SENTENZA N. 13
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 10 febbraio 2025, depositato in cancelleria il successivo 11 febbraio, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;
uditi gli avvocati Nicola Dumas ed Enrico Pistone Nascone per la Regione siciliana, nonché l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2025, notificato il 10 febbraio 2025 e depositato il successivo 11 febbraio, la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», in riferimento all’art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli artt. 117, terzo comma; 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, secondo comma, in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione.
Al momento della proposizione del ricorso, l’articolo oggetto di contestazione stabiliva, anzitutto, al comma 1, che «[f]ermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista»; disponeva, poi, al comma 2, che «[i]l soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall’articolo 14 del presente decreto: a) alla regione territorialmente competente, o all’ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione I; b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione II»; prevedeva, infine, al comma 13 che «[f]atta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all’allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990».
1.1.– Secondo la ricorrente, tali previsioni normative sarebbero censurabili nella parte in cui escludono qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti off-shore e, altresì, nella parte in cui affidano esclusivamente allo Stato, ancorché previa intesa con la regione interessata, la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di cui all’Allegato C, Sezione II, del d.lgs. n. 190 del 2024. Ciò per ritenuta violazione dell’art. 14, lettere d), l) e n), dello statuto speciale della Regione siciliana, nonché degli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, 3 e 120 Cost.
1.2.– Più in particolare, i commi 1, 2 e 13 dell’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024 violerebbero anzitutto l’art. 14, lettera d), dello statuto speciale della Regione siciliana, dal momento che, costituendo la produzione di energia un’attività industriale e attribuendo lo statuto speciale alla Regione la potestà legislativa esclusiva nella materia «industria e commercio», la riserva allo Stato della competenza in materia di autorizzazione unica e valutazione d’impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia cancellerebbe del tutto la predetta competenza esclusiva regionale. Né contrari argomenti potrebbero desumersi dalla necessità che l’autorizzazione sia rilasciata previa intesa con la regione interessata, intervenendo detta intesa solo a valle del procedimento amministrativo preordinato alla formazione del titolo autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni d’impatto ambientale e rimanendo pertanto le regioni estromesse da ogni attività valutativa sul merito del progetto.
1.3.– Sarebbe altresì violato l’art. 14, lettera n), dello statuto speciale, che include nelle materie di competenza legislativa esclusiva regionale la «tutela del paesaggio» e la «conservazione delle antichità e delle opere artistiche». Ad avviso della ricorrente, infatti, gli impianti di produzione di maggior potenza, come le pale eoliche e gli impianti fotovoltaici, oltre a trasformare profondamente il paesaggio tradizionale, potrebbero incidere significativamente sui siti archeologici siciliani, compromettendone l’integrità e la conservazione.
1.4.– Sarebbe, ancora, violato l’art. 14, lettera l), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di pesca, dal momento che le norme impugnate avrebbero sottratto alle regioni qualsiasi potestà e/o competenza in ordine all’autorizzazione unica allo stabilimento di impianti off-shore qualunque ne sia la potenza, senza nemmeno prevedere la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, così dimenticando non solo l’impatto che gli impianti off-shore possono avere sul paesaggio e sui siti archeologici marini, ma soprattutto le rilevanti implicazioni che essi hanno per la pesca, peraltro evidenziate dallo stesso comma 13 dell’art. 9, nella parte in cui stabilisce che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, deve esprimersi anche il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste «per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima».
1.5.– Sarebbero infine violati gli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, 120, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. Il primo perché le norme impugnate lederebbero la competenza legislativa concorrente nella materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (sono richiamate, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 106 del 2020, n. 226 del 2009, n. 378 e n. 367 del 2007) e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (è richiamata la sentenza n. 303 del 2003); il secondo perché solo la partecipazione dell’ente regionale potrebbe rendere la disciplina della materia conforme ai dettami dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza nell’allocazione delle funzioni amministrative (sono richiamate le sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022 e n. 87 del 2018); il terzo perché la cancellazione delle competenze anche esclusive della Regione siciliana si porrebbe in contrasto col principio di leale collaborazione, inteso nella sua ampia accezione costituzionale di contemperamento delle finalità perseguite dallo Stato e dalle regioni (sono richiamate le sentenze n. 16 del 2024, n. 213 del 2006 e n. 81 del 2007); il quarto, infine, perché sarebbe del tutto irragionevole la scelta di riservare in via esclusiva allo Stato la potestà autorizzatoria in materia di impianti elettrici da fonti rinnovabili in aree su cui vi è una significativa convergenza di competenze regionali.
2.– Con atto depositato il 19 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
2.1.– In limine, la difesa statale ha eccepito che le conclusioni del ricorso, con cui si chiede la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, del d.lgs. n. 190 del 2024, difetterebbero di coerenza rispetto alle censure ivi formulate, che concernono soltanto «alcuni incisi, periodi, parti delle disposizioni impugnate», e, altresì, che mancherebbe del tutto la motivazione a suffragio dell’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo citato.
2.2.– Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha premesso che, rientrando le norme impugnate nell’ambito della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che l’art. 117, terzo comma, Cost. configura come materia di legislazione concorrente, e non rinvenendosi, negli elenchi contemplati dallo statuto speciale della Regione siciliana, alcuna materia analoga, troverebbe applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a tenor del quale «[s]ino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», di talché, in subiecta materia, anche la Regione siciliana disporrebbe (soltanto) di una competenza legislativa concorrente del tutto analoga a quella delle regioni a statuto ordinario.
2.3.– Per altro, ma concorrente, profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che, per quanto concerne la specifica disciplina dell’autorizzazione di impianti a fonte rinnovabile, l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), poi abrogato dall’art. 15, comma 1, e relativo Allegato D, lettera d), del d.lgs. n. 190 del 2024, disponeva il medesimo riparto di competenze autorizzative adesso contestato dalla parte ricorrente, stabilendo che erano attribuite alle regioni le autorizzazioni di impianti di produzione rinnovabile fino a 300 MW (on-shore) e allo Stato le autorizzazioni in materia di impianti di produzione on-shore superiori a 300 MW e in materia di impianti off-shore. La normativa censurata, anzi, proprio nella prospettiva di un rafforzamento della cooperazione con le regioni, si sarebbe limitata a introdurre per gli impianti di produzione on-shore la necessità della previa acquisizione dell’intesa con la regione interessata.
2.4.– Tanto premesso, l’Avvocatura generale dello Stato ha argomentato per la non fondatezza di tutti i profili di censura. Premesso che le norme impugnate costituiscono attuazione della delega contenuta nell’art. 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), finalizzata all’«adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, [a]lla razionalizzazione, [a]l riordino e [a]lla semplificazione della medesima normativa», nell’ottica «della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese» (così il comma 4 dell’art. 26 citato) e che la disciplina della concorrenza costituisce materia trasversale suscettibile di prevalere anche sulle competenze delle regioni a statuto speciale (è ricordata la sentenza di questa Corte n. 430 del 2007), non sarebbe ravvisabile alcuna lesione dell’autonomia legislativa della Regione ricorrente, nemmeno pel profilo del carente coinvolgimento nel procedimento di autorizzazione unica, in ragione della necessaria partecipazione della Regione medesima alla conferenza di servizi prevista dall’art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 190 del 2024. Inoltre, fermo restando che l’Allegato C al medesimo decreto legislativo nulla muterebbe quanto al riparto di competenze in materia di valutazione ambientale, che resterebbe affidato ai pertinenti allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le norme impugnate, per la valenza di semplificazione e accelerazione delle funzioni amministrative che loro è propria, costituirebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui pure le regioni a statuto speciale sarebbero tenute a prestare osservanza (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 90 del 2023 e n. 252 del 2022), anche in ragione dell’attitudine a garantire quei livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve assicurare su tutto il territorio nazionale (è richiamata, con riguardo all’autorizzazione unica già prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, la sentenza n. 58 del 2023).
Con specifico riguardo all’autorizzazione relativa agli impianti off-shore, poi, la non fondatezza delle censure balzerebbe in evidenza per il sol fatto che la disposizione impugnata costituirebbe mera conseguenza dell’attribuzione allo Stato della potestà di utilizzare il demanio marittimo e il mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia, attribuzione già contemplata dall’art. 1, comma 7, lettera l), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in relazione al quale la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate quanto alla riserva in via esclusiva allo Stato della potestà autorizzatoria per l’accesso alle attività energetiche off-shore (sono citate le sentenze n. 88 del 2009 e n. 383 del 2005).
2.5.– Successivamente alla costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2025, n. 60, ha modificato l’art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024, stabilendo che per gli impianti off-shore di cui alle lettere t) e v) della Sezione II del medesimo Allegato C «il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata».
2.6.– La Regione siciliana ha depositato memoria oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 7, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
2.7.– Nelle more della presente decisione, l’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024 è stato ulteriormente modificato dapprima dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), poi dall’art. 8 del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).
Considerato in diritto
3.– Con il ricorso in epigrafe la Regione siciliana ha impugnato l’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del d.lgs. n. 190 del 2024, proponendo plurime questioni di legittimità costituzionale.
Le norme impugnate, adottate a seguito di delega conferita dall’art. 26 della legge n. 118 del 2022, disciplinano, nell’ambito dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il procedimento per l’«autorizzazione unica» prescritta per gli impianti di maggior dimensione, individuati nella Sezione II dell’Allegato C al decreto legislativo citato in relazione alla capacità di generare una potenza superiore a 300 MW.
3.1.– Nella versione precedente le modifiche apportate dall’art. 4-bis del d.l. n. 19 del 2025, come convertito, l’art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024 distingueva il procedimento a seconda che riguardasse impianti sulla terraferma (cosiddetti on-shore) o impianti in mare (cosiddetti off-shore), stabilendo che solo nel primo caso il provvedimento autorizzatorio unico era rilasciato «previa intesa con la regione o le regioni interessate». A seguito della modifica introdotta dal citato art. 4-bis, invece, il medesimo comma 13 dispone che per gli impianti off-shore di cui alle lettere t) e v) della Sezione II del medesimo Allegato C «il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata».
Va nondimeno rilevato che l’impugnativa della Regione ha riguardato esclusivamente la versione della norma precedente la modifica di cui s’è detto né sono state proposte ulteriori impugnative nei confronti di quest’ultima.
4.– Ciò posto, le censure prospettate nel ricorso possono distinguersi in due gruppi: con un primo, la Regione ha lamentato che il legislatore statale abbia dettato una disciplina del procedimento autorizzatorio confliggente con le previsioni dello statuto speciale che le attribuiscono potestà legislativa esclusiva nelle materie «industria e commercio» (art. 14, lettera d, dello statuto speciale), «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità» (art. 14, lettera n, dello statuto speciale) e «pesca» (art. 14, lettera l, dello statuto speciale); con un secondo, ha lamentato la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., che le attribuisce potestà legislativa concorrente nelle materie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», deducendo altresì violazione dei princìpi di sussidiarietà di cui all’art. 118, quarto comma, di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
4.1.– Tutte le censure muovono da un duplice assunto: le norme impugnate escluderebbero «qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti off-shore» e, per quanto riguarda gli impianti siti sulla terraferma di cui alla Sezione II dell’Allegato C, affiderebbero «ogni competenza amministrativa sull’autorizzazione unica e sulla valutazione d’impatto ambientale allo Stato, limitandosi a prevedere l’intesa con la regione interessata prima del rilascio del titolo»; né potrebbe la previsione dell’intesa sanare i vizi denunciati, giacché «l’intesa interviene a valle dell’attività amministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni di impatto ambientale ed estromette la Regione dall’esercizio di potestà valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto».
5.– Nel costituirsi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che le anzidette doglianze, riguardando di fatto solo «alcuni incisi, periodi, parti delle disposizioni impugnate», risulterebbero disallineate rispetto al petitum del ricorso, col quale si è chiesto invece di «dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella C del D.lgs. n. 190 del 24 novembre 2024». Mancherebbe, inoltre, ogni motivazione a sostegno della censura d’illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 9.
L’eccezione non è fondata.
Indipendentemente dal fatto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il thema decidendum possa essere delimitato in funzione delle censure che la parte motiva dell’atto di promovimento effettivamente rivolge alla norma di cui è denunciata l’illegittimità costituzionale (fra le tante, quanto ai giudizi in via incidentale, sentenze n. 267 e n. 223 del 2020; quanto ai giudizi in via principale, sentenza n. 219 del 2012), non è dubbio che, nella specie, le censure proposte dalla ricorrente, riguardando sia la mancata partecipazione al procedimento autorizzatorio unico relativo agli impianti off-shore, sia la ridotta partecipazione al procedimento autorizzatorio relativo agli impianti sulla terraferma, mirino a contestare la complessiva logica del procedimento disegnato dall’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, di talché risulta conseguente l’estensione delle censure anche al suo comma 2, disciplinando quest’ultimo la forma della domanda, cioè dell’atto di impulso del procedimento amministrativo istituito da una legge di cui si denuncia la contrarietà a Costituzione.
6.– Sempre preliminarmente, occorre rilevare che la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2025, n. 27 di autorizzazione alla proposizione del ricorso (invero motivata per relationem con il richiamo alla nota dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 30 gennaio 2025, n. 1656) non risulta perfettamente allineata al contenuto del ricorso: in essa, infatti, con riguardo al principio di leale collaborazione, viene evocato il parametro di cui all’art. 5 Cost., che non è invece menzionato nel ricorso stesso; inoltre, in nessuna parte della delibera si accenna alla violazione delle norme attributive di potestà legislativa esclusiva alla Regione nelle materie «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità» (art. 14, lettera n, dello statuto speciale) e di quelle attributive di potestà legislativa concorrente nella materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sebbene, sul punto, la difesa statale non abbia formulato eccezioni di sorta, è d’uopo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel pretendere, nei giudizi in via principale, la necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, in ragione della natura politica della scelta di proporre il gravame, con la conseguente inammissibilità delle censure che riguardano parametri non evocati nella prima (tra le più recenti, sentenza n. 163 del 2023 e precedenti ivi riportati). Per converso, allorché la delibera abbia (anche implicitamente) evocato un parametro, ben può la difesa tecnica «integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura» nel senso corrispondente (tra le molte, sentenze n. 50 del 2023, n. 128 del 2018 e n. 232 del 2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che il riferimento della delibera alla «violazione dell’art. 117 Cost. in materia di legislazione concorrente» possa far salva l’impugnazione della norma quanto alla violazione della competenza legislativa concorrente nella materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (art. 117, terzo comma, Cost.).
Diversamente deve dirsi, invece, per il parametro di cui all’art. 14, lettera n), dello statuto speciale della Regione siciliana: nella delibera, infatti, esso è evocato solo con riguardo alla competenza legislativa esclusiva in materia di industria e commercio (lettera d) e pesca (lettera l).
La censura di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, del d.lgs. n. 190 del 2024, prospettata in riferimento all’art. 14, lettera n), dello statuto speciale della Regione siciliana va, pertanto, dichiarata inammissibile.
7.– Ancora preliminarmente, assume rilievo l’intervenuta parziale modifica che all’art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024, è stata apportata dall’art. 4-bis del d.l. n. 19 del 2025.
Come già si è visto (supra, punto 2.5.), l’art. 4-bis del d.l. n. 19 del 2025, come convertito nei termini anzidetti, ha modificato il comma 13 dell’impugnato art. 9, disponendo che, nel caso degli impianti off-shore di cui alle lettere t) e v) della Sezione II dell’Allegato C, «il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata».
7.1.– Fermo restando che la Regione siciliana non ha preso posizione alcuna, nei propri atti difensivi, su tale modifica, deve anzitutto escludersi che lo ius superveniens abbia potuto determinare la cessazione della materia del contendere quanto alle censure relative al procedimento autorizzatorio concernente gli impianti off-shore.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nei giudizi in via principale la cessazione della materia del contendere sopravviene solo allorché lo ius superveniens abbia effetti pienamente satisfattivi delle pretese avanzate col ricorso e, medio tempore, la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione (ex multis, ordinanza n. 96 del 2023 e precedenti ivi richiamati).
Nella specie – in disparte la questione dell’eventuale applicazione della norma impugnata (della quale si dirà infra, punto 7.3.) – non può ritenersi che la modifica determini tali effetti pienamente satisfattivi, se sol si considera che le censure avverso la disciplina del procedimento autorizzatorio degli impianti su terraferma concernono precisamente l’insufficiente coinvolgimento dell’ente regionale nel procedimento stesso e che, nella prospettiva della ricorrente, altrettanto non può non valere quanto alle modalità di partecipazione che sono state introdotte per gli impianti off-shore.
7.2.– D’altra parte, deve escludersi che, a fronte di un innovativo ius superveniens, sia possibile il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma per come novellata: per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, tale trasferimento postula non soltanto che le modifiche non siano satisfattive, ma altresì che esse abbiano carattere marginale, dal momento che, diversamente opinando, questa Corte verrebbe a supplire impropriamente la parte interessata nell’osservanza dell’onere di impugnazione (così, tra le più recenti, sentenze n. 195 del 2024 e n. 220 del 2021). E se, nel caso di specie, può senz’altro ritenersi che le modifiche sopraggiunte non siano satisfattive, non può, per converso, affermarsi che esse siano anche marginali, essendosi prevista una partecipazione al procedimento della «regione costiera interessata» che prima, invece, era del tutto assente e risultando, per conseguenza, non più conferenti le censure di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente (si veda, per analoghe considerazioni, la sentenza n. 44 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto).
7.3.– Deve rilevarsi, semmai, che la ricordata modifica normativa ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente in ordine alle censure di legittimità costituzionale in esame.
Fermo restando che il giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto, presupponendo la mera pubblicazione di una legge che possa ledere il riparto delle competenze fra Stato e regioni e prescindendo dagli effetti che questa abbia prodotto (così, fra le più recenti, sentenze n. 192 del 2024 e n. 248, n. 24, n. 21 e n. 4 del 2022), si deve osservare che la sopravvenuta modifica della norma impugnata, in difetto delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere o per operare il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma per come novellata, è suscettibile di determinare comunque il venir meno della funzione del ricorso, che in tanto ha ragion d’essere in quanto concerna norme vigenti o che, se non più vigenti, abbiano medio tempore trovato concreta applicazione, conformando in coerenza con le proprie prescrizioni specifici e determinati casi della vita.
Si tratta di una conclusione che – è bene sottolinearlo – non inficia la ricordata natura “astratta” del giudizio in via principale, ma al contrario ne valorizza la natura di “giudizio”: non si può pensare ch’esso resti indifferente al venir meno del proprio oggetto (cioè al venir meno di una norma che sia vigente, o che, qualora non lo sia più, abbia già trovato concreta applicazione), altrimenti si trasformerebbe in una contesa meramente accademica e questa Corte, in sostanza, finirebbe per essere chiamata a render pareri sull’astratto riparto delle competenze fra Stato e regioni e non su una concreta norma di legge che se ne ritenga violativa.
Ne è riprova la circostanza che, in presenza di sopravvenienze normative che abbiano soppresso o modificato la legge costituente oggetto del giudizio in via principale, questa Corte ha costantemente verificato, prima di procedere all’esame del merito delle censure, se la norma avesse medio tempore trovato applicazione, talora presumendolo (così, ad esempio, la sentenza n. 151 del 2024), talaltra ricavando argomenti in tal senso dalle dichiarazioni o dal comportamento delle parti (tra le tante, sentenze n. 197 e n. 68 del 2024, n. 44 del 2018, n. 44 del 2014, n. 326 del 2010, n. 215 del 1985), talaltra ancora sollecitando queste ultime a fornire chiarimenti sul punto, tramite specifici quesiti formulati ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle Norme integrative (sentenza n. 242 del 2022).
Né rileva che l’anzidetto esame sia stato per lo più condotto al fine di dichiarare o meno la cessazione della materia del contendere: fin dalle sue prime pronunce, infatti, questa Corte ha considerato la cessazione della materia del contendere non come una pronuncia di estinzione del giudizio, ma come una vera e propria pronuncia relativa all’oggetto del giudizio (sentenza n. 74 del 1960), la cui adozione doveva necessariamente conseguire alla sopravvenuta abrogazione o modifica delle norme oggetto di scrutinio, in considerazione del venir meno dell’interesse a contestarne la legittimità costituzionale (tra le tante, sentenze n. 350 del 2000, n. 482 del 1995, n. 294 del 1986, n. 37 del 1983 e n. 40 del 1972).
Che peraltro, successivamente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere sia stata più rigorosamente ancorata al carattere satisfattivo dello ius superveniens (ad esempio, sentenze n. 44 del 2014, n. 272 del 2005 e, più recentemente, n. 197 e n. 195 del 2024, n. 222 del 2022, nonché n. 25 e n. 16 del 2020; ordinanze n. 96 del 2023, n. 118 e n. 117 del 2010), coerentemente con l’accezione dell’istituto che notoriamente è stata accolta nell’ambito del processo amministrativo, è circostanza irrilevante ai fini che qui occupano, non potendo logicamente dubitarsi che una modifica legislativa possa incidere a tal punto sulla norma originariamente impugnata da determinare il venir meno dell’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale e, con esso, dell’interesse a proseguirlo (sentenze n. 44 del 2018, n. 141 del 2016, n. 44 del 2014, n. 326 del 2010, n. 71 del 2005 e n. 197 del 2003).
Ciò posto, nel caso di specie, questa Corte ha rivolto alle parti un quesito ex art. 10, comma 3, delle menzionate Norme integrative, per conoscere se, nel periodo di vigenza della norma originariamente impugnata, fossero state rilasciate autorizzazioni uniche concernenti impianti off-shore prospicienti le coste siciliane o si fossero comunque concluse conferenze di servizi a essi relative senza che fosse stata sentita la Regione siciliana. Avendo la difesa statale risposto negativamente, senza che la difesa regionale abbia offerto elementi o formulato osservazioni in senso contrario, deve escludersi che la norma impugnata abbia avuto alcuna applicazione anteriormente alla modifica di cui s’è detto. Dal momento che trattasi di norma procedimentale e che la giurisprudenza amministrativa è saldamente attestata nel ritenere che, in ossequio al principio tempus regit actum, il provvedimento finale deve essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, 13 giugno 2025, n. 5153; sezione terza, 13 gennaio 2025, n. 212; sezione quarta, sentenza 11 novembre 2014, n. 5524), deve escludersi che essa possa essere suscettibile di applicazione in futuro, dovendo ormai le autorizzazioni uniche relative a impianti off-shore essere rilasciate «sentita la regione costiera interessata».
Le questioni di legittimità costituzionale concernenti il procedimento amministrativo relativo agli impianti off-shore vanno pertanto dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
8.– Venendo alle censure concernenti il procedimento autorizzatorio previsto per gli impianti su terraferma (cosiddetti on-shore), deve anzitutto escludersi che possano configurarsi conseguenze in punto di ammissibilità dell’impugnazione per il fatto – evidenziato dalla difesa statale – che l’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024 ha ripartito le competenze autorizzatorie in modo identico a quanto già previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (ora abrogato dall’art. 15, comma 1, e dall’Allegato D, lettera d), dello stesso d.lgs. n. 190 del 2024): per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nei giudizi in via principale non opera l’istituto dell’acquiescenza, sicché la circostanza che una norma riproduca in tutto o in parte un’altra previgente non ne preclude l’impugnazione, rendendo semmai attuale l’interesse a proporla (tra le tante, sentenze n. 22 del 2025, n. 24 e n. 23 del 2022 e n. 171 del 2018).
9.– Deve invece ritenersi che la Regione siciliana non abbia adeguatamente motivato le censure concernenti il procedimento autorizzatorio relativo agli impianti su terraferma.
9.1.– Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte è particolarmente rigorosa nel richiedere che l’atto introduttivo dei giudizi in via principale contenga un’adeguata motivazione, ponendo a carico della parte ricorrente non soltanto l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche quello di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, ritenendo per converso insufficiente una motivazione meramente assertiva (da ultimo, sentenza n. 126 del 2025) e che non chiarisca «il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato» (da ultimo, sentenza n. 103 del 2024).
9.2.– Ciò premesso, va rilevato che – come già accennato (supra, punto 4.1.) – le censure rivolte nei confronti del procedimento autorizzatorio relativo agli impianti su terraferma ruotano tutte attorno a un medesimo presupposto: le norme impugnate – questa è la doglianza – affiderebbero «ogni competenza amministrativa sull’autorizzazione unica e sulla valutazione d’impatto ambientale allo Stato, limitandosi a prevedere l’intesa con la regione interessata prima del rilascio del titolo», ma la previsione dell’intesa non potrebbe sanare i vizi denunciati, giacché «l’intesa interviene a valle dell’attività amministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni di impatto ambientale ed estromette la Regione dall’esercizio di potestà valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto».
9.3.– Questo essendo il presupposto delle censure, è agevole rilevare che esse concernono non tanto la circostanza dell’avvenuto conferimento del potere autorizzatorio allo Stato d’intesa con la regione, quanto il fatto che l’intesa prevista dall’art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024 non consentirebbe alla regione alcun esercizio di potestà valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto. Ma trattasi di doglianza nient’affatto perspicua, dal momento che, giusta il procedimento complessivamente disegnato dal citato art. 9, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione procedente è tenuta: a) a rendere disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita a corredo dell’istanza, di modo che ciascuna possa verificarne la completezza e richiedere, se del caso, le necessarie integrazioni in relazione ai profili di propria competenza (comma 4); b) a convocare la conferenza di servizi (comma 8), individuata come luogo in cui confluiscono «tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1» (comma 10, lettera b).
Tale essendo il quadro normativo, la ricorrente non chiarisce perché non potrebbe essere destinataria della documentazione relativa al progetto, né perché non potrebbe essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi chiamata a deliberare su di esso, né, infine, perché la partecipazione alla conferenza di servizi non potrebbe permetterle di formulare tutte le valutazioni concernenti il merito del progetto, a tutela delle prerogative che le spettano. E tale omissione, impedendo di comprendere il meccanismo attraverso cui si realizzerebbero le lesioni lamentate nei riguardi delle competenze legislative regionali, sia esclusive che concorrenti, non può che comportare l’inammissibilità di tutte le questioni proposte nei riguardi della disciplina autorizzatoria degli impianti su terraferma.
9.4.–Per completezza di descrizione del quadro normativo, occorre infine evidenziare che la modifica all’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, intervenuta, nelle more della presente decisione, a opera dell’art. 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 175 del 2025, non ha incidenza sulle norme impugnate.
Tale modifica riguarda infatti esclusivamente il comma 3 dell’art. 9, non oggetto di impugnazione, e ivi sostituisce il rinvio all’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», «Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili» (del quale il suddetto d.l. stabilisce l’abrogazione), con quello al nuovo art. 11-bis, «Aree idonee su terraferma», del d.lgs. n. 190 del 2024, introdotto dal medesimo d.l. n. 175 del 2025.
La seconda e più consistente modifica, intervenuta nelle more della presente decisione, apportata dal d.lgs. n. 178 del 2025, concerne, per quanto qui interessa, i commi 1, 2 e 13 dell’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024.
Le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, essenzialmente, rafforzano il principio di integrazione procedimentale, ricomprendendo all’interno del procedimento unico i titoli edilizi, e introducono inoltre elementi di semplificazione, mentre le modifiche apportate al quarto periodo del comma 13 dell’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, per quanto riguarda il procedimento relativo agli «impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584», eliminano il riferimento alla regione. La declaratoria di inammissibilità di cui al precedente punto 9.3., radicata nel difetto di motivazione della lamentata lesione che caratterizza il gravame, fa sì che non ci si debba interrogare sulla possibilità di trasferire le quaestiones de legitimitate sulle nuove modifiche, che peraltro non sono marginali (considerata la loro portata) e lasciano ferma la norma dettata dall’art. 9, comma 13, primo periodo, norma che la ricorrente non considera rispettosa degli interessi e delle prerogative regionali, pur non delucidando – come detto – quale sia il meccanismo lesivo lamentato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosse, in riferimento all’art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli artt. 117, terzo comma; 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, secondo comma, in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI