Sentenza  154/2026 (ECLI:IT:COST:2026:154) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  BUSCEMA
Camera di Consiglio del 18/05/2026;    Decisione  del 18/05/2026
Deposito de˙l 25/09/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 162 ter, c. 4°, del codice penale
Massime: 
Atti decisi: ord. 14/2026

Pronuncia

SENTENZA N. 154

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nel procedimento penale a carico di M. S., con ordinanza del 12 dicembre 2025, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 12 dicembre 2025 e iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2026, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Riferisce il rimettente di dover giudicare, con giudizio abbreviato, un uomo per il reato di cui all’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen. (cosiddetto stalking), autore di condotte moleste che hanno determinato la persona offesa a sporgere querela il 9 settembre 2024; per tali fatti l’imputato è stato destinatario di una misura cautelare con la quale è stato prescritto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e il divieto di comunicazione.

In giudizio, la difesa dell’imputato offriva alla persona offesa la somma di euro 10.000 a titolo di integrale risarcimento del danno e chiedeva una pronuncia di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. (per condotte riparatorie), eccependo l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 162-ter, quarto comma, cod. pen. in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto esclude l’estinzione del reato per condotte riparatorie per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Il difensore della persona offesa, pur accettando la somma offerta, contestava la congruità del risarcimento, negava la remissione della querela e si opponeva all’evocato effetto estintivo del reato a seguito del predetto risarcimento del danno.

1.1.– Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, ritiene il giudice a quo che, in ipotesi di fondatezza delle censure, l’estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. potrebbe essere dichiarata anche per il reato oggetto del giudizio principale (atti persecutori) al positivo esito delle condotte riparatorie, pure senza il consenso della persona offesa.

1.2.– Le questioni sarebbero non manifestamente infondate.

Rileva il rimettente che l’ambito di applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. è limitato ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, come previsto espressamente dal primo comma del medesimo articolo, laddove la persona offesa persista nella sua volontà punitiva. Poiché, inoltre, la disciplina dell’art. 162-ter cod. pen. non opera distinzioni in ordine alla natura processuale o extraprocessuale della remissione della querela, il diverso regime di remissione non sarebbe rilevante ai fini dell’applicazione della norma stessa.

Osserva, altresì, il rimettente che, quanto all’ambito applicativo dell’istituto dell’estinzione del reato mediante condotte riparatorie, il nuovo art. 162-ter cod. pen. riguarderebbe «tutti i delitti procedibili a querela: tale previsione muove[rebbe] dall’idea che il giudice possa “scavalcare” l’eventuale persistenza della volontà punitiva del querelante, in presenza di condotte idonee a reintegrare l’offesa recata agli interessi lesi dal reato». Dunque, né la legge né il suo spirito informatore opererebbero distinzioni con riferimento al bene giuridico leso, trovando quale criterio di applicazione il solo regime di procedibilità a querela soggetta a remissione, e quindi il principio di disponibilità della stessa, trattandosi di offese dirette esclusivamente a interessi individuali e nella disponibilità del titolare.

In questa prospettiva, in presenza di condotte idonee a reintegrare la lesione recata agli interessi lesi dal reato, sarebbe possibile superare il principio dell’interesse della persona offesa a che sia affermata la responsabilità dell’imputato.

Il rimettente rileva anche che il reato di atti persecutori è l’unico a essere stato espressamente escluso dall’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.: ferma restando la pacifica inapplicabilità di tale disposizione alle ipotesi di procedibilità d’ufficio e a quelle per cui la querela è irrevocabile, l’art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è intervenuto – introducendo il censurato quarto comma dell’art. 162-ter cod. pen. – per sancire l’inapplicabilità totale delle disposizioni che prevedono l’estinzione del reato per condotte riparatorie al reato di atti persecutori.

A oggi, asserisce il giudice a quo, detto reato sarebbe il solo a essere escluso dall’applicazione di tale norma e ciò determinerebbe una irragionevole disparità rispetto ad altre tipologie di reato – come quello di cui all’art. 612-ter cod. pen. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) – per le quali l’art. 162-ter cod. pen. risulta, invece, applicabile.

La circostanza che nel reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. la remissione della querela possa essere soltanto processuale, secondo il rimettente, non potrebbe, comunque, fondare ragionevolmente l’esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.

Rileva il giudice a quo che il regime di procedibilità del reato di atti persecutori è misto e, come tale, sarebbe assimilabile ad altre fattispecie delittuose che offendono la persona e il bene giuridico della libertà morale, quali la violenza privata, la minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e ad altre, quali il delitto di lesioni personali e di violazione di domicilio. Inoltre, il reato di atti persecutori sarebbe accomunato, con riferimento alla remissione della querela che, come per il reato di atti persecutori, è solo processuale, a quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter cod. pen.

La previsione di distinti regimi di procedibilità del reato di atti persecutori – d’ufficio, a querela irrevocabile e a querela non irrevocabile, graduati secondo la gravità delle condotte –, nei casi in cui l’iniziativa resta nella disponibilità della persona offesa, farebbe dubitare della legittimità costituzionale della disposizione secondo il canone di ragionevolezza laddove esclude l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Fondare la ragione del differente trattamento del reato di atti persecutori sulla struttura del medesimo, di natura abituale e di evento, e quindi sull’entità dell’offesa e del danno conseguente, non sarebbe soddisfacente, in quanto – osserva il rimettente – ciò determinerebbe un automatismo aprioristico di valutazione della gravità del danno cagionato alla vittima a fronte di limiti edittali per le fattispecie poste a confronto, ex art. 612-bis e 612-ter cod. pen., pressoché sovrapponibili. Infatti, sarebbe evidente come la diversa fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sarebbe portatrice di una potenzialità offensiva estesa, dal momento che tale diffusione non consentita dell’immagine privata potrebbe realizzarsi oltre il conoscibile della persona offesa e anche fuori dal governo dello stesso autore.

Osserva il rimettente che, sebbene nella scelta di esclusione del reato di atti persecutori dal novero di quelli di cui all’art. 162-ter cod. pen. potrebbe essere insita una valutazione intrinseca di pericolosità dell’autore che non consentirebbe procedure a effetti estintivi, tale assunto non sarebbe, tuttavia, corretto in quanto il reato resterebbe, per determinate ipotesi, procedibile a querela soggetta a remissione che, se esercitata, condurrebbe comunque a effetti estintivi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., il reato di atti persecutori rientra nella categoria di reati per i quali, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione ai corsi che si occupano di prevenzione e, tra i medesimi, è compreso anche il delitto di lesioni aggravate ex artt. 582, 577, commi primo, numero 1), e secondo, cod. pen., il quale, tuttavia, essendo procedibile a querela soggetta a remissione, rientra nelle ipotesi applicative dell’art. 162-ter cod. pen.

La non manifesta infondatezza sarebbe dimostrata anche dalla assimilazione – nel senso della non applicabilità dell’art. 162-ter cod. pen. – di diverse condotte di atti persecutori, nonostante esse divergano, per modalità della condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità. Inoltre, imputati di reati analogamente offensivi rispetto a quelli previsti dall’art. 612-bis cod. pen., potrebbero conseguire effetti estintivi mediante il compimento di condotte riparatorie a favore della vittima mentre ciò non sarebbe consentito nella fattispecie in esame.

Il potere del giudice di superare l’interesse del titolare del bene giuridico tutelato all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato – osserva ancora il rimettente – ben potrebbe essere giustificato dalla valorizzazione dell’altro interesse della persona offesa, ossia quello di vedersi riconosciuto il compimento, a proprio favore, di condotte riparatorie attuabili mediante il risarcimento del danno cagionato dal reato e l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del delitto.

Il potere del giudice di superare la volontà punitiva della persona offesa si fonderebbe sul principio di sussidiarietà dello strumento penale, in base al quale la pena non deve essere applicata se gli scopi di prevenzione possono essere raggiunti con strumenti meno afflittivi. Ciò consentirebbe di «incentivare condotte satisfattive delle ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi mediante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del reato», in tal modo affiancando all’istanza deflattiva il rafforzamento dell’idea della giustizia riparativa, con l’attribuzione al procedimento di una funzione conciliativa tra autore e vittima del reato.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Rileva la difesa statale che l’intervento riformatore del 2017 si sarebbe sviluppato mediante due innovazioni normative diacroniche: con la prima sarebbe stata introdotta una norma penale di favore mentre, con la seconda, approvata in rapida successione temporale, si sarebbe posto un limite all’applicabilità della medesima disposizione.

La novella normativa perseguirebbe l’intento di assicurare una maggiore tutela alla vittima, lasciando intatta la sua signoria sulla perseguibilità del reato, senza che l’iniziativa unilaterale dell’imputato possa incidere sul corso del procedimento.

La disposizione censurata, secondo l’Avvocatura generale, non sarebbe viziata da manifesta irragionevolezza per sproporzione né, tanto meno, creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento nel confronto con il tertium comparationis evocato dal rimettente.

Quanto al primo profilo, l’Avvocatura generale asserisce che l’art. 162-ter cod. pen. eliderebbe, in corso di giudizio, quel legame immediato e diretto tra volontà della vittima – espressa tramite i poteri di querela, di rinunzia e di remissione della stessa – e perseguibilità del reato introducendo, in tale sequenza procedimentale, un elemento eteronomo, ossia la volontà unilaterale dell’autore del crimine che, sotto il controllo del giudice, può estinguere il reato a mezzo del risarcimento del danno; sottrarre a tale regime il delitto di atti persecutori, anche nella forma semplice, sarebbe una scelta non manifestamente irragionevole, ma razionale e proporzionata, che terrebbe conto di una caratteristica peculiare di tale fattispecie criminosa, ossia la centralità della persona offesa alla luce delle particolari modalità di lesione del bene giuridico protetto e il particolare rapporto che, normalmente, intercorre tra l’autore del reato e la vittima, cioè la relazione affettiva precedente.

Il legislatore, proprio all’indomani dell’introduzione della nuova causa di estinzione del reato, avrebbe ritenuto sussistere un potenziale vuoto di tutela e una incoerenza di fondo della risposta sanzionatoria, derivanti dall’applicazione concreta agli atti persecutori, di un istituto che spezzerebbe la sequenza volontà della vittima-perseguibilità del reato, in ragione dell’introduzione di un elemento eteronomo, ossia la volontà del reo, mediante il mero risarcimento offerto dall’imputato stesso.

Alla luce di tali caratteristiche del delitto in questione, non sarebbe manifestamente irragionevole lo scopo perseguito dalla disposizione censurata, ossia la salvaguardia della vittima del reato di atti persecutori dalla volontà unilaterale “estintiva” dell’imputato, in quanto, in questa particolare fattispecie, l’arbitro ultimo della perseguibilità penale del reo non potrebbe che essere la vittima stessa.

Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal giudice a quo, sarebbe proprio nella struttura degli atti persecutori che andrebbe ricercata la peculiarità posta a fondamento della scelta della disposizione censurata. Sarebbe, infatti, l’evento prodotto nella sfera intima della persona offesa – stato di ansia o di paura, timore per la propria incolumità o per quella di una persona a sé legata, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita – a sconsigliare di rimettere alla volontà risarcitoria unilaterale dell’imputato la scelta sull’an della ulteriore rilevanza penale degli atti persecutori commessi, poiché soltanto la vittima può essere in grado di ponderare l’effettiva rilevanza degli eventi causati nella propria sfera intima dalle reiterate molestie o minacce dell’imputato.

Quanto all’asserita irragionevolezza della disposizione censurata per disparità rispetto ai reati proposti quali tertium comparationis, ad avviso dell’Avvocatura generale la censura non sarebbe fondata sia perché i reati posti a confronto sarebbero tutti disomogenei anche tra loro, sia perché la particolare natura del reato – talvolta reato spia per la progressione nell’omicidio a danno della vittima – non consentirebbe l’applicazione dell’istituto di favore dell’estinzione del reato attraverso il risarcimento pecuniario in quanto non congruente con la protezione della persona offesa e con la funzione di prevenzione generale e speciale contro il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Osserva la difesa statale che il sindacato di un istituto penale di favore, nella sua conformazione e nel perimetro, stante il carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore e sarebbe censurabile solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, eventualità che non si verificherebbe nel caso in esame. Sul punto la difesa statale richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale, per scrutinare direttamente il merito delle scelte sanzionatorie, è necessario che l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, attraverso un uso distorto della discrezionalità legislativa.

Considerato in diritto

3.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 14 del 2026), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza.

Il giudice a quo reputa che il predetto art. 162-ter, quarto comma, cod. pen. violi l’art. 3 Cost. in quanto stabilisce che le disposizioni relative all’estinzione del reato per condotte riparatorie «non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».

3.1.– Il giudice rimettente ritiene che le questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in quanto, in ipotesi di fondatezza delle censure, potrebbe dichiarare l’estinzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) in ragione del positivo esito delle condotte riparatorie, pure senza il consenso della persona offesa.

3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza il giudice a quo rileva che il reato di atti persecutori è stato espressamente escluso dall’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. mentre tale esclusione non è prevista per altre fattispecie delittuose che offendono la persona o lo stesso bene giuridico della libertà morale, il cui regime di procedibilità sarebbe assimilabile a quello del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Osserva poi il rimettente che il reato in esame sarebbe assimilabile a quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.) e che tuttavia, mentre per questa fattispecie delittuosa è prevista l’estinzione per condotte riparatorie, tale istituto non è applicabile al reato di atti persecutori. Tale disparità di trattamento sarebbe ingiustificata e, pertanto, lesiva dell’art. 3 Cost.

Fondare la ragione del differente trattamento del reato di atti persecutori sulla sua struttura, di natura abituale e di evento, determinerebbe anche un automatismo aprioristico di valutazione della gravità del danno cagionato alla persona offesa, a fronte di limiti edittali per le fattispecie poste a confronto, ossia quelle previste dagli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., pressoché sovrapponibili.

Inoltre, soggetti imputati di reati analogamente offensivi rispetto alla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis cod. pen., quali la violenza privata, la minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, potrebbero conseguire effetti estintivi mediante il compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa, mentre determinare tale effetto non sarebbe consentito agli autori del reato di atti persecutori. Ciò introdurrebbe una automatica presunzione di pericolosità intrinseca del soggetto attivo del reato in questione.

3.2.1.– La previsione di distinti regimi di procedibilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. – d’ufficio (se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio), a querela irrevocabile (se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.) e a querela revocabile in tutti gli altri casi – farebbe inoltre dubitare della ragionevolezza della disposizione che, anche nei casi in cui la procedibilità resta nella disponibilità della persona offesa, contempla la medesima esclusione dell’effetto estintivo del reato a seguito di condotte riparatorie.

4.– Occorre innanzitutto procedere a una sintetica ricostruzione del quadro normativo rilevante.

4.1.– L’art. 162-ter, rubricato «[e]stinzione del reato per condotte riparatorie», è stato inserito nel codice penale dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario). La disposizione stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, «sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato» (primo comma, primo periodo). Il limite temporale dell’apertura del dibattimento è superabile ove l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere anteriormente per fatto a lui non imputabile: nel qual caso può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento (secondo comma).

La causa estintiva così introdotta ha come archetipo l’analogo istituto già previsto per i reati di competenza del giudice di pace dall’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), discostandosene tuttavia sotto due aspetti di rilievo agli odierni fini.

In primo luogo, è espressamente previsto che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto «anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo» (art. 162-ter, primo comma, secondo periodo, cod. pen.). Tale previsione – unitamente al fatto che il nuovo istituto è destinato a operare per i soli reati perseguibili a querela suscettibile di remissione, allorché questa non sia intervenuta – rende palese come l’estinzione del reato debba essere dichiarata anche se la persona offesa si oppone: conclusione alla quale la giurisprudenza era pervenuta, quanto all’istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, solo dopo iniziali incertezze interpretative (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 23 aprile-31 luglio 2015, n. 33864).

In secondo luogo, il legislatore del 2017 non ha rimesso al giudice penale una valutazione analoga a quella cui la disposizione ora citata chiama il giudice di pace, concernente l’idoneità delle condotte riparatorie «a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione»: ossia, in sostanza, a rispondere alla “domanda di punizione” che si leva dalla collettività e a rappresentare una misura sufficientemente dissuasiva per l’autore del reato.

La causa estintiva delineata dall’art. 162-ter cod. pen. non lascia dunque margini di discrezionalità, al di là di quelli insiti nella verifica di «congruità» della prestazione patrimoniale offerta. Appurata quest’ultima, è precluso al giudice ogni ulteriore apprezzamento, in quanto l’estinzione integrale delle obbligazioni civili, con eliminazione (in quanto possibile) delle conseguenze dannose o pericolose del reato, produce l’effetto estintivo in modo automatico.

Nel perseguire primariamente obiettivi di deflazione processuale, l’istituto in esame si colloca quindi nell’alveo delle misure intese a valorizzare, in chiave “premiale”, la riparazione post factum intesa in senso “oggettivo-patrimonialistico”. Diversamente, poi, da quanto avviene per l’istituto della «giustizia riparativa», introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), quello di cui si discute non costituisce, di per sé, una forma di mediazione intesa alla ricomposizione del conflitto interpersonale di cui il reato è espressione. Pur potendo sortire in concreto effetti in tale direzione, l’istituto manifesta, infatti, la sua valenza precipuamente nei casi in cui manchi una comune volontà conciliativa: esso permette all’imputato di superare, tramite una condotta ritenuta dal giudice integralmente riparatoria, la perdurante “richiesta di punizione” della persona offesa, non intenzionata a rimettere la querela malgrado l’intento riparatorio espresso dal querelato, attribuendo così, in sostanza, alla riparazione oggettiva una funzione sostitutiva della pena.

4.2.– A fronte di una simile connotazione dell’istituto, la causa estintiva risultava originariamente suscettibile di operare anche in rapporto al delitto di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis cod. pen.

Quest’ultima disposizione, introdotta dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, e poi più volte modificata (da ultimo, con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»), punisce, al primo comma, «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Mediante l’incriminazione in parola il legislatore ha inteso «colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui», atti a produrre gli eventi normativamente indicati, di cui sono vittime soprattutto, anche se non esclusivamente, le donne (sentenza n. 172 del 2014), come del resto nel caso oggetto del giudizio a quo, concernente un fatto commesso da persona già legata alla vittima da una relazione affettiva, a fronte del suo rifiuto di riprenderla. La fattispecie incriminatrice viene a rappresentare per tal verso, nel comune apprezzamento, uno strumento fondamentale nel contrasto alla violenza di genere e domestica – anche in correlazione al possibile rischio di progressione dei comportamenti incriminati verso più gravi delitti di sangue (sentenza n. 173 del 2024) –, ponendosi in linea con quanto stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011), il cui art. 34 impone specificamente agli Stati parte di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità».

In una prospettiva, tuttavia, di protezione dello stesso interesse della persona offesa, «che potrebbe non desiderare che aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati nell’ambito di un processo penale» (sentenza n. 123 del 2025), il delitto è perseguibile a querela, salvo che sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, o che sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Diversamente, inoltre, da quanto avviene per il reato di violenza sessuale (art. 609-septies, terzo comma, cod. pen.), la querela è soggetta a remissione (sia pure solo processuale), a meno che il fatto sia commesso mediante minacce reiterate gravi, nei sensi indicati dall’art. 612, secondo comma, cod. pen. (art. 612-bis, quarto comma, cod. pen.).

Inizialmente vi era, di conseguenza, un significativo spazio entro il quale l’imputato avrebbe potuto sottrarsi alla responsabilità penale per il reato in questione tramite adempimenti riparatori, anche contro la volontà della persona offesa che, rinunciando alla propria riservatezza, avesse sporto la querela.

Il legislatore, peraltro, ha prontamente ritenuto di dover evitare un simile esito. A pochi mesi di distanza dal varo del nuovo istituto, l’art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie) ha quindi aggiunto all’art. 162-ter cod. pen. un quarto comma, che sottrae specificamente il delitto di atti persecutori al perimetro applicativo della causa estintiva («[l]e disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis»).

Ed è proprio contro tale previsione che si rivolgono le censure dell’odierno rimettente.

5.– Tanto premesso, quanto al merito delle censure, si tratta di valutare, innanzi tutto, se costituisca una violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. la previsione che il reato di atti persecutori (quando perseguibile a querela soggetta a remissione) non possa estinguersi mediante le condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen.

Tale questione non è fondata.

5.1.– Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina delle cause di estinzione del reato e, amplius, delle cause di non punibilità (con riguardo alla sospensione condizionale della pena, sentenza n. 32 del 2026; con riguardo alla sospensione del processo con messa alla prova, sentenze n. 30 del 2026, n. 191, n. 157 e n. 90 del 2025; con riguardo all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sentenze n. 44 e n. 5 del 2026 e n. 172 del 2025).

Tale discrezionalità si manifesta, in modo particolare, con riguardo alla definizione dei limiti oggettivi di operatività dei singoli istituti, riferiti, oltre che ai livelli della pena edittale, anche a specifici titoli di reato (sentenze n. 191 e n. 157 del 2025).

5.2.– Per quanto attiene alla disciplina in esame, occorre evidenziare, in primo luogo, che nel caso del delitto di atti persecutori la perseguibilità a querela, come già anticipato (supra, punto 4.1.), costituisce una scelta del legislatore dettata dalla volontà di permettere alla vittima di tutelare la propria riservatezza, evitando che aspetti intimi della sua vita privata formino oggetto di esame nell’ambito di un processo penale, indipendentemente dalla gravità del fatto di reato.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la maggiore o minore gravità costituisce, infatti, solo uno dei possibili criteri che il legislatore può adottare per decidere sulla procedibilità dei singoli reati, sicché non vi è necessaria corrispondenza tra reati lievi e perseguibilità a querela e reati gravi e perseguibilità d’ufficio (sentenze n. 9 del 2025 e n. 220 del 2015).

In effetti, il delitto di atti persecutori, anche nelle sue espressioni concrete dotate di minore offensività, rimane pur sempre un illecito di significativa gravità, dovendo per la sua configurabilità determinarsi, in ogni caso, uno stato di ansia o di paura, un timore per l’incolumità o un mutamento delle abitudini di vita della vittima. In assenza di tali eventi si configurerebbero, semmai, solo i più lievi reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) o di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen).

La significativa portata offensiva del delitto di atti persecutori è stata evidenziata da questa Corte affermando che «[c]on lo speciale reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l’incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). Tale ulteriore connotazione è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese “stalking”, con cui viene solitamente descritto questo comportamento criminale. Le peculiarità, che contraddistinguono la minaccia e la molestia in questi casi, espongono la vittima a conseguenze nella vita emotiva (stato di ansia e di paura ovvero timore per l’incolumità) e pratica (cambiamento delle abitudini di vita), che rappresentano eventi individuati dal legislatore proprio al fine di meglio circoscrivere la nuova area di illecito, caratterizzata da un aggravato disvalore rispetto alle generiche minacce e molestie e che, pertanto, giustificano una più severa reazione penale» (sentenza n. 172 del 2014).

Deve, altresì, osservarsi che questa Corte non è chiamata tanto a valutare se sia o meno irragionevole la disposizione censurata in quanto altera la simmetria tra perseguibilità a querela, gravità del reato e possibilità di estinguerlo mediante condotte riparatorie, ma se sia irragionevole che il reato in esame non possa essere estinto mediante le predette condotte.

Escludendo che il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. possa essere estinto mediante adempimenti riparatori malgrado il dissenso della persona offesa che ha sporto querela, il legislatore ha inteso in effetti mantenere elevato il livello di protezione offerto da una fattispecie incriminatrice che, come è stato posto in evidenza (supra, punto 4.2.), assolve un ruolo di particolare rilievo – sollecitato, peraltro, dalla normativa internazionale – nel contrasto alla violenza di genere e domestica.

Anche al di fuori di tale contesto, il delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. presenta d’altronde una particolare struttura, correlata alla sua matrice criminologica, che ha fatto apparire inopportuna l’operatività della causa estintiva in discorso. A fronte di un reato abituale e di evento espressivo di un atteggiamento persecutorio, attribuire efficacia estintiva a condotte riparatorie unilaterali – indipendentemente da ogni valutazione giudiziale circa la loro idoneità a rappresentare una misura sufficientemente dissuasiva nei confronti del reo (supra, punto 4.1.) – implica il rischio che la vittima rimanga in un perenne stato d’ansia o timore, potendo il reo essere indotto a reiterare l’illecito, confidando di poter beneficiare nuovamente, una volta risarcito il danno, dell’estinzione del reato.

5.3.– Né, sempre nel senso di escludere l’irragionevolezza intrinseca della scelta compiuta dal legislatore con la disposizione censurata, si può trascurare la circostanza che, come del pari evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte, il delitto di atti persecutori è caratterizzato «dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue» (sentenza n. 173 del 2024).

6.– Le considerazioni ora svolte valgono, altresì, a escludere che possa ravvisarsi la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione di trattamento, quanto alla sottrazione alla causa estintiva, tra ipotesi che, nell’ambito dello stesso art. 612-bis cod. pen., divergono per modalità della condotta, gravità oggettiva e regime di procedibilità.

Le ragioni che, nella considerazione legislativa, giustificano la scelta adottata sono, infatti, ravvisabili in rapporto alla generalità dei fatti ricompresi nella sfera applicativa della norma incriminatrice, in particolare in rapporto a quelli per i quali opera il regime di procedibilità a querela suscettibile di remissione da parte della persona offesa.

7.– Il giudice rimettente lamenta, inoltre, la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, anzitutto in relazione al delitto di cui all’art. 612-ter cod. pen., non sottratto all’applicazione della causa estintiva.

Anche tale censura non è fondata.

Secondo quanto recentemente precisato da questa Corte, il modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto (inteso, cioè, quale raffronto tra fattispecie) «trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un’altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia appunto pertinente»; e la pertinenza va determinata anche tenendo in considerazione «le esigenze di coerenza sistematica e le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium, che devono essere coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale» (sentenze n. 85 e n. 54 del 2026).

Nella specie, difetta tale connotato di pertinenza. Di là, infatti, dagli elementi di comunanza legati alla collocazione tra i delitti contro la libertà morale, alla configurazione delle circostanze aggravanti speciali e alla disciplina della querela, il tertium comparationis evocato dal giudice a quo si presenta chiaramente disomogeneo quanto a specifica oggettività giuridica, struttura della fattispecie e caratteristiche della condotta incriminata: profili, questi, presi in considerazione dal legislatore nel rendere inapplicabile al delitto di atti persecutori la causa estintiva in esame (supra, punti 5.2. e 5.3.).

L’art. 612-ter cod. pen., introdotto dall’art. 10, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), punisce, infatti, sotto la rubrica «[d]iffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», la condotta di chi, «dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate» (primo comma); nonché quella di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video anzidetti, «li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento» (secondo comma).

Si tratta, dunque, di reato offensivo dello specifico interesse alla riservatezza nella sfera sessuale, il quale può esaurirsi, a differenza di quello di atti persecutori, in un’unica condotta, anche di carattere occasionale, e che si perfeziona indipendentemente da eventi pregiudizievoli sul piano psicologico o rispetto al mutamento delle abitudini di vita, necessari invece per la configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., come già evidenziato.

Deve pertanto escludersi che il diverso trattamento riservato alle due figure criminose, riguardo alla possibilità di estinzione del reato mediante condotte riparatorie, possa ritenersi foriero del vulnus costituzionale denunciato.

8.– A maggior ragione deve escludersi la fondatezza dell’ulteriore e conclusiva censura del rimettente, di ingiustificata disparità di trattamento del delitto di atti persecutori rispetto ad altri delitti contro la persona «analogamente o maggiormente offensivi» e parimenti soggetti a un regime di procedibilità «misto», cui la causa estintiva resta invece applicabile, quali la violenza privata e la minaccia, o anche le lesioni personali o la violazione di domicilio.

Oltre a rilevare che si tratta, anche in questi casi, di figure criminose palesemente eterogenee rispetto al delitto di atti persecutori, e per giunta obiettivamente meno gravi in ragione delle rispettive cornici edittali, significativamente più basse di quella attualmente prevista dall’art. 612-bis cod. pen. (reclusione da un anno a sei anni e sei mesi), si osserva che valgono comunque le considerazioni sviluppate a proposito delle peculiarità del reato di atti persecutori, che rendono non irragionevole la decisione del legislatore di escluderlo dal novero delle fattispecie delittuose per le quali è possibile l’estinzione mediante condotte riparatorie.

Pertanto, la semplice circostanza di condividere con altre fattispecie criminose un regime misto di procedibilità o una parziale identità del bene giuridico protetto non rileva al fine di affermare l’irragionevolezza della disposizione censurata.

9.– Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte vanno dichiarate, quindi, non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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