotta lesione discenderebbe dalle medesime considerazioni svolte in ordine alla lamentata disparità di trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri irregolari.

3.6.– Il comma 1 e, in subordine, il comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998 violerebbero, infine, l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto, in primo luogo, con l’art. 13 CSE – che garantisce il diritto all’assistenza medica a coloro che non dispongono di risorse sufficienti –, giacché non assicurerebbero la fruizione delle cure mediche indispensabili ai cittadini stranieri che versano in condizioni di disabilità e non godono di un reddito che consenta loro di sopportare il contributo minimo. In secondo luogo, con gli artt. 4 e 25 CDPD – che impongono agli Stati di fornire a queste persone servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili –, poiché «rende[rebbero] difficoltoso l’accesso alle cure sanitarie».

4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità delle questioni per inadeguata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata in via principale.

4.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale, infatti, qualora il permesso per residenza elettiva sia stato rilasciato a seguito della conversione di un titolo di soggiorno previsto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il soggetto avente diritto all’iscrizione obbligatoria conserverebbe questo diritto.

L’opposta soluzione ermeneutica, invece, sarebbe del tutto irragionevole, poiché finirebbe per assoggettare i cittadini stranieri all’iscrizione onerosa proprio quando dell’assistenza sanitaria costoro potrebbero avere maggiormente bisogno, in ragione della sopravvenuta condizione d’invalidità.

Del resto, aggiunge l’Avvocatura generale, anche l’accordo adottato il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome») avrebbe «da[to] un’applicazione ampia alle previsioni in materia di iscrizione obbligatoria» al SSN, includendovi i casi di permesso per «residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana».

5.– Si è costituito nel presente giudizio D.W.N. K., ricorrente nel giudizio a quo, che ha chiesto l’accoglimento delle questioni, peraltro sottolineando che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 è stata accolta dalla giurisprudenza (è citata Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, sentenza 31 ottobre 2025, n. 2353) e sarebbe «del tutto plausibile».

5.1.– La parte si sofferma, in particolare, sulla disparità tra il trattamento riservato agli stranieri oggetto del presente incidente e quello riservato agli stranieri titolari del permesso per cure mediche di cui all’art. 19, comma 2, lettera d-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai quali il censurato art. 34, comma 1, riconosce il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita.

Precisa, inoltre, che questo diritto non si fonderebbe, in un’ottica di corrispettività, su una pregressa contribuzione fiscale, sicché l’unica circostanza che ne determinerebbe la perdita sarebbe, in definitiva, costituita dall’intervenuta disabilità.

5.2.– Quanto alla disposizione censurata in subordine, la parte si riporta alla motivazione dell’ordinanza di rimessione.

6.– La Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità aps ha presentato, in qualità di amicus curiae, un’opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 12 marzo 2026, argomentando a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate.

7.– In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già rassegnate e, in subordine, «ader[endo] alle conclusioni della Presidenza del Consiglio […] per essere il diritto di cui si discute già riconosciuto […] o comunque in ragione della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata» dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Considerato in diritto

8.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 216 del 2025), il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale sono obbligatoriamente iscritti al SSN: «a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Il rimettente censura questa disposizione nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

L’omessa previsione normativa violerebbe l’art. 3 Cost., innanzitutto, perché si sarebbe al cospetto di soggetti che, in virtù del permesso di cui erano in precedenza titolari, avevano diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita, che irragionevolmente perderebbero in conseguenza della sopraggiunta disabilità. Questa condizione, dunque, finirebbe per discriminarli rispetto ai titolari dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, nonché ai titolari dei permessi per cure mediche o per «motivi umanitari», che pure beneficerebbero della detta iscrizione.

L’art. 3 Cost. risulterebbe, inoltre, leso perché la disposizione censurata darebbe luogo a un’irragionevole disparità di trattamento anche tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri irregolari parimenti indigenti, non assicurando ai primi le cure essenziali alla sopravvivenza, garantite, invece, ai secondi dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.

La disposizione denunciata condurrebbe, altresì, a un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che versano in condizione di disabilità, che, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, sarebbero invece esenti dal pagamento del contributo annuale altrimenti dovuto al SSN.

Per la medesima ragione illustrata a fondamento della dedotta disparità di trattamento tra stranieri regolari e irregolari, sarebbe vulnerato anche l’art. 32 Cost.

Violato sarebbe, infine, l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto sia con l’art. 13 CSE, in quanto la disposizione in oggetto precluderebbe la possibilità di usufruire delle cure mediche indispensabili, sia con gli artt. 4 e 25 CDPD, perché essa renderebbe difficoltoso l’accesso alle prestazioni sanitarie.

8.1.– In via subordinata, il giudice a quo solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che i medesimi cittadini stranieri titolari del suddetto permesso di soggiorno per residenza elettiva siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo.

Questa previsione violerebbe l’art. 3 Cost., generando un’irragionevole disparità di trattamento tra cittadini disabili stranieri e italiani, che non devono corrispondere alcun contributo, e assumendo carattere regressivo, nonché gli artt. 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 13 CSE e agli artt. 4 e 25 CDPD, in quanto non assicurerebbe le cure mediche indispensabili ai cittadini stranieri disabili e renderebbe loro difficoltoso l’accesso alle cure sanitarie.

9.– L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente sollevato eccezione d’inammissibilità per inadeguata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998.

9.1.– L’eccezione va disattesa.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che «ai fini dell’ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale è sufficiente che il giudice dia conto delle ragioni per le quali non ritiene praticabile una interpretazione conforme della disposizione censurata, attenendo poi al merito della questione la verifica se la disposizione si presti o meno, a giudizio di questa Corte, a una tale interpretazione (ex multis, sentenze n. 202 e n. 104 del 2023)» (sentenza n. 225 del 2023).

A tale riguardo, il rimettente ha motivato la sua convinzione sull’impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice, ritenendo, diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura generale, che il tenore letterale dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 non attribuisca alcun rilievo «alla situazione precedente a quella per cui lo straniero è attualmente titolare di permesso di soggiorno».

10.– Nel merito, le questioni sollevate nei confronti della disposizione denunciata in via principale non sono fondate, nei termini che seguono.

10.1.– Nell’odierna fattispecie non vi è dubbio che sarebbero violati gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost. qualora l’unica interpretazione possibile del suddetto art. 34, comma 1, fosse quella prospettata dal rimettente e diretta a escludere dall’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN i cittadini stranieri, già titolari del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di famiglia, solo in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile.

In questa ipotesi, paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie.

Nessuna ragione giustificatrice appare supportare una tale soluzione. Lo stesso rimettente evidenzia che la conversione, pur novando il titolo di soggiorno, non rende il radicamento sul territorio nazionale degli stranieri disabili in parola meno stabile di quanto lo fosse in precedenza, ovvero quando gli stessi erano titolari dei permessi per motivi di lavoro o familiari.

Il suddetto esito interpretativo, d’altra parte, sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui «la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]”» (da ultimo, sentenza n. 197 del 2025; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024 e n. 110 del 2022).

La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha precisato, già da tempo, che analoghi principi rivolti alla tutela delle persone più fragili «ispirano le disposizioni comunitarie e internazionali contenute, in particolare, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella “Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell’Unione europea”» (sentenza n. 251 del 2008).

Anche l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al paragrafo 1, successivamente alla richiamata pronuncia, ha vietato qualsiasi forma di discriminazione che sia fondata, fra l’altro, sugli «handicap».

Dal complesso di tali principi deriva che il legislatore, da un lato, è tenuto all’adozione di interventi legislativi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di «particolare vulnerabilità» (sentenza n. 110 del 2022).

Dall’altro, nello specifico, non può disporre un trattamento peggiorativo degli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, privandoli del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, solo a causa della loro condizione di maggiore, acclarato, bisogno.

La pensione di inabilità, infatti, è diretta «a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell’invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento» e rientra «tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito» (sentenza n. 152 del 2020).

10.2.– Questa Corte, alla luce di quanto ora ricordato, non può quindi condividere il presupposto ermeneutico da cui muovono tutte le doglianze del rimettente, che si basano sulla convinzione che l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 conterrebbe un elenco tassativo di tipologie di permesso di soggiorno, nel quale non sarebbe possibile includere analogicamente quella degli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva attribuito in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro a seguito del conseguimento della pensione di inabilità civile.

Da tale interpretazione è possibile discostarsi in forza di una considerazione sistematica dell’ordinamento.

Infatti, nel 1998, quando è stato adottato il citato art. 34, comma 1, non erano previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia.

È solo alcuni anni dopo, con gli artt. 11, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), che sono stati introdotti gli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), e 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 394 del 1999, che hanno disciplinato, rispettivamente, il permesso per residenza elettiva e la conversione in quest’ultimo dei permessi per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, o di famiglia.

L’omessa previsione, ad opera del denunciato art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, necessariamente essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell’iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione.

Ne consegue che la considerazione dell’evoluzione dell’ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un’interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali prima ricordati, che da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili.

Questa Corte ritiene quindi possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

Questa lettura adeguatrice del comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998 consente di ritenere non fondati tutti i motivi di censura articolati dal rimettente in via principale e assorbite le questioni sollevate in via subordinata sull’art. 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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