ORDINANZA N. 147
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promossi dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al numero 4 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 2, prima serie speciale, dell’anno 2026, e dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 11, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti gli atti di costituzione di M.C. S. e C. D.L., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.V. D.L., di A. L.A. e J. L.A. e di F. C.D.S.C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi gli avvocati Alfonso Celotto per M.C. S. e C. D.L., Marco Mellone per A. L.A. e J. L.A., Monica Lis Restanio e Corrado Caruso per F. C.D.S.C., nonché l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026, e il Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con due ordinanze iscritte ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026, aventi contenuto corrispondente, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
1.1.– Il primo rimettente riferisce di essere stato adito dai genitori di un minore brasiliano, A.V. D.L., nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto – ai sensi dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – contro il diniego dell’Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dello status di cittadino italiano di A.V. D.L., in quanto figlio di madre riconosciuta cittadina italiana con sentenza 11 aprile 2025, n. 1532, del Tribunale ordinario di Brescia.
Il rimettente osserva che, in base alla disciplina precedente rispetto al d.l. n. 36 del 2025, come convertito, la domanda sarebbe stata fondata. Invece, in base alla nuova disciplina, dettata dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, A.V. D.L. non avrebbe mai acquistato la cittadinanza italiana, non rientrando nelle fattispecie «derogatorie» di cui alle lettere da a) a d) dello stesso art. 3-bis, comma 1.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di acquisto della cittadinanza (sezioni unite civili, sentenze 24 agosto 2022, n. 25318, e 25 febbraio 2009, n. 4466) e rileva che la norma censurata determinerebbe la «revoca implicita» della cittadinanza per tutti coloro che, nati prima della sua entrata in vigore, «avevano già acquisito, grazie alla nascita da cittadino italiano, la titolarità sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento della titolarità del diritto».
Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente argomenta che l’art. 3-bis violerebbe: a) l’art. 22 della Costituzione, che escluderebbe che «il diritto di ciascun cittadino al mantenimento del proprio status civitatis possa essere sacrificato per motivi connessi agli interessi pubblici della comunità»; b) l’art. 3 Cost., in quanto la scelta di agire retroattivamente sul riconoscimento dello status civitatis avrebbe leso il legittimo affidamento di chi aveva già acquisito alla nascita la cittadinanza italiana; inoltre, la differenza di trattamento tra coloro che hanno presentato la domanda di accertamento prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno presentata dopo sarebbe «del tutto arbitraria»; c) l’art. 2 Cost., in quanto inciderebbe «in modo arbitrario e irragionevole su un diritto inviolabile dell’uomo»; d) l’art. 24 Cost. in quanto limiterebbe irragionevolmente, «anche dal punto di vista temporale, per un soggetto che abbia già acquisito ab origine la cittadinanza italiana iure sanguinis, l’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza»; e) gli artt. 1, secondo comma, 56 e 58 Cost., in quanto la cittadinanza italiana, esclusa retroattivamente dalla norma censurata, rappresenterebbe il presupposto indefettibile dei diritti politici attivi e passivi; f) l’art. 72, quarto comma, Cost., in quanto la riserva di legge d’assemblea implicherebbe necessariamente una riserva di legge formale, dunque la preclusione di atti aventi forza di legge nelle materie indicate; g) l’art. 77 Cost., per l’insussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla decretazione d’urgenza; h) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione «al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU, e dall’art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici»», adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.
1.2.– Il Tribunale di Campobasso riferisce di essere stato adito da due cittadini argentini (reg. ord. n. 40 del 2026) e da due cittadine brasiliane (reg. ord. n. 41 del 2026), con ricorsi proposti ai sensi dell’art. 281-decies del codice di procedura civile contro il Ministero dell’interno, depositati, rispettivamente, il 28 maggio 2025 e il 26 agosto 2025. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti di un cittadino italiano emigrato, rispettivamente, in Argentina e in Brasile, senza mai naturalizzarsi.
Il Tribunale di Campobasso si sofferma sulla propria competenza a decidere il giudizio a quo e sulla fondatezza della domanda alla luce della disciplina previgente rispetto al d.l. n. 36 del 2025, come convertito. Argomenta poi l’applicabilità dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal citato decreto, e l’impossibilità di dare ad esso un’interpretazione adeguatrice. Inoltre, precisa di contestare l’art. 3-bis nella parte in cui si applica anche ai soggetti nati prima del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, in quanto comporterebbe una «sostanziale revoca di un diritto già acquisito».
Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente argomenta le seguenti censure. L’art. 3-bis violerebbe, in primo luogo, gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto: a) la scelta di agire retroattivamente sul riconoscimento dello status civitatis avrebbe leso il legittimo affidamento di chi aveva già acquisito alla nascita la cittadinanza italiana; b) la differenza di trattamento tra coloro che hanno presentato la domanda di accertamento prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno presentata dopo sarebbe «del tutto arbitraria»; c) si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, determinando «una compressione particolarmente intensa e definitiva della sfera giuridica dei destinatari, a fronte di obiettivi che avrebbero potuto essere perseguiti mediante strumenti meno invasivi».
Inoltre, l’art. 3-bis violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
Ancora, la norma censurata violerebbe l’art. 22 Cost., che escluderebbe ogni forma di privazione dello status civitatis, se derivante da «scelte discrezionali di natura politica, comprese quelle giustificate con riferimento a interessi pubblici generali»; l’art. 72, quarto comma, Cost., in quanto la riserva di legge d’assemblea implicherebbe necessariamente una riserva di legge formale, dunque la preclusione di atti aventi forza di legge nelle materie indicate; l’art. 77 Cost., per l’insussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla decretazione d’urgenza.
Quanto alla questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, il rimettente osserva che l’art. 3-bis determinerebbe la «perdita automatica e generalizzata» anche della cittadinanza europea, collocandosi, dunque, nell’ambito di applicazione del diritto europeo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in particolare, grande sezione, sentenza 5 settembre 2023, causa C-689/21, Udlændinge-og Integrationsministeriet), secondo la quale le norme nazionali dovrebbero consentire un esame individuale delle conseguenze che la perdita della cittadinanza produce per gli interessati, e garantire la possibilità di conservare o recuperare la cittadinanza europea.
In conclusione, secondo il Tribunale di Campobasso l’art. 3-bis, là dove pone retroattivamente nuove condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana, determinerebbe una «revoca ex tunc di un diritto acquisito», «senza la previsione di un termine ragionevole per la richiesta di riconoscimento dello status civitatis».
2.– Il minore parte del giudizio a quo, rappresentato dai genitori, si è costituito nel giudizio iscritto al n. 4 reg. ord. del 2026 con atto depositato il 2 febbraio 2026. Esso argomenta, in particolare, la fondatezza delle questioni relative agli artt. 3, 22, 72, quarto comma, e 77 Cost.
I ricorrenti nel giudizio a quo si sono costituiti nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 con atto depositato il 6 aprile 2026. Essi argomentano, in particolare, la fondatezza delle questioni relative agli artt. 22, 72, quarto comma, e 77 Cost.
Una delle due ricorrenti nel giudizio a quo si è costituita nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026 con atto depositato il 7 aprile 2026.
Essa svolge argomenti a sostegno della fondatezza di tutte le questioni sollevate. Con riferimento a quella relativa all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, osserva che lo Stato italiano sarebbe venuto meno «a quel rapporto di solidarietà che lo lega agli italiani bipolidi nati e residenti all’estero». In subordine, la parte chiede che questa Corte operi un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sul significato dei citati parametri europei.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio promosso dal Tribunale di Mantova con atto depositato il 3 febbraio 2026 e in entrambi i giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso con atti depositati il 7 aprile 2026.
La difesa statale ripercorre il quadro normativo e giurisprudenziale antecedente il d.l. n. 36 del 2025, come convertito, caratterizzato da un andamento espansivo della cittadinanza, e sottolinea l’«aumento esponenziale delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri». L’art. 3-bis non comporterebbe alcuna perdita di diritti già acquisiti, ma interverrebbe esclusivamente sui meccanismi di trasmissione della cittadinanza italiana, introducendo una preclusione all’acquisto.
L’Avvocatura argomenta la non fondatezza delle questioni sollevate. Con riferimento a quella relativa all’art. 117, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale di Campobasso, osserva che le decisioni della Corte di giustizia sugli obblighi che gli Stati devono rispettare quando revocano la cittadinanza avrebbero ad oggetto fattispecie diverse, perché riguardano casi in cui gli interessati erano stati identificati come cittadini dello Stato membro, avevano goduto dei diritti e adempiuto gli obblighi connessi con lo stato di cittadino e poi erano stati destinatari di decisioni individuali di perdita o revoca della cittadinanza. Invece, il d.l. n. 36 del 2025, come convertito, limiterebbe la trasmissione della cittadinanza a chi, «per tutta la vita, si è comportato come uno straniero».
Secondo la difesa statale, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione europea contro Repubblica di Malta, indicherebbe non soltanto che la disciplina censurata è in linea con il diritto europeo, ma anche che avrebbe «apportato i necessari correttivi ad un sistema normativo che, altrimenti, sarebbe potuto risultare in contrasto con lo stesso diritto dell’UE». Il quadro normativo precedente, infatti, consentiva il godimento dei diritti previsti dall’ordinamento europeo a soggetti che non vantano alcuna genuina connessione con l’Unione europea, «immettendo potenzialmente milioni di persone nell’aera eurounitaria, senza alcuna forma di controllo, con ripercussioni, altresì, sulla sicurezza pubblica, non solo nazionale», e sull’erogazione delle prestazioni sociali.
4.– L’associazione Patrimonio Italiano, la Confederazione degli Italiani nel Mondo e l’associazione Natitaliani hanno depositato atto di intervento, rispettivamente in data 28 gennaio 2026, 2 febbraio 2026 e 3 febbraio 2026, nel giudizio promosso dal Tribunale di Mantova. Con ordinanza n. 69 del 2026, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di tutti gli interventi.
Con atto depositato il 2 aprile 2026 sono intervenuti nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026 L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S.
Con atti depositati il 3 aprile 2026 è intervenuta nei giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso la Confederazione degli Italiani nel mondo.
Con atto depositato l’8 giugno 2026, è intervenuto nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 W. F.
Tutti tali interventi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 102 del 2026.
4.1.– Nel giudizio promosso dal Tribunale di Mantova, il Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche costituzionali dell’Università del Salento (Cedeuam), l’associazione Argentinos nelle Marche APS, l’Unione dei discendenti di italiani nel mondo, Intercomites Brasil e l’associazione Trentini nel Mondo ETS hanno depositato opinioni come amici curiae, rispettivamente in data 26 gennaio 2026, 30 gennaio 2026, 1° febbraio 2026, 2 febbraio 2026 e 3 febbraio 2026. Tali opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 31 marzo 2026.
Il 3 aprile 2026 è stata depositata, nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026, l’opinione dell’associazione Argentinos nelle Marche APS. Tale opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 29 aprile 2026.
4.2.– Il 19 maggio 2026 A.V. D.L. ha depositato una memoria integrativa.
Nella stessa data, in entrambi i giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso sono state depositate memorie integrative dai ricorrenti nei giudizi a quibus.
A. L.A. e J. L.A. replicano agli argomenti contenuti nella sentenza n. 63 del 2026 di questa Corte, richiamando anche l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 12 maggio 2026, n. 13818. In subordine alle censure di illegittimità costituzionale, le parti chiedono di restituire gli atti al giudice a quo, affinché riconsideri le questioni alla luce della citata ordinanza n. 13818 del 2026, e, in ogni caso, di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in relazione ai profili di incompatibilità con l’art. 20 TFUE, con la libertà di circolazione e con gli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026, la parte replica agli argomenti contenuti nella sentenza n. 63 del 2026, richiamando anche la citata ordinanza della Corte di cassazione n. 13818 del 2026. Inoltre, ritiene che la questione lasciata impregiudicata dalla sentenza n. 63 del 2026 (punto 9.1.: «Resta impregiudicata, peraltro (in quanto estranea al giudizio a quo e dunque non sollevata dal rimettente), la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025») non sia estranea all’ordinanza del Tribunale di Campobasso: dunque, chiede, in via subordinata, di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status civitatis, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di manifestazione di volontà diretta a ottenere il riconoscimento non concretizzatasi «per impedimenti oggettivi non imputabili all’interessato». In ulteriore subordine, chiede di disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla compatibilità della disciplina censurata con l’art. 9 TUE e con l’art. 20 TFUE, «sotto i profili della proporzionalità, dell’effettività della tutela e del divieto di irragionevoli restrizioni nell’accesso allo status di cittadino europeo».
4.3.– Nel corso dell’udienza pubblica, la difesa di F. C.D.S.C. ha ribadito la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Considerato in diritto
5.– Il Tribunale di Mantova, sezione civile, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026, e il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con due ordinanze iscritte ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026, aventi contenuto corrispondente, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito.
Il primo rimettente lamenta la violazione degli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione «al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU, e dall’art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici».
Il Tribunale di Campobasso lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE.
Le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe hanno ad oggetto le medesime disposizioni e pongono questioni in parte coincidenti, sicché va disposta la riunione dei giudizi per una loro trattazione congiunta.
6.− L’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992 stabilisce quanto segue: «[i]n deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».
Questa Corte deve pronunciarsi, tra le altre, sulla questione se l’art. 3-bis appena citato violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE. La prima disposizione prevede che «[è] cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». La seconda disposizione stabilisce, al paragrafo 1, che «[è] istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».
Secondo il Tribunale di Campobasso, l’art. 3-bis determinerebbe la «perdita automatica e generalizzata» anche della cittadinanza europea, collocandosi, dunque, nell’ambito di applicazione del diritto europeo. In tali casi, gli Stati-membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in particolare, grande sezione, sentenza 5 settembre 2023, causa C-689/21, Udlændinge-og Integrationsministeriet), secondo la quale le norme nazionali dovrebbero consentire un esame individuale delle conseguenze che la perdita della cittadinanza produce per gli interessati, e garantire la possibilità di conservare o recuperare la cittadinanza europea.
7.− Nella sentenza n. 63 del 2026, questa Corte ha chiarito (punto 8.3.) che l’art. 3-bis configura «una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana» da parte dei suoi destinatari, «e non una revoca». Ha rilevato anche che il mancato utilizzo dell’istituto della revoca «è coerente con il contenuto delle norme in esame, che producono effetti rispetto ai quali la revoca risulta concettualmente estranea. Infatti, […] la revoca è un istituto che opera ex nunc, in collegamento con circostanze sopravvenute, mentre l’art. 3-bis produce effetti ex tunc, al fine di far fronte a una situazione assai risalente (seppur aggravatasi con i decenni)». Ancora, questa Corte ha osservato che «la revoca (come anche la perdita della cittadinanza regolata dall’art. 12 della legge n. 91 del 1992 e l’annullamento d’ufficio del provvedimento che concede la cittadinanza) va a colpire uno status già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame incidono sullo status non ufficialmente riconosciuto di una moltitudine di persone», e che «[è] verosimilmente dovuta a ciò la particolare locuzione usata dal legislatore (“è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”): l’utilizzo della formula presuntiva risulta adeguato al fatto che per nessuno dei destinatari delle norme lo status di cittadino italiano era giuridicamente certo».
7.1.− Nella stessa pronuncia, questa Corte ha anche offerto un inquadramento storico della disciplina della trasmissione della cittadinanza italiana, esaminando l’impatto dell’entrata in vigore della Costituzione e la progressiva divaricazione, rispetto ad essa, della disciplina legislativa sulla cittadinanza. Di seguito si sintetizza quanto osservato nella citata decisione.
In Italia, il criterio-base per l’acquisto della cittadinanza è il rapporto di filiazione, in base agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992. Prima del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, la trasmissione ai discendenti avveniva senza limiti temporali.
Nei cinquant’anni che vanno dal 1876 al 1925, sono emigrati per le diverse destinazioni mondiali oltre 16 milioni e mezzo di cittadini italiani, di cui la maggioranza (circa 8,9 milioni di persone) diretta verso il continente americano, in Paesi nei quali vigeva lo ius soli. Si formò così un’enorme massa di persone aventi cittadinanza straniera e che mantenevano anche la cittadinanza italiana, quasi sempre non accertata.
Nel corso degli anni, la dimensione del fenomeno della doppia cittadinanza è considerevolmente aumentata, anche in virtù di fattori giuridici. Da un lato, questa Corte, con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano la perdita della cittadinanza da parte della donna italiana che acquistava la cittadinanza del marito straniero, per effetto del matrimonio (art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, intitolata «Sulla cittadinanza italiana»), e che non attribuivano la cittadinanza per nascita al figlio di madre italiana (art. 1, numero 1°, della legge n. 555 del 1912); dall’altro, la Corte di cassazione ha ritenuto che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime fossero inapplicabili anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (si veda la citata sentenza n. 4466 del 2009).
La previsione secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (art. 1, secondo comma, Cost.), si concretizza nelle disposizioni che attribuiscono ai cittadini i diritti di partecipazione democratica, in particolare l’elettorato attivo e passivo (artt. 48 e 51 Cost.), il concorso alla determinazione della politica nazionale tramite i partiti politici (art. 49 Cost.) e il diritto di votare nei referendum (artt. 75 e 138 Cost.). I cittadini sono legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono, dando luogo a una comunità di destini politici. Essi, mediante la cooperazione democratica alle decisioni che investono la comunità, sono corresponsabili di ciò che le accade e ne subiscono, almeno in una certa misura, le conseguenze, sia quelle vantaggiose, sia quelle che implicano oneri e sacrifici.
La partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale. La necessità di questo legame emerge con nitore dagli artt. 1 e 4, secondo comma, Cost. e da altri principi costituzionali, come esposto nella sentenza n. 63 del 2026. La trama di tali principi converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà, reciprocità di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni. Già nella sentenza n. 142 del 2025 questa Corte aveva sottolineato che «le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali» (punto 11.2.).
Pertanto, una legislazione come quella precedente il decreto-legge in esame, basata su una visione etno-nazionalistica del popolo, a ben guardare si allontanava notevolmente dal modello di cittadinanza sopra delineato. Essa consentiva, infatti, di concorrere alle decisioni politiche concernenti la comunità anche a chi non aveva contribuito al suo progresso, non partecipava ai destini comuni e poteva agevolmente sottrarsi ai sacrifici e agli obblighi derivanti da tali decisioni.
Inoltre, il fatto che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale, attraverso l’accertamento della cittadinanza, potessero essere determinanti per la formazione della maggioranza politica (o per l’esito di un referendum) indeboliva la legittimazione del principio maggioritario. Infatti, gli altri cittadini, che non avevano concorso alla formazione di tale maggioranza, ma avevano tra loro un legame effettivo, avrebbero percepito le decisioni politiche da essa adottate come imposte dall’“esterno”.
7.2.− Nella sentenza n. 63 del 2026 questa Corte ha anche illustrato il significato del nesso tra cittadinanza dello Stato membro e cittadinanza europea. Il fatto che una materia – come la cittadinanza – rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le norme nazionali debbano rispettare quest’ultimo (CGUE, quarta sezione, sentenza 25 aprile 2024, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, Stadt Duisburg, punto 34). Dunque, da un lato la disciplina delle condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale deve tenere conto dell’effetto di attribuzione della cittadinanza europea e, quindi, non può pregiudicare il significato giuridico-costituzionale di quest’ultima; dall’altro, la revoca della cittadinanza nazionale ha un impatto immediato sulla titolarità della cittadinanza europea e sul godimento dei diritti da essa derivanti, con la conseguenza che essa dovrà rispettare alcuni principi eurounitari, come quello di proporzionalità.
Pertanto, deve esistere un rapporto di coerenza tra l’assetto costituzionale della cittadinanza nazionale e il regime della cittadinanza europea. La ricostruzione della cittadinanza nell’ordinamento democratico effettuata nel precedente paragrafo sembra armonizzarsi con le esigenze della cittadinanza europea. Infatti, in coerenza con quanto affermato dalla Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione europea contro Repubblica di Malta, viene richiesto un rapporto effettivo di solidarietà e di lealtà tra lo Stato e i cittadini e la reciprocità di diritti e di doveri. Inoltre, la suddetta ricostruzione assicura la connessione tra la cittadinanza nazionale e la cittadinanza europea basata sulla condivisione di alcuni valori civici, che stanno a fondamento sia della Repubblica che dell’Unione europea. I principi costituzionali, che concorrono alla creazione di un legame effettivo del cittadino con la comunità nazionale, sono in larga parte sovrapponibili e comunque sempre coerenti con i valori enumerati dall’art. 2 TUE, che stanno alla base della “società europea”.
7.3.− La sentenza n. 63 del 2026 ha dichiarato non fondata la questione – sollevata dal Tribunale ordinario di Torino − relativa alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE.
Questa Corte ha rilevato che la citata decisione della CGUE sul caso maltese del 2025 «rappresenta un coerente sviluppo delle sentenze precedenti, che hanno considerato giustificate – anche se sindacabili sotto il profilo della proporzionalità – norme nazionali che disponevano la perdita della cittadinanza, in quanto dirette a “proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso [lo Stato membro] e i suoi cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza” (grande sezione, sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, punto 51; nello stesso senso le citate sentenze Stadt Duisburg, punto 37, e Tjebbes, punto 31; grande sezione, sentenza 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung, punto 52), e a garantire la permanenza di un legame effettivo con lo Stato membro: “è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza” (così, ancora, la citata sentenza Tjebbes, punto 35). Però, “tenuto conto dell’importanza che il diritto primario dell’Unione attribuisce allo status di cittadino dell’Unione che, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, spetta alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne derivano, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione” (si veda la citata sentenza della Corte di giustizia Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 38)» (punto 10).
Questa Corte ha ritenuto non pertinente, rispetto al censurato art. 3-bis, la giurisprudenza della Corte di giustizia che, di fronte a norme nazionali che incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, considera necessario un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità. La sentenza n. 63 del 2026 ha rilevato che «[l]e pronunce della Corte di giustizia sopra citate riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto. Secondo la Corte di giustizia, le norme privative della cittadinanza ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione quando comportano la perdita di uno status riconosciuto e dei diritti correlati (sentenze Rottmann, punto 49; Stadt Duisburg, punto 36; Tjebbes, punto 32; Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 30; Wiener Landesregierung, punti 39-41 e 48; si veda anche grande sezione, sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, punto 42: “l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione”). La Corte di giustizia sottolinea che le conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza “non possono essere ipotetiche o eventuali”: sentenza Tjebbes, punto 40 (nello stesso senso sentenze Stadt Duisburg, punto 50; Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 54; Wiener Landesregierung, punto 59)» (punto 10).
Proprio «in quanto le norme nazionali incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, è necessario, secondo la Corte di giustizia, un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità. Tale esame non sarebbe neppure ipotizzabile qualora lo status di cittadino europeo non sia accertato e, dunque, nessun diritto sia concretamente esercitabile dai soggetti interessati. La ratio della giurisprudenza europea è presidiare la cittadinanza dell’Unione intesa come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri: tale ratio viene meno nel caso di specie, perché per nessuno dei destinatari del censurato art. 3-bis lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo. In definitiva, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dal rimettente non sono pertinenti perché le norme censurate, come precisato nel punto 8.3., non dispongono una perdita della cittadinanza italiana» (ancora punto 10).
Questa Corte ha dunque respinto, nella sentenza n. 63 del 2026, la richiesta, avanzata dalle parti, di operare un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità tra il censurato art. 3-bis e gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo sussistenti i presupposti che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, esonerano dal dovere di operare il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, grande sezione, sentenze 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling, e 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi; sentenza 6 ottobre 1982, causa C- 283/81, Cilfit e altri).
8.− Nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026, nella memoria integrativa le parti hanno chiesto, in via subordinata, di restituire gli atti al giudice a quo, al fine di tener conto dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 13818 del 2026.
Tale richiesta non può essere accolta. La citata ordinanza n. 13818 del 2026 non fa che confermare la precedente giurisprudenza relativa alla materia della cittadinanza, precisando che, come sostenuto da questa Corte, in assenza di accertamento chi ha acquistato la cittadinanza italiana per filiazione «non può godere di tale status e dei diritti e delle prerogative connesse nei rapporti con gli altri e con l’ordinamento stesso» (punto 2.7.). Inoltre, la Corte di cassazione ha chiarito che anche la mancata comunicazione dell’appuntamento (che si traduce in un ostacolo alla presentazione della domanda) crea un interesse a proporre l’azione giurisdizionale di accertamento, così smentendo l’assenza di rimedi idonei a superare le disfunzioni amministrative.
Nello stesso giudizio, le parti hanno presentato un’istanza di rinvio (ribadita nel corso dell’udienza pubblica), affermando che l’applicabilità del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, alle persone nate prima del decreto stesso sarebbe oggetto di un quesito rimesso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione a seguito dell’ordinanza della stessa Corte, sezione prima civile, 18 luglio 2025, n. 20122, e che la decisione delle sezioni unite sarebbe di prossima pubblicazione.
Tale istanza non può essere accolta. Alle sezioni unite non è stato rimesso un quesito sull’applicabilità del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, alle persone nate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, bensì un quesito relativo «all’interpretazione e all’applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 12 della legge n. 555 del 1912» (così il provvedimento del Primo Presidente del 25 settembre 2025).
9.− Nei presenti giudizi riuniti, le parti hanno nuovamente chiesto – sia nelle difese scritte che durante l’udienza pubblica − di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di avere un chiarimento sul significato degli artt. 9 TUE e 20 TFUE e sulla compatibilità dell’art. 3-bis rispetto ad essi.
In particolare: a) nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026 si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo, fra l’altro, che questa Corte proponga un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sul significato dei citati parametri europei; b) nello stesso giudizio, nella memoria integrativa, la parte ha chiesto, in via subordinata, di disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla compatibilità della disciplina censurata con l’art. 9 TUE e con l’art. 20 TFUE, «sotto i profili della proporzionalità, dell’effettività della tutela e del divieto di irragionevoli restrizioni nell’accesso allo status di cittadino europeo»; c) nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 le parti hanno chiesto, nella memoria integrativa, di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in relazione ai profili di incompatibilità con l’art. 20 TFUE, con la libertà di circolazione e con gli artt. 7 e 9 CDFUE; d) nel corso dell’udienza pubblica, la difesa di F. C.D.S.C. ha ribadito la richiesta di rinvio pregiudiziale descritta sub a).
9.1.− La richiesta sub b) dev’essere disattesa in quanto il quesito non risulta rilevante per la decisione del giudizio. La parte ha formulato la richiesta in relazione alla questione lasciata impregiudicata da questa Corte nella sentenza n. 63 del 2026 (punto 9.1.: «Resta impregiudicata, peraltro (in quanto estranea al giudizio a quo e dunque non sollevata dal rimettente), la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025»), che considera compresa fra quelle sollevate dal Tribunale di Campobasso.
In realtà, il rimettente fa riferimento generico a «fattori burocratici» che possono ritardare la presentazione della domanda amministrativa o giudiziale, senza mai menzionare specificamente il caso di chi ha avviato la procedura amministrativa prima del 28 marzo 2025 ma non ha mai ricevuto la comunicazione dell’appuntamento. Del resto, nell’ordinanza del Tribunale di Campobasso non si afferma mai che i ricorrenti avevano chiesto l’appuntamento in via amministrativa: anzi, si precisa espressamente che non è «stata proposta alcuna domanda in via amministrativa», «né, del resto, la stessa risultava […] proponibile», in quanto nella linea di discendenza una donna aveva avuto un figlio prima del 1948. Risulta, dunque, che i soggetti interessati hanno rinunciato a percorrere la via dell’accertamento amministrativo, tenendo conto della diversa prassi seguita dalla pubblica amministrazione e dai giudici nel dare seguito alla sentenza n. 30 del 1983 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non attribuivano la cittadinanza per nascita al figlio di madre cittadina (secondo la Corte di cassazione, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono inapplicabili anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana – sentenza n. 4466 del 2009 – mentre la pubblica amministrazione ha continuato a seguire la circolare del Ministero dell’interno K.28.1 dell’8 aprile 1991, intitolata «Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano», secondo la quale «i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana»).
Dunque, la questione lasciata impregiudicata dalla sentenza n. 63 del 2026 non è stata sollevata dal Tribunale di Campobasso e non era peraltro rilevante nel suo giudizio (come evidenziato dalla difesa statale, nell’udienza pubblica).
9.2.− Anche la richiesta sub c) – nella parte relativa alla libertà di circolazione e agli artt. 7 e 9 CDFUE – non può essere accolta in quanto il quesito non è rilevante per la decisione del giudizio. Infatti, la parte chiede un chiarimento su tali norme europee là dove censura la condizione prevista dall’art. 3-bis, comma 1, lettera c) («un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana»), ma tale norma non è contestata dal Tribunale di Campobasso.
9.3.− Sono invece rilevanti, al fine della decisione del giudizio in esame, le richieste sub a) (ribadita nel corso dell’udienza pubblica) e sub c), nella parte relativa all’art. 20 TFUE.
Il Tribunale di Campobasso censura l’art. 3-bis, nella parte sopra indicata (punto 5), anche per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Dunque, un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati.
Questa Corte ha già dichiarato non fondata tale questione nella sentenza n. 63 del 2026, ampiamente richiamata sopra (punto 7.3.). Tuttora ritiene di essersi uniformata, in quella decisione, alle indicazioni provenienti dalle pronunce della CGUE, atteso che il censurato art. 3-bis non ha avuto alcun impatto su diritti collegati allo status di cittadino europeo, perché per nessuno dei destinatari dell’art. 3-bis quello status era giuridicamente certo, sicché nessun diritto ad esso inerente era concretamente esercitabile. Nel caso in esame, non risulta configurabile un esame individuale delle conseguenze prodotte dall’art. 3-bis sulla «vita privata» degli interessati (art. 7 CDFUE, richiamato dalla citata sentenza Udlændinge-og Integrationsministeriet), in attuazione del principio di proporzionalità, perché per nessuno dei destinatari dell’art. 3-bis la vita privata si svolgeva concretamente nell’ambito del diritto dell’Unione.
L’art. 3-bis, nell’attuare il principio del genuine link, risulta in realtà coerente con la visione della cittadinanza (dello Stato membro ed europea) delineata dalla CGUE nella citata decisione del 2025 sul caso maltese (punto 96: «il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro risiede nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri»). Esso evita che persone nate all’estero, aventi un’altra cittadinanza e prive di un legame significativo con l’Italia, possano chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, acquisendo il diritto di circolare nei Paesi dell’Unione europea. La necessità di un legame effettivo non significa solo reciproca solidarietà tra Stato e cittadino ma implica anche condivisione di principi, che sono espressione di valori, e «[l]a cittadinanza dell’Unione si fonda […] sui valori comuni contenuti nell’articolo 2 TUE» (punto 95 della citata decisione sul caso maltese).
Come visto, tuttavia, nel presente giudizio le parti hanno reiterato la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, al fine della decisione della questione relativa alla violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
In omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE (da ultimo, ordinanza n. 161 del 2024) e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione (Corte di giustizia, sezione terza, sentenza 12 febbraio 2026, causa C-56/25, Petlichev, punto 56; grande sezione, sentenza 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione europea, punti 206 e 213; grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C430/21, RS, punto 72), questa Corte intende dare seguito a tali richieste.
10.− Il giudizio in esame va pertanto sospeso e alla Corte di giustizia va sottoposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il seguente quesito:
– se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione;
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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