SENTENZA N. 68
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.− Il Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La prima disposizione è censurata nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo. La seconda disposizione è censurata nella parte in cui, disciplinando le condizioni che limitano la concessione dei benefici penitenziari, non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità.
1.1.− Il giudice a quo riferisce che il pubblico ministero ha richiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione inflitta a persona condannata in via definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne. Nel caso di specie, la condotta si è esaurita «in baci e abbracci tra persone legate da uno spontaneo sentimento», a fronte di una differenza di età tra soggetto passivo, allora tredicenne, e autore del reato, all’epoca dei fatti ventenne, non particolarmente rilevante.
La richiesta del pubblico ministero è stata formulata previa sollevazione di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nel senso anzidetto.
Il pubblico ministero ha osservato, infatti, che ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il condannato, tra gli altri, per il reato di atti sessuali con minorenne, può accedere ai benefici penitenziari solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno: nel caso di specie, pertanto, il condannato, in ragione del richiamo al citato art. 4-bis, comma 1-quater, da parte dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., «dovrebbe espiare quasi l’intera pena detentiva applicata, senza che il Tribunale di sorveglianza possa valutare in concreto l’idoneità e l’opportunità di una misura alternativa». Il che renderebbe il dettato legislativo censurato in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il difensore del condannato ha argomentato in senso adesivo alla richiesta del pubblico ministero.
1.2.− Tutto ciò premesso, il Tribunale di Catanzaro afferma che le questioni sarebbero rilevanti, in ragione dell’impossibilità di sospendere l’esecuzione della pena, tanto per il «chiaro tenore letterale» dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., quanto per la giurisprudenza formatasi al riguardo.
La Corte di cassazione, infatti, avrebbe escluso la possibilità di interpretare in senso estensivo o analogico l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., che consente la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (Violenza sessuale), in caso di minore gravità.
La giurisprudenza di legittimità avrebbe altresì affermato che il pubblico ministero e il giudice dell’esecuzione dovrebbero limitarsi a constatare la presenza dei titoli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione, spettando invece al tribunale di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti per l’ammissione ai benefici penitenziari.
La richiesta del pubblico ministero di sospendere, nel caso al suo esame, l’ordine di esecuzione non potrebbe pertanto essere accolta.
1.3.− Né la rilevanza delle questioni potrebbe essere messa in discussione dalla sussistenza di discrezionalità legislativa in materia. Ciò perché l’assunto non sarebbe insuperabile, non soltanto in ragione della circostanza che questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. in relazione ad altre ipotesi di reato (sono citate le sentenze n. 3 del 2023 e n. 125 del 2016), ma anche in virtù del fatto che «il vaglio di legittimità costituzionale ben [può] avere ad oggetto la legislazione in tema di politica penitenziaria, così come, del resto, quella in punto di politica criminale e dosimetria della pena».
1.4.− In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale del citato art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nonché «a monte» dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa sospendere l’esecuzione della pena per il reato di atti sessuali con minorenne, anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.
1.4.1.− Le norme censurate sarebbero in contrasto, innanzitutto, con il principio d’eguaglianza, in ragione della disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., posta a protezione di un bene giuridico analogo – la libertà sessuale – e per la quale non opera, in caso di minore gravità, il divieto di sospensione di esecuzione della pena, secondo quanto prevede l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit.
Il giudice rimettente osserva che, se è vero che il reato di atti sessuali con minorenne «riveste particolare gravità in ragione dell’età della persona offesa e della sua correlata condizione in punto di consapevole autodeterminazione», non meno grave sarebbe il reato di violenza sessuale, «che presuppone il dissenso (o anche la mera mancanza di consenso) della vittima». In considerazione dell’identico bene giuridico tutelato, non si può escludere che, in concreto, la condotta di atti sessuali con minorenne, nella forma attenuata, sia meno grave di quella di violenza sessuale, del pari nella forma attenuata: come accadrebbe nel caso di specie, a fronte del consenso della persona offesa che abbia un grado di maturazione non troppo distante da quello proprio del maggiorenne.
1.4.2.− La disparità di trattamento si verificherebbe anche in relazione ad altre fattispecie di reato che, pur poste a tutela di beni giuridici diversi, sono da considerare più o analogamente gravi rispetto al reato di atti sessuali con minorenne, senza però che sia previsto il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione: il giudice a quo richiama, «a titolo di esempio», le fattispecie di cui agli artt. 287, 375, terzo comma, 579 e 629, terzo comma, cod. pen.
1.4.3.− Secondo il Tribunale di Catanzaro, l’art. 3 Cost. sarebbe altresì violato sotto il profilo della ragionevolezza. Le norme censurate, infatti, impongono al pubblico ministero di dare corso all’esecuzione della pena, non potendo valutare in concreto se la contenuta pericolosità del condannato renderebbe possibile l’accesso ad una misura alternativa alla detenzione «senza un previo passaggio in carcere».
1.4.4.− Il giudice a quo, infine, ritiene le norme censurate in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.
Se è vero, infatti, che il legislatore può imporre un periodo di carcerazione prima dell’accesso alle misure alternative alla detenzione, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice taluni reati, così come considerare detto accesso una eventualità meramente residuale (è citata la sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte), tuttavia, per il caso del reato di atti sessuali con minorenne per il quale sia stata riconosciuta la minore gravità, «presumere, in maniera rigida ed automatica, in capo al condannato un grado di pericolosità contenibile solo con il carcere, per un periodo di almeno un anno, è opzione legislativa suscettibile di contrasto con il richiamato finalismo rieducativo della pena».
La vicenda concreta ben dimostrerebbe quanto argomentato, in quanto il condannato – in ragione della pena applicatagli pari a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione – potrebbe fruire di una misura alternativa alla detenzione solo dopo un anno di detenzione in carcere: il che sarebbe «un sacrificio inutile e vanificatore del processo rieducativo», in quanto il reo percepirebbe di subire un trattamento penitenziario «svincolato dalla gravità della propria condotta e dalla pericolosità sottesa alla stessa». Non viene censurata, precisa il Tribunale di Catanzaro, la scelta legislativa di colpire più severamente i reati sessuali commessi in danno di minori, ma la modalità esecutiva della pena, che deve essere finalizzata alla rieducazione del condannato e che, pertanto, deve sganciarsi dall’automatismo di cui alle norme censurate, che obliterano «le peculiarità dei singoli casi concreti».
2.− Con atto depositato il 23 settembre 2025, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o non fondate.
2.1.− La difesa dell’interveniente rappresenta, innanzitutto, che le questioni sarebbero inammissibili in quanto sollevate «nell’ambito di un procedimento irrituale per non essere previsto da alcun archetipo normativo». Ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., infatti, è il pubblico ministero che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, sospende l’esecuzione della pena; mentre non è previsto che egli la richieda ad un giudice, come accaduto nel caso di specie.
Il Tribunale di Catanzaro, pertanto, non potrebbe considerarsi giudice a quo in quanto avrebbe adottato l’ordinanza di rimessione «in seno a un procedimento giurisdizionale neppure in astratto appartenente ad una tipologia conosciuta dall’ordinamento». Una corretta instaurazione delle questioni di legittimità costituzionale ci sarebbe stata, invece, ove il pubblico ministero avesse ordinato l’esecuzione della pena, il condannato l’avesse contestata dinanzi al giudice competente e questi avesse introdotto il giudizio di legittimità costituzionale.
2.2.− Nel merito, le questioni sarebbero non fondate.
2.2.1.− Il giudice a quo avrebbe contestato, in verità, scelte discrezionali del legislatore in materia di politica criminale e diritto penale. La Costituzione, infatti, «non soltanto non richiede espressamente l’esistenza dell’istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione, ma soprattutto non ne richiede l’esistenza in una specifica modalità procedurale, in relazione a taluni o a talaltri reati».
2.2.2.− Ad ogni modo, non fondate sarebbero le questioni per disparità di trattamento in relazione alla fattispecie di violenza sessuale. La violazione dell’art. 3 Cost., infatti, «richiede una rigorosa valutazione, anche strutturale, e comunque complessiva, delle fattispecie normative in esame, non potendo, per converso, ridursi ad un apprezzamento delle situazioni secondo il parametro del disvalore sostanzialmente percepito»: l’art. 609-quater cod. pen., tuttavia, tutela, prima ancora che la libertà sessuale, la libertà morale del minore, così distinguendosi dall’art. 609-bis cod. pen.
2.2.3.− Del tutto non fondate, analogamente, sarebbero le questioni per disparità di trattamento in relazione alle altre fattispecie di reato richiamate dal giudice a quo. Radicalmente diversi, infatti, sono i beni giuridici di volta in volta tutelati e non può considerarsi irragionevole che il legislatore esprima «una reazione dell’ordinamento più dura in relazione a reati particolarmente allarmanti nella prospettiva sociale (quali quelli che offendono la libertà morale e sessuale dei minorenni)», a prescindere dalla cornice edittale prevista.
2.2.4.− Neppure condivisibili sarebbero, nella prospettiva dell’Avvocatura generale dello Stato, gli argomenti spesi dal Tribunale di Catanzaro in ordine alla violazione del principio di rieducazione del condannato.
Il giudice rimettente, infatti, avrebbe preso in considerazione non un raffronto tra norme, come richiede il giudizio di legittimità costituzionale, ma «le peculiarità fattual-procedurali del giudizio a quo», sicché la circostanza che nel caso di specie la pena inflitta è di poco superiore all’anno nulla potrebbe dire circa la conformità a Costituzione delle norme censurate.
Ciò premesso, la difesa dell’interveniente osserva che la tendenza alla rieducazione è senza dubbio finalità della sanzione penale, ma ciò non significa che ogni norma che limiti un beneficio penitenziario generalmente concesso sia in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., tanto più considerando che la pena ha ulteriori funzioni – quella retributiva e quella di prevenzione generale e speciale – del pari di interesse costituzionale. D’altra parte, se davvero le norme censurate fossero costituzionalmente illegittime perché – come sostiene il giudice a quo – presumono in maniera rigida e automatica in capo al condannato una pericolosità contenibile solo con il carcere per almeno un anno, esse dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime tout court e non soltanto in relazione al reato di atti sessuali con minorenni.
Considerato in diritto
3.− Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui impediscono al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.
La prima disposizione, infatti, stabilisce che il pubblico ministero, per quel che qui viene in rilievo, non può disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. La seconda disposizione prevede che i benefici di cui al medesimo art. 4-bis, comma 1, possono essere concessi ai detenuti o internati per taluni delitti «solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge».
3.1.− Il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate determinerebbero, innanzitutto, una disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale, in relazione alla quale, in caso di riconoscimento della minore gravità, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena: ciò in quanto l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit. prevede che il divieto di concessione dei benefici di cui al primo periodo non si applichi quando sia riconosciuta detta circostanza attenuante.
Ulteriore disparità di trattamento sarebbe realizzata in relazione ad altre fattispecie di reato che sono da considerare più o parimenti gravi rispetto al reato di atti sessuali con minorenne, senza però che sia previsto il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione: vengono richiamate, «a titolo di esempio», le fattispecie di cui agli artt. 287 cod. pen. (Usurpazione di potere politico o di comando militare); 375, terzo comma, cod. pen. (Frode in processo penale e depistaggio); 579 cod. pen. (Omicidio del consenziente); 629, terzo comma, cod. pen. (Estorsione).
L’art. 3 Cost. sarebbe altresì violato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto le norme censurate non consentono di valutare in concreto se la limitata pericolosità del condannato renderebbe possibile l’accesso a una misura alternativa alla detenzione «senza un previo passaggio in carcere».
Le medesime norme, infine, sarebbero in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la rigida e automatica preclusione dell’accesso ai benefici penitenziari, pur a fronte del riconoscimento della minore gravità della condotta di atti sessuali con minorenne, vanificherebbe il finalismo rieducativo della pena.
4.− In via preliminare, deve osservarsi che, successivamente all’ordinanza di rimessione, gli artt. 3, comma 1, lettera v), e 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 2 dicembre 2025, n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime), hanno apportato modifiche tanto all’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. quanto all’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. Lo ius superveniens, tuttavia, non ha modificato le norme censurate, che continuano a vietare al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.
5.− Ancora in via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni in quanto sarebbero state sollevate «nell’ambito di un procedimento irrituale per non essere previsto da alcun archetipo normativo». La sospensione dell’esecuzione della pena, infatti, spetta al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., e non anche a un giudice cui lo stesso la richieda: essendo state sollevate «in seno a un procedimento giurisdizionale neppure in astratto appartenente ad una tipologia conosciuta dall’ordinamento», le questioni sarebbero pertanto inammissibili, non potendosi validamente considerare il Tribunale di Catanzaro, nel caso di specie, giudice a quo.
5.1.− L’eccezione non è fondata.
Risulta chiaramente dall’ordinanza di rimessione che, contrariamente a quanto eccepito, il pubblico ministero ha ordinato l’esecuzione della pena, ma ne ha poi richiesto la sospensione al Tribunale di Catanzaro, previo promovimento delle odierne questioni di legittimità costituzionale. Il giudice rimettente è pertanto stato adìto, come pianamente emerge dall’atto di promovimento, quale giudice dell’esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. e, dunque, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale normativamente previsto, sicché nessun dubbio può nutrirsi attorno alla circostanza che nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro debba considerarsi giudice a quo, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). D’altra parte, già in altre occasioni questa Corte ha scrutinato questioni di legittimità costituzionale analoghe, sollevate dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale era contestato – ora dal pubblico ministero, ora dal condannato – un ordine di esecuzione della pena già adottato (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018; ordinanze n. 14 del 2024, n. 67 del 2020, n. 29 del 2013).
Priva di pregio è poi l’osservazione dell’interveniente secondo cui le odierne questioni sarebbero state correttamente prospettate soltanto ove, una volta ordinata dal pubblico ministero l’esecuzione della pena, la stessa fosse stata contestata dal condannato dinanzi al giudice competente e questi avesse introdotto il giudizio di legittimità costituzionale. A seguire tale impostazione, solo il condannato sarebbe legittimato a chiedere di sollevare questione di legittimità costituzionale, mentre il pubblico ministero sarebbe obbligato ad applicare norme di legge che ritiene essere costituzionalmente illegittime – quali quelle che, nel caso di specie, gli vietano di sospendere l’esecuzione della pena – senza neppure poter esprimere i propri dubbi al giudice: il che, a tacer d’altro, muove da una rappresentazione del ruolo del pubblico ministero non coerente con il nostro quadro ordinamentale, essendo questi «organo di giustizia» (sentenza n. 88 del 1991) in una «peculiare posizione istituzionale» (sentenza n. 26 del 2007), chiamato a svolgere le proprie funzioni nell’osservanza della Costituzione, prima ancora che delle leggi, nell’interesse oggettivo dell’ordinamento e, dunque, anche a tutela dei diritti e delle libertà della persona, tanto che ai sensi dell’art. 358 cod. proc. pen. è tenuto a svolgere accertamenti anche «su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».
6.− Nel merito, le questioni sono fondate nei termini e nei limiti che seguono.
6.1.− Questa Corte ha già rilevato che «[l]a sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione» (sentenza n. 90 del 2017). La ratio dell’istituto è, dunque, quella di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa – la detenzione in carcere – nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione.
In coerenza con questa funzione dell’istituto, si è altresì affermato che vi è un «tendenziale collegamento della sospensione dell’ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative» (sentenza n. 41 del 2018). Detto altrimenti, sussiste un «parallelismo» (ancora sentenza n. 41 del 2018) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative – nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l’istanza in concreto – e dovere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale.
Questo meccanismo, in linea con i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo» (sentenza n. 3 del 2023). Inoltre, quando la pena da scontare è breve, evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull’accesso alle misure alternative «intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena» (ancora sentenza n. 3 del 2023).
Proprio perché il collegamento in questione costituisce «un punto di equilibrio ottimale» (sentenza n. 41 del 2018) e risponde a princìpi costituzionali, il legislatore dovrebbe con prontezza intervenire, come questa Corte ha già avuto modo di sollecitare, per «arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi» (sentenza n. 176 del 2024). In ragione dell’eccessivo carico di procedimenti, infatti, i tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle istanze di accesso alle misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa, con conseguente creazione, appunto, di un «enorme numero di cosiddetti “liberi sospesi”» (sentenza n. 84 del 2024; sul punto, anche sentenza n. 201 del 2025): ciò che si pone a discapito tanto dell’efficienza della giustizia penale, la quale «non può essere valutata unicamente in rapporto al processo di cognizione, trascurando i tempi di attivazione della fase esecutiva» (sentenza n. 176 del 2024), quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l’accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell’incertezza circa le modalità con cui dovrà scontare la pena, che possono evidentemente essere più o meno limitative della libertà personale.
6.1.1.− Fermo, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena, questa Corte ha altresì osservato che detto parallelismo è tendenziale, perché «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti» (sentenza n. 41 del 2018). Il legislatore può ritenere, pertanto, che, ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l’accesso alle misure alternative «è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione» (sentenza n. 41 del 2018).
Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, proprio perché si tratta di «eccezioni al “punto di equilibrio ottimale” rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione» (sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).
6.1.2.− Deve immediatamente rilevarsi, peraltro, che le norme censurate non si limitano a prevedere che, in ragione del titolo di reato, il condannato deve cominciare a scontare la pena in carcere, pur potendo immediatamente presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, come accade – lo si è già detto – nei casi in cui è impedita la sospensione dell’esecuzione della pena. Al contrario, esse vietano ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione, sicché non solo vi è la rottura del tendenziale parallelismo di cui si è detto, ma è anche impedita, per un lungo periodo di tempo, la valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza: valutazione che è funzionale a garantire le finalità rieducative della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; tanto che, non a caso, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che tale valutazione individualizzata, finalizzata alla concessione dei benefici in questione, rimane possibile anche quando il legislatore ha previsto, non irragionevolmente, che, nelle more della decisione sull’accesso alle misure alternative, non possa essere sospesa l’esecuzione della pena (sentenze n. 238 del 2021 e n. 216 del 2019).
6.1.3.− Quanto ora osservato, peraltro, mette in luce la correttezza della scelta del rimettente di censurare sia l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sia l’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.
Per quanto il giudice a quo sia ora investito soltanto della decisione sulla sospensione dell’ordine di carcerazione, disciplinato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., è evidente che un’eventuale decisione di questa Corte che si limitasse ad accogliere le sole questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto tale disposizione risulterebbe inutiliter data. La sospensione dell’ordine di esecuzione, infatti, ha il preciso significato di consentire al condannato, nei trenta giorni successivi, di formulare al tribunale di sorveglianza un’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione. Laddove però rimanesse ferma, a carico dei condannati per un fatto di minore gravità di cui all’art. 609-quater cod. pen., la preclusione all’accesso a qualsiasi misura alternativa in assenza di un anno di osservazione in carcere, l’istanza relativa sarebbe comunque destinata a essere rigettata dal tribunale di sorveglianza; di talché la sospensione dell’ordine di esecuzione si risolverebbe soltanto nell’inutile dilazione di una pena detentiva destinata a essere in ogni caso scontata.
Del tutto coerentemente, allora, il rimettente mira anzitutto – dal punto di vista logico – a rimuovere l’obbligo di osservazione annuale intramuraria a carico della particolare categoria di condannati qui all’esame, cosicché anch’essi possano accedere a una misura alternativa alla detenzione sin dall’inizio dell’esecuzione della pena. Una tale possibilità conferirebbe significato anche alla sospensione dell’ordine di esecuzione, che consentirebbe a questo punto al condannato di formulare al tribunale di sorveglianza una istanza effettivamente accoglibile.
6.2.− Alla luce dei richiamati princìpi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia – che sono peraltro espressione del più generale orientamento di questa Corte a escludere rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, sentenza n. 24 del 2025) – deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. la scelta del legislatore di sottrarre i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen., alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione espressa dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., prevedendo, inoltre, che per il primo anno di detenzione non possano neppure fare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
6.2.1.− Le norme censurate sono, innanzitutto, intrinsecamente irragionevoli.
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen. consente di diminuire la pena per gli atti sessuali con minorenne fino a due terzi, così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che incidono sul libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale, e la correlata diversa intensità del disvalore in concreto delle condotte, che possono compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente (sentenze n. 203 e n. 202 del 2025, e n. 91 del 2024). A fronte di una circostanza attenuante ad effetto speciale di tal genere, che per l’appunto si fonda sulla presa d’atto dell’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 609-quater cod. pen. e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, è irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto, che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l’accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del 2020).
Senza contare che, come dimostra il caso di cui al giudizio a quo, in cui la pena concretamente irrogata è di poco superiore all’anno, le norme censurate possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l’intero tempo della condanna, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione, perché egli non potrebbe che percepire le modalità esecutive della pena come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto essere di minore gravità.
6.2.2.− Gli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. sono in contrasto con l’art. 3 Cost. anche in ragione del trattamento che riservano al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, rispetto a quello che riservano al condannato per violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l’identica circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
L’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., infatti, espressamente esclude, in relazione a quest’ultimo, l’applicabilità della previsione dell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poter ottenere i benefici penitenziari. Ne consegue che il condannato per violenza sessuale ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., se la pena in concreto irrogata è pari o inferiore a quattro anni, potrà vedersi sospesa la pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il diverso trattamento è privo di giustificazione.
Gli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen. proteggono analoghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), prevedono la stessa cornice edittale (da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti in rapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal primo.
In un tale quadro normativo, è irragionevole che il condannato per il reato di violenza sessuale, che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità, possa vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in attesa di una valutazione individualizzata in ordine all’accesso alle misure alternative alla detenzione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne – che presuppone l’assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, stante il fatto che ove ricorrano trova applicazione l’art. 609-bis, con l’aumento di pena di cui all’art. 609-ter, primo comma, numero 5), o secondo comma, cod. pen. – pur se il caso sia stato riconosciuto di minore gravità non solo non si vedrà sospesa la pena, con immediato ingresso in carcere, ma non potrà neppure presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione prima di un anno.
Né la tutela del minore nella fattispecie sottoposta a questa Corte – che può riguardare, come nel caso di cui al giudizio a quo, anche soggetti prossimi alla soglia dei quattordici anni, che hanno acconsentito al compimento di atti sessuali con persone poco più che maggiorenni – è idonea a compensare un trattamento significativamente differenziato, quanto alle modalità di esecuzione della pena, rispetto all’ipotesi di violenza sessuale, in cui la volontà del soggetto passivo del reato è coartata con violenza fisica o psicologica: tanto che, come si è detto, il legislatore ha previsto per le due fattispecie, sul piano sostanziale, una identica cornice edittale e una altrettanto identica circostanza attenuante ad effetto speciale per i casi di minore gravità.
6.2.3.− Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena recato dalle norme censurate e la correlata impossibilità, per il primo anno di detenzione, di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari si pongono altresì in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.
La rottura del parallelismo tra la possibilità di accedere, in astratto, alle misure alternative alla detenzione e la sospensione, nelle more della valutazione individualizzata, dell’esecuzione della pena non è, come detto, di per sé costituzionalmente illegittimo. Il legislatore, come questa Corte ha già riconosciuto (vedi supra, punto 6.1.1.), può pur sempre ritenere che la finalità di rieducazione della pena – che può trovare al di fuori del carcere, specie quando le condanne siano brevi o molto brevi, un ambiente più consono – debba essere diversamente bilanciata; ciò tanto più quando intenda dare particolare protezione a beni giuridici di cui sia titolare il minore.
Quando, tuttavia, la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole, come lo è, per quanto si è rilevato, quella posta dalle norme censurate, essa determina altresì «un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 3 del 2023).
6.3.− L’illegittimo divieto di sospensione dell’esecuzione della pena è frutto del richiamo, operato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., ai delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata è possibile, pertanto, mediante la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del solo art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
Una volta espunta detta applicabilità, infatti, viene altresì meno, per la ipotesi qui considerata, l’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., dovendo invece essere applicata la regola generale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
Spetterà al tribunale di sorveglianza, pertanto, compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle. Al fine del necessario giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, potranno essere presi in considerazione, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ordin. penit.), nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condotta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma 2, ordin. penit.).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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