SENTENZA N. 159
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale (e, in via subordinata, dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M. D., con ordinanza del 7 luglio 2025, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 7 luglio 2025, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale (e, in via subordinata, dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione:
a) nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento;
b) in subordine, per i casi in cui l’imputato – per quanto non a conoscenza della pendenza del processo – abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che, se le ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, ove sia intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato);
c) in ulteriore subordine, nella parte in cui le medesime disposizioni non prevedono che, se le ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, ove sia intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato.
2.– Il rimettente espone di procedere nei confronti di una persona imputata del delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, numeri 4) e 8-bis), cod. pen., non comparsa all’udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, senza che sussistessero le condizioni per procedere in sua assenza previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., e anzi in presenza di plurimi elementi dai quali desumere che la medesima imputata non fosse a conoscenza della pendenza del processo.
L’imputata era infatti stata assistita, sin dall’inizio del procedimento, da un difensore d’ufficio, il quale aveva riferito di non aver avuto contatti con la medesima; inoltre, l’imputata si era rifiutata di eleggere domicilio ai fini delle notifiche e non era stata più coinvolta in alcun atto.
Nella stessa udienza la persona offesa aveva dichiarato di rimettere la querela. Si era perciò disposto, a norma del comma 5 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., richiamato dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. per il procedimento a seguito di citazione diretta, il rinvio dell’udienza, con notificazione all’imputata personalmente del decreto di citazione a giudizio e del verbale d’udienza a opera della polizia giudiziaria, previe ricerche. Quindi, alla successiva udienza, preso atto dell’esito negativo delle ricerche, le parti avevano chiesto di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputata, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
Il Tribunale di Firenze ha allora osservato che: il reato contestato all’imputata è procedibile a querela della persona offesa; la stessa querela era stata oggetto di remissione; l’imputata, non comparsa in udienza «e con ogni probabilità non a conoscenza della pendenza del processo», non era «conseguentemente a conoscenza neppure della citata remissione di querela», né era in condizione di conoscerla; da ciò discendeva l’impossibilità di ritenere integrato, per effetto dell’omessa comparizione, il requisito della mancanza di rifiuto della remissione, necessario affinché quest’ultima possa determinare l’estinzione del reato (si richiama per tale interpretazione, fra le altre, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 maggio-13 luglio 2011, n. 27610).
3.– Sulla base di queste premesse, il rimettente ha delibato la rilevanza delle indicate questioni di legittimità costituzionale, osservando che le disposizioni censurate non consentirebbero la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, né di procedere in assenza dell’imputata. Il giudice, piuttosto, dovrebbe emettere sentenza ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., disponendo che la polizia giudiziaria continui le ricerche per rintracciare la persona, sino alla maturazione del termine indicato nell’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen., pari al doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 del medesimo codice, ossia, nel caso di specie, fino al 4 novembre 2036.
Viceversa, l’accoglimento delle sollevate questioni consentirebbe l’emissione immediata di una sentenza di non luogo a procedere per l’estinzione del reato derivante dalla remissione di querela.
Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il giudice a quo segnala che l’imputata aveva avuto notizia del procedimento allorché, nell’immediatezza dei fatti a lei ascritti, era stata identificata dalla polizia giudiziaria, invitata ad eleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia e sottoposta a perquisizione personale (con esito negativo).
Con riferimento alla questione sollevata in via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze rileva poi che l’importo delle spese del procedimento da porre a carico della querelata ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela, sarebbe pari «all’importo forfettizzato di euro 80», tale da rendere palesemente irragionevole, «da un punto di vista economico», l’emissione della sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. e la prosecuzione delle ricerche della querelata, in relazione alla possibilità di recupero da questa delle suddette spese.
4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 155 cod. pen. e degli artt. 420-quater, comma 1, 554-bis, comma 2, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. (quest’ultimo in via gradata), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, a fronte di una remissione di querela, tali norme impongono al giudice di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e di disporre le ulteriori ricerche dell’imputato «anche per molti anni in ragione dell’astratta possibilità di una ricusazione della remissione da parte dell’imputato, ipotesi pressoché di scuola».
4.1.– Il rimettente sostiene che, in tale evenienza, consentire la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela risponderebbe all’interesse sia dell’imputato, sia dell’amministrazione della giustizia.
4.2.– Sotto il primo profilo, la declaratoria di estinzione del reato consentirebbe la definizione immediata del processo, senza alcuna conseguenza negativa per l’imputato (neppure in termini di iscrizioni pregiudizievoli nel casellario giudiziale), evitando per converso i disagi che possono derivargli dalla prosecuzione delle sue ricerche a opera della polizia giudiziaria, per effetto dell’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen., nonché la perdurante efficacia delle misure cautelari personali e la persistenza dei sequestri eventualmente disposti, secondo quanto previsto dall’art. 420-quater, comma 7, del medesimo codice.
Dal punto di vista dell’amministrazione della giustizia, la possibilità di rendere subito una sentenza di non luogo a procedere per remissione della querela eviterebbe l’impiego di ulteriori attività e risorse, implicato dai commi 4 e 7 dell’art. 420-quater cod. proc. pen., essendo venuti meno l’interesse della persona offesa, e quindi anche l’interesse dell’ordinamento, allo svolgimento del processo.
4.3.– Ove, d’altro canto, si volesse in senso opposto giustificare la censurata scelta legislativa in nome dell’interesse dell’imputato a ottenere il proscioglimento nel merito con formula liberatoria, ad avviso del Tribunale di Firenze tale interesse dovrebbe essere ritenuto subvalente sia rispetto all’interesse dello stesso imputato «a fuoriuscire dal procedimento penale prima possibile», sia rispetto a quello dello Stato all’immediata definizione del giudizio, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 41 del 2024, a proposito della esclusione della sussistenza di un diritto della persona sottoposta alle indagini di rinunciare alla prescrizione a fronte della richiesta di archiviazione formulata nei suoi confronti.
A conforto di tale prospettazione, l’ordinanza di rimessione adduce altresì la considerazione che, anche dopo la riformulazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il giudice, una volta constatata la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, deve emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ove lo stesso risulti prescritto. Ciò determinerebbe una ingiustificata diversità di trattamento dell’ipotesi dell’estinzione del reato per prescrizione rispetto a quella dell’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
A corroborare le esposte censure, il rimettente invoca ancora la sentenza n. 195 del 2002 di questa Corte, con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevedeva che il giudice dell’udienza preliminare, in caso di mancanza del consenso dell’imputato minorenne contumace o irreperibile, potesse emettere sentenza di non luogo a procedere, che non presuppone un accertamento di responsabilità, così vanificando le finalità deflattive che ispirano l’impianto dell’udienza preliminare minorile e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l’imputato.
4.4.– Ad avviso del giudice a quo, l’assetto normativo censurato non potrebbe essere giustificato neppure dalla considerazione che, nel caso di proscioglimento per estinzione del reato dovuta a remissione della querela, le spese del procedimento, salvo che sia diversamente convenuto, restano a carco del querelato, il quale, ove non risulti a conoscenza del processo, non sarebbe quindi in grado di valutare la convenienza di un simile proscioglimento con addebito delle spese.
Al riguardo, il rimettente osserva che è ben vero che, secondo le Sezioni unite penali, la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali prevista dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela (Cass., n. 27610 del 2011).
Sarebbe non di meno irragionevole un sistema che, al fine di evitare al querelato irreperibile l’addebito delle minime spese del procedimento, impone allo Stato di proseguire per anni nella sua ricerca. Sarebbe piuttosto da preferire una soluzione che escluda in questi casi la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, trattandosi generalmente di importi irrisori e il cui effettivo recupero è comunque oltremodo incerto.
4.5.– Alla luce di tali considerazioni, il rimettente chiede, in via principale, a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittime le norme censurate nella parte in cui, nell’ipotesi che viene in rilievo, non prevedono che il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.
In via subordinata, invoca una pronuncia che consenta al giudice di dichiarare estinto il reato per remissione di querela nel caso in cui l’imputato – per quanto non a conoscenza del processo – «abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine». In tale ipotesi, secondo il giudice a quo, la circostanza che l’imputato abbia avuto un contatto ufficiale con le attività inquirenti e malgrado ciò non si sia preoccupato di informarsi sull’evoluzione del procedimento, potrebbe giustificare l’addebito nei suoi confronti delle spese, il quale «non avrebbe una finalità sanzionatoria, ma unicamente riparatoria».
In via ulteriormente subordinata, il rimettente ritiene che dovrebbe essere prevista l’emissione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche della sua persona. Posto che in ipotesi sia pure «statisticamente eccezionali» le spese del procedimento potrebbero essere di apprezzabile ammontare, tale da giustificare la prosecuzione delle ricerche nella prospettiva di un loro possibile addebito al querelato, la soluzione proposta consentirebbe al giudice di valutare caso per caso la situazione, evitando in specie l’adozione della sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. allorché il protrarsi delle ricerche appaia in concreto palesemente «antieconomico».
4.6.– Il rimettente precisa, infine, che il dato letterale delle disposizioni censurate e la consolidata esegesi di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità rendono impercorribile una interpretazione conforme al dettato dell’art. 3 Cost.
5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate.
5.1.– L’inammissibilità delle questioni è dedotta innanzitutto per difetto del requisito della rilevanza, in quanto l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità sostiene che integra, agli effetti dell’art. 155, primo comma, cod. pen., la mancanza di rifiuto della remissione, idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato, l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o, altrimenti, comunque posto in grado di conoscerla.
A tal fine, la difesa dello Stato eccepisce che il giudice a quo avrebbe potuto ritenere accettata la remissione da parte della querelata in quanto la stessa era stata posta in grado di conoscerla, essendo assistita da un difensore d’ufficio e avendo rifiutato di eleggere domicilio ai fini delle notifiche in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria. Ciò avrebbe consentito al Tribunale di emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa una ulteriore ragione di inammissibilità delle censure, in quanto le stesse sarebbero volte a conseguire un intervento manipolativo incidente sulla disciplina sostanziale dell’estinzione del reato per remissione della querela limitatamente alla condizione soggettiva dell’imputato che non sia a conoscenza della pendenza del processo, unendovi, tanto nel petitum formulato in via principale, quanto in quello formulato in via ulteriormente subordinata, l’effetto della esenzione del querelato dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, così coinvolgendo istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale.
Si rappresenta, poi, l’erroneità del tertium comparationis individuato dal Tribunale di Firenze con riferimento alla disciplina della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, questa radicandosi su una ipotesi di estinzione già verificatasi, mentre l’estinzione per remissione della querela non si verifica se il querelato non ha la possibilità di opporvisi.
Per la difesa statale sarebbe contrario all’art. 3 Cost. proprio l’esito dell’eventuale accoglimento delle questioni, in quanto diversificherebbe il regime dell’estinzione del reato per remissione della querela e della soggezione del querelato alla condanna alle spese del procedimento in ragione della sussistenza della condizione di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., il tutto per un supposto ed indimostrato vantaggio economico dell’amministrazione della giustizia, eventualmente da valutarsi caso per caso.
5.2.– Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato oppone che l’interesse dell’imputato querelato a difendersi nel processo non potrebbe ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di addivenire immediatamente alla declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. Neppure vi sarebbe ragione per cui l’imputato dovrebbe preferire la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato rispetto alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
La sentenza resa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è, del resto, parimenti una decisione di proscioglimento in rito, che diviene irrevocabile allorché sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. senza che la persona nei cui confronti è stata emessa sia stata rintracciata. La stessa sentenza, secondo l’Avvocatura, «lascia aperto all’imputato, che sia stato successivamente rintracciato, un ventaglio di opzioni alquanto ampio: accettare espressamente la remissione di querela, ricusarla altrettanto espressamente e difendersi nel merito, ovvero ancora confidare nel maturare della prescrizione».
La difesa dello Stato contesta anche l’assunto della irragionevolezza della condanna alle spese in danno del querelato irreperibile, agli effetti dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non potendo rilevare nel sindacato di legittimità costituzionale la considerazione pratica del modesto importo di tali spese nel caso di specie e trovando la medesima condanna, peraltro, adeguata giustificazione nella scelta dell’imputato di disinteressarsi del procedimento.
L’atto di intervento si sofferma, inoltre, sul rilievo che la sentenza disciplinata dall’art. 420-quater cod. proc. pen. vale a definire il processo alla stregua, fra l’altro, di quanto affermato nella sentenza n. 192 del 2023 di questa Corte e nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 26 settembre 2024-13 febbraio 2025, n. 5847.
Ne risulterebbe, quindi, smentita l’asserita sussistenza di un prevalente interesse dell’amministrazione giudiziaria alla definizione del processo con la dichiarazione di estinzione del processo per remissione della querela. Lo stesso adempimento delle ricerche ordinate alla polizia giudiziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen., della cui possibile eccessiva onerosità si preoccupa il rimettente, si risolverebbe – precisa la difesa statale – nell’espletamento delle formalità prescritte dall’art. 143-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in base al quale la sentenza deve essere trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e successive modificazioni.
Neppure meriterebbe attenzione il rappresentato interesse dell’imputata a evitare i disagi causati dalla prosecuzione delle sue ricerche a opera della polizia giudiziaria, avendovi dato causa la stessa con la mancata elezione di domicilio e trattandosi, peraltro, di effetto dell’attuazione delle garanzie difensive apprestate dalla legge processuale.
Considerato in diritto
6.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 170 del 2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 155 cod. pen. e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. (e, in via subordinata, dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), in riferimento all’art. 3 Cost.
Il rimettente espone di essere investito, in sede di udienza predibattimentale, del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto, perseguibile a querela, di tentato furto aggravato, la quale non era comparsa senza che sussistessero le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. In udienza, la persona offesa aveva peraltro dichiarato di rimettere la querela. Si era quindi disposto, a norma del comma 5 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., richiamato dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., il rinvio dell’udienza con notificazione all’imputata personalmente del decreto di citazione a giudizio e del verbale d’udienza a opera della polizia giudiziaria, previe ricerche, le quali erano rimaste però senza esito.
Il Tribunale di Firenze rileva che l’imputata, presumibilmente ignara della pendenza del processo, non era conseguentemente a conoscenza neppure della remissione della querela, né era stata posta in grado di conoscerla, sicché non poteva ritenersi integrata, per effetto dell’omessa comparizione, la mancanza di ricusazione della querela idonea a legittimare, ai sensi dell’art. 155 cod. pen., la pronuncia di estinzione del reato.
Il rimettente afferma, quindi, di non poter far altro che emettere, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato per l’udienza predibattimentale dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen.), sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato: sentenza che comporta la prosecuzione delle ricerche per rintracciare la persona, sino alla maturazione del termine indicato nell’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen., pari al doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 del medesimo codice.
Ad avviso del rimettente, sarebbe tuttavia irragionevole, e perciò contrastante con l’art. 3 Cost., che, a fronte della remissione della querela, debba emettersi una sentenza che impone la prosecuzione delle ricerche della persona da parte della polizia giudiziaria anche per molti anni – con il dispendio di risorse e i possibili disagi per lo stesso ricercato che ciò comporta – solo in ragione dell’astratta possibilità che quest’ultimo, una volta rintracciato, ricusi la remissione al fine di ottenere un proscioglimento nel merito. Ciò, quando invece l’immediata declaratoria di estinzione del reato risponderebbe in modo evidente all’interesse sia dell’imputato, sia dell’amministrazione della giustizia.
Né, d’altra parte, la disciplina censurata potrebbe essere giustificata con l’interesse del querelato a evitare l’addebito delle spese del procedimento, che in caso di declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela resterebbero normalmente a suo carico (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Tenuto conto, infatti, dell’ammontare generalmente irrisorio di tali spese e dell’incertezza del loro recupero, sarebbe ragionevole che lo Stato rinunciasse ad esse, onde evitare un dispendio di risorse ampiamente superiori.
Il rimettente chiede, quindi, a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni dianzi indicate nella parte in cui non prevedono che, nell’ipotesi considerata, il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione della querela, senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
Il Tribunale di Firenze invoca, in via subordinata, la possibilità di pronunciare comunque la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela allorché l’imputato – benché non a conoscenza della pendenza del processo – abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine: circostanza che giustificherebbe la sua condanna alle spese in funzione «riparatoria», a fronte del disinteresse mostrato dal querelato nell’informarsi sull’evoluzione del procedimento stesso, pur dopo il contatto ufficiale con le autorità inquirenti.
In via ulteriormente subordinata, chiede una pronuncia additiva che permetta al giudice di emettere subito la declaratoria di estinzione per remissione di querela senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, quando l’importo di tali spese renda, in concreto, manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche della sua persona.
7.– Prima di passare all’esame delle questioni sollevate dal rimettente è opportuno delineare i tratti essenziali della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen.
7.1.– Superando le scelte compiute dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), che aveva eliminato l’istituto della contumacia, sostituendovi quello dell’assenza, l’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha provveduto a una complessiva rivisitazione del processo in absentia.
L’art. 420-bis cod. proc. pen. individua, così, le condizioni ricorrendo le quali il giudice può procedere in assenza dell’imputato non comparso, elencando dapprima, al comma 1, le ipotesi nelle quali la conoscenza del processo da parte sua è data per certa (cosiddetta «assenza-presenza»). Fuori da tali casi, nei quali al giudice è richiesta solo una verifica di regolarità formale, il comma 2 autorizza il processo in absentia sulla base di una valutazione probatoria circa l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e quindi circa la natura volontaria e consapevole della sua scelta di non comparire, valutazione per la quale la norma indica alcuni elementi sintomatici (modalità della notificazione, atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, nomina di un difensore di fiducia), ponendo infine una clausola aperta («ogni altra circostanza rilevante»). Il comma 3 stabilisce, infine, che si procede in assenza anche se l’imputato è latitante «o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo», dando in tal modo rilievo alla intenzionalità della sottrazione dell’assente.
I primi tre commi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. regolano, dunque, le ipotesi di assenza che non precludono il corso processuale, alle quali si contrappone l’assenza impeditiva, destinata a sfociare nell’improcedibilità ex art. 420-quater cod. proc. pen., il quale stabilisce, al comma 1, che, «[f]uori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter [che disciplina il legittimo impedimento dell’imputato o del difensore], se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato».
I commi successivi indicano il contenuto di tale sentenza, il quale comprende l’avvertimento che il processo sarà riaperto con udienza a data fissa determinata in base al tempo di rintraccio della persona, della quale è infatti disposta la ricerca da parte della polizia giudiziaria finché per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. (cioè il doppio del termine ordinario di prescrizione del reato).
Il comma 6 dell’art. 420-quater cod. proc. pen. specifica che, decorso questo termine senza che la persona sia stata rintracciata, la sentenza di improcedibilità «non può più essere revocata». Essendo correlata al termine di prescrizione del reato, l’irrevocabilità della sentenza non si verifica per i reati indicati dall’art. 157, ultimo comma, cod. pen. («[l]a prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti»).
7.2.– La natura giuridica della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 192 del 2023, ove si è rilevato che la trasformazione dell’assenza impeditiva, operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, da causa di sospensione del processo, come nel previgente art. 420-quater cod. proc. pen., in fattispecie di improcedibilità si è allineata «alla soluzione adottata per gli infermi “eterni giudicabili” dall’art. 72-bis cod. proc. pen.», inserito dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), come già osservato nella sentenza n. 65 del 2023.
Questa Corte ha, quindi, ravvisato nella «forma-contenuto della sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., recante sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una vocatio in iudicium a udienza predefinita per il caso di rintraccio dell’imputato», una “natura bifronte”. Tale ambivalenza è «destinata tuttavia a sciogliersi con il decorso del tempo, in quanto, ai sensi dei commi 3 e 6 dello stesso art. 420-quater, nel momento in cui per tutti i reati oggetto di imputazione sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, del codice penale (cioè il doppio del tempo necessario a prescrivere il reato), senza che la persona nei cui confronti è stata emessa sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere diviene irrevocabile».
Come ha osservato questa Corte, pertanto, «ove non si tratti di un reato imprescrittibile, la sentenza di improcedibilità per mancata conoscenza da parte dell’imputato è idonea a definire il processo in modo irreversibile».
La più recente sentenza n. 128 del 2025 ha sottolineato che la modifica dell’art. 420-quater cod. proc. pen., apportata dall’art. 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 150 del 2022, con l’abbandono della soluzione della «[s]ospensione del processo per assenza dell’imputato», la quale lasciava in una condizione di incertezza tutti i processi nei quali non era possibile procedere in assenza, ha introdotto una fattispecie di pronuncia che definisce il procedimento evitando che esso rimanga pendente e che il giudice debba disporre ogni anno nuove ricerche dell’imputato.
Nella citata sentenza si è altresì osservato che quella prevista dall’art. 420-quater cod. proc. pen. è una pronuncia «in rito, che prescinde da ogni accertamento di merito», inappellabile e munita di «un’efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata a essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali ivi indicati, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata».
Da ultimo, la sentenza n. 12 del 2026 (punto 9.4.2.), con riguardo alle garanzie proprie del processo in absentia e al potere rappresentativo attribuito al difensore d’ufficio dall’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., ha ribadito che «solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento, “in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva”, può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore (sentenza n. 9 del 1982)».
7.3.– Nella giurisprudenza di legittimità assume rilievo la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 5847 del 2025, che ha definito la pronuncia di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen. un peculiare provvedimento «in rito», conclusivo «di fase», che ha per presupposto l’accertamento della insussistenza delle condizioni per dichiarare l’assenza, ovvero della conoscenza del processo da parte dell’imputato, con conseguente non volontarietà della mancata comparizione, sicché il giudice, operato un ultimo tentativo di notifica personale dell’avviso di fissazione dell’udienza, della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d’udienza, ha il dovere di emettere la pronuncia di non doversi procedere.
La Corte di cassazione ha richiamato quanto sostenuto nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 a proposito della sentenza in questione, e cioè che essa «definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un [suo] più agevole recupero».
Le Sezioni unite penali hanno anche evidenziato che la revocabilità della sentenza ai sensi dell’art. 420-sexies cod. proc. pen. è contemplata nell’attuale disciplina quale conseguenza di un «unico fatto», vale a dire il rintraccio dell’imputato con la notifica a mani della sentenza che contiene la vocatio in iudicium e con una relata di notifica che documenti la comunicazione della pendenza del processo. Non sono viceversa previste – a differenza di quanto disponeva per l’ordinanza di sospensione del processo il previgente art. 420-quater cod. proc. pen. – ipotesi di revoca derivanti dalla prova certa della conoscenza del processo, ovvero connesse alla pronuncia di una sentenza nel merito, come l’estinzione del reato per morte o per prescrizione.
La Corte di cassazione ha quindi privilegiato l’interpretazione che consente l’immediata ricorribilità per cassazione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato; tale sentenza, infatti, poggia su una serie di valutazioni del giudice in merito all’esistenza dei presupposti che giustificano la decisione di improcedibilità, in alternativa alla sequenza processuale ordinaria.
8.– Tanto premesso, devono dapprima affrontarsi le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.
8.1.– La prima eccezione lamenta il difetto del requisito della rilevanza in quanto – alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, agli effetti dell’art. 155, primo comma, cod. pen., l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o, altrimenti, comunque posto in grado di conoscerla, integra la mancanza di ricusazione della remissione idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato – il rimettente ben avrebbe potuto ritenere accettata la remissione della querela. L’imputata, infatti, era stata posta in grado di conoscerla, essendo assistita da un difensore d’ufficio e avendo rifiutato di eleggere domicilio ai fini delle notifiche in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria.
8.2.– Questa prima eccezione non è fondata.
Il Tribunale di Firenze ha rilevato che, nel caso di specie, non vi è alcun elemento per ritenere che l’imputata, non comparsa in udienza, sia a conoscenza della pendenza del processo a suo carico, sussistendo anzi vari elementi che depongono in senso contrario (supra, punto 2). Di conseguenza, secondo il rimettente, deve escludersi che l’imputata possa ritenersi a conoscenza della remissione della querela – effettuata dalla persona offesa in udienza – o anche soltanto in condizione di conoscerla.
Il che ulteriormente comporta che dalla semplice mancata comparizione dell’imputata all’udienza predibattimentale non possa desumersi la sua volontà di non rifiutare la remissione della querela, e che possa quindi considerarsi integrata la condizione prevista dall’art. 155, primo comma, cod. pen. per il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato (in tal senso, Cass., sez. un. pen., n. 27610 del 2011, nonché Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 11 novembre-20 dicembre 2022, n. 48272 e 21 maggio-1° ottobre 2013, n. 40552).
Si tratta di motivazione adeguata e certamente non implausibile, non inficiata dai riferimenti dell’Avvocatura dello Stato al fatto che l’imputata sia assistita da un difensore d’ufficio (il quale peraltro, secondo quanto riferito dal rimettente, non ha mai avuto alcun contatto con la sua assistita), o alla circostanza che ella abbia rifiutato di eleggere domicilio ai fini delle notifiche nell’immediatezza del fatto per cui si procede.
8.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa una successiva ragione di inammissibilità delle questioni, in quanto volte a conseguire un intervento manipolativo che modificherebbe la disciplina dell’estinzione del reato per remissione della querela per l’imputato che non sia a conoscenza della pendenza del processo, unendovi, nella questione sollevata in via principale, come in quella sollevata in via ulteriormente subordinata, l’effetto della esenzione del querelato dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, così coinvolgendo istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale.
Per l’Avvocatura dello Stato sarebbe anzi contrario all’art. 3 Cost. l’esito dell’eventuale accoglimento delle questioni. Il regime dell’estinzione del reato per remissione della querela e della soggezione del querelato alla condanna alle spese del procedimento risulterebbe infatti diversificato in ragione della sussistenza della condizione di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen.
Evidente sarebbe, poi, l’erroneità del tertium comparationis individuato dal Tribunale di Firenze con riferimento alla disciplina della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, questa radicandosi su una ipotesi di estinzione già verificatasi, mentre l’estinzione per remissione della querela non si verifica se il querelato non ha possibilità di opporvisi.
8.4.– Anche tale ulteriore eccezione non è fondata.
L’assunto dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui dall’applicazione delle disposizioni censurate non deriverebbe alcuna effettiva irragionevolezza, con riguardo agli interessi dell’imputato e dell’amministrazione giudiziaria, concerne il merito, e non l’ammissibilità, delle questioni sollevate.
Parimenti riguarda il merito l’obiezione relativa all’asserita inidoneità della soluzione additiva richiesta mediante raffronto con il tertium comparationis, per la carenza di identità di ratio; spetta, infatti, a questa Corte, ove ritenga fondate le questioni sottopostele, individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem delle disposizioni censurate, né la declinazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie risulta sufficiente a frapporre ostacoli di rito all’esame delle questioni (tra le più recenti, sentenze n. 146 e n. 53 del 2025, n. 46 del 2024).
Attengono pure al merito e non all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale le argomentazioni afferenti alla discrezionalità riconosciuta al legislatore, poiché implicano un esame della ratio e dei presupposti applicativi della norma censurata (sentenze n. 248, n. 224 e n. 137 del 2020, n. 35 del 2017).
9.– Nel merito, la questione sollevata in via principale non è fondata.
9.1.– Ad avviso del rimettente, la disciplina censurata violerebbe l’art. 3 Cost. per contrasto, anzitutto, con il principio di ragionevolezza, in quanto imporrebbe, nella situazione considerata, la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, cui fa seguito la prosecuzione anche per lungo tempo delle ricerche della sua persona, con dispendio di energie e di risorse in vista di una eventuale riapertura, quando invece sarebbe possibile l’immediata definizione del giudizio mediante una sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per remissione di querela: sentenza che risponderebbe in modo evidente, secondo il giudice a quo, all’interesse sia dello stesso imputato, sia dell’amministrazione della giustizia.
9.2.– L’assunto del rimettente non può essere condiviso.
Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode, nella conformazione degli istituti processuali, di ampia discrezionalità, censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (da ultimo, sentenze n. 75 e n. 59 del 2026).
Ora, il combinato disposto delle norme censurate non denota alcuna irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore nella conformazione degli istituti sostanziali e processuali coinvolti, la cui regolamentazione è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco. Gli interventi correttivi suggeriti dal Tribunale di Firenze, dichiaratamente volti ad assicurare una più ampia tutela degli interessi dell’imputato e dell’amministrazione giudiziaria, rischiano, al contrario, di alterare gli equilibri complessivi del sistema (tra le tante, sentenza n. 39 del 2025).
L’esigenza che il querelato, non comparso in udienza, sia stato posto a conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o sia stato posto in grado di conoscerla, perché possa dirsi integrata la mancanza di ricusazione della remissione della querela ai fini della pronuncia di estinzione del reato per tale causa, poggia, invero, sulla necessità di salvaguardare l’interesse del medesimo querelato a ottenere una positiva affermazione giudiziale della sua innocenza in ordine al fatto addebitatogli dal querelante.
Non può essere ritenuto pertanto irragionevole un assetto normativo che preservi tale interesse anche nel caso in cui l’imputato, per fatto a lui non addebitabile, non risulti essere a conoscenza della pendenza del processo a suo carico.
Né appaiono persuasive, in senso contrario, le considerazioni svolte dal giudice a quo a sostegno della tesi per cui, nell’ipotesi in discussione, tale interesse dovrebbe essere considerato subvalente rispetto a quello del medesimo imputato a veder definita immediatamente la sua posizione, evitando i possibili disagi connessi alla prosecuzione delle ricerche della sua persona da parte della polizia giudiziaria e al protrarsi dell’efficacia delle misure cautelari personali e reali eventualmente adottate (art. 420-quater, comma 7, cod. proc. pen.). Tali considerazioni si traducono, infatti, in critiche, intrinsecamente opinabili, all’apprezzamento legislativo sotteso all’attuale assetto normativo, che esorbitano dall’ambito del sindacato che questa Corte ordinariamente svolge in relazione alle discipline processuali.
Né può essere considerato manifestamente irragionevole un assetto normativo che – in una situazione nella quale la mancata conoscenza del processo (e della remissione della querela) non risulta addebitabile all’imputato – privilegi l’interesse di cui dianzi si è detto anche rispetto a quello dell’amministrazione della giustizia a evitare il «dispendio di energie e risorse» implicato dalla sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., in relazione «allo svolgimento delle ricerche da parte della Polizia Giudiziaria, ai necessari adempimenti di cancelleria, al mantenimento in custodia […] di beni in sequestro, alla revoca della sentenza e alla ripresa del processo in caso di successivo rintraccio».
9.3.– Neppure, d’altro canto, è ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
Ad avviso del giudice a quo, nel caso in cui non si possa procedere in assenza dell’imputato e sia già decorso il termine di prescrizione, il giudice dovrebbe emettere sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per tale causa, sebbene l’imputato non sia stato posto in grado di rinunciare alla prescrizione perché non a conoscenza del processo. Ciò, diversamente da quanto avviene con riguardo all’estinzione del reato per remissione della querela, malgrado l’interesse in gioco sia il medesimo (quello dell’imputato a difendersi dall’accusa nel merito): donde una irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe.
La premessa interpretativa su cui poggia la censura è, tuttavia, erronea. Proprio perché l’interesse in gioco è lo stesso, vale anche in relazione alla prescrizione il principio per cui la stessa non può essere dichiarata, nella fase processuale, se l’imputato non è stato posto in condizione di interloquire su essa, così da poter esercitare il diritto a rinunciarvi.
Al riguardo, va ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Tale sentenza ha affermato che il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato a impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza emessa de plano, che avesse dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e il principio di ragionevole durata del processo non appariva rispettoso degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente affermato l’essenzialità della instaurazione del contraddittorio ai fini della declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, così da consentire all’imputato anche di rinunciare alla prescrizione, ovvero di interloquire in ordine all’eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 19 ottobre-8 novembre 2023, n. 45104; quinta sezione penale, sentenza 5 ottobre-22 novembre 2022, n. 44417).
Né, d’altra parte, è condivisibile l’assunto del rimettente secondo il quale, pure quando manchino le condizioni per procedere in assenza, il giudice dovrebbe comunque prosciogliere l’imputato per intervenuta prescrizione del reato in base alla disposizione generale dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale disposizione non risulta, infatti, richiamata dal nuovo testo dell’art. 420-quater cod. proc. pen., come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, diversamente da quanto avveniva con la precedente formulazione, che ne faceva espressamente salva l’applicazione: modifica, questa, che si correla alla configurazione della sentenza di non doversi procedere attualmente prevista dalla disposizione censurata come pronuncia di proscioglimento per causa di rito, secondo quanto in precedenza si è avuto modo di vedere (supra, punto 7).
In conclusione, quindi, la denunciata disparità di trattamento non risulta ravvisabile.
9.4.– L’idea di sacrificare l’effettività della conoscenza o della conoscibilità della remissione di querela da parte di un imputato che, come nel caso del giudizio a quo, non risulti nemmeno a conoscenza della pendenza del processo, pur di fargli evitare i paventati disagi e i maggiori costi della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen., non trova neanche una situazione omogenea comparabile nella negazione dell’esistenza di un diritto costituzionale a rinunciare alla prescrizione in capo alla persona sottoposta alle indagini, secondo quanto deciso dalla sentenza di questa Corte n. 41 del 2024.
Tale sentenza, infatti, nell’escludere che le indagini preliminari siano strutturate dal legislatore come luogo idoneo a esercitare il diritto della persona a esse sottoposta a “difendersi provando”, ha ribadito che tale diritto deve, invece, «fisiologicamente esercitarsi nell’ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all’imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione», giacché accusato «formalmente della commissione di un reato da parte del pubblico ministero, attraverso un atto di esercizio dell’azione penale che è funzionale all’instaurazione di un giudizio», e dunque garantito al fine di vedere riconosciuta nel merito l’infondatezza di tale accusa.
10.– Anche la questione sollevata in via subordinata non è fondata.
Con tale questione, il Tribunale di Firenze invoca la possibilità di pronunciare comunque la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela allorché l’imputato – benché non a conoscenza della pendenza del processo – abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine: circostanza che giustificherebbe la sua condanna alle spese in funzione «riparatoria», a fronte del disinteresse mostrato dal querelato nell’informarsi sull’evoluzione del procedimento stesso, pur dopo il contatto ufficiale con le autorità inquirenti.
10.1.– Rispetto alla tutela del diritto a difendersi sul merito dell’accusa, sottesa all’interpretazione che condiziona la pronuncia di estinzione del reato alla conoscenza o conoscibilità della remissione della querela, nonché all’applicazione delle regole alla cui stregua stabilire che l’assenza dell’imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, costituirebbe, piuttosto, un intollerabile arretramento rendere equipollente, sia pure allo scopo di emettere la pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato, la notizia formale del procedimento ottenuta in fase d’indagine, come si propone nella prima questione sollevata in via subordinata.
Il criterio oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia, di cui è espressione anche il principio di ragionevole durata, invero, suppone un processo che si svolge nel rispetto della primaria e fondamentale garanzia del contraddittorio, della quale sono espressione tanto l’art. 420-quater cod. proc. pen., quanto la condivisa interpretazione dell’art. 155 cod. pen. (sentenze n. 96 del 2024, n. 116 e n. 67 del 2023, n. 111 del 2022).
11.– Da ultimo, anche la questione sollevata in via ulteriormente subordinata non è fondata.
Con tale questione, il rimettente sollecita una pronuncia additiva che permetta al giudice di emettere subito la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, quando l’importo di tali spese renda, in concreto, manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche della sua persona.
11.1.– Gli inconvenienti pratici e le incertezze applicative sul lungo protrarsi delle ricerche di polizia necessarie per rintracciare la persona nei cui confronti sia stata emessa la sentenza ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., nonché la ipotizzata corrispondente lievitazione delle spese del procedimento che il querelato deve sostenere ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. non si trasformano in un vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate (sulla inidoneità degli inconvenienti di fatto a dare luogo a un vizio di legittimità costituzionale, da ultimo, sentenze n. 75 del 2026 e n. 205 del 2025).
Le ricerche, del resto, sono implicate dalla natura stessa della sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., la quale ha per presupposto l’accertamento della insussistenza delle condizioni per dichiarare l’assenza, ovvero della conoscenza del processo da parte dell’imputato, con conseguenti omessa instaurazione del contraddittorio e involontarietà della mancata comparizione. Alla chiusura in rito di tale fase iniziale seguono perciò le nuove ricerche della persona e la vocatio in iudicium idonea a riaprire il processo esaurito.
Il rimettente, nel prospettare i possibili pregiudizi all’amministrazione della giustizia e l’aumento dei costi processuali, neppure considera che, almeno nell’immediato, l’adempimento delle ricerche ordinate alla polizia giudiziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen., si risolve nella maggior parte dei casi – come allega la difesa statale – nell’esecuzione delle formalità prescritte dall’art. 143-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ossia nella trasmissione della sentenza alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge n. 121 del 1981, così da consentire di rintracciare la persona nelle varie occasioni in cui essa venga in contatto con la pubblica amministrazione.
12.– Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la questione sollevata in via principale, quanto quelle sollevate in via subordinata, devono essere dichiarate quindi non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, dell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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