Sentenza  3/2026 (ECLI:IT:COST:2026:3) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  BUSCEMA
Camera di Consiglio del 17/11/2025;    Decisione  del 17/11/2025
Deposito del 20/01/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 628, quinto comma, del codice penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 83/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 3

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con ordinanza del 20 marzo 2025, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con ordinanza del 20 marzo 2025, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), del medesimo articolo censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e, in particolare, in relazione ai principi di eguaglianza e necessaria proporzionalità della pena tesa alla rieducazione del condannato.

Riferisce il rimettente di dover giudicare un imputato chiamato a rispondere, con decreto che dispone il rinvio a giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in data 13 giugno 2024, del delitto di rapina aggravata commesso il 3 novembre 2022 a bordo di un treno regionale di linea tra Torino e Milano giunto all’altezza della città di Vercelli. Si contesta all’imputato di avere minacciato un passeggero facendogli credere di essere armato, così da ottenere la consegna della somma di cinquanta euro.

Quella stessa sera, grazie alla descrizione del soggetto e degli indumenti fornita dalla persona offesa, la polizia ferroviaria di Vercelli individuava il rapinatore, il quale veniva riconosciuto come l’autore del reato.

La condotta dell’imputato, secondo il rimettente, sarebbe sussumibile nella fattispecie della rapina propria consumata, in virtù della minaccia, del nesso eziologico tra quest’ultima e l’impossessamento del denaro, della compromissione della facoltà di autodeterminazione della persona offesa, del dolo specifico volto a conseguire un profitto ingiusto.

Quanto alle forme di manifestazione del reato, sarebbe indubitabile la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, numero 3-ter), cod. pen., essendo stato il fatto commesso a bordo di un treno.

Il Tribunale di Vercelli ritiene che potrebbe essere applicata al caso di specie la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Valutati i mezzi, le modalità e le altre circostanze della condotta dell’imputato sarebbe, infatti, possibile riconoscere il disvalore del fatto nei termini di una gravità contenuta in quanto verrebbe in rilievo una condotta estemporanea e priva di profili organizzativi; il danno patrimoniale cagionato alla vittima sarebbe di non rilevante entità (ancorché non così irrisorio da rendere configurabile l’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.); le stesse modalità della condotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla minaccia, pur incidenti sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, si contraddistinguerebbero per una lesività minima anche in considerazione del fatto che l’autore del reato si sia scusato per quanto appena commesso e abbia invitato la vittima a denunciarlo (con ciò, da un lato, mostrando di essere consapevole e di accettare le conseguenze delle proprie azioni e, dall’altro, rassicurando la vittima in ordine all’assenza di future ritorsioni nel caso in cui si fosse rivolta alle forze dell’ordine).

Secondo il giudice a quo, il dubbio di legittimità costituzionale nascerebbe dal fatto che il divieto di cui all’art. 628, quinto comma, cod. pen. di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti diverse da quella della minore età rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, numero 3-ter), cod. pen., farebbe sì che, nella commisurazione della pena, si dovrebbe muovere da una pena base di sei anni di reclusione ed euro 2.000 di multa (minimo di legge previsto dall’art. 628, terzo comma, cod. pen.) e, anche a voler riconoscere in favore dell’imputato, in aggiunta alla circostanza della lieve entità del fatto, le attenuanti generiche, valorizzando la sua condotta immediatamente successiva al fatto, le successive diminuzioni di pena determinerebbero l’irrogazione di una sanzione non inferiore a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 889 di multa, ritenuta sproporzionata in relazione alla modesta gravità del fatto.

Il dubbio di legittimità costituzionale del suddetto divieto nascerebbe dall’esigenza di offrire una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed eguaglianza.

Del resto, la previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sulla falsariga di quanto già avvenuto in relazione al delitto di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, risponderebbe all’esigenza di offrire una «valvola di sicurezza» a fronte di un minimo edittale comminato dal legislatore particolarmente aspro. Ad essere avvertita, in chiave comparativa, sarebbe la necessità di scongiurare il rischio di irrogare una sanzione non proporzionata all’effettiva gravità del fatto, ove questo sia immune da quei profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a comminare un minimo edittale così severo.

Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui venga in rilievo l’attenuante della lieve entità del fatto, il divieto di bilanciamento di cui all’art. 628, quinto comma, cod. pen., precluderebbe il raggiungimento di questo risultato a fronte di fatti connotati da minore gravità e disvalore.

Riferisce il rimettente che nella giurisprudenza costituzionale sarebbero rinvenibili molteplici decisioni atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori a discapito della centrale valutazione della gravità del fatto di reato, in particolare per quanto riguarda il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 146 –recte: n. 143 – del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultima norma proprio con riguardo alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità).

Ritiene il rimettente che i principi di diritto affermati da questa Corte varrebbero anche nel caso di specie, poiché l’introduzione dell’attenuante del fatto di lieve entità sarebbe volta a tutelare il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. in quanto permetterebbe di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta.

L’automatismo previsto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen., non consentirebbe invece di adeguare il trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta offensività del fatto sottoposto al vaglio del giudice, perché ove di minore entità, come quello oggetto del giudizio a quo, verrebbero irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi più gravi.

D’altro canto, l’eliminazione del divieto di bilanciamento non comprometterebbe la tutela degli interessi sottesi alla scelta del legislatore di puntualizzare il disvalore del fatto mediante la previsione dell’aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque un elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del giudizio di bilanciamento.

Il divieto in questione, oltre a vanificare l’esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di più contenuta gravità, sarebbe ancor più irragionevole alla luce della possibilità di bilanciare senza vincoli l’attenuante della lieve entità con le diverse aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-quinquies), cod. pen. che pure potrebbero astrattamente configurare situazioni di analogo o addirittura maggiore disvalore.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in quanto numerose sono le disposizioni che, in riferimento a particolari reati, hanno previsto aggravanti speciali sottratte alla comparazione dell’art. 69 cod. pen., tra cui le aggravanti speciali dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, per le quali l’art. 590-quater cod. pen. prevederebbe un divieto di bilanciamento del tutto analogo a quello oggetto del giudizio a quo.

Evidenzia la difesa statale che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella sentenza n. 88 del 2019 è stato affermato che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare lo specifico disvalore della condotta penalmente sanzionata; tuttavia, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, come il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena per particolari circostanze e successivamente la riduzione per le attenuanti (con riguardo ad altre aggravanti privilegiate, sono citate le sentenze di questa Corte n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021).

La giurisprudenza costituzionale avrebbe dunque escluso che un simile meccanismo di “blindatura totale” delle aggravanti sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati, purché il giudice applichi in concreto la diminuzione di pena prevista per l’attenuante, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”.

In questo contesto si inserirebbe la disposizione censurata, che contemplerebbe un analogo divieto con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), cod. pen.

Tale divieto segnerebbe un marcato irrigidimento della disciplina di contrasto con riguardo a quelle condotte predatorie in cui l’offensività investe non solo il patrimonio, ma anche la libertà fisica e morale della vittima, ovvero la sua capacità di autodeterminazione nei confronti della realtà esterna e che percepisce in quel dato momento, assumendo una peculiare connotazione le condizioni in cui la rapina si realizza.

Infatti, la ratio delle aggravanti di cui sopra sarebbe rinvenibile nelle peculiari condizioni di minorata difesa in cui verrebbe a trovarsi la vittima, che la renderebbero più vulnerabile sul presupposto che la stessa, attesa la natura dei luoghi evocati dalla disposizione, si sentirebbe in tali posti più al sicuro, così da abbassare la propria soglia di attenzione, oppure non potrebbe dispiegare le normali precauzioni verso possibili condotte predatorie.

Il divieto di bilanciamento delle aggravanti privilegiate del delitto di rapina, pertanto, rientrerebbe nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che avrebbe ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive anche della libertà delle persone che, negli ultimi anni, avrebbero creato un diffuso allarme sociale.

Inoltre, la disposizione censurata non determinerebbe una totale “neutralizzazione” della circostanza attenuante della lieve entità del fatto perché l’applicazione dell’attenuante sulla pena determinata a seguito dell’applicazione dell’aggravante a effetto speciale escluderebbe che si debba ritenere violato il principio di proporzionalità della pena al fatto di reato.

Non gioverebbe, inoltre, il richiamo effettuato dal giudice a quo al modello previsto per la recidiva reiterata dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. perché il divieto di bilanciamento stabilito dalla disposizione censurata opererebbe in base a un meccanismo differente, in quanto se, da un lato, preclude il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il “privilegio” delle aggravanti, dall’altro, però, stabilisce che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate.

Peraltro, le aggravanti cosiddette privilegiate atterrebbero al piano oggettivo del fatto costituente reato (mezzi, tempo e luogo dell’azione) e sarebbero idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima, contrariamente alla recidiva reiterata che rifletterebbe i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, i quali – pur essendo pertinenti al reato – non potrebbero assumere nel processo di individualizzazione della pena una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo.

Infine, nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento sarebbe ipotizzabile in ragione del fatto che tale divieto non opera, invece, per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall’art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-quinquies), cod. pen., poiché queste ultime farebbero riferimento a una particolare modalità dell’azione dell’aggressore, oppure a una condizione soggettiva della vittima derivante dallo stato anagrafico, cosicché la posizione di inferiorità della vittima dipenderebbe dallo status di questa ovvero dal soggetto che l’ha determinata.

Considerato in diritto

3.– Il Tribunale di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 83 del 2025), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in particolare, in relazione ai principi di eguaglianza e necessaria proporzionalità della pena tesa alla rieducazione del condannato, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice, che procede per il reato di rapina, di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto rispetto alla circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), della stessa disposizione censurata, che è integrata allorché il suddetto delitto avvenga all’interno di un mezzo di pubblico trasporto.

Il rimettente ritiene innanzitutto violato il principio di eguaglianza, in quanto il divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen., farebbe sì che fatti di minore gravità, come quello oggetto del giudizio a quo, verrebbero irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi più gravi.

Inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con il principio di necessaria proporzionalità della pena rispetto al fatto di reato commesso in quanto, pure laddove la stessa sia ridotta per l’attenuante della lieve entità del fatto e per altre eventuali circostanze (nella specie, quelle generiche), la sanzione da irrogare sarebbe comunque eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal reo. Ciò in quanto il giudice sarebbe costretto a partire, per il calcolo della pena, da quella minima di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa, prevista dal terzo comma dell’art. 628 cod. pen. per il reato di rapina aggravata.

Il rimettente censura, dunque, il divieto per il giudice di neutralizzare, mediante la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, gli effetti negativi quoad poenam dell’aggravante, consistente, nel caso di specie, nell’essersi consumata la rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico.

4.– Le questioni non sono fondate.

4.1.– Occorre, innanzitutto, ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

L’art. 628 cod. pen., al primo comma, stabilisce che «[c]hiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500». Al terzo comma, prevede che «[l]a pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: […] 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto». Il quinto comma, infine, stabilisce che «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

4.2.– La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha introdotto sia la circostanza aggravante oggetto del giudizio a quo, sia il meccanismo che ne contempla la cosiddetta “blindatura totale” di cui si duole il rimettente.

L’art. 3, comma 27, della suddetta legge stabilisce infatti: «[a]ll’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: “[…] 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; […]”; b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”».

4.3.– Occorre considerare, come già affermato da questa Corte, che «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)» (sentenza n. 117 del 2021).

4.4.– Quanto, in particolare, alla cosiddetta “blindatura totale” dell’aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ossia al meccanismo secondo cui la suddetta aggravante non può essere bilanciata dall’attenuante della lieve entità, proprio con riferimento al reato di rapina, questa Corte ha escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati (sentenza n. 217 del 2023).

Si è in proposito osservato che, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «[c]ome già evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), “[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (sentenza n. 88 del 2019).

A orientare la valutazione di questa Corte in simili ipotesi è stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore, ma non esclude, tuttavia, che il giudice applichi in concreto la riduzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”.

È stato analogamente precisato, a proposito dell’identico meccanismo, sia pur collocato all’interno dell’art. 624-bis cod. pen. nell’ambito dei reati di furto in abitazione e furto con strappo, che il divieto di bilanciamento sancito dal quarto comma di tale disposizione opera in base a un modello tale che «se da un lato è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il “privilegio” delle aggravanti, dall’altro è però stabilito che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, a valere “sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”» (sentenza n. 117 del 2021).

5.– Questa Corte intende dare continuità ai suddetti principi: ai fini della soluzione delle presenti questioni di legittimità costituzionale occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, avente a oggetto la circostanza aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ricorrano quelle particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati che, secondo i citati precedenti, giustificano una deroga al generale principio della possibilità per il giudice di bilanciare le circostanze eterogenee.

È stato di recente affermato che «lo scopo perseguito con il quinto comma dell’art. 628 cod. pen. [è] quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l’applicazione dell’ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall’art. 69 cod. pen.» (sentenza n. 130 del 2025).

La ratio dell’aggravante quale risposta all’allarme sociale che desta una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico è confermata dai lavori preparatori, nei quali si legge che «[s]ono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali […] la rapina […]: l’inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa». Del resto, la «filosofia cui si ispira tale intervento», precisa in apertura la relazione illustrativa al testo, «è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva».

Con specifico riferimento all’essersi la rapina consumata a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, ritiene la Corte di cassazione che «la ratio dell’aggravante di cui al n. 3-ter del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. va […] rinvenuta nel fatto che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che, non avendo il “dominio” del mezzo, non ne può, ad esempio, arrestare la marcia ed allontanarsi e, così, in tal modo sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell’agente. Quel che rileva […] è perciò […] il luogo di commissione del reato che, nella rapina […], a causa della sua conformazione e per la impossibilità, da parte della vittima, di poterne disporre autonomamente, pone quest’ultima in una condizione di minorata difesa sia per la quantità di persone presenti (non potendo il singolo utente limitare l’accesso di altri al mezzo pubblico) sia, come accennato, per la impossibilità di arrestarne (autonomamente e con propria decisione) la marcia e, in tal modo, allontanarsi» (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 31 ottobre-12 dicembre 2023, n. 49478).

In effetti, la circostanza aggravante in questione tutela beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libertà di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.), che viene ineluttabilmente compromessa ove i reati siano commessi all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ne deriva una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, che può condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti (sentenza n. 171 del 2025) e la stessa libertà personale, in quanto il mezzo di trasporto impedisce alla vittima la fuga, lasciandolo alla mercé del rapinatore.

La conseguenza è che, come anche evidenziato dalla Corte di cassazione, che riconosce la natura plurioffensiva del reato di cui all’art. 628 cod. pen., la circostanza aggravante in questione contribuisce a rafforzare la protezione non solo del patrimonio della vittima, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale del soggetto aggredito (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024, n. 42124).

Ancora, nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento è ipotizzabile per il fatto che esso non operi per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall’art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-quinquies), cod. pen. Si è già in precedenza ricordata, infatti, l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel sottrarre alcune circostanze dal regime ordinario del bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., purché le scelte non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, il che non è avvenuto nel caso di specie, in quanto, rispetto alle altre aggravanti citate, per le quali non opera la cosiddetta “blindatura totale”, solo l’aggravante dell’essersi la rapina consumata all’interno di un mezzo di pubblico trasporto si connota per un particolare allarme sociale: ciò in ragione sia del numero potenzialmente molto ampio di persone che frequentano tali mezzi di trasporto, sia perché, per lo meno indirettamente, viene compromessa la libertà di movimento dei passeggeri.

Non può infine non evidenziarsi che la forza “privilegiata” delle aggravanti di cui all’art. 628 cod. pen. ceda di fronte all’attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen. e che questa Corte, «in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra, nel primo caso, con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-quater) (se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro)» (sentenza n. 173 del 2025 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).

Inoltre, questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Tali mitigazioni del suddetto meccanismo di “blindatura totale” contribuiscono «all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria» che, come quella prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, è «pur certamente severa» (sentenza n. 117 del 2021 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).

6.– Dal che consegue la non fondatezza delle questioni esaminate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA