Sentenza  16/2026 (ECLI:IT:COST:2026:16) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  LUCIANI
Udienza Pubblica del 02/12/2025;    Decisione  del 02/12/2025
Deposito de˙l 19/02/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 30-bis, c. 2° ter, e 22, c. 1°, 6° e 7°, della legge della Regione Valle d’Aosta 07/12/1998, n. 54, così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, c. 4° e 1°, della legge della Regione Valle d’Aosta 03/03/2025, n. 4.
Massime: 
Atti decisi: ric. 22/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 16

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità degli artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 maggio 2025, depositato in cancelleria il 21 maggio successivo, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2025, notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 21 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), nonché, «in ogni caso», dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha modificato gli artt. 30-bis e 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998.

Le norme impugnate hanno previsto: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Più in particolare, l’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025 ha così disposto: «[d]opo il comma 2-bis dell’articolo 30-bis della l.r. 54/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente: “2-ter. Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”».

L’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, dal canto suo, ha sostituito l’art. 22 della legge reg. n. 54 del 1998, con il seguente: «1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l’anno in cui avviene l’elezione degli organi, pari a: a) due, nei Comuni con valore percentuale fino a 2; b) tre, nei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3; c) quattro, nei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 5; d) cinque, nei Comuni con valore percentuale da 5,001 a 10; e) sei, nel Comune di Aosta. 2. Con l’atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall’organo di revisione economico-finanziaria. Per garantire l’invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 3. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, di cui ai commi 1 e 2. 4. In tutti i Comuni, all’interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco. 5. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto. 6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco. 7. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore».

Ad avviso della parte ricorrente, le suddette norme contrasterebbero con gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 60 del 2023) in tema di «rapporto tra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e di organi di governo degli enti locali e la competenza legislativa primaria spettante nella stessa materia alle regioni a statuto speciale».

1.1.– Nello specifico, l’introduzione di un limite ai mandati consecutivi dei sindaci di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, disposta dall’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, violerebbe gli artt. 1 e 2, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché gli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in relazione all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali): quest’ultimo, infatti, non contempla alcun limite ai mandati consecutivi del sindaco di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e tale previsione costituirebbe un principio inderogabile per la stessa competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che – giusta l’art. 2, lettera b), dello statuto speciale – deve disporre «[i]n armonia con la Costituzione e i principî dell’ordinamento giuridico della Repubblica», risultandone vulnerati il principio di eguaglianza in materia di elettorato passivo e la competenza legislativa statale esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (sono citate le sentenze di questa Corte n. 50 del 2015, n. 143 del 2010, n. 84 del 1994, n. 463 del 1992, n. 539 del 1990, n. 235 del 1988, n. 130 e n. 127 del 1987, n. 171 del 1984, n. 82 del 1982 e n. 108 del 1969, nonché l’ordinanza n. 571 del 1990).

Nemmeno potrebbe soccorrere, ad avviso di parte ricorrente, una qualche specialità della situazione della Valle d’Aosta rispetto al resto del territorio nazionale, non potendosi sostenere «che in questa sussistono minori difficoltà nella competizione elettorale per i Comuni fino a 5000 abitanti, rispetto al restante territorio nazionale o, più in generale, che il principio di democraticità della Repubblica e dei suoi enti locali debba in Valle d’Aosta essere applicato limitando l’elettorato passivo nei piccoli Comuni».

1.2.– Parimenti viziata sarebbe la previsione dell’art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per come novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, giusta la quale gli assessori possono essere scelti soltanto tra i consiglieri comunali (è citata ancora la sentenza di questa Corte n. 60 del 2023). Il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali si discosterebbe radicalmente, infatti, dalle previsioni dell’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali, ove si stabilisce che «[n]ei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere» e che «[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere». Queste ultime previsioni costituirebbero del pari princìpi dell’ordinamento giuridico, cui la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste deve attenersi anche nell’esercizio della sua potestà normativa primaria, sicché risulterebbero violati non soltanto gli artt. 1 e 2, lettera b), dello statuto di autonomia, ma altresì gli artt. 3, 51, 97, 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., non potendo la Regione autonoma statuire con propria legge in senso difforme da una previsione cui solo gli statuti comunali (limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) possono derogare.

1.3.– Non meno censurabile sarebbe, inoltre, la previsione dell’art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per come novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, giusta la quale «[n]on possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco». Qui, infatti, il contrasto ci sarebbe con la previsione (costituente parimenti principio inderogabile) dell’art. 64, comma 4, t.u. enti locali, giusta la quale «[i]l coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia». Dal momento che la norma regionale in esame esclude dall’incompatibilità a esser membri della giunta gli ascendenti e i discendenti, riducendo il novero dei parenti e degli affini incompatibili a quelli entro il primo grado, ed estende al vicesindaco ragioni di incompatibilità che la legge statale prevede solo a carico del sindaco, risulterebbero violate le medesime norme evocate per comprovare l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, non potendo la Regione bilanciare diversamente sul proprio territorio «il diritto politico di ciascun cittadino a partecipare alla cosa pubblica, anche come assessore comunale (art. 51 Cost.), con la necessità […] di prevenire commistioni e conflitti di interessi a base familiare (art. 97 Cost.)», né estendere a carico di altri soggetti una disciplina che «esprime il componimento del conflitto tra i valori costituzionali egualmente rilevanti attestati, da un lato, dall’art. 51 Cost., e dall’altro dall’art. 97 Cost.».

2.– Con atto depositato il 30 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.– In limine, la Regione ha eccepito l’inammissibilità del gravame per tardività della deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all’impugnativa: ad avviso della resistente, infatti, benché non possa dubitarsi della tempestività del deposito del ricorso, giusta il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha esteso al termine di sessanta giorni per l’impugnativa delle leggi il principio che, qualora – come nella specie – il termine venga a scadenza di sabato, esso è prorogato di diritto al lunedì successivo (è citata la sentenza di questa Corte n. 248 del 2022), l’impugnazione sarebbe comunque inammissibile, in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri, che non è atto processuale e che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve necessariamente precedere il promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, sarebbe stata adottata nella medesima data del 19 maggio 2025, ossia quando il termine di sessanta giorni per l’impugnativa, che ai sensi dell’art. 127 Cost. decorre dalla pubblicazione della legge regionale, era ormai scaduto.

2.2.– In subordine, ma sempre preliminarmente, la Regione ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento a norme e parametri non contemplati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri: tale deliberazione, infatti, avrebbe autorizzato l’impugnazione soltanto dell’art. 22, commi 6 e 7, e dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per come rispettivamente introdotti dall’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, e – in secondo luogo – circoscritto le censure di legittimità costituzionale alla violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale, «per mancato rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica esplicitati rispettivamente dagli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dal successivo articolo 51, comma 2», precisando che soltanto per la disposizione di cui al citato comma 2-ter dell’art. 30-bis della legge regionale impugnata si ravviserebbe «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l’elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Di conseguenza, sarebbero inammissibili le censure aventi a oggetto l’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2024, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, siccome estraneo alle norme di cui è stata autorizzata l’impugnativa, nonché le censure aventi lo stesso comma 1 dell’art. 3, nella parte in cui introduce i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 22, già citato, e l’art. 3, comma 4, nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, argomentate – rispettivamente – prospettando la violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., e la violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., trattandosi di parametri costituzionali di cui la delibera autorizzativa non reca traccia.

2.3.– Nel merito, la resistente ha chiesto dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni.

Incontroverso essendo che le norme impugnate siano state approvate nell’esercizio della competenza legislativa primaria nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all’art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia, la resistente ha anzitutto rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto a tale ambito la disciplina delle elezioni degli enti locali e delle relative ineleggibilità e incompatibilità (per ciò che riguarda la disciplina elettorale sono citate le sentenze n. 168 del 2018, n. 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n. 105 del 1957; per quanto concerne la disciplina in tema di ineleggibilità e incompatibilità, le sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969), evidenziando come lo stesso art. 1, comma 2, t.u. enti locali contenga un’espressa clausola di salvaguardia, a norma della quale «[l]e disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Una volta individuato il parametro di legittimità costituzionale nel solo art. 2, lettera b), dello statuto speciale, ove si prescrive che la potestà normativa primaria deve esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principî dell’ordinamento giuridico della Repubblica», la resistente ha contestato che tutte le norme del d.lgs. n. 267 del 2000 possano o debbano qualificarsi come di principio o di riforma economico-sociale, risultandone altrimenti vanificato lo stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie particolari (art. 116 Cost.), e ha ricordato che la giurisprudenza costituzionale, pur affermando che la disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale in materia elettorale e di ineleggibilità e incompatibilità deve rispettare il principio di eguaglianza di cui all’art. 51 Cost., ha ammesso che particolari situazioni ambientali o peculiari situazioni locali possono giustificare una deroga (sono citate le sentenze n. 283 e n. 143 del 2010, n. 276 del 1997 e n. 539 del 1990).

Dell’esistenza di tali peculiarità, ad avviso della resistente, non potrebbe dubitarsi «in un contesto come quello valdostano in cui tutta la Regione, fatta eccezione per il solo capoluogo, è costituita da Comuni di consistenza ben al di sotto dei 5.000 abitanti», rappresentando «davvero un unicum nel panorama nazionale», di modo che la previsione di un limite ai mandati consecutivi del sindaco e del vicesindaco assumerebbe la funzione di garantire un qualche ricambio periodico delle figure apicali del comune e di evitare fenomeni di cristallizzazione del potere locale, preservando il dinamismo democratico.

2.4.– In maniera sostanzialmente analoga, la resistente ha argomentato la non fondatezza delle censure rivolte all’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998.

Ribadito che l’avversa impostazione muove dalla – viene affermato – non condivisibile premessa che la competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dovrebbe recedere rispetto a qualsiasi disciplina contenuta nel testo unico degli enti locali, la resistente ha dapprima evidenziato che i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità non rileverebbero con riguardo alla composizione della giunta comunale, trattandosi di organo di nomina sindacale (sono citate le sentenze n. 277 del 2011 e n. 48 del 2003), e ha quindi rimarcato che le peculiarità del proprio territorio, caratterizzato da una forte dimensione comunitaria, giustificherebbero senz’altro la scelta di escludere la possibilità che della giunta facciano parte assessori che non siano anche consiglieri comunali, stante l’«esigenza di rafforzare la legittimazione democratica dell’organo esecutivo, assicurando che tutti i suoi componenti siano investiti direttamente dal consenso popolare». Sempre le descritte peculiarità territoriali della regione giustificherebbero tanto la scelta di circoscrivere l’incompatibilità della nomina ad assessore ai parenti e agli affini entro il primo grado (anziché al terzo) del sindaco, quanto quella di estendere tale incompatibilità ai parenti e affini entro il medesimo grado del vicesindaco; fermo restando che, diversamente da quanto assunto nel ricorso, l’incompatibilità riguarderebbe anche ascendenti e discendenti, essendo entrambi compresi nel perimetro della parentela per come disegnata dall’art. 74 del codice civile, si tratterebbe, per un verso, di preservare il regolare ed efficace funzionamento degli organi locali, specie nei comuni con popolazione talmente esigua da rendere problematica l’individuazione di persone non legate da vincoli di parentela o affinità col sindaco e, per altro verso, di preservare l’imparzialità del funzionamento della macchina amministrativa, estendendo le ragioni di incompatibilità anche ai parenti e affini del vicesindaco, il quale, a differenza di quanto accade nel resto del territorio nazionale, è eletto a suffragio universale e diretto e, in caso di cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, assume la carica di sindaco fino al rinnovo del consiglio comunale.

La ragionevolezza di tale soluzione normativa risulterebbe inoltre avvalorata, secondo la difesa regionale, dall’esistenza di un’ulteriore previsione di garanzia, contenuta nell’art. 31, comma 1, della stessa legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ove si stabilisce che «[i] componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado» e che «[i]l divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione». L’obbligo di allontanamento dall’aula costituirebbe, infatti, un rafforzamento del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione perfino più penetrante di quanto previsto dall’art. 78 t.u. enti locali, che si limita a disporre il divieto di prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.

Considerato in diritto

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, commi 4 e 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nonché, «in ogni caso», dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha modificato gli artt. 30-bis e 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998.

Le norme impugnate hanno previsto: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Tutte le norme sono state impugnate per violazione degli artt. 1 e 2, lettera b), dello statuto speciale, nonché degli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., in relazione alle norme interposte costituite dagli artt. 51, comma 2, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali. Quanto alle norme recanti il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali e il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco è stato altresì evocato anche il parametro dell’art. 97 Cost.

4.– Nel costituirsi in giudizio, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha preliminarmente eccepito, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per tardività della delibera governativa di autorizzazione all’impugnativa. Ad avviso della resistente, infatti, essendo stata la legge oggetto d’impugnativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta in data 18 marzo 2025, la delibera in questione avrebbe dovuto essere adottata indefettibilmente entro sabato 17 maggio 2025, in ossequio al termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 127 Cost., «giacché la regola processuale che prevede la proroga di diritto al lunedì successivo concerne […] esclusivamente l’atto processuale del ricorso, e non anche l’attività politico-amministrativa propedeutica, nella quale si estrinseca la volontà del Governo di contestare l’incostituzionalità della legge regionale».

L’eccezione non merita accoglimento.

I giudizi in via d’azione sono disciplinati, anzitutto, dall’art. 127 Cost., che regola i ricorsi statali avverso le leggi regionali al primo comma e i ricorsi regionali avverso le leggi statali al secondo comma. In entrambi i casi uno e uno solo è il termine normativamente previsto: quello di sessanta giorni (dalla pubblicazione della legge) utile per il promovimento (la norma recita: «[...] può promuovere [...]»). Il complesso procedimento previsto dal testo originario di tale articolo è stato dunque nettamente semplificato dall’art. 8, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La forma del promovimento del giudizio in via principale è il ricorso, come stabilito dagli artt. 31, comma 3 (per i ricorsi statali) e 32, secondo comma (per i ricorsi regionali), della legge n. 87 del 1953. È pertanto il ricorso che deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, dovendo intendersi per proposizione la sua notificazione (così l’inequivoco dettato delle due previsioni normative ora citate), restando invece irrilevanti le attività preparatorie, a partire da quella di redazione del ricorso stesso da parte del difensore tecnico (così la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022). Il ricorso deve essere preceduto dalla «deliberazione del Consiglio dei ministri» ovvero dalla «deliberazione della giunta regionale», ma quanto a tali deliberazioni la legge prescrive solo ch’esse precedano la proposizione del ricorso (cioè la sua notificazione), senza prevedere uno specifico termine ulteriore (al contrario di quanto accade per il deposito del ricorso stesso, fissato in dieci giorni – rispettivamente – dagli artt. 31, comma 4, e 32, terzo comma, della legge n. 87 del 1953).

Questo assetto procedimentale è confermato dall’art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ove si ribadisce che l’atto che «promuove questione di legittimità costituzionale» è il «ricorso» (comma 1) e che detto ricorso deve essere depositato (ora) «con modalità telematica» (comma 2). Anche in questo caso non è contemplato alcun termine specifico per l’adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero della giunta regionale.

Dal complesso normativo così sintetizzato emerge con chiarezza che il termine di adozione delle suddette deliberazioni è stabilito solo per relationem: poiché devono essere “previe” rispetto alla notificazione del ricorso, esse devono rispettare, quanto al termine, la medesima disciplina prevista per l’atto introduttivo. L’eccezione della resistente postula, invece, una scissione fra il termine di notificazione del ricorso e quello di adozione della deliberazione dell’organo politico competente a decidere dell’impugnazione che non ha fondamento costituzionale e non trova alcuna traccia nemmeno nelle fonti di rango sub-costituzionale.

L’inscindibile legame fra il termine di notificazione del ricorso e il termine di adozione della deliberazione dell’organo politico non viene meno neppure quando la notificazione interviene oltre il sessantesimo giorno. Ciò può verificarsi nelle ipotesi in cui il termine di rito scada di sabato, di domenica o di giorno festivo e venga prorogato al primo giorno feriale utile successivo (come accaduto nella specie: il ricorso è stato notificato il sessantaduesimo giorno in quanto il termine scadeva di sabato e sempre il sessantaduesimo giorno è stata adottata la deliberazione del Consiglio dei ministri).

La proroga del termine al primo giorno feriale utile è principio generale del nostro ordinamento (sentenza n. 85 del 2012) ed è salda la giurisprudenza costituzionale che ritiene tale principio applicabile anche al processo costituzionale, in base alle previsioni dell’art. 52, commi 3 e 5, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che operano nel giudizio costituzionale in virtù del rinvio di cui all’art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 248 del 2022). Né potrebbe essere diversamente: la proroga ha la funzione di soddisfare l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di difesa e la stessa possibilità della notificazione telematica degli atti, oggi consentita dal progresso tecnologico, non fa venir meno tale esigenza, considerati il diritto costituzionale al riposo (art. 36, terzo comma, Cost.) e – per quanto specificamente concerne i giudizi in via principale, così come i conflitti intersoggettivi e interorganici – le difficoltà organizzative delle amministrazioni al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Quando, dunque, il termine di notificazione del ricorso si sposta in avanti a causa dell’applicazione del ricordato principio generale, l’inscindibile connessione fra termine di notificazione e termine di adozione della deliberazione dell’organo politico competente fa sì che lo spostamento riguardi anche quest’ultimo. Tanto senza che ciò implichi alcuna deroga al termine stabilito nell’art. 127 Cost., incidendo la proroga solamente sulle modalità del suo computo (sentenza n. 248 del 2022). Di qui la non fondatezza della prima delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

5.– In subordine, ma ancora preliminarmente, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha eccepito che, per oggetti censurati e per parametri costituzionali evocati, il ricorso si discosterebbe dalla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l’impugnativa. Tale deliberazione, infatti, avrebbe autorizzato la proposizione della questione di legittimità costituzionale soltanto con riferimento all’art. 22, commi 6 e 7, e all’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per come rispettivamente introdotti dall’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, e circoscritto le censure alla violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia, «per mancato rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica esplicitati rispettivamente dagli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dal successivo articolo 51, comma 2», precisando che soltanto per la disposizione di cui al citato comma 2-ter dell’art. 30-bis della legge regionale si ravviserebbe «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l’elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Di conseguenza, sarebbero inammissibili le censure del ricorso aventi a oggetto l’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, trattandosi di norma estranea a quelle di cui è stata autorizzata l’impugnativa, nonché le censure aventi a oggetto l’art. 3, comma 1, citato, nella parte in cui introduce i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 22, parimenti citato, e l’art. 3, comma 4, nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, censure che rispettivamente lamentano la violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., e la violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, sarebbero stati evocati parametri costituzionali di cui la delibera autorizzativa non reca traccia.

5.1.– L’eccezione è solo parzialmente fondata.

Va ricordato che, in ragione della natura politica delle scelte concernenti il gravame, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel pretendere, nei giudizi in via principale, la necessaria corrispondenza tra la delibera, con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione, e il contenuto del ricorso, con conseguente inammissibilità di censure che riguardino disposizioni normative e/o parametri costituzionali non figuranti nella delibera stessa (tra le molte, sentenze n. 161 del 2025, n. 126 del 2024, n. 223 del 2023 e n. 199 del 2020).

Ciò posto, la deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l’odierna impugnativa risulta adottata «secondo i termini e le motivazioni» dell’allegata relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la quale, dopo aver ripercorso il contenuto normativo dell’art. 22, commi 6 e 7, e dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, ne ha evidenziato il contrasto «con le disposizioni degli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, e 51, comma 2, del TUEL». Tali disposizioni sarebbero vincolanti anche per l’odierna resistente in relazione alla previsione statutaria che la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali dev’essere esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principî dell’ordinamento giuridico della Repubblica […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», addebitando alla (sola) previsione dell’art. 30-bis, comma 2-ter, citato, anche «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l’elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Risultano, pertanto, effettivamente assenti dal testo della delibera: a) l’impugnazione dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998; b) il riferimento ai parametri costituzionali dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., che l’Avvocatura generale dello Stato ha posto a fondamento delle censure rivolte all’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998; c) il riferimento ai parametri costituzionali dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., che l’Avvocatura generale dello Stato ha posto a fondamento delle censure rivolte all’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha aggiunto il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998.

Sennonché, la costante giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, con l’ovvio limite della sostanziale fedeltà alla delibera del Consiglio dei ministri, dev’essere riconosciuta all’Avvocatura dello Stato la discrezionalità tecnica necessaria a integrare il tenore della ricevuta autorizzazione (fra le tante, sentenza n. 75 del 2023 e precedenti ivi richiamati). E se non può dubitarsi del fatto che in nessuna parte della delibera risultano argomenti suscettibili di tradursi in censure del tipo di quelle di cui sopra, alle lettere b) e c), non altrettanto può dirsi per quella di cui alla lettera a), dal momento che l’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nell’introdurre il nuovo comma 1 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, stabilisce che «[l]a Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da […] assessori, scelti tra i consiglieri comunali […]», così sostanzialmente riproducendo, sia pure in forma affermativa, la medesima norma di cui al successivo comma 7, giusta la quale «[n]on è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore».

In altri termini, la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento alla previsione dell’art. 22, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellato, ben può logicamente estendersi anche alla previsione del comma 1 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che la Giunta è composta da assessori «scelti tra i consiglieri comunali». Prova ne sia che, a prescindere dal petitum del ricorso, la norma da ultimo citata, ove la questione venisse accolta, potrebbe essere destinata alla declaratoria d’illegittimità costituzionale in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, avendo essa contenuto pressoché identico a quello della norma in ipotesi dichiarata costituzionalmente illegittima.

5.2.– Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono pertanto considerarsi ammissibili: a) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia, e degli artt. 3 e 51 Cost., in relazione al mancato rispetto della previsione contenuta nell’art. 51 t.u. enti locali, costituente principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica; b) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellati dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali; c) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 64, comma 4, t.u. enti locali.

5.3.– Devono invece dichiararsi inammissibili le censure aventi a oggetto: a) l’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost.; b) l’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha aggiunto il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, per violazione dell’art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost.

6.– Venendo, ora, al merito delle censure, occorre anzitutto rilevare che la più recente giurisprudenza costituzionale ha puntualmente definito i rapporti fra normativa statale e normativa regionale in materia di disciplina dell’elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, ravvisando nel d.lgs. n. 267 del 2000 la fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali per rapporto alla fonte costituzionale che prioritariamente viene in considerazione in detta materia (l’art. 51 Cost.).

Così, la sentenza n. 60 del 2023 ha affermato che i princìpi costituzionali applicabili in materia devono armonizzarsi «in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale». L’identificazione di tale punto di equilibrio può essere variabile in ragione del mutare delle caratteristiche e delle esigenze del processo formativo della volontà democratica, tant’è vero che «è il legislatore statale a trovarsi nelle migliori condizioni per stabilire i contorni di tale regolamentazione, e per apprezzare, sempre unitariamente, eventuali esigenze che suggeriscano di modificare il punto di equilibrio raggiunto, come del resto ha fatto anche di recente, aumentando, per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il numero dei mandati consecutivi consentiti» (entrambi i passi ora citati si rinvengono al punto 8 del Considerato in diritto). Ciò – si badi – riguarda tutte le regioni, ivi comprese quelle ad autonomia speciale, tant’è vero che le statuizioni ora riportate furono rese in un giudizio avente a oggetto una legge della Regione autonoma della Sardegna.

Al dictum della sentenza n. 60 del 2023 si è esplicitamente richiamata la sentenza n. 196 del 2024, ove si è aggiunto che, essendo «frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, la individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi ad opera della normativa in materia è espressione della discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata da questa Corte solo se manifestamente irragionevole». Nella medesima pronuncia, poi (ed è affermazione che acquista specifico rilievo in questa controversia, come si vedrà infra, punto 6.1.), si è ricostruita la logica ispiratrice della normativa statale in materia dopo la novellazione del comma 2 dell’art. 51 t.u. enti locali a opera dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 2024, n. 38. Questa Corte, infatti, ha rilevato che «[i]l novellato art. 51, comma 2, t.u. enti locali è ispirato [...] a una logica graduale: nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi. Si tratta di una scelta non manifestamente irragionevole, che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali che vengono in considerazione» (punto 3.2. del Considerato in diritto). La pronuncia ora ricordata è stata resa a seguito del ricorso di una regione ad autonomia ordinaria (la Regione Liguria), ma le sue statuizioni, concernendo la normativa statale, sono rilevanti anche in un contenzioso come quello che qui ci occupa, nel quale la controversia è tra lo Stato e una regione ad autonomia speciale.

Con la sentenza n. 64 del 2025 (avente a oggetto una legge della Regione Campania), questa Corte ha poi precisato che «[a]nche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 166 del 2021, n. 84 del 2017, n. 67 del 2016 e n. 44 del 2014), laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di “coessenzialità e di necessaria integrazione” con la natura dei principi medesimi (tra le tante, sentenze n. 189 del 2022 e n. 192 del 2017); ciò in ragione della loro vocazione “finalistica” (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 112 del 2023 e n. 38 del 2016) ad assicurare un’esigenza (non di omogeneità ma) di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale (tra le tante, sentenze n. 112 del 2023, n. 106 del 2022 e n. 145 del 2021), come può accadere in presenza di una “scelta di fondo” (sentenza n. 44 del 2021) operata dal legislatore statale» (punto 7.2. del Considerato in diritto). In questo modo, per un verso, è venuta compiutamente alla luce la portata normativa dell’affidamento al legislatore statale del compito di identificare il punto di equilibrio tra i vari princìpi costituzionali; per l’altro, si è confermato che l’esigenza di «uniformità normativa» concerne «tutto il territorio nazionale», senza alcuna esclusione di quello delle regioni ad autonomia speciale.

Con la successiva sentenza n. 148 del 2025, questa Corte, ancora, ha ripreso il collegamento fra art. 51 e art. 3 Cost. già operato dalla sentenza n. 143 del 2010, nella quale si era affermato che «l’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.», e ha ribadito che l’esigenza di uniformità concerne tutto il territorio nazionale, poiché quello di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che può essere disciplinato solo da leggi generali e senza che si determinino discriminazioni fra i cittadini (punto 6.2.2. del Considerato in diritto).

Da ultimo, con la sentenza n. 211 del 2025, questa Corte ha ritenuto che una legge della Provincia autonoma di Trento contrastasse con il divieto del terzo mandato consecutivo previsto dalla legislazione dello Stato e ha affermato che «il divieto in questione non sia imposto dalla Costituzione [...] e tuttavia valga anche per le autonomie speciali, sia perché – allo stato attuale della legislazione – deve considerarsi un principio generale dell’ordinamento [...], sia in ragione del necessario rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive [...]» (così, in sintesi, il punto 3 del Considerato in diritto). In particolare, in questa stessa pronuncia la Corte ha affermato che «le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, per quanto rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano “espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.” (sentenza n. 143 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 148 del 2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011)» (punto 7 del Considerato in diritto).

Da questo costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, al quale qui si intende dare continuità, si evince che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost. Da tali paradigmi costituzionali si desume un’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, dei quali – come si è detto – possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.

È alla luce di questo indirizzo che vanno scrutinate le censure prospettate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

6.1.– Esaminando per prima la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come modificato (supra, punto 5.2., sub a), non è dubbio che la previsione della non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco (entrambi, in Valle d’Aosta, «eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto»: art. 25 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998) nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, relativamente a coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie) abbia un contenuto difforme da quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, che – come detto – ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Né risulta decisivo, sul punto, l’argomento della Regione resistente facente leva sulla peculiare struttura del contesto valdostano, i cui comuni – fatta eccezione per il capoluogo – hanno tutti consistenza inferiore ai cinquemila abitanti: come ricorda la sentenza n. 60 del 2023, «i comuni “con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia − circa il 70 per cento dei comuni − e governano più della metà del territorio nazionale”», di talché è da escludere che una qualche specificità regionale possa argomentarsi sulla sola base della taglia dei comuni della regione pel profilo della popolazione residente.

Ancor meno decisivo si rivela l’ulteriore argomento della difesa regionale vòlto a giustificare la scelta di prevedere la non immediata ricandidabilità degli organi monocratici cosiddetti “di vertice” degli enti locali con la presunta maggior aderenza al quadro dei princìpi costituzionali tratteggiato dalla sentenza n. 60 del 2023: come si è parimenti detto, non è qui in questione la correttezza del bilanciamento operato dalla legge regionale tra il diritto di elettorato passivo, l’accesso alla competizione elettorale in condizioni di eguaglianza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma unicamente la facoltà che, nell’esercizio della loro potestà legislativa primaria, le regioni a statuto speciale deroghino allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. Una volta negata tale facoltà, affermando espressamente – come fa la sentenza n. 60 del 2023 – che l’individuazione dello specifico punto di equilibrio «deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale», e giudicando – come fa la successiva sentenza n. 196 del 2024 – «non manifestamente irragionevole» la «logica graduale» che ispira il nuovo testo dell’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, ove si disegna un sistema contemplante «nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi», la censura proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta fondata.

Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come inserito dall’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost.

6.2.– Non dissimili argomenti militano a favore della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il divieto che gli assessori comunali siano scelti al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali (supra, punto 5.2., sub b) e il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco (supra, punto 5.2., sub c). Anche in questo caso non è dubbio che si tratti di previsioni difformi da quelle degli artt. 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali, che rispettivamente prevedono che gli assessori dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti possano essere scelti anche al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali (salva diversa previsione dello statuto comunale) e che della giunta non possano far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto di nomina è posto per il coniuge e i parenti e affini del vicesindaco.

Al riguardo, non è condivisibile l’assunto della difesa regionale secondo cui i limiti alla competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale, che questa Corte ha ravvisato in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, non dovrebbero operare con riguardo alla composizione della giunta, trattandosi di organo non elettivo, ma di nomina sindacale. In disparte il fatto che in dottrina è pacifico che il principio di eguaglianza presiede all’accesso a tutte le cariche elettive e non può essere circoscritto a quelle a investitura con voto popolare, la giurisprudenza di questa Corte ha già ricondotto l’appartenenza alla giunta comunale alla nozione di «accesso ad un ufficio pubblico politico», ritenendola presidiata dal medesimo principio di eguaglianza che ispira l’art. 51 Cost. (sentenza n. 107 del 2024).

Tanto considerato, deve concludersi che anche in questo caso lo specifico punto di equilibrio individuato dal legislatore statale opera da limite invalicabile per la potestà normativa regionale primaria che le regioni a statuto speciale posseggono in materia di ordinamento degli enti locali. Né contrari argomenti possono desumersi dalla sentenza n. 48 del 2003, che pure la difesa regionale cita a sostegno dei propri assunti. Vero è, infatti, che in tale sentenza, nel rigettare la «prospettazione secondo cui la legislazione elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali», questa Corte ha espressamente affermato che «[l]a configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti di questa materia», ma non è meno vero che, subito dopo, non ha mancato di richiamare «i vincoli per il legislatore regionale derivanti dall’esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico, quando l’intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale». Vincoli che, per l’appunto, la costante giurisprudenza costituzionale ha individuato nell’esigenza di assoggettare la materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive (nel senso sopra precisato) al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale.

6.2.1.– Venendo, più nello specifico, alla censura di legittimità costituzionale concernente l’art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998 (supra, punto 5.2., sub b), la Regione resistente dubita che la possibilità di scegliere gli assessori anche al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali abbia valore di principio inderogabile, atteso che l’art. 47, comma 4, t.u. enti locali testualmente dispone che «[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere».

È tuttavia agevole replicare che la norma regionale impugnata, nel prevedere il divieto che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori, priva del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente mediante i loro statuti, risolvendosi dunque in una pur indiretta compromissione del diritto dei cittadini di accedere alla carica di assessore, diritto che – per principio generale – deve essere uguale per tutti su tutto il territorio nazionale, salva la sussistenza di specificità locali che, tuttavia, come già visto, non possono risolversi nella mera consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione.

Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellati dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali.

6.2.2.– Quanto, poi, alla censura di legittimità costituzionale concernente l’art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998 (supra, punto 5.2., sub c), deve anzitutto convenirsi con la difesa regionale nel senso che l’incompatibilità stabilita dalla norma impugnata vale anche per gli ascendenti e i discendenti, sia pure in primo grado (e non fino al terzo, come invece prevede l’art. 64, comma 4, t.u. enti locali): a norma dell’art. 74 cod. civ., la parentela «è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» ed è dunque evidente che (anche) ascendenti e discendenti sono inclusi tra i «parenti […] di primo grado» del sindaco (e del vicesindaco) per i quali la norma impugnata prevede il divieto di far parte della giunta comunale.

Ciò precisato, non può tuttavia ulteriormente convenirsi con la difesa regionale laddove sostiene che la scelta di circoscrivere al primo grado il vincolo di parentela e affinità rilevante ai fini dell’incompatibilità alla nomina di assessore sarebbe giustificata «dalla peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana», caratterizzata non soltanto dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo), ma altresì «da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, soprattutto nei molti centri minori». Si è infatti già ricordato che è l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti e che, di conseguenza, non è possibile addurre la ridotta consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione (e la consequenziale presenza di legami parentali diffusi ch’è propria di ogni dimensione comunitaria ristretta) per giustificare una qualche specificità locale.

Né vale in contrario ricordare – come fanno le difese regionali allo scopo di sminuire il contrasto fra norma statale e norma regionale – la previsione dell’art. 31, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, a tenor del quale «[i] componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado», con «obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione». Non è infatti dubbio che l’incompatibilità alla carica assessorile di parenti e affini fino al terzo grado del sindaco, costituendo un limite allo ius ad officium, abbia portata assai più ampia del limite allo ius in officio previsto dalla norma regionale ora riportata.

Per motivi speculari, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame è fondata anche nella parte in cui, diversamente da quanto previsto dall’art. 64, comma 4, t.u. enti locali, vieta che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco. Vero è che, nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto (art. 25 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998), ma non è meno vero che le funzioni affidate al vicesindaco dall’art. 30 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998 non differiscono sostanzialmente da quelle previste dall’art. 53 t.u. enti locali, trattandosi in entrambi i casi di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo. E a fronte di una sostanziale affinità di funzioni la previsione di un divieto, a carico dei parenti e degli affini del vicesindaco, di far parte della giunta comunale si risolve in una compromissione del diritto di costoro ad accedere alla carica di assessore, diritto che – in difetto di specificità locali che possano giustificare un trattamento differenziato – dev’essere, per principio generale, uguale per tutti su tutto il territorio nazionale.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 64, comma 4, t.u. enti locali.

7.– Mette comunque conto osservare, infine, che la giurisprudenza di questa Corte, sopra sinteticamente ripercorsa (punto 6), ha evidenziato che la disciplina statale nella materia che qui interessa è mutata nel tempo, come è logico che sia a fronte del naturale evolversi delle dinamiche politico-sociali e – conseguentemente – delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti. Proprio questa constatazione impone una considerazione di chiusura.

Possono invero presentarsi profili di disarmonia fra l’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di elettorato passivo e l’esigenza (che lo stesso legislatore statale ha avvertito) di tenere adeguatamente conto dell’evoluzione della realtà politico-sociale. Non può infatti escludersi che (oltre ai modi e ai contenuti) i tempi del mutamento siano diversi nelle varie realtà regionali e che – pertanto – l’adattamento dinamico della normativa statale non sia ovunque adeguatamente tempestivo. Spetta pertanto al legislatore statale identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare nel modo più coerente l’esigenza di uniformità e quella di adattamento. Questa Corte, infatti, non ha inteso l’uniformità come sinonimo di identità, sicché, pur sempre nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost., margini per una normazione regionale in materia possono sempre essere identificati dalla legge dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha inserito il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all’art. 1 dello statuto speciale e agli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA