SENTENZA N. 44
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 15 aprile 2025 e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 14 luglio 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 96 e 165 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 15 aprile 2025 (reg. ord. n. 96 del 2025), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «nella parte in cui non consente di considerare l’offesa “di particolare tenuità” quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata».
2.– Il rimettente premette di dover decidere in ordine alla richiesta di archiviazione, per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per il reato di tentata estorsione contestato all’indagato, per aver «minacciato [la] persona offesa di non restituirle il cellulare […] se non avesse pagato la somma di euro 200»; pagamento che non è stato realizzato per l’intervento delle forze dell’ordine.
Ad avviso del giudice a quo, il fatto per cui si procede sarebbe di particolare tenuità, sia per le modalità della condotta, essendo stata perpetrata la minaccia solamente con messaggi e avendo carattere meramente patrimoniale, sia per l’esiguità dell’importo richiesto. Tuttavia, la causa di non punibilità in esame non può trovare applicazione all’estorsione, ancorché non aggravata, con la conseguenza che l’istanza di archiviazione dovrebbe essere rigettata; da qui la rilevanza della questione.
3.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma censurata violi l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina non aggravata.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, infatti, è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre per il delitto di estorsione è esclusa tanto nella forma semplice quanto in quella aggravata.
In particolare, il trattamento sanzionatorio dei due reati è lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni) salvo una «minima differenza solo per la pena pecuniaria»; sono previste, in entrambe le fattispecie criminose, le medesime circostanze aggravanti speciali (elencate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.); questa Corte ha inserito, in ciascuna delle due ipotesi di reato, l’attenuante del fatto di lieve entità (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023) e per entrambe non trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen.
Per quanto attiene alla disciplina processuale, da un lato, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato per entrambi i reati (art. 380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale), dall’altro, le ipotesi aggravate sono accomunate quanto alla durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, numero 2, cod. proc. pen.) e quanto ai benefici penitenziari (art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»).
In conclusione – osserva il rimettente – «[a] fronte della sostanziale omogeneità di trattamento dei due delitti in plurime discipline», la disparità sotto il profilo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto appare irragionevole, anche in considerazione della circostanza che questa Corte ha equiparato le due fattispecie sotto il profilo dell’attenuante del fatto di lieve entità, con la conseguenza che, mentre entrambe «possono essere “di lieve entità”», solamente la tentata rapina, e non anche la tentata estorsione, può essere non punibile per particolare tenuità del fatto.
4.– Con ordinanza del 14 luglio 2025 (reg. ord. n. 165 del 2025), il Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 629 co. 1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all’art. 628, co. 3, c.p., l’esclusione all’ipotesi aggravata di cui all’art. 629, co. 2, c.p.».
5.– Il rimettente riferisce di procedere, in sede dibattimentale, a carico di D. D.L., imputato del reato di tentata estorsione, per aver minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine di ottenere compensi per un’attività di consulenza mai prestata; minaccia consistita nella prospettazione di un’azione legale e di una denuncia per fatti non veritieri.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che – conclusa l’attività istruttoria – in sede di discussione la difesa dell’imputato ha chiesto «l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto», che «sarebbe applicabile ai fatti in contestazione», stanti l’offesa «particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici tutelati» e le «modalità di aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue disvalore»: la pretesa patrimoniale era, infatti, indeterminata e la minaccia era consistita nella prospettazione di esercitare un’azione legale.
Tuttavia, nonostante ricorrano tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen., la previsione di cui al terzo comma, numero 3), ne esclude l’applicazione all’estorsione anche non aggravata, come nel caso di specie. La norma censurata costituisce, quindi, l’unico elemento ostativo alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
6.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente ritiene, in primo luogo, che l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. violi l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina.
La causa di non punibilità è esclusa per il delitto di estorsione, sia «nella forma semplice» sia «nella forma aggravata», mentre per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate; tuttavia, «le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie [sarebbero] tali da rendere irragionevole tale disparità di trattamento».
Sotto i «profili dell’offesa e della struttura del fatto tipico», i due delitti si caratterizzano per offendere i medesimi beni giuridici, il patrimonio e la libertà di autodeterminazione, per prevedere, come strumento di coartazione della volontà, la minaccia o la violenza, per essere finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto; nella rapina però l’offesa è più intensa, perché la «volontà è annientata» e non «solo compromessa». Ciò «rende palese l’irragionevolezza della scelta legislativa di escludere l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. per il delitto di estorsione semplice, in cui il bene della libertà di autodeterminazione è solo compresso, e ammetterlo per il delitto di rapina semplice, in cui la libertà è totalmente annichilita».
Sotto il profilo della disciplina, il trattamento sanzionatorio è lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni), salvo una «minima differenza sanzionatoria relativa alla pena pecuniaria della multa»; uguali sono anche le circostanze aggravanti speciali (elencate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.) e la «particolare disciplina in tema di benefici penitenziari di cui art. 4 bis co. 1 ter., l. n. 354/1975».
Inoltre, in ciascuna delle due ipotesi di reato, questa Corte ha inserito l’attenuante del fatto di lieve entità (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023), in considerazione della «loro attitudine a ricomprendere, nonostante il trattamento sanzionatorio particolarmente severo, fatti connotati da un modesto disvalore d’evento e d’azione».
In conclusione, osserva il rimettente, «l’analoga struttura e disciplina delle fattispecie di rapina ed estorsione non aggravate» determinerebbe l’irragionevole disparità di trattamento della «previsione legislativa che consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo per le ipotesi di rapina non aggravata di cui all’art. 628 co. 1 e 2 c.p., e non anche per le ipotesi di estorsione non aggravata di cui all’art. 629 co.1 c.p.».
7.– Ad avviso del Tribunale di Cassino, le questioni sarebbero non manifestamente infondate, anche in riferimento all’art. 27, commi primo e terzo, Cost.
Infatti, «escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori requisiti applicativi, la possibilità per il giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo» si tradurrebbe in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe in un automatismo sanzionatorio] che non consente al giudice […] di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato dall’autore», violando il principio di personalità della responsabilità penale.
Infine, «l’applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d’azione», tale da «non meritare una risposta sanzionatoria», si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.
Considerato in diritto
8.– Il GIP del Tribunale di Pavia e il Tribunale di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. n. 96 e n. 165 del 2025) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità allorché si proceda per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.
Entrambi i giudici a quibus sospettano che l’esclusione del delitto di estorsione non aggravato, dal perimetro applicativo dell’esimente della particolare tenuità del fatto, violerebbe l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina.
La causa di non punibilità, infatti, è esclusa per il delitto di estorsione, sia «nella forma semplice» (art. 629, primo comma, cod. pen.) sia «nella forma aggravata» (art. 629, secondo comma, cod. pen.), mentre per il delitto di rapina lo è solamente nelle ipotesi aggravate (art. 628, terzo comma, cod. pen.); tuttavia, «le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie [sarebbero] tali da rendere irragionevole tale disparità di trattamento».
9.– Il solo Tribunale di Cassino denuncia, altresì, la violazione dell’art. 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto «escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori requisiti applicativi, la possibilità per il giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo» si tradurrebbe – in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale – in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe in un automatismo sanzionatorio] che non consente al giudice […] di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato dall’autore».
Infine, «l’applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d’azione», tale da «non meritare una risposta sanzionatoria», si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.
10.– I due giudizi concernono questioni in larga misura sovrapponibili e, pertanto, meritano di essere riuniti ai fini della decisione.
11.– Quanto all’ammissibilità delle questioni, occorre osservare quanto segue.
11.1.– Il GIP del Tribunale di Pavia è investito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per il delitto di tentata estorsione, per aver l’imputato «minacciato [la] persona offesa di non restituirle il cellulare […] se non avesse pagato la somma di euro 200», pagamento che non è stato realizzato per l’intervento delle forze dell’ordine.
Il rimettente evidenzia che le modalità della condotta e l’esiguità dell’importo richiesto indurrebbero a ritenere integrati i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall’art. 131-bis cod. pen.
Ugualmente, il Tribunale di Cassino procede, in sede dibattimentale, per il delitto di tentata estorsione, per aver l’imputato minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine di ottenere compensi per un’attività di consulenza mai prestata; minaccia consistita nella prospettazione di un’azione legale e di una denuncia per fatti non veritieri.
Il rimettente riferisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto «sarebbe applicabile ai fatti in contestazione», in ragione dell’offesa «particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici tutelati» e delle «modalità di aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue disvalore».
Tuttavia, l’esimente in esame non potrebbe trovare applicazione nei giudizi a quibus per effetto della norma censurata, la quale stabilisce che «[l]’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: […] per i delitti, consumati o tentati, previsti», tra gli altri, dall’art. 629 cod. pen.
Da qui la rilevanza delle questioni, con riferimento al delitto tentato di estorsione semplice o non aggravato, previsto cioè dal primo comma dell’art. 629 cod. pen.
11.2.– Entrambi i rimettenti, però, censurano l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. anche con riferimento al delitto consumato di estorsione semplice, chiedendo che – parallelamente a quanto accade per la rapina – l’esclusione dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia limitata all’estorsione aggravata.
Osserva, in proposito, questa Corte che «[i]l delitto tentato costituisce […] figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione» (ex multis, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 22 ottobre-6 novembre 2025, n. 36063).
Ciò premesso, poiché nei giudizi a quibus, come evidenziato, si procede per tentata estorsione, le questioni sollevate in riferimento al delitto consumato sono inammissibili per difetto di rilevanza.
12.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.
12.1.– In ordine all’evoluzione della norma oggetto di censura, questa Corte, di recente, ha ricordato che, «[p]er il testo originario dell’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative, cioè in base al titolo di reato, ma era stabilito che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (sentenza n. 172 del 2025).
Tuttavia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha «mutato il paradigma nella definizione dello spazio operativo dell’esimente, poiché ne ha traslato il limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni). Ne è derivata l’inclusione nell’area applicativa della causa di non punibilità di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni. Questa estensione è stata bilanciata dall’introduzione di nuove eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.» (ancora, sentenza n. 172 del 2025).
12.2.– Sulla legittimità costituzionale di tali eccezioni questa Corte si è pronunciata in due recenti occasioni.
La sentenza n. 172 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui – nell’escludere che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità – «si rifer[iva] agli artt. 336 e 337 dello stesso codice».
Questa Corte, infatti – procedendo a una «comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall’altro» – ha ritenuto «manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto [fosse] ammessa per il reato più grave, in danno dell’agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell’agente pubblico individuale».
La sentenza n. 5 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., questa volta «nella parte in cui prevede[va] che l’offesa non [potesse] essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede[va] per il delitto» di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.).
Questa Corte ha ravvisato la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto in esame dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto «la non punibilità per particolare tenuità del fatto, preclusa per l’incendio boschivo, è invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come […] a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque»; il che costituiva «una evidente disparità di trattamento», tenuto conto che si tratta di «delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga».
La pronuncia, però, ha ravvisato l’incongruenza più evidente nel rapporto con il delitto di disastro ambientale colposo, ricompreso nel novero di quelli cui è applicabile l’art. 131-bis cod. pen. «La pena minima prevista dall’art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione)», osserva invero questa Corte, «è oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari [oggi] a due anni di reclusione). Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all’ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio boschivo […]. Il terzo evento, per di più, è descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell’ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumità, e dunque – anche in questo caso – per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. A fronte di tutto ciò, l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce», conclude questa Corte, «una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea».
12.3.– Ad avviso di entrambi i rimettenti, l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. – nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto, tentato, di estorsione non aggravata – violerebbe, in primo luogo, l’art. 3 Cost., determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium comparationis.
La causa di non punibilità in esame, infatti, è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre è esclusa per il delitto di estorsione anche non aggravato, nonostante le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie.
La costante giurisprudenza costituzionale «riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del 2026).
12.4.– La comparazione tra il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.), da un lato, e quello di rapina (art. 628 cod. pen.), dall’altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza.
I delitti in esame, infatti, rientrano nella categoria dei «delitti contro il patrimonio» previsti nel Titolo XIII del Libro II del codice penale e, in particolare, tra quelli commessi «mediante violenza alle cose o alle persone» (Capo I). Essi hanno, quale elemento costitutivo comune, l’uso della violenza o minaccia, strumentale all’aggressione patrimoniale, tanto che integrano, entrambi, reati plurioffensivi, perché, accanto all’offesa al patrimonio, implicano la lesione della libertà di autodeterminazione della persona ed eventualmente della sua stessa integrità fisica.
Come già evidenziato da questa Corte, il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato va individuato nel tipo di coazione che l’agente esercita sulla vittima. Nell’estorsione ricorre, cioè, una «coazione relativa (vis compulsiva)», mentre nella rapina una «coazione assoluta (vis absoluta)» (sentenza n. 86 del 2024).
Ciò implica «[i]n linea teorica […] una maggiore gravità della rapina», che «si distingue [appunto] dall’estorsione poiché nell’una la persona offesa subisce una violenza o minaccia “diretta e ineludibile”, mentre nell’altra non vi è questo “totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’agente” (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 15 febbraio-17 maggio 2023, n. 21078, e 15 settembre-28 ottobre 2021, n. 38830)» (sempre, sentenza n. 86 del 2024).
Tuttavia, «è lo stesso legislatore che, parificando i minimi edittali, dimostra di considerare i due titoli di reato omogenei quanto all’offensività astratta, sull’implicito presupposto che la libertà morale debba essere protetta non meno che la libertà fisica» (ancora, sentenza n. 86 del 2024).
Peraltro, nonostante alcuni elementi differenziali tra le due ipotesi di reato – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – questa Corte, considerando la coincidenza dell’interesse alla loro repressione, ha già proceduto a una «considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione», che l’hanno indotta a ritenere «costituzionalmente necessaria» l’addizione, quale «“valvola di sicurezza”», dell’attenuante della lieve entità del fatto (sentenza n. 86 del 2024, che ha esteso alla rapina la suddetta attenuante già prevista dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione). Considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione che emerge – come correttamente evidenziato dai rimettenti – anche dalla disciplina delle due ipotesi di reato, tanto sul piano del trattamento sanzionatorio e della latitudine della condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari.
Così, in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena detentiva – pari, in entrambe le fattispecie, alla reclusione da cinque a dieci anni – «ha registrato nel corso del tempo un progressivo inasprimento, che ha interessato principalmente il minimo edittale» (sentenza n. 86 del 2024, nello stesso senso sentenza n. 120 del 2023), definito da questa Corte «di notevole asprezza» e «introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio» (sempre sentenza n. 86 del 2024).
È inoltre previsto un identico sistema di circostanze aggravanti speciali, che sono elencate dal terzo comma dell’art. 628 cod. pen. e semplicemente richiamate dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen.: a entrambe le ipotesi di reato non si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. per fatti commessi in danno di congiunti.
Peraltro, come già posto in evidenza, in entrambe le fattispecie delittuose è stata introdotta da questa Corte la circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Se è vero che detta circostanza è cosa diversa dalla causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. (così, sentenza n. 207 del 2017), questa Corte – nelle ricordate pronunce n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 – ha equiparato i due titoli di reato dell’estorsione e della rapina, «avuto riguardo [sia] al comune elevato minimo edittale di pena detentiva [sia] alla pari latitudine dello schema legale» (sentenza n. 86 del 2024).
Con riferimento a quest’ultima, la Corte ha osservato come la descrizione tipica operata sia dall’art. 628 sia dall’art. 629 cod. pen. evidenzi «una varietà di condotte materiali» particolarmente ampia, poiché «la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo» (sentenza n. 86 del 2024).
Sul piano processuale, poi, l’art. 380, comma 2, lettera f), cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato sia per la rapina sia per l’estorsione, anche nella forma non aggravata; mentre l’art. 407, comma 2, numero 2), cod. proc. pen., fissa in due anni la durata massima delle indagini preliminari per rapina ed estorsione, ma solamente nell’ipotesi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall’art. 628, terzo comma, e dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.
Con riferimento ai benefici penitenziari, poi, la rapina e l’estorsione, nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen., appartengono alla cosiddetta seconda fascia di reati (art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.), per i quali è ammessa la concessione di detti benefici, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Peraltro, dai lavori preparatori del d.lgs. n. 150 del 2022 emerge che l’esclusione del delitto di rapina aggravato dal perimetro applicativo dell’esimente di tenuità è giustificata, oltre che dalla particolare gravità e dall’idoneità a destare allarme sociale, dal parallelismo con la disciplina dettata, in tema di benefici penitenziari, dal menzionato art. 4-bis ordin. penit. Anche da questo punto di vista, il diverso trattamento riservato alle due figure delittuose della rapina e dell’estorsione è allora privo di giustificazione.
12.5.– Nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie delittuose messe a confronto, dunque, è riscontrabile una loro omogeneità, attestata dall’identità dei beni giuridici tutelati, costituzionalmente rilevanti, dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno, dall’identità della pena detentiva edittale, che denota, come già evidenziato da questa Corte, una considerazione omogenea dei due titoli di reato «quanto all’offensività astratta» (ancora, sentenza n. 86 del 2024) e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa (sentenza n. 171 del 2025).
Questa omogeneità rende manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate.
13.– Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.
L’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. comporta l’assorbimento della censura relativa all’art. 27, commi primo e terzo, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
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