SENTENZA N. 51
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, nel procedimento vertente tra James Barry Fine Art Limited e Ministero della cultura e altri, con ordinanza del 28 agosto 2025, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza del 28 agosto 2025, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), «secondo periodo», «oltre che dei connessi» commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), «secondo periodo», «oltre che dei connessi» commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost..
L’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 disciplina l’acquisto coattivo nelle procedure di esportazione su autorizzazione (art. 65, comma 3) delle cose stabilmente presenti in Italia, mentre l’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004 disciplina la certificazione di ingresso delle cose temporaneamente importate nel territorio nazionale.
Il rimettente censura la delimitazione d’ambito comune ai due istituti: per effetto del combinarsi delle indicate disposizioni, in relazione alle cose «che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni» tanto l’acquisto coattivo, quanto la certificazione di ingresso sono consentiti solo se tali cose abbiano valore superiore a euro 13.500.
1.1.− Il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere sulla domanda proposta da una società irlandese − proprietaria di un dipinto del XVIII secolo − di annullamento del provvedimento di acquisto coattivo dell’opera emesso dal Ministero della cultura e dell’art. 7, comma 5, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 17 maggio 2018, n. 246 (Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali), delle cui prescrizioni procedimentali il suddetto atto aveva fatto applicazione.
Il quadro era stato acquistato ad un’asta in Germania e successivamente trasferito senza formalità in Italia − in quanto di valore inferiore a euro 13.500 − per il solo tempo necessario a sottoporlo ad esami tecnici propedeutici ad un eventuale restauro. In esito alla loro esecuzione, per far uscire nuovamente il bene dal territorio nazionale, l’impresa incaricata del trasporto aveva presentato, all’Ufficio di esportazione competente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista per gli oggetti d’arte eseguiti da più di settanta anni, di autore deceduto e di valore inferiore a euro 13.500 e, in tale contesto procedimentale, il Ministero della cultura ne aveva disposto l’acquisto coattivo.
Il rimettente − premesso di avere rigettato con separata sentenza parziale un motivo di ricorso inerente alcune illegittimità procedimentali rimproverate agli atti impugnati − assume che, per la decisione di entrambe le due ulteriori censure, sia pregiudiziale sollevare due distinte questioni di legittimità costituzionale.
Anzitutto, con un primo motivo di ricorso, la società aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti: l’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004, in combinato disposto con gli artt. 65, comma 3, e 68, attribuirebbe all’amministrazione il potere acquisitivo esclusivamente per le cose sottoposte al regime di esportazione “su previa autorizzazione” (denominata «attestato di libera circolazione» e disciplinata dall’art. 68) e, dunque (tra gli altri) per i cosiddetti oggetti di arte antica di valore superiore a euro 13.500 (art. 65, comma 3, lettera a). Il Tribunale amministrativo assume che il motivo sarebbe fondato, perché l’atto di acquisto coattivo era stato adottato con riguardo ad un’opera sotto-soglia, ma dubita d’ufficio della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 65, comma 3, lettera a), e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 che delimita l’ambito di applicazione del potere acquisitivo alle opere sotto-soglia.
Inoltre, con il residuo motivo la ricorrente aveva rimarcato la peculiarità della fattispecie di «riesportazione di un bene già proveniente dall’estero» e così posto «argomenti a sostegno» della doglianza di illegittimità dell’acquisto coattivo «nonché finalizzati a confutare che, nel caso di specie, l’Amministrazione [potesse] attivare» il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
In particolare, la società aveva lamentato che per il dipinto non era stato possibile richiedere la certificazione di «importazione» al momento dell’ingresso in Italia perché non prevista per le cose di valore inferiore a euro 13.500 dal combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3 (recte: comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004; di conseguenza l’opera non aveva potuto beneficiare della esenzione dal regime di tutela del patrimonio culturale garantita, ai soli beni in transito oggetto di certificazione, dall’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004 in uno con l’art. 173 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (con il quale viene approvato l’annesso regolamento per l’esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti). Di tale preclusione la ricorrente aveva lamentato il contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. e il TAR Lazio ne ha condiviso le argomentazioni.
1.2.− L’ordinanza prospetta il coinvolgimento nelle due questioni sollevate dei commi 4 e 4-bis dell’art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004 che disciplinano l’esportazione su dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’interessato (anziché su previa autorizzazione dell’amministrazione), cui sono soggette anche le cose di autore non vivente, risalenti a oltre settanta anni, con valore inferiore ad euro 13.500.
Queste, pur recando disposizioni procedimentali sul trasferimento delle cose di rilievo culturale all’estero, che, dunque, non inciderebbero, rispettivamente, sulla possibilità, o meno, per l’amministrazione di procedere all’acquisto coattivo ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004, e per la ricorrente di invocare l’esenzione di cui all’art. 72 del medesimo codice, «[t]uttavia» sono coinvolte dal rimettente nei dubbi di legittimità costituzionale «anche per consentire un intervento della Corte costituzionale il più possibile risolutivo e completo».
1.3.− In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza procede a illustrare le ragioni di contrasto con la Costituzione della disciplina dettata dal codice dei beni culturali con riguardo, distintamente, agli istituti dell’acquisto coattivo adottato nel procedimento di esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia (cui vanno parificate le cose importate, ma non certificate) e della certificazione di ingresso nel territorio nazionale con correlativo «“scudo” da interventi tutori per le opere “in transito”».
1.3.1.− In particolare, con il primo gruppo di questioni è denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla delimitazione dell’ambito oggettivo del potere acquisitivo ricavabile dal suo combinarsi con gli artt. 68 e 65, comma 3, lettera a) dello stesso d.lgs.
Il TAR Lazio muove dalla premessa secondo cui l’art. 70, comma 1, fa chiaro ed esclusivo riferimento alle «cos[e] per l[e] qual[i] è richiesto l’attestato di libera circolazione». Questo è disciplinato dall’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, a sua volta, rinvia per la delimitazione del perimetro applicativo all’art. 65, comma 3; tale ultima disposizione, a sua volta, consente l’uscita definitiva dal territorio italiano, previa autorizzazione, di alcune tipologie di oggetti di interesse culturale, tra le quali le cose indicate alla lettera a), vale a dire le opere di autore non vivente, che risalgano a oltre settanta anni e di valore superiore ad euro 13.500.
Dunque, sarebbero escluse dall’acquisto coattivo opere di valore inferiore a tale soglia economica con vulnerazione degli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.
In primo luogo, la limitazione de qua darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, atteso che per le altre tipologie di beni che parimenti soggiacciono alla esportazione su attestato di libera circolazione, ai sensi dell’art. 65, comma 3, lettere b) e c), del d.lgs. n. 42 del 2004, non è prevista alcuna esenzione per soglia di valore. Ma tale differenza di disciplina non risulterebbe sorretta da una motivazione in sintonia con la tutela del patrimonio culturale apprestata dal codice.
In secondo luogo, l’esclusione dell’intervento acquisitivo per le opere di ridotto valore economico arrecherebbe un affievolimento della promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale, «consentendo[ne] la più agevole circolazione privata».
In terzo luogo, sarebbe leso il principio del buon andamento perché sarebbe irragionevolmente inibito «il potere discrezionale dell’Amministrazione di individuare elementi che giustifichino» la tutela di acquisizione coattiva con riguardo a beni di valore «relativamente o presuntivamente» modesto. L’ordinanza rimarca in proposito che sarebbe irrazionale condizionare il potere acquisitivo della pubblica amministrazione al pregio economico di un bene e dunque a un elemento mutevole, legato alle condizioni di mercato, che può non rifletterne la valenza culturale.
1.3.2.− Con il secondo gruppo di questioni, il Collegio rimettente assume il conflitto del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 con gli artt. 2, 3, primo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost.
La prima disposizione, in uno con l’art. 173 del r.d. n. 363 del 1913 (vigente all’epoca dei fatti), garantirebbe all’oggetto importato temporaneamente, che sia stato certificato al momento dell’ingresso in Italia, di sfuggire a interventi dell’amministrazione acquisitivi, di vincolo e tutela.
Tuttavia, posto che l’art. 72, comma 1, fa rinvio alle cose di cui all’art. 65, comma 3, lo «“scudo” da interventi tutori» sarebbe garantito alle opere d’arte oltre la soglia di euro 13.500 e, all’opposto, non potrebbe trovare applicazione per quelle sotto-soglia, come il dipinto in controversia.
La descritta esclusione dall’ambito oggettivo dell’esenzione de qua delle cose di valore inferiore a euro 13.500 lederebbe, anzitutto, l’art. 3, primo comma, Cost. per disparità di trattamento rispetto alle cose di soglia economica maggiore cui è garantito quel beneficio.
Ancora, il combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 arrecherebbe uno sproporzionato sacrificio alla iniziativa economica privata e alla proprietà, ostacolando gli scambi culturali e commerciali oltre che le attività di restauro e di conservazione dei beni di valore culturale.
Tale vulnus si rifletterebbe sulla autonomia negoziale e, dunque, su un diritto inviolabile dell’uomo come singolo.
La norma di esclusione lederebbe, altresì, l’art. 97, secondo comma, Cost. per l’«irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in parola».
1.4.− Il giudice a quo si premura di escludere la praticabilità dell’interpretazione costituzionalmente conforme alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni censurate.
Sia l’art. 70 che l’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004 rinvierebbero (il primo in via indiretta, il secondo in via diretta) all’art. 65, comma 3, lettera a),– il quale, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha visto ridurre il procedimento autorizzatorio alle opere di importo superiore a euro 13.500 – così escludendo dai rispettivi campi di applicazione le opere sotto tale soglia.
2.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.
2.1.− L’interveniente muove dalla sintesi della disciplina dell’esportazione delle cose di rilievo culturali consentita su previa autorizzazione (per le cose di autore deceduto, ultrasettantennali e di valore superiore a euro 13.500) o su dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per le stesse cose di valore inferiore a tale importo) e rappresenta che, sebbene la facoltà di acquisto coattivo sia prevista dall’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 con riferimento solo alle opere sopra-soglia, l’art. 7, comma 5, del d.m. n. 246 del 2018 prevede espressamente tale acquisizione anche per i beni sotto-soglia.
2.2.− In via preliminare, la difesa statale ha eccepito la «manifesta inammissibilità o improcedibilità per sopraggiunto difetto di rilevanza».
In proposito, è rappresentato che con decreto della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura 12 settembre 2025 è stato annullato il decreto di acquisto coattivo impugnato nel giudizio a quo e pertanto la società ricorrente avrebbe ottenuto la piena realizzazione del proprio interesse. Da qui deriverebbe l’opportunità della restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza della questione.
2.3.− Nel merito, l’atto di intervento ha resistito alle diverse questioni sollevate.
2.3.1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri si sofferma sulle soglie di valore cui sono legati i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’acquisto coattivo e al regime dei beni in transito.
Sostiene, anzitutto, che la relativa individuazione costituisca una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore, adottata per calibrare il controllo pubblico sui beni culturali mobili e favorire la circolazione lecita delle opere d’arte, nel rispetto dei principi di buon andamento e proporzionalità. Essa sarebbe analoga a quella adottata in altri Paesi europei e coerente con la normativa dell’Unione europea in materia di esportazione dei beni culturali.
Nello specifico, lo spartiacque pecuniario costituirebbe un criterio tecnico-economico necessario ai fini del corretto bilanciamento tra libertà di impresa, semplificazione del procedimento amministrativo e tutela del patrimonio culturale. L’Avvocatura dello Stato in proposito procede a due precisazioni: da un lato, il prezzo dichiarato dall’interessato è soggetto a un sistema di controlli e, dall’altro, se è vero che non riflette il pregio culturale, esprimerebbe un ragionevole filtro probabilistico per la selezione di casi rispetto a cui l’interesse pubblico è maggiore.
2.3.2.− In ordine al primo gruppo di questioni, la difesa statale contesta, anzitutto, la fondatezza della denunciata disparità di trattamento.
La circostanza che il pregio economico non sia considerato per tutte le tipologie di cose di rilievo culturale, al fine di individuarne il regime, non contrasterebbe con il principio di uguaglianza posto che la diversità tra le fattispecie legittimerebbe una differente disciplina giuridica delle stesse.
Quanto alla tutela del patrimonio culturale, nota l’interveniente, la stessa sarebbe comunque garantita dalla vincolabilità e dalla acquisibilità da parte dell’amministrazione pubblica nell’esercizio della prelazione culturale di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Inoltre, il regime delle soglie di valore sarebbe una diretta conseguenza del principio di buon andamento, consentendo di concentrare le risorse dell’amministrazione sui casi di maggior impatto, evitando contenziosi ed oneri superflui e, al contempo, accelerando la gestione dei flussi procedimentali.
2.3.3.− In ordine al secondo gruppo di questioni, l’Avvocatura dello Stato riconosce che l’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004 assicura la tracciabilità e il controllo, attraverso la certificazione di ingresso, per i soli oggetti che richiedono, in uscita, l’attestato di libera circolazione.
Tuttavia, deduce che il dettato normativo non escluderebbe che anche i beni sotto-soglia siano sottoposti al medesimo regime, come infatti avverrebbe sulla scorta delle indicazioni di prassi fornite dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.
Considerato in diritto
3.− Il TAR Lazio, sezione seconda quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 205 del 2025) dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), «secondo periodo», «oltre che dei connessi» commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), «secondo periodo», «oltre che dei connessi» commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost.
3.1.− L’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 disciplina il potere della pubblica amministrazione di acquistare le cose di rilievo culturale, stabilmente presenti sul territorio italiano, per le quali sia stata presentata la richiesta di autorizzazione all’esportazione (l’attestato di libera circolazione di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004). La potestà acquisitiva è esercitabile in alternativa (art. 70, comma 1) al rilascio dell’atto autorizzatorio o al suo diniego (art. 68, comma 3). All’interessato è, tuttavia, riconosciuta la facoltà di impedire l’acquisizione tramite la rinuncia all’espatrio dell’oggetto, espressa anteriormente alla notifica del «provvedimento di acquisto» (art. 70, comma 2).
In particolare, con il primo gruppo di questioni, il rimettente rivolge le sue censure alla norma – ricavata dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 70 con gli artt. 68 e 65, comma 3, lettera a),– che consente l’«acquisto coattivo», ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera (diversa dai reperti archeologici, dai pezzi ricavati dallo smembramento di monumenti, dagli archivi e dagli incunaboli) che sia «di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni», solo se abbia valore superiore a euro 13.500 (art. 65, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 42 del 2004).
La correlata esclusione della potestà acquisitiva per la medesima tipologia di oggetti (i cosiddetti oggetti di arte antica), se di valore inferiore a euro 13.500, darebbe luogo alla irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre tipologie di cose di rilievo culturale, per le quali il potere acquisitivo è attribuito all’amministrazione a prescindere dal loro valore (art. 65, comma 3, lettere b e c); all’affievolimento della promozione e tutela del patrimonio culturale e alla lesione del principio di buon andamento.
3.2.− L’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004 disciplina la certificazione, a domanda dell’interessato, di «[i]ngresso nel territorio nazionale» delle cose introdotte temporaneamente dall’estero (comma 1). Il certificato è rilasciato dall’ufficio di esportazione sulla base di documentazione idonea a identificare l’oggetto e a comprovarne la regolare provenienza dal territorio di un altro Stato membro (denominato «certificat[o] di avvenuta spedizione») o di un Paese terzo (denominato certificato «di avvenuta importazione)» (comma 2). Esso ha validità quinquennale (art. 72, comma 3) e la normativa regolamentare e il decreto ministeriale, cui l’art. 72, comma 4, rinvia, disciplinano il ri-espatrio effettuato prima della scadenza del certificato prevedendo una procedura agevolata, che culmina con il rilascio di una autorizzazione «a scarico» in caso di accertamento dell’identità tra la res presentata e quella “certificata” (art. 173 del r.d. n. 363 del 1913, vigente all’epoca del provvedimento impugnato e successivamente abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2025, n. 56, recante «Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946», ma di cui il successivo comma 3 ha mantenuto gli «effetti provvedimentali»; art. 5 del d.m. n. 246 del 2018).
Anche con riguardo a tale istituto, il giudice a quo appunta le sue censure sulla norma – ricavata dal combinato disposto dell’art. 72, comma 1, con l’art. 65, comma 3, lettera a) − che, in relazione alla categoria delle opere d’arte «di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni», consente la certificazione di ingresso solo se tali opere abbiano valore superiore a euro 13.500.
La corrispondente preclusione della certificazione di entrata per gli oggetti di valore inferiore a euro 13.500 determinerebbe − a sua volta − l’irragionevole disparità di trattamento dei beni importati sotto-soglia rispetto a quelli sopra-soglia; l’incongruo sacrificio della iniziativa economica privata e della proprietà; la compressione dell’autonomia negoziale, quale espressione di un diritto inviolabile dell’uomo come singolo; la lesione del buon andamento.
4.− Il contenzioso a quo concerne un dipinto del XVIII secolo, dunque appartenente alla categoria delle opere di autore deceduto realizzate da oltre settant’anni, ma del valore di circa euro 11.000: in quanto cosa sotto-soglia, è contestata la legittimità dell’adottato acquisto coattivo nell’ambito della avviata procedura di uscita delle cose stabilmente presenti in Italia, che la prima norma censurata non consentirebbe, ed è ulteriormente lamentata l’impossibilità di avvalersi delle agevolazioni riconnesse alla certificazione delle opere in transito dall’estero, che la seconda norma censurata aveva impedito di richiedere all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale.
5.− In via preliminare, va esaminata l’eccezione spiegata dall’interveniente di «manifesta inammissibilità o improcedibilità per sopraggiunto difetto di rilevanza» in ragione dell’intervenuto annullamento da parte del Ministero della cultura dell’atto di acquisto coattivo del dipinto impugnato dinanzi al TAR Lazio.
L’eccezione non è fondata.
L’atto di annullamento in autotutela è di data successiva (12 settembre 2025) al deposito dell’ordinanza di rimessione (28 agosto 2025), con la conseguenza che esso costituisce una mera sopravvenienza di fatto, ininfluente sulla rilevanza delle questioni secondo il principio, espresso dall’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, rispetto alle vicende del giudizio principale successive all’atto propulsivo (da ultimo sentenze n. 190 del 2025, n. 120 del 2024 e n. 33 del 2022).
5.1.− Ancora in via preliminare, devono essere rilevati di ufficio alcuni profili di inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento tanto alle norme censurate, quanto a taluni dei parametri evocati.
5.1.1.− Anzitutto, sono inammissibili le censure rivolte all’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il rimettente coinvolge in ciascuno dei due gruppi di questioni tali disposizioni, che disciplinano il procedimento di esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, di tipo semplificato (“su dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, anziché “su previa autorizzazione dell’amministrazione”), cui sono soggette – tra le altre − le cose d’arte antica quando di valore sotto-soglia (art. 65, comma 4, lettera b).
Tuttavia, è lo stesso giudice a quo ad ammettere che, ai fini della soluzione della controversia al suo esame, non deve fare applicazione dei commi 4 e 4-bis dell’art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004, che costituiscono solo il contesto procedimentale nell’ambito del quale l’amministrazione ha adottato l’impugnato acquisto coattivo.
È, dunque, palese l’irrilevanza delle questioni quanto alle norme (neppure con esattezza identificate) dettate dall’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004.
5.1.2.− Inoltre, con riguardo ai parametri evocati, per entrambi i gruppi di questioni vi è inammissibilità di alcune delle censure formulate, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2025, n. 112 del 2024, n. 198 e n. 108 del 2023).
In particolare, riguardo al primo gruppo di questioni, concernente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, sono inammissibili le denunciate violazioni degli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost.
Infatti, per un verso, l’ordinanza non espone i motivi della asserita lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9, primo comma, Cost.), al contrario di quanto fa in relazione al principio di tutela del patrimonio culturale (art. 9, secondo comma, Cost.).
Per altro verso, quanto alla doglianza di disparità di trattamento, il giudice a quo si limita a dedurre che per le ulteriori tipologie di cose elencate dall’art. 65, comma 3, alle lettere b) e c) sottoposte – al pari di quelle oggetto della norma censurata − all’acquisto coattivo non è prevista alcuna soglia di valore. Dunque, la lesione del principio di uguaglianza è priva di ogni argomento a suo sostegno posto che l’ordinanza né descrive l’esatta consistenza delle categorie di oggetti di rilievo culturale poste a raffronto con gli oggetti d’arte né indaga il contesto normativo in cui si colloca la differenziazione sul piano economico prevista solo per questi ultimi.
Invece, con riguardo al secondo gruppo di questioni, concernenti la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, sono inammissibili le denunciate violazioni dell’art. 2 Cost., per compressione dell’autonomia negoziale, e dell’art. 97, secondo comma, Cost. per l’«irragionevolezza di un intervento pubblico [in quel] contesto».
In entrambi i casi, infatti, l’evocazione del parametro è generica e assertiva.
6.− L’esame del merito delle ulteriori questioni richiede una breve premessa sul contesto e sulla ratio della contestata soglia di euro 13.500, che costituisce la delimitazione d’ambito dei due istituti, ma non per l’esplicita previsione degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 42 del 2004, quanto per la loro relatio ad altre disposizioni sulla circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale.
6.1.– Il discrimine per valore, superiore o inferiore a euro 13.500, si rinviene nell’ambito della disciplina dell’uscita dal territorio nazionale delle cose mobili di interesse storico-artistico, stabilmente presenti in Italia, che non siano già qualificate o dichiarate beni culturali (art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004).
In particolare, a mente dell’art. 65, comma 3, lettera a), la stima superiore a tale importo è la condizione affinché le cose «a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni» − diverse dai reperti archeologici, dai pezzi ricavati dallo smembramento di monumenti, dagli archivi e dagli incunaboli − siano soggette al procedimento di esportazione “su autorizzazione preventiva dell’amministrazione” (l’«attestato di libera circolazione» di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004).
Di converso, a mente dell’art. 65, comma 4, lettera b), il valore inferiore a euro 13.500 delle cose della stessa tipologia comporta la loro sottoposizione al procedimento semplificato di esportazione, che richiede la sola presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 65, comma 4-bis), oggetto di un controllo ordinariamente cartolare della pubblica amministrazione, disciplinato da un apposito decreto ministeriale.
La delineata distinzione del regime di trasferimento all’estero applicabile alle cosiddette cose d’arte antica a seconda del loro valore economico si deve all’art. 1, comma 175, lettera g), numeri 2) e 3), della legge n. 124 del 2017, adottato al dichiarato fine «di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato».
Tale distinto regime di esportazione (ordinario o semplificato), cui le cose d’arte antica sono assoggettate a seconda se sopra o sotto-soglia, non influisce, invece, sul potere di dichiararle di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004: questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza n. 160 del 2025, punti 8 e 12.1. del Considerato in diritto) che nell’ambito di entrambi i procedimenti può essere apposto indifferentemente il vincolo storico-artistico quando, secondo il giudizio tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, l’oggetto presenti i caratteri sostanziali richiesti dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 (costituiti dalla sua tipologia, appartenenza, grado di interesse presentato e vetustà).
6.1.1.– Come correttamente affermato dal rimettente, il valore superiore a euro 13.500, stabilito dal legislatore ai fini della individuazione del regime esportativo, è “di riflesso” il presupposto applicativo degli istituti oggetto di censura per effetto del rinvio operato dalle disposizioni che li prevedono agli oggetti sottoposti al regime di esportazione su autorizzazione preventiva: infatti, da un lato, l’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 contempla l’acquisto coattivo solo per gli oggetti per i quali «è richiesto l’attestato di libera circolazione» individuati (in virtù del rimando di cui all’art. 68, comma 1,) dall’art. 65, comma 3, e dall’altro, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 consente la certificazione di ingresso nel territorio nazionale alle «cose o [ai] beni indicati nell’articolo 65, comma 3».
Ne consegue che né l’acquisto coattivo né la certificazione di ingresso sono previsti per le cosiddette cose d’arte antica sotto-soglia, come l’opera in controversia del giudizio a quo.
7.− Alla luce di tale premessa, può affrontarsi l’esame del merito dei due gruppi di questioni.
7.1.− Con riferimento al primo gruppo di questioni, le censure di violazione degli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. con riguardo alla norma che perimetra l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore non sono fondate.
La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500 opera un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà, non pregiudicando al contempo il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.
In tal senso depongono le caratteristiche della speciale potestà dell’acquisto coattivo e la constatazione dei poteri che, in via generale, sono attribuiti alla amministrazione per la tutela e la valorizzazione delle componenti del patrimonio culturale pur se “di valore esiguo”.
7.1.1.− In primo luogo, infatti, occorre considerare che il provvedimento acquisitivo di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 è considerato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 23 settembre 1991, n. 7; Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 6 luglio 2007, n. 15298 e 30 luglio 1982, n. 4363), in dottrina e nella prassi amministrativa come un peculiare atto espropriativo, adottabile nel solo contesto dell’esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, che il proprietario può paralizzare rinunciando al trasferimento all’estero dell’oggetto.
L’apprensione alla titolarità pubblica si ritiene preordinata a valorizzare l’oggetto d’arte e a garantirne la fruizione collettiva, anzitutto tramite l’annessione alle raccolte museali. Ma, evidentemente, tale forma di salvaguardia del patrimonio storico-artistico incide sul diritto di proprietà in termini più radicali rispetto al provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, che, annettendo la cosa al novero dei beni culturali (art. 10, comma 3), ne garantisce protezione e conservazione, limitandosi a conformare il diritto del proprietario (art. 3, commi 1 e 2).
Seppur è vero che l’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 consente all’interessato di preservare la proprietà (attraverso la descritta rinuncia all’esportazione), la modalità impeditiva che il legislatore ha prescelto non è senza effetto per il diritto dominicale: il proprietario deve, infatti, rinunciare all’uscita dell’oggetto dai confini nazionali per un tempo che la prassi in passato riteneva illimitato e che attualmente è individuato in cinque anni (circolare del Ministero della cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio 6 marzo 2025, n. 15).
7.1.2.− In secondo luogo, va rammentato che sulla cosa destinata all’espatrio – anche in seguito alla rinuncia da parte del proprietario a trasferirlo all’estero – è apponibile, anzitutto, il vincolo culturale nel caso in cui ricorrano i caratteri sostanziali previsti dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, senza che abbia rilievo di sorta il suo valore economico (sentenza n. 160 del 2025 punto 7.1. del Considerato in diritto). Infatti, esclusivamente l’accertamento della sussistenza dell’interesse culturale che le «cose possono presentare» costituisce la condizione di «sicura appartenenza al “patrimonio culturale”» (sentenze n. 45 del 2022 e n. 194 del 2013).
Inoltre, senza distinzione di valore, all’amministrazione è riconosciuto il potere di espropriazione quando per l’oggetto, già dichiarato bene culturale, la titolarità pubblica «risponda ad un importante interesse a migliorar[n]e le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica» (art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004). Dunque, il generale strumento espropriativo assolve alle precipue esigenze di valorizzazione cui anche l’acquisto coattivo è preordinato.
7.1.3.− Non è, in definitiva, censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, la fissazione di una soglia di valore al di sotto della quale è impedito all’amministrazione di disporre la peculiare fattispecie acquisitiva disciplinata dall’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 e l’aver individuato tale soglia nell’importo che fa soggiacere le «cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato» (art. 1, comma 175, della legge n. 124 del 2017) al regime di esportazione semplificato anziché a quello ordinario.
L’esigua stima economica a delimitazione del potere acquisitivo è, semmai, espressione di un bilanciamento non manifestamente irragionevole dei principi della tutela del patrimonio culturale e del buon andamento dell’amministrazione che vi è preposta, da un lato, con il diritto di proprietà e con la libertà di iniziativa economica privata nel settore, dall’altro.
7.2.− In riferimento al secondo gruppo di questioni, le censure di violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost. con riguardo alla norma che preclude i certificati di ingresso delle cose temporaneamente importate di valore inferiore a euro 13.500 sono, invece, fondate.
A tanto conduce la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa in transito.
7.2.1.− Da un lato, come già accennato (punto 3.2.), il certificato di ingresso serve a consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera che ne è oggetto, in via agevolata, tramite una autorizzazione a scarico, rilasciata in esito al solo riscontro della identità dell’opera certificata in entrata e di quella in uscita e, dunque, con un provvedimento vincolato che prescinde dalla valutazione discrezionale sull’interesse culturale che la cosa può presentare. E ciò contraddistingue nettamente la procedura agevolata della cosa in transito dalle procedure previste per la cosa stabilmente presente in Italia: per quest’ultima, infatti, la valutazione dell’interesse culturale di particolare o eccezionale importanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce la causa del diniego della fuoriuscita dal territorio nazionale (artt. 68, commi 3, 4 e 6, e 65, comma 4-bis, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 2, e 7, comma 3, del d.m. n. 246 del 2018), nella «finalità di preservare “l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (art. 64-bis, comma 1, [del d.lgs. n. 42 del 2004])» (sentenza n. 88 del 2025).
Dall’altro lato, il sistema della certificazione è istituito per distinguere l’oggetto di rilievo culturale rispetto a quello stabilmente presente in Italia e così, secondo l’univoca giurisprudenza e la conforme prassi amministrativa, a sottrarlo, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 5 gennaio 2026, n. 93, n. 94 e n. 95).
Entrambi i descritti effetti di favore riconosciuti all’opera certificata sono ritenuti espressione di una «deroga […] al generale principio di territorialità della legge di tutela dei beni culturali», in favore delle leggi del paese di provenienza (in giurisprudenza, tra le tante, TAR Lazio, sezione seconda quater, sentenza 22 aprile 2025, n. 7846; nello stesso senso, TAR Veneto, sezione seconda, sentenza 6 agosto 2025, n. 1382; TAR Lombardia, sezione terza, sentenza 30 gennaio 2024, n. 244, nonché il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della cultura del 9 marzo 2009 avente ad oggetto le «Procedure inerenti la circolazione internazionale di beni culturali: ingresso nel territorio nazionale »).
7.2.2.− Ebbene, così delineata la ratio dell’istituto, è palese l’irragionevole disparità di trattamento determinata dalla norma censurata tra le cose di arte antica sotto-soglia, per le quali non è prevista la facoltà di richiedere la certificazione di ingresso, rispetto a quelle sopra-soglia cui quella facoltà è riconosciuta e così garantita la possibile applicazione del regime di favore illustrato: la differente disciplina applicabile alle cose in transito a seconda del loro valore non trova pertanto giustificazione alcuna.
Le opere di valore economico più esiguo, che, secondo l’id quod plerumque accidit, sono quelle che vengono trasferite tra i diversi Stati con più frequenza e facilità (tanto per esigenze personali del proprietario o dell’autore, quanto perché oggetto di compravendite o altri negozi), a richiedere, anche più di quelle di maggior valore, la garanzia di uno spedito procedimento di ri-esportazione e l’esonero dal regime di tutela del patrimonio nazionale nel periodo di permanenza in Italia. D’altra parte, per le cose stabilmente presenti in Italia, proprio tale più limitato importo è ragione di semplificazione del regime di espatrio.
7.2.3.− Le stesse considerazioni portano alla fondatezza delle doglianze di sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà.
Infatti, negare la certificazione di ingresso alle opere transitoriamente importate in Italia di valore inferiore a euro 13.500 rende contraddittoria l’operatività del regime di tutela della legislazione italiana, per altro verso derogato per quelli di maggior importo con l’applicazione della legislazione del Paese estero di provenienza.
Il conseguente rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano paralizza le predette esigenze circolatorie tra paesi diversi proprie del mercato dell’arte, caratterizzato dalla naturale dimensione ultranazionale, comprimendo al contempo le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse. La restrizione risulta ancor più grave con riguardo alla circolazione tra Stati membri dell’Unione europea (articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
8.− Riscontrato il vulnus, deve individuarsi la soluzione per porvi rimedio.
Per ragioni di chiarezza, si ritiene di intervenire, − anziché, come auspicato dal rimettente, con una pronuncia di parziale ablazione della norma, giudicata costituzionalmente illegittima, risultante dal combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 – con una pronuncia additiva sull’art. 72, comma 1, che attribuisce e delimita il potere di certificazione.
Infatti, il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata (tra le altre, sentenze n. 210, n. 146 e n. 53 del 2025, nonché n. 90 e n. 46 del 2024).
Va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004 («cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500»).
8.1.− Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, a un’altra norma identica a quella ora dichiarata costituzionalmente illegittima, relativa ad altra categoria di cose di rilievo culturale. Infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 72, comma 1, e 65, comma 3, l’esclusione della certificazione di ingresso vige anche per l’ulteriore tipologia di oggetti per i quali (al pari delle opere d’arte antica sotto-soglia) non è prevista l’esportazione su autorizzazione, ma che è sottoposta al regime di esportazione semplificato: vale a dire «le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni» (combinato disposto degli artt. 65, comma 4, lettera a, e 11, comma 1, lettera d).
Per tali cose d’arte “recenti”, va ancor di più preservato il libero esercizio del mercato dell’arte e delle facoltà del proprietario. Si tratta, infatti, di opere che a mente dell’art. 10, comma 5, sono «“tendenzialmente escluse dal patrimonio culturale, salve le eccezioni del riscontro dell’interesse culturale estrinseco” (art. 10, comma 3, lettere d e d-bis […])» per «la precisa scelta legislativa [compiuta dalla riforma del 2017] di lasciare libera da limiti la produzione e la commercializzazione delle opere di artisti in vita o il mercato di opere di artisti deceduti, ma di recente esecuzione, di cui è prematura la valutazione artistica» (ancora, sentenza n. 160 del 2025 punto 5.1. del Considerato in diritto).
Anche in questo caso la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem è costituita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera a) (vale a dire − per il tramite del rinvio all’art. 11, comma 1, lettera d) − «le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni»).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA