Sentenza  171/2026 (ECLI:IT:COST:2026:171) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  LUCIANI
Camera di Consiglio del 06/07/2026;    Decisione  del 07/07/2026
Deposito de˙l 15/10/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 276, c. 1° ter, del codice di procedura penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 16/2026

Pronuncia

SENTENZA N. 171

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, nel procedimento penale a carico di M.M.J. F., con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2026, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2026.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

Quanto ai fatti di causa, il rimettente riferisce di essere stato chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da M.M.J. F. avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Avellino, con la quale era stato disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, a suo tempo imposta, in una con l’obbligo di braccialetto elettronico, dal medesimo Tribunale, in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

Le ragioni dell’aggravamento erano state individuate in alcune violazioni da parte dell’indagato delle prescrizioni disposte dall’autorità giudiziaria, consistenti in: a) omessa manutenzione del dispositivo (mancata carica «a dovere» del braccialetto elettronico); b) mancata presentazione all’appuntamento con i tecnici incaricati del controllo del funzionamento del dispositivo, senza documentare eventuali impedimenti; c) ripetuta inosservanza della distanza di 500 metri dalla persona offesa.

Avverso l’ordinanza la difesa dell’indagato proponeva appello, rappresentando: a) la modesta entità delle violazioni; b) l’esiguità del lasso temporale intercorrente fra le violazioni della distanza di 500 metri, giustificata anche dalle piccole dimensioni del comune di residenza; c) la difficoltà che l’indagato, disoccupato e privo di mezzi di locomozione, aveva nel raggiungere i tecnici presso la Questura; d) la condotta sempre collaborativa dell’indagato.

1.1.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che «[l]e numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un lato palesano un livello di trasgressione in capo all’indagato tale da escludere la lieve entità delle violazioni, dall’altro lato non permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessità, una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere (e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe adeguata allo scopo».

Il giudice a quo, pertanto, esclusa la lieve entità delle violazioni, ritiene che l’automatismo contemplato dalla norma censurata gli imponga di aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere, anche in casi che, come accade in quello in esame, non necessitano del ricorso alla cautela più gravosa. Proprio l’automatismo previsto dall’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., renderebbe rilevante la questione: un eventuale accoglimento della quaestio, infatti, determinerebbe il conferimento al giudice di una discrezionalità nel valutare l’entità, i motivi e le circostanze delle violazioni, consentendo anche di adottare misure più severe, come gli arresti domiciliari, più idonee a raggiungere il fine sotteso alla cautela, allo stesso tempo assicurando il «minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».

1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Essa, afferma, deroga all’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ove si riconosce il generale potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione delle misure cautelari in ragione dell’intensità delle esigenze precauzionali, contemplando casi di aggravamento obbligatorio e automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, salvo che il fatto sia di lieve entità. Invece, l’art. 12, lettera b), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), modificando il comma 1-ter del medesimo art. 276 cod. proc. pen., ha esteso l’automatica applicazione della custodia in carcere al caso della manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, mentre «l’art. 7 della L. n. 178/2024» (recte: del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 2025, n. 4) ha ulteriormente esteso l’automatismo anche ai casi di «una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» dei mezzi di controllo.

Il rimettente aggiunge che: «[l]’automatico aggravamento delle misure cautelari applicate in caso di condotte di manomissione/elusive del regolare funzionamento del “braccialetto” è, dunque, ritenuto, dal legislatore, ex se significativo di un accentuato accrescimento del “periculum libertatis” in relazione alla “peculiare connotazione dei reati di violenza domestica”». Inoltre, afferma che «[l]’automatismo non concerne soltanto l’an dell’aggravamento della misura ma include anche la tipologia della misura da applicare, individuando nella custodia in carcere l’unico presidio capace di contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo di violazioni accertate»; residua un margine di discrezionalità del giudice soltanto nella valutazione della lieve entità dei «comportamenti elusivi/manomissivi».

Tanto premesso, il rimettente ritiene che il descritto automatismo contrasti con i princìpi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 24 del 2019) e della Corte EDU.

Al riguardo, il giudice a quo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha sovente condannato gli «automatismi “sanzionatori”», nella prospettiva delle presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 231 e n. 164 del 2011), sottolinea la differenza tra la questione sollevata e quelle definite con le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale. Queste ultime, infatti, concernevano «misure coercitive disposte in fase genetica» e avevano a oggetto l’«assenza di uno spazio valutativo sulla possibile soddisfazione delle esigenze cautelari mediante misure diverse da quella della custodia in carcere, sulla base di specifici elementi acquisiti nel caso concreto». Al contrario, l’automatismo adesso oggetto di censura non è relativo all’applicazione di misure coercitive disposte in fase genetica, ma concerne la reazione a condotte trasgressive delle prescrizioni cautelari.

In particolare, le trasgressioni alla base dell’automatismo riguardano la prescrizione accessoria dell’impiego di mezzi elettronici di controllo, prevedendosi che qualsiasi manomissione, elusione od ostacolo al funzionamento dei medesimi impone la sostituzione della misura applicata con quella della custodia in carcere.

Pur nella consapevolezza della delicatezza dei valori in giuoco e delle finalità perseguite dal legislatore, il quale, con la legge n. 168 del 2023 (cosiddetto “Nuovo codice rosso”), ha reso obbligatorio il controllo elettronico a salvaguardia del divieto di avvicinamento, il giudice a quo dubita che l’attuale automatismo sia conforme al principio di proporzionalità, adeguatezza e necessità delle misure cautelari: in alcuni casi, infatti, l’intensità delle condotte elusive/ostacolanti non sarebbe tale da giustificare il ricorso alla custodia in carcere come unico strumento di cautela, non sussistendo un pericolo tale da imporre esclusivamente la misura maggiormente afflittiva.

La disposizione censurata appare dunque al rimettente non conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), colpevolezza (art. 27 Cost.) e tutela della libertà personale (art. 13 Cost.), avendo la giurisprudenza costituzionale ribadito che «la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al favor libertatis ex art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell’individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute (cfr. sent. n. 232 del 2013 e sent. n. 22 del 2022)».

Se la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso di trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dall’abitazione o dal luogo di privata dimora, ma anche i casi di manomissione degli strumenti elettronici e comunque degli altri strumenti tecnici utilizzati per il controllo, «non altrettanto può dirsi», sostiene il rimettente, «quando tali procedure di controllo siano state applicate ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter cpp, dunque con valenza rafforzativa delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa». Ciò sul presupposto che «l’azione di manomissione finalizzata a eludere le procedure di controllo […], se è rivelatrice dell’intensificarsi del periculum libertatis, non è per ciò stesso sintomatica della indefettibile necessità dell’adozione della misura privativa della libertà personale di massimo grado, potendosi desumere dai casi concreti la sufficienza e idoneità di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari».

Tale valutazione sarebbe tuttavia irragionevolmente preclusa al giudice, che si trova ad applicare un «automatismo sanzionatorio» senza poter procedere ad alcuna valutazione delle esigenze cautelari «in punto di scelta della tipologia di misure cautelari da applicare, anche congiuntamente, in sede di aggravamento».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sopradescritta sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata.

Ad avviso dell’interveniente, la questione difetterebbe di rilevanza in quanto la disposizione che il rimettente dovrebbe applicare non è l’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.: dalla descrizione dei fatti offerta dall’ordinanza di rimessione non emergerebbe alcuna attività di manomissione del braccialetto elettronico né alcuna condotta grave o reiterata di ostacolo o impedimento al suo funzionamento. Invero, la manomissione dell’apparecchio elettronico non sarebbe nemmeno adombrata dal rimettente, che riferisce esclusivamente di una «omessa manutenzione del dispositivo (non provvedendo, ad esempio, a caricarlo a dovere)». Quanto all’ipotesi alternativa delle violazioni gravi e reiterate, è lo stesso Tribunale rimettente a escludere il requisito della gravità e della reiterazione.

Di conseguenza, il rimettente dovrebbe applicare il generale criterio di giudizio sull’aggravamento delle misure cautelari stabilito dal comma 1 dell’art. 276 cod. proc. pen.

Un secondo profilo di inammissibilità concerne la clausola di chiusura della disposizione «salvo che il fatto sia di lieve entità», che attribuirebbe al giudice la potestà di valersi di uno spettro di valutazioni tanto ampio e articolato che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe essere graduata nel modo ritenuto più opportuno, anche applicando gli arresti domiciliari.

Il rimettente non avrebbe tentato di proporre una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, lettura che – invece – avrebbe consentito di apprezzare la “lieve entità” dei fatti contestati all’indagato e quindi la possibilità di graduare la misura cautelare sostitutiva, per assenza di una condotta fraudolenta (la manomissione) o del requisito della gravità o della reiterazione delle violazioni. Tanto, evitando il contestato automatismo.

In via subordinata, le questioni non sarebbero fondate.

La disposizione censurata è ritenuta espressione dell’impianto normativo voluto dal legislatore – spinto anche dalle pronunce di condanna della Corte EDU – per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Riprendendo la recente sentenza di questa Corte n. 173 del 2024, l’Avvocatura sottolinea la legittimità del bilanciamento fra la tutela dell’incolumità fisica e psicologica delle persone offese e la libertà personale dell’indagato. La finalità perseguita dalla norma censurata sarebbe invero duplice: rafforzare l’efficacia delle misure cautelari, prevenendo la recidiva; garantire la tutela immediata delle vittime.

D’altra parte, la presenza della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» consentirebbe al giudice di conservare un apprezzabile margine di discrezionalità, immune da preclusioni o automatismi.

Considerato in diritto

3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 16 reg. ord. del 2026, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da M.M.J. F. avverso l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese con braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Avellino in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

3.1.– Quanto ai fatti di causa, il rimettente riferisce che le ragioni dell’aggravamento sono state individuate in plurime violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria all’indagato.

3.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che «[l]e numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un lato palesano un livello di trasgressione in capo all’indagato tale da escludere la lieve entità delle violazioni, dall’altro lato non permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessità, una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere (e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe adeguata allo scopo».

Esclusa la lieve entità delle violazioni, pertanto, egli ritiene che l’automatismo contemplato dalla norma censurata gli imponga di aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia in carcere, anche in casi in cui, come accade in quello in esame, non vi sarebbe necessità di ricorrere alla cautela più gravosa. Per tali motivi, considerandosi costretto ad applicare l’automatismo previsto dall’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., qualifica come rilevante la questione: un suo eventuale accoglimento, infatti, gli consentirebbe di sfuggirvi.

3.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Detta norma – egli afferma – deroga all’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ove si riconosce il generale potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione delle misure cautelari in ragione dell’intensità delle esigenze precauzionali, contemplando casi di aggravamento obbligatorio e automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni imposte, salvo che il fatto sia di lieve entità. La norma censurata, invece, prevedrebbe un automatismo contrastante con i princìpi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 24 del 2019) e della Corte EDU.

4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sopradescritta sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata.

In punto di inammissibilità, in particolare, l’interveniente eccepisce che: a) la questione difetta di rilevanza in quanto il rimettente non sarebbe chiamato ad applicare l’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., bensì il comma 1 del medesimo articolo; b) la clausola di chiusura «salvo che il fatto sia di lieve entità» attribuirebbe al giudice la potestà di valersi di uno spettro di valutazioni tanto ampio e articolato che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe essere graduata nel modo ritenuto più opportuno, anche applicando gli arresti domiciliari.

5.– Le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura dello Stato colgono nel segno.

5.1.– L’ordinanza di rimessione, anzitutto, descrive in maniera estremamente succinta gli episodi di trasgressione alle prescrizioni imposte all’indagato, che, non potendo essere qualificati di lieve entità, imporrebbero un aggravamento della misura cautelare.

Le condotte riferite consistono in: a) omessa manutenzione del dispositivo (ossia mancata carica «a dovere»); b) mancata presentazione all’appuntamento con i tecnici incaricati del controllo del funzionamento del dispositivo, senza documentare eventuali impedimenti; c) ripetuta inosservanza della distanza di 500 metri dalla persona offesa. La motivazione dell’atto di promovimento non illustra le ragioni per le quali codeste condotte sarebbero di consistenza e rilievo tali da non poter essere qualificate di «lieve entità». La mera descrizione delle condotte e l’assenza di un concreto confronto argomentativo con i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità – la «lieve entità» ricorre in caso di violazioni di modesto rilievo e significato o di violazioni che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto (ex multis, Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 12 gennaio-13 febbraio 2023, n. 5930; quarta sezione penale, sentenza 9 febbraio-22 marzo 2018, n. 13348) – non consentono a questa Corte di apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito dal rimettente in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni e della loro incidenza sul periculum.

In particolare, il rimettente non spiega: se la condotta di omessa carica del dispositivo elettronico sia stata unica o reiterata; se tutte le contestate condotte abbiano determinato un ostacolo o un impedimento al funzionamento del medesimo; perché esse non siano qualificabili quali trasgressioni “generali”, rilevanti – semmai – ai sensi del comma 1 dello stesso art. 276 cod. proc. pen.

Tanto ridonda in difetto di dimostrazione della rilevanza della questione e in concreto impedimento della verifica della stessa da parte di questa Corte, che, per quanto debba essere effettuata ab externo, deve comunque essere possibile.

Anche recentemente questa Corte ha confermato che la motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale costituisce motivo di inammissibilità della questione: «La giurisprudenza costituzionale è salda nell’affermare che: 1) la questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata (ex plurimis, sentenze n. 179 del 2024, n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021); 2) non compete a questa Corte “un diverso inquadramento dei dati probatori” acquisiti al processo a quo e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma sospettata d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 122 del 2024). […] Tanto premesso, deve pertanto ritenersi che il giudice rimettente abbia reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata. Questa Corte [...] non può sostituirsi al giudice a quo nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare ch’egli sollevi la questione solo dopo aver vagliato – con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione – le allegazioni e le prove offertegli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale» (sentenza n. 55 del 2026).

5.2.– In secondo luogo, il rimettente – in effetti – non si sofferma sull’interpretazione della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», sulla sua portata e sui possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale.

Oggetto principale delle censure è l’automatismo previsto dal comma 1-ter dell’art. 276 cod. proc. pen., che impedirebbe al giudicante di modulare la risposta afflittiva (che il rimettente definisce «sanzionatoria»), commisurandola alla variabile entità delle trasgressioni commesse in sede di esecuzione delle misure cautelari. Proprio la clausola sopra menzionata rende però dubbio che possa continuare a parlarsi di automatismo e sul punto il rimettente avrebbe dovuto soffermarsi in sede di costruzione dell’impianto motivazionale dell’atto di promovimento.

Va anzitutto ribadito che – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 40 del 2002 – la norma censurata è «lungi dall’assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure di custodia preventiva, le quali non possono soddisfare altro che esigenze di carattere cautelare o comunque strettamente inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970)». Se, però, la ricordata ordinanza rilevava ch’essa, all’epoca, integrava «un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere», oggi, l’introduzione da parte dell’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità), della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» ha consentito di temperare il meccanismo automatico di applicazione della custodia in carcere e ha reintrodotto il potere-dovere del giudice di procedere a una valutazione concreta dell’entità dei fatti. L’ordinanza di rimessione, pertanto, prospetta la sussistenza di un “automatismo sanzionatorio” senza spiegare perché questo sopravviva alla riferita novellazione.

Una puntuale motivazione su tale profilo sarebbe stata invece particolarmente necessaria, anche considerando che già nella ricordata ordinanza n. 40 del 2002, quando vigeva il precedente testo, questa Corte, pur ritenendo legittima la presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari conseguente alla trasgressione delle prescrizioni, ha affermato che dalla norma non risultava «escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la “violazione” che la norma [allora censurata] assume a presupposto della sostituzione». Sia pure nella diversa (e più “debole”) veste dell’accertamento della “effettiva” qualificabilità del fatto come “trasgressione”, dunque, già allora uno spazio valutativo del giudice era riconosciuto.

È con la valorizzazione del concreto apprezzamento del giudice, dunque, che il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi, valutando l’entità della trasgressione alla luce: delle modalità della condotta; del grado di colpevolezza da essa desumibile; dell’entità del danno o del pericolo derivatone.

Il rimettente si limita invece ad affermare che le trasgressioni commesse dall’indagato «non rivel[a]no […] un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere», non illustrando in concreto perché la fattispecie oggetto del giudizio a quo non rientri nel perimetro della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità». Una compiuta illustrazione era invece indispensabile, poiché detta clausola, in caso di violazioni lievi o comunque inidonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza cautelare, consente di non ricorrere al “regime derogatorio” previsto dal comma 1-ter dell’art. 276 cod. proc. pen., applicando invece quello ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza ricorrere necessariamente alla custodia in carcere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale