Sentenza  128/2026 (ECLI:IT:COST:2026:128) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del 06/05/2026;    Decisione  del 06/05/2026
Deposito de˙l 16/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 89, c. 2°, secondo periodo, del regio decreto 31/08/1933, n. 1592.
Massime: 
Atti decisi: ord. 203/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 128

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, seconda sezione, nel procedimento vertente tra M.R. R. e un’università statale della Campania, con sentenza non definitiva del 27 giugno 2025, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti l’atto di costituzione di M.R. R., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi l’avvocata Benedetta Leone per M.R. R. e l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Ritenuto in fatto

1.− Con sentenza non definitiva del 27 giugno 2025, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) «nella parte in cui fa discendere quale conseguenza necessaria dell’applicazione della sanzione [della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno] di cui all’art. 87, primo comma, n. 2 […], ove essa venga irrogata in relazione a condotte che abbiano compromesso l’onore e la dignità del professore, l’ineleggibilità alle cariche di Rettore dell’Università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni», «senza attribuire all’organo [competente a comminare la sanzione il potere] di non applicare [l’interdizione] o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti».

1.1.− Il giudice amministrativo riferisce di essere chiamato a decidere di un ricorso proposto da una professoressa di ruolo ordinario di una università statale per l’annullamento della sanzione disciplinare comminata, ai sensi degli artt. 87, primo comma, numero 2), e 89, primo comma, lettera d), del r.d. n. 1592 del 1933, della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese, con l’esonero dalle funzioni accademiche e con la perdita dell’anzianità per tutto il periodo della sua durata, nonché di un successivo ricorso per motivi aggiunti avverso la «sanzione accessoria» del divieto di ricoprire cariche direttive per dieci anni, irrogata in applicazione dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del medesimo regio decreto.

Il provvedimento era stato emesso dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo, su proposta del collegio di disciplina, per sanzionare una condotta della docente, coordinatrice e direttrice di una scuola di specializzazione, ritenuta «le[sivi della sua] dignità e onore»: in vista dell’imminente questionario anonimo sottoposto annualmente agli studenti per la valutazione dell’offerta formativa, la professoressa aveva inviato sul gruppo WhatsApp degli specializzandi un messaggio che recitava: «Cari…come sapete il questionario è “segreto” … ma non [per] me!!! Cortesemente siate benevoli…Grazie a tutti». Il messaggio era stato poi pubblicato sulla pagina facebook di una associazione studentesca.

1.1.1.− Secondo la ricostruzione normativa della sentenza non definitiva, tra le «punizioni disciplinari» irrogabili ai professori di ruolo, l’art. 87, primo comma, numero 2), del r.d. n. 1592 del 1933 prevede «la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno», comminabile, ai sensi dell’art. 89, primo comma, (in alternativa alle sanzioni più afflittive della revocazione e della destituzione), in caso di «a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore».

L’art. 89, secondo comma, primo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933, a sua volta dispone che la suddetta sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio comporta, altresì, «l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata». Il censurato secondo periodo della disposizione aggiunge che il «professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria».

1.1.2.− Dopo aver respinto tutti i motivi dell’impugnazione principale, il TAR rimettente si dedica alla seconda domanda di annullamento sostenuta dall’unica doglianza di difetto di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione accessoria per illegittimità derivata dalla contrarietà alla Costituzione della norma che la prevede: secondo il ricorso l’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933 violerebbe l’art. 3 Cost. perché prevederebbe il «divieto di elettorato passivo» per le cariche direttive universitarie nella misura fissa decennale quale conseguenza della sanzione della sospensione, anche per condotte non gravi.

Condividendo la prospettazione della ricorrente, il giudice a quo procede a sollevare questione di legittimità costituzionale.

1.2.− In punto di rilevanza, l’atto propulsivo assume, per un verso, che il rigetto delle doglianze sulla sanzione principale renderebbe rilevante il dubbio di costituzionalità della disposizione che prevede la sanzione accessoria.

Per altro verso, prospetta che dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933 quanto alla obbligatorietà e non graduabilità della sanzione accessoria da esso prevista, deriverebbe l’annullamento del provvedimento impugnato «nella parte in cui stabilisce» la preclusione per dieci anni del conferimento delle funzioni di rettore di Università e di direttore di Istituzione universitaria, con conseguente restituzione all’organo titolare del potere disciplinare della valutazione relativa all’applicabilità e/o alla durata della sanzione stessa in relazione alla gravità del fatto.

1.3.− In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale lamenta che l’interdizione decennale ex lege dalle cariche di rettore e direttore di istituzioni universitarie per effetto della irrogazione al professore della sanzione della sospensione dal servizio fino a un anno − indipendentemente dalla gravità del comportamento tenuto e dalla durata della sospensione dal servizio prevista – sarebbe contraria ai princìpi di necessaria proporzionalità della sanzione rispetto al fatto e alle sue conseguenze e di congruità della stessa rispetto al fine perseguito, anche tenuto conto della compressione dello sviluppo della carriera del professore universitario sanzionato e, dunque, della personalità dell’individuo che si esplica nell’esercizio dell’attività lavorativa.

Ciò, «quantomeno», ove il divieto di incarichi sia conseguenza di una condotta, come quella addebitata alla ricorrente, di non rilevante gravità che «comunque [leda] la dignità o l’onore del professore» (art. 89, primo comma, lettera d, del r.d. n. 1592 del 1933).

1.3.1.− Nello svolgere la motivazione a sostegno delle censure, anzitutto, il rimettente si dichiara consapevole che la contrarietà al principio di proporzionalità della norma censurata è stata in passato ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, sentenza 25 maggio 2012, n. 8304) sul presupposto che quel principio fosse rivolto alle sole sanzioni principali a carattere retributivo – la cui entità dipende dalla modalità della condotta e dall’intensità dell’elemento soggettivo – e non a quelle accessorie con carattere preventivo, che, in quanto preordinate a evitare la reiterazione del pregiudizio per il bene tutelato, possono essere stabilite da parte del legislatore come conseguenze della inflizione della sanzione principale con durata prefissata, anche a prescindere dalla entità della prima.

Tuttavia, il TAR si discosta dal citato precedente ritenendo ravvisabili profili di contrasto con l’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35 Cost., anche alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale che avrebbero sottoposto al vaglio di proporzionalità e adeguatezza anche le sanzioni accessorie correlate a sanzioni amministrative e, in particolare, quelle di natura non punitiva.

Nel ripercorrere la giurisprudenza costituzionale il giudice a quo assume:

− che il sindacato di proporzionalità sulle previsioni sanzionatorie rigide, tradizionalmente riferito alle sanzioni penali, è stato esteso, dapprima, alle sanzioni amministrative di tipo punitivo (si citano le sentenze n. 223 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010) e, di seguito, a quelle di tipo non punitivo e alle sanzioni amministrative in generale (si citano le sentenze n. 40 del 2023 e n. 112 del 2019);

− che è stato affermato «per l’intera materia sanzionatoria» che le sanzioni stabilite in misura fissa si porrebbero in potenziale conflitto con i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito, salvo che la sanzione «non risulti non manifestamente irragionevole» rispetto al disvalore dell’intera gamma delle condotte − connotate da un certo grado di omogeneità − alle quali la sanzione stessa è destinata ad applicarsi (si citano le sentenze n. 51 del 2024, n. 40 del 2023 e n. 197 del 2018);

− che anche le sanzioni accessorie non aventi natura esclusivamente retributiva soggiacerebbero al principio di proporzionalità, da declinare in tal caso non solo con riguardo al rapporto tra la sanzione e l’illecito, ma anche in relazione alla sua congruità rispetto alla specifica finalità perseguita ulteriore rispetto a quella retributiva. Inoltre, sarebbe richiesto il riscontro della non eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio rispetto ai diritti e alle libertà costituzionalmente garantiti.

Con riguardo a tale ultima categoria di trattamenti sanzionatori, il giudice a quo richiama ampliamente la sentenza di questa Corte n. 170 del 2015, che ha giudicato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150». Tale disposizione è stata infatti ritenuta lesiva dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza, laddove prevedeva la sanzione accessoria, di carattere non esclusivamente retributivo, dell’obbligatorio trasferimento ad altra sede del magistrato, in conseguenza della sanzione disciplinare a lui inflitta per avere posto in essere una delle variegate condotte di violazione dei doveri del proprio ufficio che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, avesse «arreca[to] ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti». In tale caso, la sanzione accessoria era stata ritenuta contraria all’art. 3 Cost. in quanto suscettibile di essere applicata obbligatoriamente nonostante l’assenza di una connotazione di particolare gravità dei comportamenti contestati, tenuto conto dell’ampio e variegato ventaglio di condotte sussumibili nella fattispecie illecita, nonché in quanto svincolata da un controllo di congruità della misura con il fine, ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare, da essa perseguito.

1.3.2.− Applicando le predette coordinate ermeneutiche all’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933, il rimettente reputa che il divieto di assumere cariche di «vertice» per dieci anni sia eccessivamente limitativo delle prospettive di sviluppo professionale del professore e, dunque, della personalità dell’individuo che si esplica nell’esercizio dell’attività lavorativa, nell’ambito della quale la Repubblica «cura […] l’elevazione professionale».

In primo luogo, quanto al rapporto tra la conseguenza sanzionatoria fissa e il disvalore delle condotte sanzionate, la sentenza non definitiva osserva che gli illeciti elencati dall’art. 89, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933 e puniti con la sanzione principale della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, prevista dall’art. 87, primo comma, numero 2), sarebbero di gravità e natura variegata e dunque tra loro non omogenei (da mancanze gravi o abituali agli obblighi d’ufficio ad atti che, pur non integrando una grave o abituale violazione dei suddetti obblighi, siano idonei «comunque» a ledere la dignità e l’onore del professore).

In particolare, la fattispecie illecita contestata alla ricorrente di «atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore», secondo quanto previsto dall’art. 89, primo comma, lettera d), del r.d. n. 1592 del 1933, sarebbe suscettibile di comprendere (attraverso l’avverbio «comunque») anche condotte non intenzionali, o che, per le circostanze del caso concreto (ad esempio, perché contenuta in un contesto circoscritto), possono ritenersi di lieve entità.

Dunque, anche per comportamenti non connotati da particolare offensività, o con effetti lesivi non rilevanti, la previsione di una sanzione ad effetto automatico e di una durata predeterminata particolarmente lunga precluderebbe in modo significativo lo sviluppo della carriera del professore universitario. La norma non lascerebbe alcuno spazio all’organo titolare del potere disciplinare né di «valutare la proporzionalità» del divieto di incarichi direttivi, né di graduarlo temporalmente in base alla gravità della condotta e alla lesione concretamente arrecata ai beni-interessi che la sanzione stessa intende tutelare.

In proposito, il caso di specie sarebbe emblematico perché la sanzione principale della sospensione dal servizio è stata comminata nella misura minima di un mese, ma la preclusione di assumere le cariche direttive perdurerebbe per legge per dieci anni e determinerebbe la perdita dell’incarico rivestito.

Inoltre, in termini più generali, l’afflittività della sanzione sarebbe particolarmente significativa se il docente al momento della sua irrogazione: 1) abbia, per ragioni anagrafiche, un periodo di servizio residuo pari o inferiore a dieci anni, perché gli sarebbe di conseguenza interdetta la possibilità di rivestire cariche di rilievo; 2) sia già titolare di una posizione direttiva, poiché subirebbe la retrocessione dallo status ricoperto (come nella specie, in cui la ricorrente ricopriva la posizione di direttrice della Scuola di specializzazione).

In secondo luogo, l’atto propulsivo assume l’incongruità tra la misura accessoria e il fine conseguito, ulteriore rispetto a quello punitivo, individuato nella tutela sia del buon andamento dell’attività amministrativa − suscettibile di essere lesa dalla titolarità degli organi di «vertice» in capo a chi si sia reso inadempiente ai doveri d’ufficio − sia del prestigio dell’Ateneo, che potrebbe essere pregiudicato dall’essere rappresentato da professori puniti disciplinarmente «o che con i loro comportamenti abbiano arrecato nocumento alla propria reputazione (la “dignità” e l’“onore” del professore)».

Infatti, la previsione legislativa sarebbe irragionevole laddove non considererebbe che il lasso di tempo necessario alla reintegrazione «“dell’affidabilità professionale” e del “buon nome” del professore (e di riflesso dell’Ateneo) […] può variare in base alla minore o maggiore gravità della condotta, nonché al vulnus arrecato al bene giuridico tutelato».

Infine, per le sue caratteristiche, la disposizione de qua non supererebbe il test di proporzionalità in punto di necessità e adeguatezza della misura: la obbligatorietà e fissità della sanzione accessoria non consentirebbe all’organo disciplinare alcuna valutazione sull’an e sul quantum della misura in relazione al ripristino del prestigio dell’istituzione.

D’altra parte – conclude la sentenza non definitiva – la graduazione della sanzione accessoria non potrebbe neppure essere effettuata attraverso la scelta della «punizione» principale posto che, ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 1592 del 1933, la risposta sanzionatoria più lieve della censura è riservata a condotte che, tra l’altro, non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore. Per contro, in caso di lesione di tali beni-interessi, ai sensi dell’art. 89 primo comma, lettera d), deve necessariamente essere comminata almeno la sospensione.

2.− Si è costituita in giudizio la professoressa ricorrente nel giudizio principale, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933 negli stessi termini auspicati dal rimettente.

La docente, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dal giudice a quo. In particolare, ha riportato i passaggi più importanti dell’atto di rimessione e ampli stralci della giurisprudenza costituzionale ivi citata.

La parte, inoltre, ha approfondito il limite della discrezionalità legislativa in ordine alle previsioni sanzionatorie che, come quella in esame, incidono sul diritto all’elettorato passivo a ricoprire cariche universitarie: il bilanciamento tra tale diritto inviolabile e l’interesse pubblico a che una carica sia affidata a chi abbia i requisiti necessari e adatti per l’espletamento delle correlate funzioni deve essere condotto dal legislatore secondo il canone della ragionevolezza.

Nella specie, la sanzione accessoria della preclusione a cariche direttive non supererebbe il test di proporzionalità né in punto di necessità e adeguatezza della misura, né in punto di idoneità rispetto al fine.

3.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.

4.− In via preliminare, l’interveniente ha eccepito il difetto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, per più profili.

4.1.− Premette l’atto di intervento una lettura diversa da quella del rimettente in ordine all’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933: la disposizione non introdurrebbe una sanzione accessoria rispetto alla comminata «punizione» dalla sanzione dal servizio, ma una condizione di ineleggibilità/incandidabilità. La previsione, peraltro, non prescriverebbe alcuna decadenza dall’incarico già ricoperto dal professore sanzionato.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, da tale diversa qualificazione deriverebbe, in primo luogo, la manifesta infondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo.

In secondo luogo, conseguirebbe l’irrilevanza della questione per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo: poiché il TAR rimettente si è pronunciato su tutti motivi di impugnazione della sanzione principale, avrebbe esaurito l’ambito della propria giurisdizione. Infatti, la cognizione sulla residua doglianza relativa alla perdita del requisito di eleggibilità competerebbe − secondo la giurisprudenza consolidata sia del giudice amministrativo sia di quello di legittimità − al giudice ordinario.

4.2.− Ancora, la motivazione sulla non manifesta infondatezza sarebbe insufficiente per avere il giudice a quo completamente omesso l’individuazione del tertium comparationis: non sarebbe stata, infatti, indicata la norma di raffronto rispetto alla quale la violazione del principio di uguaglianza verrebbe a configurarsi.

4.3.− In ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri contesta il petitum dell’ordinanza di rimessione, perché invaderebbe l’ambito della discrezionalità riservata al legislatore.

Il TAR Campania chiederebbe non già un intervento ablativo, ma una pronuncia additiva e manipolativa in ordine alla graduazione della “incandidabilità”, che non troverebbe sponda nel relativo quadro normativo né corrispondenza in una soluzione costituzionalmente obbligata. Alla Corte, pertanto, sarebbe rimessa la creazione di un apposito procedimento applicativo.

In assenza di criteri predeterminati normativamente per orientare il titolare del potere sanzionatorio nell’applicare o graduare la sanzione accessoria, la pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe una disciplina irragionevole per l’ampiezza dei limiti edittali (da 0 a 10 anni) per la plausibile strumentalizzazione della modulazione della sanzione in presenza di imminenti conferimenti di incarichi di rettore o di direzione di strutture universitarie e per il potenziale conflitto di interesse dei componenti del collegio di disciplina.

5.− Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza della questione.

Premette in fatto l’interveniente che la condotta contestata alla docente, diversamente dalla valutazione compiuta dal TAR, non possa ritenersi affatto lieve, atteso: 1) che la sospensione per un mese non costituirebbe la misura minima applicabile (che sarebbe, piuttosto, pari a un giorno); 2) che la condotta, seppur compiuta senza dolo intenzionale, sarebbe stata integrata con coscienza e volontà e sarebbe consistita nella violazione dei doveri di correttezza e prudenza ordinariamente esigibili da un professore universitario; 3) che la professoressa ricopriva un incarico di «vertice».

In diritto, assume la difesa statale che, una volta qualificata l’interdizione prevista dalla disposizione censurata come incandidabilità temporanea e non come sanzione accessoria, la proporzionalità della risposta sanzionatoria sarebbe tutta assicurata dalla graduabilità della sanzione principale.

Peraltro, secondo il sistema graduale delle sanzioni approntate dal r.d. n. 1592 del 1933, la sospensione dal servizio, accompagnata dalla «perdita dell’elettorato passivo» per dieci anni, avrebbe una minore afflittività rispetto alle sanzioni più gravi (la revocazione e la destituzione di cui all’art. 87, primo comma, numeri da 3 a 5) che, piuttosto, determinano la cessazione del rapporto di lavoro con definitiva perdita dello status di professore universitario.

Quanto alla specifica determinazione della durata dell’impossibilità temporanea di rivestire incarichi direttivi, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che sarebbe stata appositamente stabilita dal legislatore in dieci anni sia per garantire un congruo periodo di distanziamento tra singolo e istituzione rappresentata, sia per assicurare l’esclusione dalla competizione per il soggetto sanzionato per uno o due «turn[i] elettoral[i]» (considerato che per il rettore l’incarico dura sei anni).

La difesa statale prospetta, infine, la non fondatezza della questione sollevata anche nell’ipotesi − non condivisa − di qualificazione della preclusione censurata come sanzione accessoria, assumendone la ragionevolezza e proporzionalità: il legislatore avrebbe espresso, senza discriminazione, il giudizio di disvalore per tutte le condotte sanzionabili secondo quanto previsto dall’art. 89, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933 (con sanzioni più gravi della censura), ritenendo idonea ciascuna di esse a determinare la perdita dell’elettorato passivo in capo al soggetto sanzionato. Tra l’altro, anche per questa avrebbe previsto una graduazione, congegnandola come temporanea nel caso più lieve (quello sanzionato con la sospensione dal servizio) o definitiva nei casi più gravi (quelli sanzionati con la revocazione o destituzione).

6.− In vista dell’udienza pubblica, la parte ha depositato memoria in cui ha replicato alle difese svolte dall’Avvocatura dello Stato, tanto con riferimento alle spiegate eccezioni di inammissibilità della questione, quanto con riguardo agli argomenti di merito spesi per la loro non fondatezza.

Nello specifico, la parte: 1) ha contestato la lettura fatta in premessa dall’Avvocatura dello Stato della disposizione censurata; 2) quanto all’eccezione di irrilevanza, ha sottolineato che nel giudizio amministrativo non era stata sollevata alcuna eccezione di difetto di giurisdizione e che questa sarebbe, comunque, indubitabile poiché la controversia ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa alle controversie riguardanti il rapporto di impiego dei docenti universitari, in quanto dipendenti in regime non privatizzato; 3) quanto al difetto di indicazione del tertium comparationis, ha sottolineato che la questione sollevata concerne il contrasto con i princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e non con il principio di eguaglianza; 4) quanto al petitum, ha dedotto che a questa Corte non è precluso rendere sentenze additive e manipolative; 5) quanto al merito, ha contestato la ritenuta sussistenza di una gradualità nella preclusione alle cariche e la rivalutazione dei fatti operata dall’interveniente.

Considerato in diritto

7.− Il TAR Campania dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933, nella parte in cui prevede che al professore universitario − cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, per aver compiuto atti lesivi della dignità o dell’onore del docente, secondo quanto previsto dagli artt. 87, primo comma, numero 2), e 89, primo comma, lettera d), del medesimo regio decreto – sia obbligatoriamente preclusa la conferibilità delle cariche di rettore dell’università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni.

La disposizione censurata recita «Il professore che sia incorso nella punizione [della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio] non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria».

7.1.− Il giudice rimettente, dopo aver respinto l’impugnazione proposta da una professoressa universitaria, coordinatrice e direttrice di una scuola di specializzazione di una università statale, della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese, è chiamato a decidere della domanda di annullamento «della sanzione accessoria», che alla prima «consegue ex lege», del divieto di ricoprire cariche direttive accademiche per la durata di un decennio.

Il giudice a quo prospetta il contrasto con il principio di ragionevolezza della disposizione che prevede la sanzione interdittiva obbligatoria e fissa, con specifico riguardo alla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto e alla congruità della stessa rispetto al fine perseguito, anche tenuto conto della compressione dello sviluppo della carriera del professore universitario sanzionato.

8.− L’esame dei profili preliminari e del merito della questione richiede un breve inquadramento della interdizione dalle cariche direttive accademiche riconnessa alla sanzione della «sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno» nel contesto del sistema disciplinare previsto per i docenti universitari in cui tale preclusione si colloca.

8.1.− Pur a seguito della riforma del sistema universitario operata con la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), gli aspetti sostanziali dell’illecito disciplinare dei docenti universitari, e dunque la previsione delle condotte punibili e delle sanzioni irrogabili, sono tutt’ora disciplinati dal testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al r.d. n. 1592 del 1933.

In particolare, tale testo unico individua le fattispecie illecite negli artt. 88, primo comma, e 89, primo comma, che, secondo un ordine di progressiva offensività, sono: 1) la mancanza ai doveri d’ufficio o l’irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore (art. 88, primo comma); 2) gli atti, in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore (art. 89, primo comma, lettera d); 3) l’abituale irregolarità di condotta (art. 89, primo comma, lettera c); 4) l’abituale mancanza ai doveri di ufficio (art. 89, primo comma, lettera b); 5) la grave insubordinazione (art. 89, primo comma, lettera a).

A loro volta, i doveri di ufficio e la regolare condotta, la cui inadempienza è punita disciplinarmente, si rinvengono negli artt. da 84 a 86 del medesimo r.d. n. 1592 del 1933, i quali sanciscono il rispetto degli impegni didattici, di ricerca e istituzionali, il coordinamento con i programmi della facoltà. Tali previsioni trovano ulteriore specificazione e integrazione nelle diverse fonti che prescrivono obblighi comportamentali per i docenti universitari e, innanzitutto, nel codice etico di cui ogni ateneo deve essere dotato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 2010, nonché, nei limiti della compatibilità, nel codice di comportamento del pubblico dipendente (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165») e nelle leggi generali sul lavoro pubblico.

Gli artt. 87 e 88 del r.d. n. 1592 del 1933 stabiliscono le sanzioni disciplinari.

La «punizione» più mite è la censura, comminata esclusivamente per l’illecito più lieve della «mancanz[a] ai doveri d’ufficio o […] irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore» (art. 88, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933). Per tutti gli altri illeciti più gravi possono essere inflitte le ulteriori sanzioni disciplinari individuate, secondo una gradualità afflittiva crescente, nella sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno, e in quelle “espulsive” della revocazione e della destituzione senza perdita del diritto a pensioni o ad assegni (art. 87, primo comma, numeri da 2 a 4). Non risulta invece più adottabile la destituzione con perdita del diritto a pensioni o assegni, che, pur menzionata dall’art. 87, primo comma, numero 5), risulta tacitamente abrogata dall’art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico).

Quanto alle misure più afflittive della censura, il sistema sanzionatorio si caratterizza per la mancanza di una predeterminata corrispondenza tra tipologia di illecito e specifica sanzione, avendo piuttosto il testo unico prescelto di rimettere all’organo disciplinare l’applicazione dell’una o dell’altra a seconda della «gravità delle mancanze» (art. 87, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933) e dei «casi e [delle] circostanze» (art. 89, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933).

8.2.− Alla ricorrente nel giudizio a quo è stata applicata la sanzione intermedia della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio: questa, per espresso chiarimento legislativo, comporta per tutto il tempo della sua durata «la perdita degli emolumenti, l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell’anzianità» (art. 89, secondo comma, primo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933).

Inoltre, il censurato secondo periodo dello stesso art. 89, secondo comma, del r.d. n. 1592 del 1933 fa conseguire alla adozione della sanzione sospensiva una ulteriore incapacità ad hoc che supera la durata di quel “congelamento” del rapporto di impiego: al professore sospeso è sempre precluso di «essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria» per «dieci anni solari». Tale effetto si caratterizza, dunque, per l’automaticità applicativa e la fissità della sua durata (dieci anni), ben più lunga della sanzione cui è correlata (non superiore a un anno). L’organo disciplinare, dunque, non ha discrezionalità né nella decisione di applicare, o meno, l’interdizione né nel graduarne il tempo di applicazione.

Analoga reazione non è prevista per la revocazione e la destituzione per l’evidente ragione che esse risolvono il rapporto lavorativo e, dunque, comportano di per sé l’impossibilità di rivestire cariche accademiche.

9.− La soluzione della questione sollevata dal TAR Campania richiede, in particolare, di soffermarsi sull’inquadramento e sull’applicazione da parte della giurisprudenza del divieto di nomina alle cariche direttive accademiche.

Quanto alla qualificazione dell’interdizione, l’orientamento giurisprudenziale sostanzialmente pacifico la ritiene una «sanzione accessoria» che deriva in via automatica per previsione legislativa dalla sanzione principale della sospensione (si veda, nella giurisprudenza ordinaria, Cass., n. 8304 del 2012 e nella giurisprudenza amministrativa, tra le altre, Consiglio di Stato, sezione settima, sentenze 26 febbraio 2025, n. 1691 e 5 novembre 2024, n. 8823; sezione sesta, sentenza 12 aprile 2019, n. 2378). Da tanto i giudici amministrativi inferiscono, in punto di procedimento, che sull’amministrazione non gravino appositi obblighi di contestazione, istruttoria o valutazione e, in punto di efficacia, che all’eventuale annullamento della punizione principale consegua la caducazione della preclusione agli incarichi.

9.1.− La funzione di tale “misura aggiuntiva” è ritenuta essenzialmente di tipo preventivo, in quanto essa è tesa a «evitare la possibilità che la grave condotta − sanzionata in via principale − possa reiterarsi con ulteriore pregiudizio per il bene tutelato» (ancora, Cass., n. 8304 del 2012; Cons. Stato, n. 8823 del 2024).

Sulla base di questa ricostruzione funzionale, le citate sentenze hanno ritenuto manifestamente infondata la sollecitata questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933 per violazione del principio di proporzionalità tra sanzione e fatto: di questo, infatti, hanno predicato l’applicabilità alle sole sanzioni principali di carattere retributivo e non anche a quelle, come l’interdizione in esame, accessorie con finalità eminentemente preventiva.

Un diverso orientamento individua la ratio della sanzione interdittiva nella protezione delle cariche universitarie, in quanto «la posizione [di rappresentanza] viene […] tutelata da ogni possibile riflesso di pregresse condotte disdicevoli del titolare» (Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, sentenza 19 febbraio 2014, n. 288). Su questa scia si colloca anche l’ordinanza di rimessione, che evidenzia dell’interdizione il fine di preservare il buon andamento dell’attività amministrativa nonché il prestigio dell’Ateneo, suscettibile di subire pregiudizio nel caso in cui l’Istituzione sia rappresentata ai propri vertici da professori destinatari di sanzioni disciplinari.

9.2.− Infine, è opportuno segnalare l’ampia interpretazione dell’ambito applicativo dell’interdizione in parola.

Sebbene, infatti, l’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933 faccia riferimento alle sole nomine a «rettore di Università e direttore di Istituzione universitaria», l’inconferibilità si ritiene operare, in virtù della ormai costante esegesi estensiva, per ogni funzione di «direzione di strutture universitarie complesse» e, in particolare, per ogni «figura rappresentativa» o «ruolo di rilievo nell’ambito dell’Ateneo» (tra le altre, Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 18 aprile 2023, n. 3877 e, ancora, Cass., n. 8304 del 2012).

Inoltre, il divieto di incarichi per il professore sospeso – diversamente da quanto affermato dall’interveniente – è inteso dalla prassi disciplinare e dalla giurisprudenza non solo come impedimento al conferimento di nuovi incarichi, ma anche come causa di decadenza da quelli rivestiti al momento dell’irrogazione della sanzione (ancora, Cons. Stato, n. 3877 del 2023).

10.− Prima di entrare nel merito della questione, vanno esaminate le quattro eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

10.1.− In primo luogo, l’interveniente ritiene la questione inammissibile perché il giudice a quo avrebbe mosso da un erroneo presupposto interpretativo, qualificando l’interdizione de qua come sanzione accessoria anziché come causa di incandidabilità o ineleggibilità. Dal che deriverebbe la manifesta infondatezza della doglianza.

L’eccezione non è fondata.

La qualificazione della preclusione alle cariche direttive accademiche operata dal giudice a quo, risultando conforme all’orientamento pressoché univoco della giurisprudenza amministrativa e ordinaria in materia, è tutt’altro che palesemente erronea e, dunque, non inficia l’ammissibilità della questione (tra le altre, sentenza n. 85 del 2023; ordinanze n. 229 del 2020 e n. 136 del 2016).

Piuttosto, quanto eccepito concerne l’applicabilità o meno dei princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità alla misura prevista dal legislatore e quindi attiene al merito della censura.

10.2.− In secondo luogo, sempre sul presupposto della riqualificazione della misura interdittiva come causa di incandidabilità/ineleggibilità, l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’irrilevanza della questione per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Anche tale eccezione non ha fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto alla quale spetta a questa Corte una verifica solo esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione (ex plurimis, sentenze n. 101 e n. 16 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 52 del 2018). Ne consegue che il difetto di giurisdizione del rimettente determina l’inammissibilità della questione per carenza di rilevanza, solo ove sia macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi (tra le tante, sentenze n. 156 e n. 101 del 2023, n. 79 del 2022, n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020).

Nella specie, nel difetto di eccezioni delle parti, il giudice amministrativo ha implicitamente ritenuto sussistere la propria giurisdizione, in termini peraltro coerenti con la prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa.

Infatti, la preclusione per i docenti agli incarichi direttivi accademici è, comunque, aspetto che concerne il «rapporto d’impiego dei professori e ricercatori universitari», per i quali il legislatore ha mantenuto il regime di diritto pubblico, attribuendo correlativamente al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’art. 133, comma 1, lettera i), dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Tanto vale sia ove l’effetto interdittivo sia ricondotto ad una sanzione disciplinare sia se ritenuto una limitazione ex lege al diritto di elettorato passivo alle cariche accademiche, in quanto, pur in questo secondo caso, aspetto dello stato giuridico del docente universitario (tra le altre, Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 marzo 2005, n. 6635; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 4 novembre 2013, n. 5284; TAR Lazio, sezione terza, sentenza 2 gennaio 2014, n. 29; TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, sentenza 2 marzo 2020, n. 526).

10.3.− Con una terza eccezione la difesa dell’interveniente ha eccepito il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza per mancata indicazione del tertium comparationis.

Anche tale eccezione è infondata.

Il rimettente lamenta la contrarietà della norma che prevede l’inconferibilità degli incarichi direttivi accademici all’art. 3 Cost. non in termini di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla misura sanzionatoria prescelta dal legislatore per altre fattispecie, ma in termini di violazione del principio di ragionevolezza intrinseca. Tale censura, come è noto, è svincolata da una normativa di raffronto e, corrispondentemente, il relativo giudizio è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis (sentenze n. 54 del 2026, n. 95 del 2024, n. 86 del 2017 e, con specifico riguardo alle previsioni sanzionatorie, sentenze n. 136 del 2020, n. 284 e n. 112 del 2019).

10.4.− Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito che la pronuncia richiesta dal giudice a quo invaderebbe la sfera discrezionale riservata al legislatore.

Anche tale eccezione non coglie nel segno.

Il rimettente, invero, non chiede una pronuncia additiva tesa a colmare un vuoto di tutela o a introdurre elementi di novità nell’apparato sanzionatorio, ma dubita della ragionevolezza della scelta legislativa di prevedere una sanzione interdittiva fissa e non graduabile rispetto a un «ampio e variegato ventaglio di condotte» cui è applicabile.

Se poi è pur vero che rientrano nella discrezionalità legislativa le scelte relative all’an e al quantum delle sanzioni amministrative, ciò non preclude l’intervento di questa Corte laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli (sentenze n. 185 del 2021, n. 212 e n. 115 del 2019).

11.− Tanto premesso, nel merito la questione non è fondata.

Questa Corte condivide il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, ma ritiene che la prospettata violazione dell’art. 3 Cost. non sussista.

Certamente, come affermato dalla giurisprudenza sostanzialmente univoca, il divieto stabilito dalla disposizione censurata di affidare gli incarichi direttivi universitari al docente sospeso costituisce una sanzione accessoria, che si aggiunge ex lege alla sospensione comminata dall’organo disciplinare, e non già una causa di incandidabilità/ineleggibilità, come sostenuto dalla difesa statale.

Tanto trova conferma nella collocazione sistematica della disposizione che la prevede (posta nello stesso comma che definisce gli effetti della sanzione principale cui è riconnessa) e nella duplice finalità della misura, che, da un lato, accresce l’afflittività della misura sospensiva (si pensi alle perdite di eventuali indennità di carica), condividendone, pertanto, il fine dissuasivo, e, dall’altro lato, garantisce una specifica protezione del prestigio e del buon andamento dell’ateneo.

Da tale qualificazione discende la necessità di sottoporre la norma sanzionatoria amministrativa al sindacato di ragionevolezza e proporzionalità.

Infatti, come ancora correttamente prospettato dal giudice a quo, non possono condividersi i precedenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (ancora, Cass., n. 8304 del 2012; Cons. Stato, n. 8823 del 2024) laddove hanno escluso l’applicazione del criterio di proporzionalità alla sanzione accessoria in esame sol perché di carattere preventivo e non retributivo. Piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche quest’ultimo tipo di trattamento sanzionatorio deve rispondere al canone di ragionevolezza e proporzionalità, come, d’altronde, la «generalità delle sanzioni amministrative» (sentenze n. 46 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, n. 146 del 2021, n. 212 e n. 112 del 2019).

In particolare, con riferimento alle previsioni sanzionatorie amministrative rigide, che − come quella in esame − colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, questa Corte ha più volte affermato «l’esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi»: in altri termini, non deve venire meno in modo manifesto un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato. «Ciò discende […] dal dovere di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità, il quale, in questo ambito, trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenze n. 112 e n. 88 del 2019)» (da ultimo, sentenze n. 84 del 2026 e n. 40 del 2023).

E ciò si è affermato sia con riguardo a sanzioni amministrative di tipo principale (sentenze n. 95 del 2022, n. 185 del 2021 e n. 112 del 2019), sia in relazione a sanzioni di tipo accessorio (sentenze n. 52 del 2024, n. 266 del 2022 e n. 170 del 2015), come quella prevista dalla norma censurata.

Ebbene, in applicazione di tale metro di valutazione, diverse pronunce hanno dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che stabilivano sanzioni accessorie obbligatorie e fisse perché previste in risposta a illeciti riferibili a una molteplicità di casi concreti, caratterizzati da disvalore differente (sentenze n. 52 del 2024, n. 246 del 2022 e n. 170 del 2015).

Per contro, altre sentenze hanno ritenuto immuni dal vizio di irragionevolezza talune norme che contemplano reazioni sanzionatorie aggiuntive di tipo rigido perché riguardanti condotte particolarmente gravi o generatrici di rilevanti rischi correlati all’attività disciplinata dalla legge che le prevede (sentenze n. 101 del 2025, n. 194 del 2023, n. 266 del 2022 e n. 435 del 1997; ordinanze n. 125 del 2008 e n. 172 del 2003). In tali casi, infatti, le condotte sanzionate si sono rivelate tra loro «comparabili [e non] contraddistinte da un disvalore eterogeneo» (sentenza n. 101 del 2025).

12.− L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla norma censurata porta a escludere che essa sia manifestamente irragionevole o sproporzionata: non si ravvisa, infatti, né la sproporzione della sanzione accessoria rispetto al fatto, né l’incongruità della stessa rispetto al fine perseguito e neppure l’eccessiva compressione della carriera del docente.

Portano a tale conclusione le seguenti considerazioni.

Il r.d. n. 1592 del 1933 ripartisce le diverse condotte dei professori universitari di rilevanza disciplinare in due categorie distinte per grado di disvalore.

Per un verso, l’art. 88, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933 riserva il mero biasimo a fatti di minore rilevanza perché consistenti in episodiche inadempienze che non trasmodano né in grave insubordinazione né in lesione della dignità o dell’onore del singolo docente.

Per altro verso, il testo unico punisce più severamente condotte di maggiore offensività perché abituali (nel mancare ai doveri di ufficio o nella irregolarità della condotta) o perché, seppure istantanee, costituiscono atti di “deplorevole indisciplina” o pregiudizio per il decoro e il prestigio del docente: a queste il legislatore reagisce non solo con una «punizione[e]» che incide sul rapporto di impiego del singolo docente (in via temporanea con la sospensione o in via definitiva con la revocazione e la destituzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, primo comma, numeri da 2 a 4, e 89, primo comma, del r.d. n. 1592 del 1933), ma anche − se l’illecito commesso è giudicato dall’organo disciplinare non così grave da giustificare l’espulsione dalla “comunità universitaria” − con un intervento protettivo di tale comunità tramite il contestato divieto di svolgimento delle funzioni direttive dell’istituzione (art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933).

Quanto alla consistente durata dell’interdizione, il periodo di dieci anni − come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato − è congegnato in modo da precludere nomine, quali che siano, per almeno due mandati successivi alla sospensione, tenuto conto che la loro durata è differente a seconda della carica (sei anni per il rettore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 240 del 2010, e, solitamente, secondo le previsioni statutarie dei singoli atenei, tre anni per il direttore del dipartimento e per il direttore della scuola di specializzazione, e così via).

Così chiarita la ratio dell’interdittiva, la sua durata prescinde dalla specificità della fattispecie illecita concreta (la cui valutazione è rimessa all’organo disciplinare nella scelta della sanzione principale e nella determinazione della sua durata), per essere piuttosto calibrata sul precipuo scopo di impedire al docente sospeso di ricoprire incarichi di rappresentanza e direzione per un tempo idoneo a elidere ogni rischio di lesione per il buon andamento e per il prestigio dell’ateneo.

In questa prospettiva, non risulta, anzitutto, reprensibile la scelta legislativa di accomunare, al fine della applicazione della misura interdittiva obbligatoria e fissa, le diverse condotte illecite − ivi compresa quella lesiva della dignità e dell’onore del docente − che consentono la sospensione: integra, infatti, un pregiudizio intrinsecamente grave per il prestigio e l’attività dell’ateneo l’affidamento di una posizione di rilievo a un professore che sia stato sospeso disciplinarmente.

Inoltre, la correlazione della durata del divieto a quella delle cariche universitarie – e non già, come sostenuto dall’atto propulsivo, al tempo necessario per ripristinare l’affidabilità professionale del docente a seconda della fattispecie illecita posta in essere – non risulta incongrua rispetto alla specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie anche alla luce del ruolo primario che rivestono. Queste, infatti, «sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza “nei vari rami del sapere” (sentenza n. 7 del 1967) e alla formazione della persona e del cittadino» (sentenza n. 42 del 2017).

Correlativamente le attività, costituzionalmente protette, di ricerca e di didattica, che sono loro affidate devono svolgersi, tra l’altro, secondo il principio di responsabilità (art. 1, comma 2, della legge n. 240 del 2010) e a tal fine i codici etici, di cui gli atenei sono obbligatoriamente dotati, prevedono in capo al docente l’accettazione di specifici «doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza» (art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 2010).

Infine, nella comparazione tra gli interessi in gioco, non è irragionevole la prevalenza che il divieto in esame assegna all’interesse dell’università ad affidare incarichi direttivi a docenti “irreprensibili” rispetto al sacrificio della posizione del singolo docente.

Tale sacrificio è da ritenere di portata non eccessiva e, soprattutto, non involge i diritti fondamentali del lavoratore: la sanzione accessoria in esame, infatti, non limita le situazioni soggettive attive del rapporto di impiego (piuttosto colpite per il periodo limitato di non più di un anno dalla sanzione principale della sospensione) e non pregiudica lo sviluppo dell’attività didattica e di ricerca né la progressione nella carriera accademica in senso stretto. Piuttosto, ciò che la misura comporta è solo il marginale impedimento a rivestire cariche direttive in considerazione, per l’appunto, del prevalente interesse dell’istituzione universitaria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), sollevata, in riferimento all’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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