Sentenza  87/2026 (ECLI:IT:COST:2026:87) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 13/04/2026;    Decisione  del 13/04/2026
Deposito de˙l 21/05/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 442, c. 2° bis, e 676, c. 3° bis, del codice di procedura penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 172/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 87

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di L. C. con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 172 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».

1.1.– In punto di fatto, il rimettente espone di avere condannato l’8 maggio 2025 – in funzione di giudice dell’udienza preliminare e in esito a giudizio abbreviato – L. C. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e di euro 18.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile del delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Non avendo le parti proposto impugnazione nei termini di legge, la sentenza è divenuta irrevocabile il 26 maggio 2025.

Con successiva istanza il difensore del condannato, munito di procura speciale, ha chiesto al medesimo giudice, questa volta in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione in favore del suo assistito della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., formulando contestualmente istanza di sostituzione della pena così risultante con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale e dell’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

All’udienza camerale dell’8 luglio 2025, il giudice rimettente ha applicato la riduzione prevista dal citato art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., rideterminando la pena inflitta al condannato in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa. Con separata ordinanza, ha quindi sollevato le presenti questioni di legittimità costituzionale, sul presupposto che le disposizioni censurate non gli permetterebbero di accogliere la richiesta di sostituzione della pena.

1.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che la pena applicata al condannato, rideterminata ai sensi degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., sarebbe suscettibile di essere sostituita con la pena della detenzione domiciliare. Ciò in quanto nel caso di specie sussisterebbero elementi idonei a fondare una prognosi favorevole «circa l’astensione, da parte [di L. C.], dalla commissione di ulteriori reati e [in ordine alla] adeguatezza della richiesta pena sostitutiva». Il condannato è, infatti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la residenza dei genitori, che avrebbero rinnovato la disponibilità ad ospitarlo anche durante l’esecuzione della pena sostitutiva. Inoltre, il condannato stesso sarebbe «soggetto in giovane età e da poco padre di un neonato», incensurato all’epoca dei fatti, e proprio per tali ragioni non sottoposto a custodia cautelare durante il processo. Non sarebbe stata segnalata alcuna violazione della misura in corso; né, infine, sussisterebbero condizioni ostative ai sensi dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981.

D’altra parte, nella sentenza di condanna il medesimo giudice a quo, nella precedente veste di giudice dell’udienza preliminare, si sarebbe limitato «ad attestare l’insussistenza del margine (edittale) per il riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva (dato di per sé autosufficiente ed assorbente), lasciando espressamente “impregiudicata ogni ulteriore valutazione, in qualità di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 442 co. 2 bis c.p.p., a seguito di apposita udienza che sarà fissata”».

1.3.– Il rimettente esclude poi, con ampia motivazione, che sia possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto censurato, sì da poter pervenire al risultato di consentire al giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di procedere alla sostituzione della pena così come rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il giudice a quo è, invero, consapevole degli argomenti spesi da questa Corte nella sentenza n. 208 del 2024: argomenti svolti con riferimento al caso specifico della concessione in executivis della sospensione condizionale, ma «di portata chiaramente generale, in quanto fondat[i] sull’applicazione della cd. “teoria dei poteri impliciti”, spesso citata dalle pronunce della Suprema Corte, secondo cui, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice deve essere conferita la titolarità di tutti i poteri necessitati all’esercizio di quella medesima attribuzione».

Tuttavia, osserva il rimettente che – pur non sussistendo «un diritto vivente consolidato contrario all’interpretazione analogica che sarebbe necessaria per colmare la lacuna» – le esigenze di certezza giuridica, definite dalla stessa sentenza n. 208 del 2024, come «particolarmente acute nella materia processuale», renderebbero necessaria una pronuncia additiva da parte di questa Corte. Ciò anche in ragione di una recente sentenza della Corte di cassazione che, seppur con riferimento a una questione diversa da quella che viene in rilievo nel giudizio a quo, ha affermato che l’istituto della «acquiescenza meritevole» e quello della sostituzione della pena detentiva si porrebbero in un rapporto di «ineludibile alternativa», «essendo indefettibile per ogni imputato giudicato con rito abbreviato e condannato dal giudice di primo grado l’esigenza di scegliere fra la riduzione di pena in funzione deflattiva prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e la proposizione dell’appello» (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 dicembre 2023-23 febbraio 2024, n. 8106).

Pur essendo consapevole della «natura non vincolante, ancorché altamente autorevole, dell’argomentazione sostenuta dalla Suprema Corte ed in assenza di pronunce di segno apertamente contrario», il giudice a quo ritiene in ogni caso che questo orientamento di legittimità «non renda praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione da parte del singolo giudice di merito […], che si tradurrebbe nella ardita costruzione pretoria di un istituto in assenza di qualsivoglia appiglio, sia giurisprudenziale sia, ancor prima, legislativo». «Per giunta», prosegue il rimettente, «una applicazione della analogia iuris nel caso di specie si porrebbe in aperto contrasto con la (tendenziale) immodificabilità del giudicato» (sono citate Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze 24 ottobre 2013-7 maggio 2014, n. 18821 e 29 maggio-14 ottobre 2014, n. 42858).

Il giudice a quo rileva, ancora, che l’art. 95, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale chi sia stato condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni in esito a un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo può presentare istanza di applicazione di una pena sostitutiva innanzi al giudice dell’esecuzione. Nessun precedente di legittimità avrebbe, però, sinora operato una applicazione analogica di tale disciplina a ipotesi come quella all’esame nel giudizio a quo.

Né, infine, l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell’esecuzione di adottare i «provvedimenti conseguenti», e in particolare di provvedere alla sostituzione della pena all’esito della sua rideterminazione.

1.4.– La lacuna normativa sarebbe tuttavia manifestamente irragionevole in relazione, anzitutto, alla funzione rieducativa della pena, e conseguentemente in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

Dopo aver sottolineato come le pene sostitutive siano state concepite dal legislatore quale strumento volto «a contrastare l’esecuzione in carcere di pene detentive brevi» (è citata la relazione illustrativa di accompagnamento del d.lgs. n. 150 del 2022, pag. 385), il rimettente assume che l’impossibilità di sostituire la pena a seguito dell’applicazione della diminuente di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. produca effetti distonici rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, e pertanto irragionevoli e sproporzionati, oltre che discriminatori (sono citate le sentenze n. 264 del 1996, n. 487 del 1989 e n. 1130 del 1988).

Allo stato, nessuna autorità giurisdizionale avrebbe, infatti, il potere di vagliare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di pene sostitutive nei confronti di un soggetto che per effetto della predetta diminuente risulti condannato a una pena che rientra nei limiti di fruibilità dell’istituto. Ciò comporterebbe «l’applicazione di una pena sproporzionata nei confronti del condannato, in astratto meritevole di un trattamento sanzionatorio alternativo».

Né potrebbe obiettarsi che alla lacuna normativa lamentata ponga rimedio la verosimile sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna da parte del pubblico ministero nei confronti di un soggetto che – come nel caso di specie – si trova agli arresti domiciliari (i quali si trasformerebbero quindi in «arresti domiciliari esecutivi» ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), nonché la prospettiva della successiva concessione della detenzione domiciliare come misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza, trattandosi di meri «scenari futuribili, appannaggio di altre Autorità giurisdizionali, a fronte della possibilità di una concreta e immediata decisione da parte del giudice della cognizione [recte: dell’esecuzione]». Inoltre, la medesima lacuna normativa priverebbe il condannato di un trattamento connotato da una minore afflittività della pena rispetto a istituti similari, potendo ad esempio la detenzione domiciliare sostitutiva essere accompagnata da un programma di trattamento elaborato dall’ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) ai sensi dell’art. 56, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, ed essendo comunque tale pena connotata da prescrizioni più flessibili rispetto all’analoga misura alternativa, e pertanto più funzionali a una reintegrazione sociale del reo.

Infine, l’impossibilità di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva di fatto neutralizzerebbe ai fini sanzionatori il rilievo dell’acquiescenza alla condanna, la quale parimenti richiederebbe di essere considerata nella determinazione della pena nei confronti del condannato (è citata, ancora, la sentenza n. 208 del 2024).

1.5.– La lacuna normativa denunciata risulterebbe per altro verso intrinsecamente irragionevole in relazione all’imperativo, costituzionale e convenzionale, della ragionevole durata del processo, con conseguente violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Uno degli obiettivi essenziali della riforma del 2022 sarebbe stato, in effetti, quello di anticipare la valutazione sulle possibili alternative al carcere in esito al giudizio di cognizione, onde evitare le attese connesse alla successiva decisione del tribunale di sorveglianza sull’istanza di applicazione di una misura alternativa. L’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di decidere subito sulla sostituzione della pena non solo non consentirebbe di raggiungere le finalità rieducative e di deflazione processuale perseguite dal legislatore, ma si porrebbe «in chiave antagonista rispetto a queste ultime, ostacolando la realizzazione di trattamenti sanzionatori alternativi al carcere […] ed inflazionando in misura deteriore il già gravato procedimento di sorveglianza», ovvero finendo per incentivare impugnazioni mirate unicamente a ottenere, in appello, una riduzione del trattamento sanzionatorio, sì da consentire al condannato di accedere alla sostituzione della pena detentiva.

Infine, l’accoglimento delle questioni proposte risulterebbe «sinergico» rispetto a un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell’esecuzione, chiamato ad applicare la riduzione della pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovrebbe deliberare non già de plano, ma in esito a un’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6-21 febbraio 2025, n. 7356): udienza che assumerebbe a questo punto «le sembianze di una udienza di sentencing in fase esecutiva, ovverosia di uno “spazio di contraddittorio sulla pena” funzionale a consentire alle parti ed al Giudice rinnovate (e più congruenti) valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti del condannato».

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

Considerato in diritto

3.– Con l’ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».

L’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, dispone – con riferimento al giudizio abbreviato – che «[q]uando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».

Parallelamente, l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. – introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) – prevede che «[i]l giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

L’una e l’altra disposizione sono state incise dalla sentenza n. 208 del 2024 di questa Corte, originata da un’ordinanza di rimessione del medesimo giudice a quo odierno. Entrambe sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano «che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici».

In sostanza, il rimettente mira a un’analoga pronuncia additiva, che consenta al giudice dell’esecuzione – nell’ipotesi prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. – di sostituire la pena detentiva, ridotta di un sesto, con la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, ove il giudice della cognizione non abbia potuto provvedere in questo senso perché la pena era superiore al limite di quattro anni, stabilito dallo stesso art. 53 della legge n. 689 del 1981.

Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate non consentirebbero, allo stato, un simile esito.

La lacuna normativa che ne deriva si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio – e pertanto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. –, nonché con il principio di ragionevole durata del processo, riconosciuto a livello tanto costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) quanto convenzionale (art. 6, paragrafo 1, CEDU, rilevante nell’ordinamento nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost.).

4.– Le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.

Il plesso normativo censurato dal rimettente si porrebbe effettivamente in contrasto con i principi costituzionali evocati ove si ritenesse che il giudice dell’esecuzione non abbia il potere, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di applicare una pena sostitutiva quando la pena detentiva, rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ridotta in modo da non superare i limiti di pena che consentono al condannato di accedere alla pena sostitutiva stessa (infra, 4.1.).

Tuttavia, una interpretazione costituzionalmente conforme di tale plesso normativo è possibile e doverosa, senza che risulti in questo caso necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate (infra, 4.2.).

4.1.– Il rimettente sostanzialmente reitera – con riferimento, questa volta, al potere di applicare una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva – le censure che hanno condotto questa Corte, con la sentenza n. 208 del 2024, a dichiarare costituzionalmente illegittime le due disposizioni ora censurate, con riferimento al mancato (espresso) riconoscimento del potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, laddove la concessione di tali benefici risulti possibile soltanto per effetto della riduzione di un sesto della pena inflitta in sede di cognizione, quale “contropartita” della rinuncia del condannato a impugnare la condanna.

4.1.1.– In effetti, così come la sospensione condizionale, le pene sostitutive non sono affatto espressive di «generiche istanze indulgenziali o di immotivata “fuga dalla sanzione” nei confronti degli autori di reato» (sentenza n. 208 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto), ma sono autonome sanzioni funzionali ad assicurare il “volto costituzionale” del sistema penale: un sistema che – conformemente al dato letterale dell’art. 27, terzo comma, Cost., ove si ragiona di «pene» al plurale (sentenza n. 139 del 2025, punto 8.1. del Considerato in diritto) – è oggi sempre meno imperniato sulla pena detentiva, come attestato dalla circostanza che il numero delle persone in carico al servizio dell’esecuzione penale esterna (oltre 100.000 alla data della presente decisione) è oggi maggiore di quelle che stanno scontando la pena in carcere (quasi 64.000).

In particolare, la riforma delle pene sostitutive realizzata attraverso il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inteso rivitalizzare queste opzioni alternative alla pena carceraria, sino a quel momento scarsamente applicate nella prassi. Ciò nella consapevolezza – da tempo ben chiara alla scienza penalistica – degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anziché a favorire, l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato. Esse sono infatti troppo brevi perché possa essere «impostato e attuato un programma rieducativo realmente efficace in favore del condannato»; e al contempo sono «abbastanza lunghe per determinare gravi conseguenze a suo carico, per reati di bassa gravità, dal momento che l’ingresso in carcere provoca non soltanto una brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi sino a quel momento intrattenuti (con conseguente difficoltà di un loro ripristino una volta terminata l’esecuzione della pena), ma anche il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possono condurlo a maturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati» (sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La scelta del legislatore del 2022 è stata, dunque, quella di affidare al giudice – in presenza di una serie di ulteriori condizioni, positive e negative, stabilite dalla legge – la valutazione se le pene sostitutive appaiano in concreto «più idonee alla rieducazione del condannato», oltre che in grado di assicurare, «anche attraverso opportune prescrizioni», «la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»; dovendo comunque il giudice scegliere, tra le diverse pene sostitutive, «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale» (art. 58, primo e secondo comma, della legge n. 689 del 1981).

Come risulta evidente dagli incisi ora menzionati, le pene sostitutive sono oggi, ancor più che in passato, pensate dal legislatore come specialmente calibrate rispetto all’obiettivo costituzionale del “reinserimento sociale” del condannato: obiettivo che, come osservato da questa Corte, costituisce il punto finale di quel cammino di «recupero», «riparazione», «riconciliazione» e, appunto, «reinserimento sociale», in cui si declina concretamente il mandato costituzionale di rieducazione del condannato (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto).

Un simile disegno non trascura la necessaria tutela della società (e delle potenziali vittime future) contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma mira a contemperare questo obiettivo – anch’esso di rilievo costituzionale (sentenza n. 22 del 2022, punto 5.4. del Considerato in diritto) – con il principio del minimo sacrificio della libertà personale: principio, quest’ultimo, che impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libertà personale, definito «inviolabile» dall’art. 13 Cost., nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali (sentenza n. 139 del 2025, punto 9.1. del Considerato in diritto, nonché n. 95 del 2025, punto 5.2.3. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).

4.1.2.– Ora, così come la sospensione condizionale e la non menzione della condanna, anche le pene sostitutive sono in via generale subordinate a limiti massimi di pena, declinati differentemente dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981 in relazione a ciascuna pena sostitutiva.

Decisiva, ai fini del rispetto di tale limite, è la pena determinata dal giudice in esito a tutti i criteri di “commisurazione in senso lato”, compresi quelli derivanti dalle riduzioni di pena connesse alla scelta del rito da parte dell’imputato. Il che corrisponde a una vera e propria regola di sistema, sostenuta – come già osservato nella sentenza n. 208 del 2024 – da una solida giustificazione: «la diminuzione della pena conseguente a scelte processuali individuali non è una graziosa concessione al condannato, ma riflette la precisa logica sinallagmatica […] adottata dal legislatore, che garantisce un minor carico sanzionatorio a chi volontariamente rinunci a esercitare parti integranti del proprio diritto costituzionale di difesa, fornendo così un contributo al più rapido ed efficiente funzionamento del sistema penale nel suo complesso»; contributo che pure ha un preciso significato nella valutazione della individuale “necessità di pena” del singolo condannato. Sicché «è del tutto logico che la valutazione sui presupposti della sospensione condizionale e della non menzione venga operata rispetto alla pena così come determinata “a valle” delle scelte processuali dell’imputato, che costituiscono, esse pure, elementi significativi nella “commisurazione in senso lato” della pena a lui applicabile» (punto 3.2. del Considerato in diritto).

Così come il limite “finale” di due anni apre la strada, in via generale, all’applicazione della sospensione condizionale e della non menzione, il limite “finale” di quattro anni di pena detentiva spalanca la possibilità della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e la semilibertà; quello di tre anni, la possibilità della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità; e quello di un anno, la possibilità di sostituzione con la pena pecuniaria.

4.1.3.– Ove, però, la determinazione “finale” della misura della pena debba essere effettuata, come nel caso qui all’esame, non già (come d’ordinario) dal giudice della cognizione, ma dal giudice dell’esecuzione, e a questi fosse precluso di operare la sostituzione della pena, non potrebbe che profilarsi un contrasto con i principi costituzionali evocati dal rimettente, per le medesime ragioni già enumerate da questa Corte – con riferimento ai benefici della sospensione condizionale e della non menzione – nella sentenza n. 208 del 2024.

In primo luogo, il condannato si troverebbe in una condizione deteriore rispetto a tutti coloro che beneficiano, prima che la sentenza divenga irrevocabile, di riduzioni connesse alla rinuncia a facoltà difensive: ciò che integra una irragionevole disparità di trattamento, insostenibile al metro dell’art. 3 Cost., dal momento che la rinuncia all’impugnazione della sentenza costituisce «sacrificio diverso e ulteriore rispetto alla rinuncia alle garanzie del dibattimento, che è già “compensata” dalla riduzione della metà o di un terzo prevista dal comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen.» (punto 3.4.1. del Considerato in diritto).

In secondo luogo, il condannato a una pena detentiva contenuta entro i limiti che ordinariamente ne consentono la sostituzione si vedrebbe irragionevolmente preclusa la possibilità di accedere a una pena non detentiva che, secondo la valutazione del legislatore, meglio risponde al mandato rieducativo imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost. (punto 3.4.2. del Considerato in diritto).

In terzo luogo, una simile situazione priverebbe il condannato «di uno strumento essenziale per consentire al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria a tutte le peculiarità del reato commesso e alle specifiche caratteristiche del condannato: incluse la valutazione del suo effettivo rischio di recidiva e la necessità di favorirne il percorso rieducativo evitando, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti e criminogeni della pena detentiva breve», in violazione del mandato di individualizzazione della pena, discendente dal principio di “personalità” della pena stessa di cui all’art. 27, primo comma, Cost. (punto 3.4.3. del Considerato in diritto).

Infine, questa situazione introdurrebbe un elemento di intrinseca irrazionalità nel sistema, giacché incentiverebbe impugnazioni in effetti finalizzate a ottenere una riduzione di pena sufficiente a consentire l’accesso a una pena sostitutiva; in diametrale contrasto rispetto allo scopo deflattivo del contenzioso penale perseguito dal legislatore, e alle finalità – ad esso sottese – di rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di cui agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU (punto 3.4.4. del Considerato in diritto).

4.2.– Il rimettente esclude di poter raggiungere, in via interpretativa, il risultato imposto dai principi costituzionali appena menzionati, e auspica pertanto – onde assicurare certezza al diritto applicabile – una dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua sulla falsariga di quella adottata nella sentenza n. 208 del 2024.

Il giudice a quo riconosce, invero, che sul tema controverso non si è sinora formato un diritto vivente, contro il quale sarebbe destinato a infrangersi un proprio tentativo di interpretazione conforme. Tuttavia, egli ritiene tale interpretazione non praticabile, alla luce in particolare di una pronuncia della Corte di cassazione che avrebbe stabilito un rapporto di «ineludibile alternativa» tra la rinuncia all’impugnazione da parte del condannato in esito a un giudizio abbreviato al fine di ottenere la riduzione di un sesto e l’impugnazione finalizzata a ottenere la sostituzione della pena detentiva (Cass., sentenza n. 8106 del 2024).

Inoltre, il rimettente sottolinea come la disciplina transitoria stabilita dall’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 abbia previsto espressamente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva inflitta dal giudice di merito, limitatamente – però – ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Il silenzio del legislatore rispetto all’ipotesi qui in considerazione dovrebbe, invece, essere interpretato come indicativo dell’impossibilità di attribuire un simile potere al giudice dell’esecuzione in tale ipotesi, caratterizzata dall’avvenuta formazione di un giudicato, tendenzialmente immodificabile in sede esecutiva.

Infine, il giudice a quo lamenta l’assenza di qualsiasi appiglio normativo – come la previsione che in talune disposizioni autorizza il giudice dell’esecuzione ad adottare «i provvedimenti conseguenti» alla rideterminazione della pena – che gli consenta di giungere alla pur auspicata soluzione, che potrebbe essere conseguita, in definitiva, soltanto a mezzo di una pronuncia additiva di questa Corte.

4.2.1.– Ora, la costante giurisprudenza di questa Corte considera la dichiarazione di illegittimità costituzionale come rimedio di ultima istanza, adottabile soltanto quando non sia possibile al giudice rimettente procedere a una interpretazione della disposizione censurata che consenta di evitarne il conflitto con i principi costituzionali, o comunque quando una tale interpretazione non risulti in concreto praticabile per lo stesso giudice rimettente.

In proposito, conviene anzitutto rammentare che l’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme della legge non autorizza il giudice, in un ordinamento fondato sulla separazione dei poteri e sulla soggezione del giudice alla legge, a soluzioni ermeneutiche contra legem: ossia incompatibili con il testo delle disposizioni interpretate (da ultimo, sentenze n. 201 del 2025, punto 5.3. del Considerato in diritto, n. 142 del 2025, punto 9.2. del Considerato in diritto, e n. 202 del 2023, punto 2 del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).

Ove, invece, la lettera della legge conduca a un risultato contra Constitutionem, il giudice comune dovrà cedere il passo a questa Corte, la quale – riscontrata l’effettiva sussistenza del vulnus – non potrà che procedere a sanarlo mediante una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

In secondo luogo, il rimedio della dichiarazione di illegittimità costituzionale ben potrà essere sollecitato dal giudice rimettente in presenza di un diritto vivente che egli ritenga in contrasto con la Costituzione (da ultimo, ancora, sentenza n. 202 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). In tale ipotesi, questa Corte non potrà che prendere atto di tale interpretazione, e scrutinare la compatibilità con la Costituzione della norma da essa risultante, astenendosi dal proporre una propria interpretazione alternativa costituzionalmente conforme e dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata così come interpretata dal diritto vivente, ove il lamentato vulnus effettivamente sussista.

Infine, questa Corte ha talora proceduto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata anche in assenza di diritto vivente, e avendo anzi essa stessa riconosciuto che la disposizione ben avrebbe potuto essere interpretata in maniera costituzionalmente conforme, in presenza dell’esigenza preminente di assicurare certezza giuridica in una determinata disciplina, in particolare in materia processuale (sentenze n. 179 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 45 del 2023, punto 10 del Considerato in diritto), sì da eliminare da subito la possibilità che si consolidassero prassi interpretative ritenute incompatibili con la Costituzione. Quest’ultima opzione è, peraltro, da ritenersi residuale, proprio in considerazione della natura di ultima ratio del rimedio dell’illegittimità costituzionale, dovendo anzitutto l’interpretazione della legge assicurare – ovunque ciò risulti compatibile con il testo della legge medesima – il rispetto dei principi costituzionali.

4.2.2.– La soluzione da ultimo richiamata è stata per l’appunto adottata da questa Corte nella sentenza n. 208 del 2024, che ha dichiarato parzialmente illegittime le disposizioni che oggi sono di nuovo oggetto di censura, in considerazione della circostanza che alcune sentenze della Corte di cassazione erano pervenute, nelle more del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, alla conclusione di negare il potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale della pena rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Pur estesamente motivando nel senso che l’opposta interpretazione sarebbe stata consentita dalla lettera della disposizione censurata, e pur sottolineando che i precedenti di legittimità citati non potevano ancora ritenersi idonei a integrare un diritto vivente in senso contrario a tale interpretazione, questa Corte ha in tale occasione ritenuto prevalenti le «esigenze di certezza giuridica, che sono particolarmente acute nella materia processuale», onde «assicurare il rispetto dei principi costituzionali in gioco attraverso una pronuncia di accoglimento additiva» (punto 4.2. del Considerato in diritto).

4.2.3.– Una simile esigenza, tuttavia, non ricorre rispetto alle questioni ora all’esame.

La sentenza della Corte di cassazione n. 8106 del 2024 richiamata dal rimettente – anteriore, peraltro, alla sentenza n. 208 del 2024 di questa Corte e concernente una specifica questione di diritto intertemporale sorta in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 – ha enunciato una serie di principi che sembrano in contraddizione con il riconoscimento del potere, in capo al giudice dell’esecuzione, di ridurre la pena per effetto della mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato e di procedere contestualmente alla sua sostituzione, ove ne ricorrano i presupposti.

Tuttavia, in epoca successiva a tale pronuncia, la sentenza n. 208 del 2024 ha estesamente motivato (punto 4.1.2. del Considerato in diritto), sulla scorta dei principi enucleati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in ordine alle ragioni per le quali, una volta che il legislatore conferisca al giudice dell’esecuzione il potere di incidere sulle determinazioni sulla pena adottate in sede di cognizione, tale potere non può non includere, anche in difetto di espressa statuizione da parte del legislatore, quello di adottare tutti i provvedimenti che conseguono alla rideterminazione della pena, e segnatamente al nuovo quantum di pena detentiva, come risultante dall’intervento dal giudice dell’esecuzione.

Ciò sulla base di quelle che già le Sezioni unite nel 2006 hanno definito «evidenti esigenze di ordine logico, coessenziali alla razionalità del sistema», le quali «inducono a ritenere che, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesima attribuzione» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 20 dicembre 2005-6 febbraio 2006, n. 4687, punto 6 del Considerato in diritto). Principio, questo, poi confermato dalla giurisprudenza successiva di legittimità, di cui la sentenza n. 208 del 2024 ha dato estesamente conto (punto 4.1.3. del Considerato in diritto).

In una recente pronuncia – successiva all’odierna ordinanza di rimessione – la stessa Corte di cassazione ha ampiamente ripreso l’iter motivazionale della sentenza n. 208 del 2024, facendone applicazione rispetto al «quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il giudice dell’esecuzione abbia il potere (o il dovere) di revocare la pena accessoria, quando soltanto per effetto della nuova riduzione vengano meno i requisiti per la stessa pena accessoria». La Corte di cassazione è in questa occasione giunta alla conclusione che, «come statuito dalla Corte costituzionale in tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, la regola di sistema vigente nel nostro ordinamento è che la misura finale della pena (e non già quella irrogata in sede di cognizione) costituisce il presupposto circa la valutazione delle condizioni per la revoca della pena accessoria» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 3-24 ottobre 2025, n. 34776).

4.2.4.– Il medesimo criterio, ad avviso di questa Corte, conduce pianamente a sciogliere in senso affermativo – anche in assenza dell’intervento additivo auspicato dal rimettente – il quesito se il giudice dell’esecuzione, una volta rideterminata la pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. al di sotto dei limiti di legge per la sostituzione, possa valutare se sussistano gli ulteriori presupposti per la sostituzione stessa, che non sarebbe stata possibile in sede di cognizione proprio per il superamento di quei limiti.

Come già osservato nella sentenza n. 208 del 2024, il silenzio del legislatore sul punto – tanto nell’art. 442, comma 2-bis, quanto nell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. – non esclude che il giudice possa (e anzi debba, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in parola) colmare la lacuna attraverso gli ordinari strumenti ermeneutici, inclusa l’analogia iuris. Nel caso di specie, un tale esito non è impedito, in particolare, né dal testo della legge (che resta silente sul punto), né da un diritto vivente in senso contrario, né – ancora – dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, in presenza di un principio generale – sotteso a tutte queste disposizioni – secondo cui al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, “impliciti”, che derivano dalla nuova determinazione in base al sistema sanzionatorio nel suo complesso.

Non si tratta insomma di applicare analogicamente nel caso di specie la singola disposizione di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, calibrata dal legislatore su una specifica questione di diritto transitorio (l’applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina): quanto, piuttosto, di fare applicazione, nel procedimento di cui all’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di un principio generale applicabile nell’intero giudizio di esecuzione. Il menzionato art. 95 può, semmai, essere evocato per dimostrare che, secondo la stessa espressa volontà del legislatore, il giudizio di esecuzione costituisce luogo idoneo per ospitare quei “frammenti di cognizione” (ancora, sentenza n. 208 del 2024, punto 4.1.4. del Considerato in diritto e, in precedenza, sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto) che si rendano necessari per esaminare e decidere questioni non già risolte dalla sentenza di condanna, devolute al giudice dell’esecuzione per la prima volta in conseguenza di un fatto nuovo rispetto alla statuizione divenuta irrevocabile – come, nel caso ora all’esame, la mancata impugnazione nei termini di legge della sentenza di condanna resa in esito a un giudizio abbreviato.

Ogniqualvolta si renda dunque necessario decidere (su istanza del condannato, ovvero d’ufficio) sulla rideterminazione della pena in seguito alla mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato e sulla conseguente sostituzione della stessa, laddove il giudice della cognizione non abbia potuto pronunciarsi sul punto perché l’originaria misura della pena non consentiva la sostituzione, ben potrà il giudice dell’esecuzione procedere – secondo quanto già prefigurato dal legislatore nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento alla disciplina transitoria – alla fissazione di un’udienza in camera di consiglio nella quale provvedere all’incombenza. A tale udienza saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive, e in particolare quelle dettate dall’art. 545-bis (sulla necessità, per il giudice dell’esecuzione, di procedere non già de plano, ma nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., allorché egli sia chiamato non già alla mera riduzione “matematica” della pena, ma anche a valutazioni discrezionali che implicano necessariamente l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1° aprile-26 giugno 2025, n. 23907).

4.2.5.– In conclusione, essendo possibile e in concreto praticabile un’interpretazione delle disposizioni censurate in senso conforme ai principi costituzionali evocati dal rimettente, le questioni all’esame debbono essere dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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