SENTENZA N. 166
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, nel procedimento penale a carico di M. F., con ordinanza del 18 novembre 2025, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con ordinanza del 18 novembre 2025, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2026, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – nello stabilire, al comma 4, che i beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell’amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche a organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l’uso e intendano utilizzarli per l’impiego in attività di polizia antidroga.
1.1.– Il giudice rimettente riferisce che, in data 18 marzo 2025, veniva pronunciata – all’esito di un’indagine concernente una rilevante attività di trasporto e spaccio di stupefacente, che aveva condotto anche al sequestro di un’autovettura – sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale nei confronti di M. F., a carico del quale veniva pure disposta la confisca del veicolo sequestrato.
Con nota dell’8 ottobre 2025, tale veicolo veniva chiesto in uso, per servizi antidroga, dalla Polizia municipale di Macerata, la quale, tuttavia, precisava – con altra nota, del successivo 17 ottobre – di non avere mai avuto in uso tale vettura e che essa, stante l’elevato chilometraggio, verosimilmente non era di interesse di altri corpi di polizia giudiziaria.
1.2.– Tanto premesso, il giudice a quo evidenzia che l’art. 100 t.u. stupefacenti stabilisce – al comma 1 – che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati in custodia giudiziale, dall’autorità giudiziaria procedente, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga, sempre che l’autorità giudiziaria non rigetti l’istanza, con decreto motivato, ma solo se vi ostino esigenze processuali. Ai sensi, poi, del comma 3 del medesimo art. 100 gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario. Infine, il successivo comma 4 dispone – come detto – che detti beni mobili o immobili, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell’amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso, potendo, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
Orbene, tale disposizione – si evidenzia nell’ordinanza di rimessione – «appare rientrare in una casistica prevista anche da altre previsioni normative che derogano alla ordinaria destinazione dei beni confiscati», ossia la loro vendita o distruzione, ex art. 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Al riguardo, viene richiamato, innanzitutto, l’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). Difatti, il suo comma 9-bis stabilisce – per i beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale, già sequestrati e posti in custodia giudiziale, beni che siano stati affidati con facoltà d’uso (ai sensi del precedente comma 9) a organi di polizia giudiziaria, che ne abbiano fatto richiesta, per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al medesimo articolo, ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto – l’assegnazione agli stessi usuari.
È menzionato, poi, l’art. 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205). In base a esso, i beni – diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie – sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal medesimo decreto legislativo e a ogni altro delitto tributario, possono essere affidati in custodia giudiziale, dall’autorità giudiziaria, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative (comma 1), nonché assegnati, a richiesta, una volta acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, agli organi dell’amministrazione finanziaria (comma 1-bis).
Inoltre, viene richiamato pure quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Infatti, secondo quanto stabilito al comma 12 di detto articolo, i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, che siano stati confiscati a norma dell’art. 45 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, possono essere utilizzati – dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) – per l’impiego in attività istituzionali, ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), del medesimo art. 48, prevedendosi, inoltre, la destinazione di tali beni, in via prioritaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allorché si tratti di autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e di ogni altro mezzo per uso speciale, qualora funzionali alle esigenze del soccorso pubblico (comma 12-bis), dettandosi, infine, una norma di chiusura (comma 12-ter), secondo cui tutti i restanti beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei due commi precedenti, possono essere posti in vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, sempre dell’art. 48, ovvero, in alternativa, distrutti.
Infine, il rimettente menziona l’art. 86-bis norme att. cod. proc. pen.
Esso, per un verso, stabilisce, al comma 1, che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro – i quali, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione dei reati di cui agli artt. 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies cod. pen. – siano affidati dall’autorità giudiziaria, salvo che vi ostino esigenze processuali, in custodia giudiziale con facoltà d’uso o agli organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. Inoltre, il successivo comma 2 dispone che detti beni e strumenti, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, siano assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso, oppure, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o, infine, ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
1.2.1.– Orbene, tali norme – osserva il giudice a quo – «appaiono espressione di un generico favore per l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità da parte di enti pubblici o comunque con finalità di interesse pubblico, ma senza apparentemente alcun criterio unitario sotteso alle stesse».
Difatti, si legge sempre nell’ordinanza del GIP rimettente, mentre l’art. 9 della legge n. 146 del 2006 prevede l’assegnazione, senza espresso vincolo di destinazione, a organi di polizia che già ne abbiano avuto l’uso, dei beni informatici o telematici, usati per commettere taluni delitti tipici (vale a dire, tutti quelli contro la libertà individuale), per contro, l’art. 86-bis norme att. cod. proc. pen. disciplina l’assegnazione, con espresso vincolo di destinazione, dei beni e strumenti informatici o telematici – già oggetto di sequestro e che a seguito di analisi tecnica forense risultino essere stati, in tutto o in parte, utilizzati per la commissione di altre figure delittuose specificamente individuate – alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso, oppure, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta, o, infine, ad altri organi dello Stato, ma solo per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o per finalità di giustizia.
Ancora diversa è la disciplina di cui all’art. 18-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, norma che prevede l’assegnazione, senza espresso vincolo di destinazione, di ogni bene confiscato – eccezion fatta per il denaro e gli strumenti finanziari – per reati tributari, anche se non usato per la commissione degli stessi, a organi dell’amministrazione finanziaria, a prescindere dal fatto che gli stessi ne abbiano avuto o meno l’uso.
Analogamente è a dirsi per l’art. 48 del d.lgs. n. 159 del 2011, i cui commi 12, 12-bis e 12-ter contemplano l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia alla suddetta ANBSC, a organi dello Stato, a enti territoriali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché – in virtù del richiamo alla lettera c) del comma 3 del medesimo art. 48 – a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, ad associazioni di protezione ambientale, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, ad operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti e a enti parco nazionali e regionali.
1.2.2.– Su tali basi, il giudice rimettente censura l’art. 100 t.u. stupefacenti «nella parte in cui non prevede, a richiesta, la possibile assegnazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri», vale a dire «le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili», che siano stati sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, «anche a organi di polizia che non ne abbiano avuto prima l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e che intendano destinarli in attività di polizia antidroga».
Sottolinea, sul punto, il giudice a quo che la norma censurata prevede due diverse tipologie di assegnazione dei beni confiscati.
Una obbligatoria, come reso evidente dalla lettera del comma 4, primo periodo, del suddetto art. 100 («vengono assegnati»), ove l’istanza sia formulata dall’amministrazione cui appartiene la polizia giudiziaria che abbia già avuto in custodia e in uso tali beni. Tale assegnazione il giudice rimettente ritiene non sia correlabile «alla pregressa assunzione dei costi», stabilita dal comma 3 del medesimo art. 100, e ciò perché essi ben potrebbero mancare (ove il veicolo fosse affidato al proprietario), sicché la finalità del comma 3 sarebbe solo di «esonerare lo Stato da tali costi ponendoli in capo [a] chi il veicolo concretamente utilizza». Piuttosto, tale assegnazione obbligatoria viene ritenuta «espressione del favore del legislatore per la continuità di possesso ed eventuale uso» del bene, da parte della polizia giudiziaria che già se ne avvale.
L’assegnazione è, invece, facoltativa – secondo quanto sarebbe reso evidente, nuovamente, dal testo del comma 4, secondo periodo, del censurato art. 100 («Possono altresì essere assegnati, a richiesta») – ove sia avanzata da enti che nulla hanno a che vedere con l’attività per la repressione del traffico di stupefacenti e sono impegnati nel diverso settore del recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Peraltro, per entrambe le categorie di beneficiari – sottolinea sempre il rimettente – la norma non prevede espressamente, a differenza di quanto stabilito per l’affidamento dell’uso alla polizia giudiziaria, «specifiche finalità alle quali i beni debbano essere destinati dopo la assegnazione definitiva, pur dovendosi chiaramente utilizzare nell’espletamento dei compiti istituzionali degli enti beneficiari» (anche in via mediata, «dato che nulla sembra escludere», si sostiene, «che tale bene una volta assegnato ad un ente» sia poi «venduto e il ricavato utilizzato a fini istituzionali»).
Orbene, in tale contesto, il giudice a quo reputa «del tutto irrazionale», costituendo «omissione manifestamente irragionevole», che un organo di polizia giudiziaria «che non ha mai avuto l’affido dei beni in sequestro non possa, dopo la confisca degli stessi, chiederne la assegnazione (ferma chiaramente la priorità riconosciuta agli eventuali organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso, logicamente favoriti per continuità di possesso ed uso) per l’impiego in attività di polizia antidroga, quando […] lo stesso avrebbe potuto avanzare tale domanda in fase antecedente alla confisca, poi diventando (ove accolta) avente diritto alla sua definitiva assegnazione». Infatti, la facoltà di domandare l’assegnazione dei beni confiscati è riconosciuta anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, soggetti «che – pur meritori – il legislatore appare configurare come meno titolati», rispetto alle forze di polizia giudiziaria, «in quanto non legittimati a chiederne l’utilizzo prima della confisca».
Si sottolinea, inoltre, che – nel caso di specie – «in assenza di altre domande di assegnazione» e in applicazione della disciplina ordinaria, «la eventuale antieconomicità della vendita» determinerebbe «la distruzione del bene», il quale, invece, potrebbe essere utilmente impiegato da chi ne abbia fatto richiesta «nell’espletamento dei propri compiti istituzionali».
Infine, esclusa la possibilità di avvalersi, quale utile tertium comparationis, di alcuna tra le norme sopra indicate, che pure prevedono l’assegnazione a enti di beni confiscati, attesa la loro eterogeneità, il rimettente evidenzia che le stesse stabiliscono, tutte, «la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali», senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere alla loro assegnazione. Profilo, questo, «che evidenzia ulteriormente la irrazionalità ed anomalia della disposizione censurata e la sua ingiustificata eterogeneità rispetto al sistema normativo».
1.3.– Il rimettente, infine, afferma che la questione sollevata appare rilevante nel giudizio a quo, «atteso che la Polizia Municipale di Macerata ha chiesto in uso per servizi antidroga un veicolo confiscato nel corso di operazione di polizia giudiziaria antidroga ma che non ha mai avuto in uso mentre era in sequestro e che, pertanto, la norma censurata non prevede possa essere alla stessa assegnato».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata.
2.1.– Si assume, in particolare, che il giudice rimettente, sotto il manto formale di ritenute (ma insussistenti) censure di violazione dell’art. 3 Cost., richieda, nella sostanza, un irrituale sindacato «in punto di opportunità sulle scelte operate dal Legislatore, che è assegnatario, nel disegno costituzionale, della più ampia discrezionalità, tra l’altro in materia di politica criminale, diritto penale e di amministrazione della giustizia».
Infatti, a dire dell’interveniente, malgrado l’addizione del precetto normativo, sollecitata dal giudice a quo, risulti del tutto ragionevole (in quanto basata sull’assunto per cui, «se le forze di polizia possono, dopo la confisca, ottenere l’assegnazione del bene di cui hanno previamente avuto l’uso, e se altri soggetti possono ottenere tale assegnazione anche prescindendo dal previo uso», ben «potrebbe sostenersi che anche la polizia dovrebbe rientrare nell’elenco di tali soggetti»), ciò non basta per l’accoglimento della questione sollevata, in quanto «non è l’esistenza di una alternativa non manifestamente irragionevole a poter fondare un difetto di costituzionalità» della norma censurata, occorrendo, invece, «che sia la soluzione effettivamente individuata dal Legislatore ad essere manifestamente irragionevole».
2.2.– Tanto premesso, la previsione normativa in esame, oltre a non essere manifestamente irrazionale, assume il Presidente del Consiglio dei ministri, «ha anzi un suo chiaro e logico senso».
Invero, il presupposto dell’intervento del legislatore – si sostiene – «è che i beni, dopo la confisca definitiva, sono destinati a contribuire alla causa del recupero delle persone affette da dipendenza, e sono, quindi, le dedicate associazioni e comunità a poterne chiedere l’assegnazione», essendo la scelta di favorire associazioni, comunità ed enti di settore «espressione di una moderna visione della dimensione della solidarietà che implica il superamento dell’idea che solo l’azione del sistema pubblico sia idonea a svolgere attività di interesse generale».
Tuttavia, se «quei beni sono stati, prima della confisca, già assegnati in temporaneo uso a forze di polizia, allora, in questo caso, l’assegnazione definitiva può scattare anche in favore di tali forze», poiché, in tale ipotesi, si è «inteso valorizzare anche un profilo di continuità dell’azione amministrativa».
Così ricostruita la ratio della norma, «non s’intende perché mai dovrebbe ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del Legislatore», essendo, anzi, evidente «la logica della scelta di non permettere l’assegnazione post confisca a beneficio di organi di polizia che, pur avendone facoltà, non abbiano fatto richiesta di affidamento in uso dei beni in sequestro, e solo successivamente alla confisca abbiano avanzato richiesta di assegnazione».
Infine, quanto ai profili di ritenuta illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, ex art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che tale principio «non impone che ogni situazione simile sia regolata in modo uguale dal Legislatore, ma che situazioni uguali siano regolate allo stesso modo, salve deroghe ragionevoli (in presenza delle quali è legittimo altresì diversamente regolare analoghe situazioni)». Ciò, dunque, confermerebbe «l’infondatezza manifesta della censura mossa dal giudice a quo, che richiama varie norme simili a quella oggetto del presente incidente di costituzionalità», precisando, tuttavia, esso stesso «che si tratta di un sistema di norme fortemente eterogeneo», nel quale difetta una specifica previsione che regoli «una fattispecie uguale a quella oggi d’interesse» in un modo diverso da quanto stabilito dalla norma censurata.
Considerato in diritto
3.– Il GIP del Tribunale di Macerata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 t.u. stupefacenti, nella parte in cui – nello stabilire, al comma 4, che i beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell’amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche a organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l’uso e intendano utilizzarli per l’impiego in attività di polizia antidroga.
3.1.– Premette il rimettente che la disposizione censurata «appare rientrare in una casistica prevista anche da altre previsioni normative che derogano alla ordinaria destinazione dei beni confiscati», ossia alla loro vendita o distruzione, ex art. 86 norme att. cod. proc. pen.
Per l’esattezza, vengono richiamati:
– l’art. 9, comma 9-bis, della legge n. 146 del 2006, che per i beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale, già sequestrati e posti in custodia giudiziale, che siano stati affidati con facoltà d’uso (ai sensi del precedente comma 9) a organi di polizia giudiziaria, i quali ne abbiano fatto richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al medesimo articolo, oppure per lo svolgimento dei compiti d’istituto, stabilisce l’assegnazione agli stessi usuari;
– l’art. 18-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che, per i beni – diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie – sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal medesimo decreto legislativo e a ogni altro delitto tributario, stabilisce la possibilità di affidamento in custodia giudiziale, da parte dell’autorità giudiziaria, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative (comma 1), nonché l’assegnazione, a richiesta, una volta acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, agli organi dell’amministrazione finanziaria (comma 1-bis);
– l’art. 48 del d.lgs. n. 159 del 2011, che, al comma 12, per i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, confiscati a norma dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la possibilità di utilizzazione – da parte dell’ANBSC – per l’impiego in attività istituzionali, ovvero la destinazione ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), dello stesso art. 48, prevedendo, inoltre, la destinazione di tali beni, in via prioritaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allorché si tratti di autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e di ogni altro mezzo per uso speciale, qualora funzionali alle esigenze del soccorso pubblico (comma 12-bis), dettandosi, infine, una norma di chiusura (comma 12-ter), secondo cui tutti i restanti beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei due commi precedenti, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, sempre dell’art. 48, ovvero, in alternativa, distrutti;
– l’art. 86-bis norme att. cod. proc. pen., il quale per un verso, stabilisce, al comma 1, che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro – i quali, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione dei reati di cui agli artt. 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies cod. pen. – siano affidati dall’autorità giudiziaria, salvo che vi ostino esigenze processuali, in custodia giudiziale con facoltà d’uso o agli organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia, disponendo, inoltre, al successivo comma 2, che detti beni e strumenti, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, siano assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso, oppure, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o, infine, ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
3.2.– Ciò premesso, il giudice a quo reputa «del tutto irrazionale» che – ai sensi della disposizione censurata – un organo di polizia giudiziaria, «che non ha mai avuto l’affido dei beni in sequestro non possa, dopo la confisca degli stessi, chiederne la assegnazione (ferma chiaramente la priorità riconosciuta agli eventuali organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso, logicamente favoriti per continuità di possesso ed uso) per l’impiego in attività di polizia antidroga, quando […] lo stesso avrebbe potuto avanzare tale domanda in fase antecedente alla confisca, poi diventando (ove accolta) avente diritto alla sua definitiva assegnazione». Infatti, la facoltà di domandare l’assegnazione dei beni confiscati, osserva sempre il rimettente, è riconosciuta anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, soggetti «che – pur meritori – il legislatore appare configurare come meno titolati», rispetto alle forze di polizia giudiziaria, «in quanto non legittimati a chiederne l’utilizzo prima della confisca».
Inoltre, sebbene – sempre secondo il rimettente – debba escludersi la possibilità di avvalersi, quale utile tertium comparationis, di alcuna tra le norme sopra indicate (le quali pure prevedono l’assegnazione a enti pubblici di beni confiscati), e ciò in ragione della loro eterogeneità, non potrebbe sottacersi la circostanza che esse stabiliscono, tutte, «la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali», senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere alla loro assegnazione. Profilo, questo, «che evidenzia ulteriormente la irrazionalità ed anomalia della disposizione censurata e la sua ingiustificata eterogeneità rispetto al sistema normativo».
4.– In via preliminare, questa Corte deve interrogarsi sulla possibile influenza, rispetto alla questione sollevata, dello ius superveniens costituito dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, il cui art. 5, comma 1, ha novellato il testo del comma 7-bis dell’art. 73 t.u. stupefacenti. Esso, infatti, nella sua attuale formulazione, prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti (l’una o l’altra intervenute per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), venga ordinata la confisca non più solo «delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato», ma pure «degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
4.1.– In relazione a tale sopravvenuta disciplina si pone il problema di stabilire se – in ragione del mutamento del quadro normativo di riferimento – occorra, eventualmente, farsi luogo alla restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché il medesimo si interroghi sui rapporti tra il novellato comma 7-bis dell’art. 73 e il comma 4 dell’art. 100 del medesimo testo unico.
Al riguardo, in dottrina, si è sostenuto che – in mancanza di un esplicito coordinamento tra le due norme disposto dal legislatore, limitatosi a introdurre la descritta fattispecie ablativa (segnatamente, una nuova ipotesi di confisca obbligatoria), senza alcuna modifica dell’art. 100 t.u. stupefacenti, né alcun rinvio espresso a esso – tale silenzio legislativo potrebbe essere interpretato nel senso che la nuova previsione normativa si ponga, rispetto a quella preesistente, in un rapporto di specialità, sussidiarietà o complementarietà.
4.2.– Più in particolare, sono state prospettate tre opzioni ermeneutiche.
Innanzitutto, quella dell’applicazione diretta e senza riserve dell’art. 100 t.u. stupefacenti anche in caso di (preventivo sequestro e successiva) confisca «degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati» che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dall’art. 73 del medesimo testo unico, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti. L’art. 100, si è sostenuto, costituirebbe norma di carattere generale, contenuta nel medesimo corpo normativo cui appartiene pure l’art. 73, disciplinando la destinazione di tutti i beni «confiscati a seguito di operazioni antidroga», e ciò in quanto pure la nuova ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, è pacificamente disposta in esito a un procedimento per un reato in materia di stupefacenti, sicché non vi sarebbero ragioni per escluderla dall’ambito di applicazione del più volte citato art. 100. A conforto di tale conclusione viene valorizzato un argomento sia letterale – in quanto l’art. 100, comma 4, t.u. stupefacenti non specifica di quale tipo di confisca si tratti, né opera distinzioni tra le diverse tipologie contemplate nel medesimo testo unico – sia sistematico, basato sul rilievo che il suddetto testo unico si caratterizza per la tendenza a costruire un sistema organico di norme, sicché una interpretazione che lo segmentasse, escludendo dall’applicazione dell’art. 100 alcune tipologie di confisca senza una base normativa espressa, si porrebbe in contraddizione con questa logica unitaria.
In alternativa è prospettata pure la tesi dell’applicazione analogica, basata sull’assunto che l’art. 100 t.u. stupefacenti è stato ab origine concepito con riferimento alla confisca dei beni che hanno costituito lo strumento principale delle operazioni di contrasto al narcotraffico, mentre la nuova confisca obbligatoria – destinata a investire qualsiasi bene mobile che abbia anche solo «agevolato» la commissione di taluno dei fatti criminosi di cui all’art. 73 del medesimo testo unico ha una portata più ampia. L’applicazione dell’art. 100 a tale fattispecie richiederebbe, sempre secondo tale impostazione dottrinaria, un’operazione di analogia iuris, da ritenersi comunque ammissibile trattandosi di norme che non attengono alla punibilità del fatto.
Infine, la terza tesi è quella dell’esclusione: l’art. 100 t.u. stupefacenti si applicherebbe, ormai, ai soli beni sequestrati nell’ambito di specifiche «operazioni antidroga», mentre la nuova confisca obbligatoria può riguardare qualsiasi bene mobile, anche se rinvenuto nell’ambito di un controllo ordinario di polizia non qualificabile come operazione antidroga in senso tecnico, bene la cui destinazione sarà quella stabilita, in via generale, dall’art. 86 norme att. cod. proc. pen.
4.3.– Qualunque sarà l’opzione ermeneutica che verrà privilegiata dalla futura prassi applicativa, reputa questa Corte che l’illustrato ius superveniens sia irrilevante nel caso di specie.
Anche, infatti, ad ammettere che l’ambito di operatività dell’art. 100 t.u. stupefacenti, e segnatamente del suo comma 4, sia da circoscrivere – in base alla terza delle proposte ricostruttive sopra illustrate – alle sole confische conseguenti a sequestri disposti in occasione di «operazioni antidroga», la perdurante applicazione di tale norma al caso di specie risulta indubitabile, dato che l’ordinanza di rimessione riferisce che il veicolo confiscato è stato, appunto, sequestrato all’esito di un’operazione di tale natura.
Tale constatazione esclude la necessità della restituzione degli atti al giudice a quo, dal momento che essa si impone solo quando lo ius superveniens possa «condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo» (così, da ultimo, sentenze n. 84 e n. 28 del 2026).
5.– Passando all’esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente, la stessa risulta non fondata.
5.1.– Nello scrutinarla, occorre muovere dalla constatazione che la giurisprudenza costituzionale è intervenuta raramente sul tema della destinazione dei beni confiscati, essendosene occupata principalmente sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e regioni, per ricondurre alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la normativa concernente gli effetti della confisca «anche con riferimento all’assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari» (così, da ultimo, sentenza n. 177 del 2020; ma in senso analogo pure sentenze n. 234 e n. 34 del 2012).
Di maggiore utilità – ai fini che qui interessano – è, invece, la sentenza in cui si afferma che la «disciplina generale» relativa alla destinazione dei beni confiscati «è offerta dall’art. 86 norme att. cod. proc. pen. e da alcune delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte IV t.u. spese di giustizia», norme in base alle quali «la destinazione “ordinaria” dei beni confiscati è la vendita»; nondimeno si «tratta di una destinazione “normale”, ma non indefettibile, essendo previste delle eccezioni», evidenziandosi che numerose disposizioni «prefigurano, in effetti, destinazioni specifiche – diverse dalla vendita – per talune categorie di beni confiscati, o quando la confisca sia disposta in relazione a determinate fattispecie di reato», con l’ulteriore precisazione che nella «maggior parte dei casi la destinazione speciale consiste nell’assegnazione del bene a determinati organismi o soggetti – solitamente pubblici, ma talora anche privati – affinché se ne avvalgano per particolari finalità» (sentenza n. 208 del 2023).
5.2.– Da quanto precede emerge che la destinazione dei beni confiscati costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del legislatore, potendo la deroga all’ordinaria destinazione – la vendita – consistere nell’assegnazione a organismi o a soggetti, indifferentemente, sia pubblici sia privati (senza, quindi, che sia accordata preferenza neppure tendenziale ai primi, come pare, invece, ritenere il rimettente), legittimati ad avvalersene per «particolari finalità», rispetto alle quali non vi è bisogno di individuare un criterio, per così dire, “unificante”.
Ne consegue che la non irragionevolezza di disposizioni derogatorie rispetto alla destinazione «normale» deve essere apprezzata non sul presupposto di una (inesistente) preferenza per l’assegnazione a organi della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, in relazione alla idoneità della destinazione stessa a consentire il raggiungimento delle finalità per le quali essa è prevista.
Alla luce di tali coordinate appare, pertanto, non irragionevole la scelta compiuta dalla norma censurata di consentire, in via preferenziale, l’assegnazione definitiva, dopo la confisca, dei beni sequestrati, ai sensi del comma 1 dell’art. 100 t.u. stupefacenti, «nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga», proprio a quegli «organi di polizia» (anche diversi, beninteso, dagli autori di tali operazioni) che ne abbiano già fatto «richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga», conseguendone l’uso in via provvisoria. In questo modo, infatti, non solo viene garantita la continuità nell’utilizzazione già in corso, ma anche incoraggiata la richiesta di assegnazione provvisoria, ovvero un’evenienza che ha una sua precisa logica, atteso che l’(immediato) uso operativo del bene – come è stato evidenziato in dottrina – consente di eliminare i costi di custodia, valorizzare il bene attraverso il suo utilizzo effettivo e ridurre il rischio di deterioramento connesso alla giacenza in deposito. Sicché, in definitiva, a questa stessa logica va ascritta la scelta del legislatore di non dare rilievo a richieste “tardive” provenienti dagli organi di polizia, in quanto non altrettanto idonee ad assicurare lo scopo della eliminazione dei costi di custodia e del rischio della (rapida) obsolescenza del bene e della sua perdita di valore economico.
D’altra parte, in assenza di uso pregresso da parte degli organi di polizia (conseguenza, appunto, dell’assegnazione provvisoria in loro favore), non irragionevole appare la scelta del legislatore di attribuire tali beni ormai confiscati – attribuzione ritenuta, in dottrina, residuale (secondo un’opzione ermeneutica condivisa, peraltro, dallo stesso giudice rimettente) – ai soggetti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, che ne facciano richiesta. Iniziativa, per vero, che essi potrebbero assumere – dal momento che la norma censurata non imprime sul bene alcun vincolo di destinazione specifico – anche al fine di disporre la vendita del bene confiscato, destinando il prezzo così ricavato alle finalità di recupero dei tossicodipendenti.
Infine, in mancanza anche di tale richiesta di assegnazione, si procede, secondo la disciplina generale, alla vendita del bene. Ove, poi, si verifichi proprio quest’ultima evenienza, il legislatore – a conferma che nella intentio legis l’interesse al recupero delle vittime di tossicodipendenza è tutt’altro che marginale, potendo recedere solo rispetto alla necessità di assicurare il protrarsi dell’utilizzazione già iniziata con l’assegnazione provvisoria del bene – ha stabilito, al comma 5 dell’art. 100 t.u. stupefacenti, che le «somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti».
Queste considerazioni, dunque, impongono di superare la prima censura di violazione dell’art. 3 Cost., sollevata dal rimettente deducendo – in sostanza – una irragionevolezza intrinseca dell’esclusione di quegli organi di polizia che non abbiano fatto richiesta di assegnazione del bene allora sequestrato.
5.3.– Quanto, invece, alla seconda censura che ipotizza la violazione del principio di eguaglianza rispetto a una serie di fattispecie – sopra meglio indicate (punto 3.1.) – accomunate dal fatto che, in relazione alla destinazione dei beni confiscati, il legislatore ha escluso «che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici», è, in definitiva, lo stesso rimettente a offrire argomenti per escluderne la fondatezza.
Egli, infatti, riconosce che tali fattispecie, per la loro eterogeneità (soprattutto in relazione alla previsione – non comune a tutte – di un vincolo di destinazione impresso sui beni confiscati) non possono essere assunte a tertia comparationis.
Nell’esaminare, pertanto, tale censura, è sufficiente ribadire che il «modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto» trova «al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un’altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia appunto pertinente. Tutte le cose, le persone o le situazioni sono simili per qualche profilo e dissimili per qualche altro, sicché, allo scopo di operare tra di esse un raffronto che abbia senso occorre stabilire quale profilo sia rilevante. Si tratta cioè di determinare, fra le cosiddette “somiglianze di famiglia” che caratterizzano gli elementi di un certo insieme, quali pertengano al giudizio di eguaglianza e quali no» (sentenza n. 54 del 2026, in particolare il punto 9.1., nonché, in termini analoghi, la sentenza n. 85 del 2026).
In definitiva, non vi sono rilevanti «somiglianze di famiglia», sia tra le singole fattispecie evocate come termine di paragone, sia tra queste e quella oggetto della norma censurata (giacché non si tratta, in tutti i casi, della confisca di instrumenta sceleris, difettando, inoltre, quale requisito comune, per stessa ammissione del giudice a quo, anche quello del vincolo di destinazione specifico impresso sulle cose confiscate), e, peraltro, esse non sono neppure chiarite dal rimettente.
5.4.– In conclusione, la questione sollevata risulta non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale