Sentenza  7/2026 (ECLI:IT:COST:2026:7) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  NAVARRETTA
Camera di Consiglio del 01/12/2025;    Decisione  del 01/12/2025
Deposito del 23/01/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e art. 1, c. 18°, della legge 20/05/2016, n. 76.
Massime: 
Atti decisi: ord. 117/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 7

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e dell’art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra Elisabetta Santi e Marco Giallombardo con ordinanza dell’8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione di Elisabetta Santi fuori termine;

udita nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, e «(occorrendo)» dell’art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e agli artt. 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.– Il rimettente premette di dover decidere una controversia civile in cui l’attrice, Elisabetta Santi, conveniva in giudizio l’ex convivente di fatto, Marco Giallombardo, al fine di ottenere la restituzione di vari beni ed effetti personali, nonché di plurime somme di denaro per un totale di euro 91.063,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare, il Tribunale di Firenze riferisce che l’attrice aveva prestato al compagno la somma di euro 63.713,00, che questi aveva impiegato per eseguire opere di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprietà. Il 16 marzo 2006, il convenuto riconosceva tale debito, dichiarando di aver ricevuto detta somma a titolo di prestito e di impegnarsi alla sua restituzione, oltre indicizzazione. La scrittura privata escludeva espressamente che il trasferimento di denaro fosse stato effettuato in adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.

Secondo quanto espone il giudice a quo, la coppia, dopo aver condiviso oltre un decennio di vita comune, nel 2015 era entrata in crisi e, in data 3 novembre 2016, il convenuto ha posto fine alla convivenza. A partire da quel momento, l’attrice ha cominciato a richiedere la restituzione di quanto prestato e, dato il persistere dell’inadempimento, ha inviato al convenuto plurime raccomandate – il 30 giugno 2017, il 12 luglio 2018 e il 15 novembre 2018 – con le quali ha fatto valere la sua pretesa creditoria. L’ulteriore inerzia del debitore ha indotto la ex convivente a adire il Tribunale.

Il rimettente riporta, infine, che il convenuto, costituitosi in giudizio, ha ammesso di aver ricevuto dalla parte attrice la somma di euro 63.713,00, ha confermato di aver riconosciuto, in data 16 marzo 2006, l’esistenza del debito, derivante da un contratto di mutuo, e nondimeno ha fatto valere l’intervenuta prescrizione del diritto di credito.

3.– A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non sospende il decorso del termine di prescrizione fra i conviventi di fatto.

3.1.– Quanto alla rilevanza delle censure, il rimettente evidenzia come l’erogazione della somma da parte dell’attrice a favore del convenuto sia da ricondurre allo schema del contratto di mutuo. In particolare, la natura titolata della ricognizione di debito e l’impegno del convenuto a restituire la somma di denaro, per di più indicizzando il quantum oggetto dell’obbligo restitutorio, renderebbero impossibile una diversa qualificazione.

Il giudice a quo constata, inoltre, che dal titolo, dall’atto di ricognizione e dalle allegazioni delle parti non sia dato ricavare un termine per l’adempimento dell’obbligazione restitutoria. Tuttavia, precisa che, anche applicando l’art. 1817 cod. civ., che consente al mutuante di chiedere al giudice la fissazione del termine per l’adempimento, ciò non inciderebbe sul dies a quo della prescrizione, che decorre dal momento della conclusione del contratto, ovvero dal successivo atto interruttivo.

In definitiva, secondo il Tribunale di Firenze, il credito restitutorio andrebbe dichiarato estinto per effetto della prescrizione eccepita dal debitore convenuto, una volta trascorsi dieci anni dall’atto di riconoscimento del debito. Quanto agli ulteriori atti astrattamente interruttivi, posti in essere dalla creditrice, tra il 2017 e il 2020, essi risulterebbero tardivi, in quanto successivi allo spirare del termine di prescrizione in data 16 marzo 2016.

L’applicazione dell’attuale disciplina legale comporterebbe, dunque, secondo il giudice a quo, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, conseguentemente, il rigetto delle domande restitutorie formulate dalla parte attrice.

Di contro, se la disciplina dettata dall’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. fosse estesa – in virtù dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale – al caso di specie, il decorso della prescrizione risulterebbe sospeso da quando il credito è sorto, in costanza di convivenza, sino al 3 novembre del 2016, quando il rapporto è cessato. Questo renderebbe tempestivi gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte attrice dopo la fine della convivenza.

3.2.– Il Tribunale di Firenze aggiunge che non sarebbe utilmente esperibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, stante il suo tenore letterale che impedirebbe di ritenere ricompreso nella nozione di coniuge il convivente di fatto.

4.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente si confronta, anzitutto, con la sentenza n. 2 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., sollevate nella parte in cui esclude la sospensione della prescrizione in costanza di stabile convivenza. Secondo il giudice a quo, «il mutamento del contesto sociale e valoriale», nonché l’evoluzione dell’ordinamento giuridico farebbero emergere ulteriori e più pregnanti elementi che il Tribunale ritiene debbano essere sottoposti all’odierno vaglio del giudizio di legittimità costituzionale.

4.1.– Ad avviso del rimettente, «[l]’accostarsi alla questione dello standard di tutela costituzionale della famiglia impone sempre all’interprete di confrontarsi con concetti di chiara matrice sociale e sociologica, quali il costume sociale, la cultura e la coscienza sociale (concetti ampiamente evocati dalla giurisprudenza costituzionale; cfr. Corte cost. sentt. n. 1 del 2022, n. 221 del 2019 e n. 174 del 2016)». Da questo confronto emergerebbe un ridimensionamento delle differenze intercorrenti fra coniugi e conviventi stabili. L’istituto matrimoniale, oggetto di primaria tutela nell’art. 29 Cost., non rappresenterebbe più l’unico strumento tramite cui i consociati possono dare rilievo giuridico a un’unione familiare e neppure l’unico modo per costituire una famiglia dotata del carattere della stabilità.

Parallelamente, la giurisprudenza civile e penale, di merito e di legittimità, avrebbe avviato un’opera di rivisitazione ermeneutica di plurimi istituti, finalizzata a superare, tramite interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (ove consentite), irragionevoli disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, incompatibili con la Carta costituzionale.

Il Tribunale di Firenze richiama, a riguardo, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29 gennaio-22 maggio 2008, n. 20647), che ha equiparato i conviventi more uxorio ai membri della famiglia fondata sul matrimonio ai fini dell’applicabilità dell’art. 572 del codice penale (prima della modifica del testo in senso estensivo da parte dell’art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»).

In secondo luogo, il giudice a quo cita la giurisprudenza delle Sezioni unite penali che ha applicato analogicamente agli stabili conviventi la causa di non punibilità che l’art. 384 cod. pen. riserva ai «prossim[i] congiunt[i]», pur in presenza di una norma definitoria, sancita dall’art. 307, quarto comma, cod. pen., che esclude detti conviventi dal concetto di prossimo congiunto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 novembre 2020-17 marzo 2021, n. 10381).

Infine, il Tribunale di Firenze richiama il diritto vivente sia in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che vede computare, tra i redditi dei familiari, quello del convivente (Corte di cassazione, sezione quarta civile, ordinanza 26 ottobre 2005, n. 109), sia in materia di risarcimento alle vittime secondarie da lesione del rapporto parentale, cui si ascrive anche il convivente di fatto.

4.2.– Il rimettente aggiunge che l’attitudine della nozione di famiglia a ricomprendere anche quella di fatto si trarrebbe altresì da fonti sovranazionali, a partire dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale (vengono, in proposito, citate le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria; 21 luglio 2015, Oliari ed altri contro Italia).

Analoga conclusione si dovrebbe poi desumere dallo stesso art. 9 CDFUE, che riconosce separatamente il diritto di fondare una famiglia e quello di sposarsi, così svincolando la nozione eurounitaria di famiglia dall’istituto matrimoniale.

4.3.– In sostanza, a parere del Tribunale di Firenze, tutte le forme di convivenza stabile, connotate da significativi rapporti affettivi e dalla condivisione di un progetto di vita comune, godrebbero di pari dignità, salva la più puntuale e specifica regolamentazione del matrimonio, sia come atto sia come rapporto.

Il giudice a quo ne desume l’irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, relativamente alla sospensione della prescrizione, posto che le medesime ragioni sostanziali che inducono a ritenere inesigibile il compimento di atti interruttivi del termine si rinvengono con riferimento ad ambedue le relazioni affettive.

Di conseguenza, la differente disciplina applicabile ai coniugi e ai conviventi di fatto, sebbene giustificata da una risalente giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 2 del 1998) in ragione della ritenuta maggiore stabilità assicurata dal vincolo matrimoniale, non apparirebbe più attuale, stante il mutato contesto normativo.

In primo luogo, «la stabilità del rapporto, con il venire meno dell’indissolubilità del matrimonio, non costitui[rebbe] più una caratteristica assoluta e inderogabile [di questo] ed anzi spesso caratterizz[erebbe] maggiormente [le] unioni non fondate sul matrimonio» (è citata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 30 aprile-4 agosto 2015, n. 34147).

In secondo luogo, il connotato della stabilità non sarebbe estraneo ad altri moduli familiari e, comunque, non potrebbe costituire di per sé un argomento dirimente per negare un’equiparazione fra coniugi e conviventi di fatto in tema di sospensione della prescrizione. A tal fine, il ricorrente rileva che, diversamente dalla giurisprudenza di legittimità più risalente (è citata Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 giugno 1971, n. 1883), quella più recente non applica la citata causa di sospensione della prescrizione all’ipotesi dei coniugi legalmente separati, poiché considera il profilo sostanziale del rapporto e non quello formale correlato allo status coniugale (sono citate Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32524, che richiama Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 4 aprile 2014, n. 7981; sentenza 20 agosto 2014, n. 18078; sezione sesta civile, ordinanza 5 maggio 2016, n. 8987).

4.4.– Dunque, ad avviso del Tribunale di Firenze, stante il profondo mutamento sociale e normativo che ha coinvolto il fenomeno della famiglia, non sussisterebbero più le ragioni che avevano giustificato la sospensione della prescrizione con riguardo ai soli rapporti coniugali. La ratio della norma sarebbe quella di «dare rilievo alla sostanziale inesigibilità di comportamenti interruttivi della prescrizione che si renderebbero necessari al fine di tutelare la pienezza dei diritti che un coniuge vanta nei confronti dell’altro; l’interruzione del termine, infatti, salva l’ipotesi del riconoscimento del debito, si avrebbe solo con atti aventi carattere contenzioso (art. 2943 c.c.) che, come tali, risultano certamente in conflitto con il normale svolgersi delle relazioni di convivenza familiare».

In definitiva, la ratio della disciplina censurata non sarebbe correlata al dato formale del vincolo matrimoniale, quanto piuttosto al profilo sostanziale del rapporto affettivo-familiare che lega il titolare del diritto di credito al soggetto obbligato. Il giudice, pertanto, ravvisa un’omogeneità tra le fattispecie poste a raffronto e la riferibilità anche alla convivenza di fatto della ratio legis propria della norma censurata. L’esclusione degli stabili conviventi dall’ambito applicativo della norma denunciata apparirebbe, pertanto, priva di una ragionevole giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza.

5.– In via subordinata, il giudice a quo lamenta la lesione anche degli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

L’art. 2 Cost., nel garantire le formazioni sociali familiari e i diritti dei singoli all’interno delle stesse, imporrebbe al legislatore di rispettare, in pari tempo, l’armonia familiare e le situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i componenti.

La mancata sospensione della prescrizione fra conviventi farebbe gravare sul partner creditore l’onere di compiere atti interruttivi della prescrizione che potrebbero incrinare i rapporti familiari, in spregio all’art. 2 Cost.

Ad avviso del Tribunale di Firenze, se è vero che la ratio dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. è quella di valorizzare le «posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare» (è citata Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32524) e se è vero altresì che l’istanza di conservazione della comunità familiare avrebbe consistenza costituzionale a prescindere dal vincolo coniugale (artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nonché agli artt. 9 e 33 CDFUE), risulterebbe irragionevole l’omessa previsione in tali casi di un istituto idoneo a salvaguardare quei medesimi valori in presenza di una convivenza di fatto. Anche in questo tipo di rapporti dovrebbe potersi presumere – secondo l’id quod plerumque accidit – che atti vòlti a compulsare l’adempimento del convivente-debitore siano idonei a compromettere la stabilità, la serenità e l’unità del nucleo familiare.

6.– Il rimettente precisa, inoltre, che l’inizio e la cessazione della convivenza familiare sono connotati da elementi che, pur privi di formalismo (salvo il caso delle convivenze registrate), hanno comunque una rilevanza oggettiva. In particolare, il giudice a quo rileva che il formalismo non è affatto una precondizione per applicare le cause di sospensione della prescrizione, tant’è che lo stesso legislatore ha previsto talune cause che non richiedono un atto formale idoneo ad attestare ex ante il decorrere del periodo di sospensione (richiama in proposito le ipotesi di cui al numero 7 e al numero 8 dell’art. 2941, primo comma, cod. civ.).

Il Tribunale di Firenze sottolinea, inoltre, che la disciplina legale contempla pacificamente atti interruttivi che richiedono la prova del verificarsi di presupposti di fatto, con l’effetto addirittura di azzerare il termine di prescrizione. Pertanto, «se gli atti che […] comportano l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione possono essere […] privi di carattere formale idoneo ad assicurare certezza ex ante nel calcolo del termine prescrizionale, a fortiori ciò dovrebbe poter valere per l’istituto della sospensione della prescrizione, atteso che questa comporta un mero congelamento del termine».

L’estensione della disciplina dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. ai conviventi di fatto richiederebbe, dunque, null’altro che un accertamento giudiziale sull’inizio e sulla cessazione della stabile convivenza.

7.– Il 31 ottobre 2025 si è costituita, fuori termine, Elisabetta Santi.

Considerato in diritto

8.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 117 del 2025), il Tribunale di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. e «(occorrendo)» dell’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016, «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

9.– Il giudice a quo ravvisa un’irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto relativamente alla sospensione della prescrizione, posto che le medesime ragioni sostanziali che inducono a ritenere inesigibile il compimento di atti interruttivi del termine fra coniugi si rinvengono, tal quali, fra conviventi stabili.

In via subordinata, il rimettente ritiene lesi anche gli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, posto che la mancata sospensione della prescrizione fra conviventi di fatto farebbe gravare sul partner creditore l’onere di compiere atti interruttivi della prescrizione idonei a compromettere la stabilità, la serenità e l’unità del nucleo familiare.

Infine, il giudice a quo reputa violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

10.– In rito, va dichiarata inammissibile quest’ultima censura per contraddittorietà e per carenza di motivazione.

Con riguardo all’art. 8 CEDU, lo stesso rimettente riconosce che la norma non può essere evocata quale autentico parametro interposto, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., in ragione del margine di apprezzamento che la giurisprudenza della Corte EDU riconosce agli Stati membri nella disciplina delle formazioni familiari. Cionondimeno, il giudice a quo non si limita a menzionare tale previsione quale supporto ermeneutico per sostenere il riconoscimento giuridico acquisito dalla famiglia di fatto, bensì la richiama quale autonoma norma interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto poi agli artt. 9 e 33 CDFUE, il riferimento risulta del tutto fugace e privo di motivazione, difettando la dimostrazione che le disposizioni censurate ricadano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione – quest’ultima – alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 69, n. 31 e n. 7 del 2025).

11.– Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza intrinseca, sono fondate.

12.– In via preliminare, occorre rammentare che il censurato art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione al rapporto «tra i coniugi», senza considerare anche il rapporto fra conviventi stabili, è stato oggetto già in passato di censure analoghe a quelle fatte valere nell’odierno giudizio; censure che la sentenza n. 2 del 1998 ha dichiarato non fondate, avvalendosi di due argomentazioni.

Da un lato, questa Corte ha ritenuto la disciplina applicabile al coniuge non idonea a svolgere la funzione di tertium comparationis rispetto al convivente di fatto, in ragione sia della stabilità e certezza che deriverebbero dal solo matrimonio, sia della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che discenderebbero unicamente dal vincolo coniugale.

Da un altro lato, la convivenza di fatto è stata ritenuta incompatibile con i presupposti richiesti dalla sospensione della prescrizione, identificati in «precisi elementi formali e temporali». Secondo la sentenza n. 2 del 1998, «la stessa natura della prescrizione – istituto finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali – impone per il decorso dei termini l’adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili», suscettibili di essere ravvisati soltanto nell’esistenza e nel venir meno «di un vincolo giuridico quale il matrimonio».

13.– A distanza di oltre un quarto di secolo da quella pronuncia, l’evoluzione dapprima giurisprudenziale e poi normativa consente di ravvisare i presupposti che rendono possibile – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la rimeditazione del proprio precedente orientamento (in proposito, sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).

In particolare, si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione (infra, punto 14). Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, nel tempo, il senso e i limiti entro cui la disciplina applicabile al coniuge può essere assunta quale tertium comparationis rispetto al convivente di fatto (infra, punti 15, 16 e 16.1.). Infine, anche alla luce di sviluppi normativi e giurisprudenziali, si è palesata la compatibilità tra la sospensione del termine di prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto (infra, punto 16.2.).

14.– Quanto al primo profilo, giova anzitutto esaminare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

14.1.– Ancor prima della pronuncia n. 2 del 1998, questa Corte, con la sentenza n. 237 del 1986, aveva già affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare […] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più [in] presenza di prole».

Simile orientamento si è nel tempo consolidato e affinato.

La sentenza n. 404 del 1988 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio del 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio – ha ribadito che anche l’unione di fatto, in quanto formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost., merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e da vincoli di solidarietà. Di seguito, la sentenza n. 8 del 1996, ripresa testualmente dalla pronuncia n. 140 del 2009, ha sottolineato che la convivenza di fatto non si deve «configurare […] come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata», dovendosi, viceversa, riconoscere a «entrambe la loro propria specifica dignità».

Da lì in poi, questa Corte ha iniziato ad avvalersi del lemma “famiglia” con riferimento alla stabile convivenza di fatto (sentenza n. 140 del 2009), evidenziando come essa generi «una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare” nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.» (sentenza n. 213 del 2016). Su tale presupposto, la pronuncia appena richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza della persona disabile.

Nel medesimo solco si è collocata la sentenza n. 10 del 2024, che, a tutela dell’affettività in carcere, ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva che la persona detenuta potesse essere ammessa a svolgere colloqui, senza il controllo a vista del personale di custodia, non solo con il coniuge o con la parte dell’unione civile, ma anche con la persona stabilmente convivente.

Ancora, questa Corte, dopo aver constatato che le convivenze di fatto oramai «sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio», ha rilevato, con la sentenza n. 148 del 2024, l’affermarsi di «una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all’impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia)», ribadendo la «piena dignità» della «famiglia composta da conviventi di fatto».

Su tali presupposti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 230-bis, terzo comma, e 230-ter cod. civ., nella parte in cui tali disposizioni non ricomprendevano tra i familiari anche il «convivente di fatto» e non qualificavano come impresa familiare quella a cui collabora quest’ultimo.

Infine, con la sentenza n. 197 del 2025, la Corte ha esteso al convivente di fatto il congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio».

14.2.– Parallelamente all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, anche quella di legittimità ha dato il più ampio riconoscimento alla famiglia di fatto, ribadendo il suo inquadramento costituzionale nell’alveo dell’art. 2 Cost.

A tutela del convivente è stata ammessa la legittimazione iure proprio per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9178; sentenze 21 marzo 2013, n. 7128 e 28 marzo 1994, n. 2988) o del figlio unilaterale del convivente, che viva nel contesto della famiglia di fatto (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037). Al convivente stabile è stata, inoltre, riconosciuta una detenzione qualificata rispetto alla casa adibita a comune abitazione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 aprile 2017, n. 10377; sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971; sezione seconda civile, sentenze 2 gennaio 2014, n. 7 e 21 marzo 2013, n. 7214).

In caso poi di scioglimento del legame, i giudici comuni hanno elaborato strumenti di tutela del convivente di fatto, facendo ricorso a rimedi generali del diritto delle obbligazioni che vanno dalla irripetibilità di prestazioni esecutive di obbligazioni naturali ex art. 2034 cod. civ. (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 2 gennaio 2025, n. 28 e sentenza 13 giugno 2023, n. 16864) al sorgere di crediti da arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ. (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732 e sentenza 15 maggio 2009, n. 11330).

Inoltre, dopo l’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, le Sezioni unite civili hanno affermato che l’«instaurazione di una nuova convivenza stabile [… dà] diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, […] contribuzioni economiche che non rilevano più per l’ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono […] anche l’adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale […], benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).

Si collega ai richiamati orientamenti anche la tendenza – in caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile – a computare l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale o antecedente all’unione civile, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio o di quello posto a favore della parte di una unione civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 27 dicembre 2023, n. 35969 e 18 dicembre 2023, n. 35385).

A queste e ad altre forme di riconoscimento della rilevanza giuridica della convivenza di fatto, in campo civilistico, si affiancano poi diversi interventi della giurisprudenza penale. Fra le varie pronunce, è doveroso segnalare, in particolare, l’applicazione analogica della causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., riferita a chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore un prossimo congiunto (Cass., sez. un. pen., sentenza n. 10381 del 2021). Benché quest’ultima nozione fosse riferita dal legislatore solo a «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti» (art. 307, quarto comma, cod. pen.), i giudici di legittimità l’hanno applicata anche al convivente di fatto. Nello specifico, hanno ritenuto che, essendo la scusante finalizzata a evitare l’alternativa «tra l’adempimento di un dovere sanzionato penalmente e la protezione dei propri affetti, risulta del tutto “incoerente” negare che non ricorra la medesima condizione soggettiva, sia che si tratti di persone coniugate, sia che si tratti di persone conviventi. In entrambi i casi il conflitto interiore è identico. In entrambi i casi l’art. 384 cit. considera inesigibile la condotta oggetto della norma penale violata, per mancanza della “colpevolezza” dell’agente».

14.3.– Infine, come già constatato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2024), non può tacersi il rilievo ermeneutico – in raccordo con l’art. 2 Cost. – sia dell’art. 8 CEDU, al quale la Corte EDU ha ricondotto anche le relazioni «che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista l’effettività di stretti e comprovati legami affettivi» (sempre la citata sentenza n. 148 del 2024), sia dell’art. 9 CDFUE, che contempla il «diritto di costituire una famiglia» a latere «del diritto di sposarsi».

14.4.– Passando dall’evoluzione giurisprudenziale a quella normativa, deve prendersi atto che la fonte legislativa – dopo aver abbandonato il richiamo alla nozione di concubinato, risalente al codice penale del 1930 (art. 560, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 147 del 1969) – ha, nel tempo, riconosciuto quale formazione familiare la convivenza di fatto.

In particolare, il legislatore è intervenuto dapprima con discipline settoriali, ispirate all’esigenza di: i) attribuire diritti a favore dei conviventi di fatto (art. 3, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; art. 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; l’art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 105 del 2022); ii) dare riconoscimento e rilievo alla stabile convivenza affettiva (art. 199 del codice di procedura penale; art. 6, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore a una famiglia», come modificato dall’art. 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»; art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»; art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»); iii) proteggere il minore nel contesto delle convivenze di fatto (artt. 330 e 333 cod. civ., come integrati dall’art. 37, commi 1 e 2, della legge n. 149 del 2001).

Di seguito, con la legge n. 76 del 2016, il legislatore ha introdotto una disciplina che ambisce a un approccio di tipo sistematico (art. 1, commi da 36 a 65), nel contesto di un intervento che, in generale, si è fatto interprete di una «concezione pluralistica della famiglia» (sentenza n. 148 del 2024), evocando, all’art. 1, comma 1, le formazioni sociali «ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione».

Collocandosi nel solco tracciato dall’evoluzione giurisprudenziale, oltre che dottrinale, il legislatore ha identificato la nozione di conviventi di fatto, riferendola a «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», oltre che «non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016).

Inoltre, a fini meramente probatori, ha stabilito che l’accertamento della stabile convivenza possa fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Infine, il legislatore ha approntato un complesso di tutele a favore dei componenti della famiglia di fatto, spesso recependole dagli stessi sviluppi giurisprudenziali, e ha valorizzato, in conformità alla natura propria di tale istituto, il possibile ricorso all’autonomia privata, regolando i contratti di convivenza.

15.– Evocati i principali tasselli dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, che hanno attribuito piena dignità alla formazione familiare in esame e hanno reso ulteriormente chiari e definiti i suoi tratti identificativi, occorre precisare l’impostazione accolta da questa Corte nell’estendere al convivente di fatto norme previste a favore del coniuge.

La giurisprudenza costituzionale, da un lato, ha escluso una generale equivalenza fra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ove solo si consideri che quest’ultimo legame tende a sottrarsi al complesso degli effetti che scaturiscono dal matrimonio (sentenze n. 148 e n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

Da un altro lato, tuttavia, nel raffronto tra convivenza di fatto e rapporto coniugale, ha ammesso la «“comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione” (sentenza n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004)» (sentenza n. 140 del 2009).

In sostanza, con riferimento a specifiche norme – tanto più se estranee alla peculiare disciplina giusfamiliare – è ben possibile «“riscontrare [tra i due istituti] caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.” (sentenza n. 140 del 2009)» (sentenza n. 148 del 2024).

16.– Tanto premesso, occorre rilevare che la norma censurata, da un lato, attiene alla disciplina generale della «[t]utela dei diritti» e concerne l’istituto della prescrizione, che la stessa giurisprudenza di questa Corte associa alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. (sentenza n. 86 del 2025). Da un altro lato, e soprattutto, essa evidenzia una ratio suscettibile di operare nei medesimi termini con riferimento ai coniugi e ai conviventi di fatto.

16.1.– Nel disporre che «[l]a prescrizione rimane sospesa [...] tra i coniugi», l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. intende preservare l’affectio e l’unità familiare.

Tramite l’istituto della sospensione, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.

Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost.

Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo.

Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo.

Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost.

16.2.– A ciò si aggiunga che non può condividersi l’idea che i caratteri propri dell’istituto della sospensione della prescrizione sarebbero tali da giustificare il diverso trattamento del coniuge rispetto al convivente di fatto.

Si deve, infatti, rimeditare la tesi secondo cui la sospensione della prescrizione debba radicarsi su presupposti costituiti da «precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza» (sentenza n. 2 del 1998).

16.2.1.– Anzitutto, occorre segnalare che, proprio nell’interpretazione dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando, viceversa, una lettura incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto. A partire da una sentenza del 2014 (Cass. n. 7981 del 2014), si è affermato, infatti, l’orientamento secondo cui, con la separazione legale tra i coniugi, cessa l’applicabilità della sospensione della prescrizione, pur non essendo ancora sciolto il vincolo matrimoniale. Tale principio è stato confermato anche da un recente intervento (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3979), che ha ribadito come la sospensione operi solo fintantoché persista l’affectio, che è la sola ratio idonea a giustificare l’applicazione della norma censurata.

Si conferma, dunque, che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.

16.2.2.– L’approccio non formale adottato dalla giurisprudenza nell’identificare i presupposti cui soggiace la sospensione della prescrizione trova, del resto, conferma in varie previsioni legali, nelle quali il periodo della sospensione o il momento dell’interruzione sono correlati a eventi il cui accertamento si effettua di necessità a posteriori. Basti, al riguardo, evocare: i) l’art. 2941, primo comma, numero 8), cod. civ., che sospende la prescrizione fintantoché non viene scoperto il dolo del debitore nell’occultare l’esistenza del debito, situazione la cui sussistenza e durata possono essere accertate solo ex post in sede giudiziale, richiedendo la prova di un elemento soggettivo; ii) l’art. 2942, primo comma, numero 1), cod. civ., che sospende la prescrizione contro i minori non emancipati e gli interdetti non solo nei casi in cui non abbiano un rappresentante legale, ma anche qualora questi si trovi in conflitto di interessi con il minore o l’interdetto, circostanza la cui esistenza e durata devono essere provate necessariamente a posteriori (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 dicembre 2024, n. 31310; sezione seconda civile, sentenza 19 luglio 2012, n. 12490; sezione prima civile, sentenza 1° febbraio, 2007, n. 2211); iii) infine, l’art. 2944 cod. civ., che indica come causa di interruzione della prescrizione il riconoscimento del diritto «da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere», senza prevedere che a tal fine si debbano rispettare specifiche forme.

Del resto, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 cod. civ.), deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata (art. 2939 cod. civ.).

Non vi è, pertanto, alcuna esigenza sistematica che imponga la sussistenza di presupposti formali, certi a priori, onde delimitare il periodo di sospensione della prescrizione, il che conferma che non basta invocare la mancanza di simili requisiti, nel rapporto di convivenza di fatto, per giustificare la sua diversità di trattamento rispetto alla relazione fra coniugi.

16.2.3.– Ai fini dell’applicabilità della sospensione della prescrizione basta, infatti, poter verificare con certezza, anche solo a posteriori, il periodo durante il quale l’istituto opera.

Ebbene, sia il legislatore sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità danno per presupposta la possibilità di provare la sussistenza della convivenza di fatto relativamente a un arco temporale di riferimento. E questo si desume anche da previsioni e da ricostruzioni ermeneutiche antecedenti alla stessa legge n. 76 del 2016, che ha offerto uno strumento agevolato di prova della convivenza di fatto tramite la registrazione anagrafica.

La legge n. 149 del 2001, che ha riformato la disciplina dell’adozione, prevede la possibilità di sommare al periodo di convivenza post-coniugale il periodo di convivenza pre-coniugale, onde consentire di accedere all’istituto dell’adoptio plena (supra, punto 14.3.). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, si debba sommare il periodo della convivenza di fatto antecedente al matrimonio o all’unione civile a quello successivo a tali atti, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio o dell’assegno che spetta al partner dell’unione civile (supra, punto 14.2.). Infine, questa stessa Corte ha stabilito che, per tutto il periodo della convivenza, spettano i permessi mensili di assistenza, nonché il congedo straordinario al convivente di fatto di una persona con grave disabilità (sentenze n. 213 del 2016 e n. 197 del 2025); analogamente, sempre con riferimento al periodo della convivenza, ha ritenuto riferibili al partner di una unione di fatto le stesse tutele di cui gode il coniuge nell’ambito dell’impresa familiare (sentenza n. 148 del 2024 e supra, punto 14.1.).

Proprio in quest’ultima sentenza si è evidenziata la funzione probatoria della registrazione anagrafica della convivenza di fatto e, pertanto, si è escluso che tale registrazione possa costituire una condicio sine qua non ai fini dell’applicazione della relativa disciplina (nello stesso senso sentenza n. 197 del 2025). Non diversamente, nel contesto in esame, deve riaffermarsi che l’introduzione, con l’art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016, della possibilità di registrare la convivenza di fatto offre uno strumento probatorio agevolato, ma non impedisce di attestare in altro modo – con ogni mezzo di prova – la sua esistenza e la sua durata.

17.– Posto, dunque, che non trova conferma l’idea di una presunta incompatibilità fra l’istituto della sospensione della prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto, deve ribadirsi l’irragionevole disparità di trattamento che l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. determina fra il coniuge e il convivente di fatto, unitamente alla lesione di interessi tutelati dall’art. 2 Cost.

Come già evidenziato (punto 16.1.), sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile, non è esigibile una condotta interruttiva della prescrizione capace di inficiare quello stesso legame sul quale si radica l’unità familiare. In ambo i casi non è dato imporre un onere che si traduce nell’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato; un bivio che, nell’una e nell’altra direzione, conduce a un contrasto con l’art. 2 Cost.

Simile alternativa palesa, dunque, non solo una irragionevole disparità di trattamento fra coniuge e convivente di fatto e una lesione dell’art. 2 Cost., ma anche una irragionevolezza intrinseca.

Quest’ultima, in particolare, è tanto più evidente, ove si consideri che, mentre in fase di scioglimento del legame di convivenza, la giurisprudenza fa sorgere crediti da ingiustificato arricchimento a favore del convivente che abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune (supra, punto 14.2.), all’opposto, la norma censurata tende a far perdere la titolarità di crediti, che possono derivare dal contributo finanziario prestato all’altro convivente per sostenere beni o attività di cui quest’ultimo sia esclusivo titolare.

18.– Alla luce delle considerazioni svolte, l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

L’utilizzo di quest’ultimo sintagma è tale da ricomprendere – alla luce della definizione di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – tanto il convivente di una coppia eterosessuale, quanto quello di una coppia dello stesso sesso. Questo esclude la necessità di intervenire – come ipoteticamente prospettato dal rimettente – sull’art. 1, comma 18, della citata legge n. 76 del 2016.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI