SENTENZA N. 111
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 10 dicembre 2025, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2026, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2026, fase di merito.
Visti gli atti di intervento di Carlo Amedeo Giovanardi e della Camera dei deputati;
udita nell’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi gli avvocati Mario Esposito per il Senato della Repubblica, Giampaolo Maria Cogo per Carlo Amedeo Giovanardi e Gaetano Pelella per la Camera dei deputati;
deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto nel procedimento n. 2109/2018 R.G.N.R., n. 7555/2018 R.G.G.I.P. e n. 251/2022 R.G., con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate (il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014) da A. B., aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
Ad avviso del Senato, tale provvedimento lederebbe in parte qua le attribuzioni che spettano alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione, in coordinamento con l’art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
2.– In punto di fatto, il Senato riferisce che il provvedimento all’origine del conflitto è stato adottato nell’ambito di un giudizio inizialmente promosso nei confronti di numerosi imputati, tra i quali Carlo Amedeo Giovanardi.
2.1.– Il ricorrente precisa che nei riguardi dell’ex senatore, la cui posizione è stata poi separata dalle altre, sono stati formulati due capi di imputazione: uno per i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 del codice penale) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi singoli componenti (art. 338 cod. pen.); un altro per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
Nell’ambito del richiamato procedimento, il Tribunale di Modena, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità delle prove, sollevate dalla difesa di Carlo Amedeo Giovanardi, ha inizialmente acquisito, in data 2 novembre 2021, le videoregistrazioni di cui si controverte nell’odierno conflitto. Queste erano state rinvenute nella memoria di un cellulare, oggetto di sequestro, appartenente ad A. B., uno degli indagati nell’originario procedimento comune.
2.2.– Il ricorrente rammenta che, in data 16 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha proposto all’Assemblea di sollevare, in merito all’acquisizione delle richiamate videoregistrazioni, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a salvaguardia delle prerogative di cui all’art. 68, terzo comma, Cost.
Tale proposta non è stata, tuttavia, esaminata dall’Aula, in quanto superata dalla decisione del Senato, adottata con delibera del 16 febbraio 2022, di riconoscere l’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost., in ordine a tutti i reati contestati.
2.3.– Precisa, allora, il Senato che, in riferimento al richiamato provvedimento, il Tribunale di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, definito da questa Corte con la sentenza n. 218 del 2023.
In particolare, la pronuncia indicata ha dichiarato il ricorso inammissibile, limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, e fondato quanto agli altri capi d’imputazione, affermando che non spettava al Senato deliberare che le condotte contestate costituissero, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.
2.4.– Il ricorrente riferisce, di seguito, che, per effetto della menzionata decisione, il processo nei confronti di Carlo Amedeo Giovanardi è ripreso e si è riproposto il problema dell’utilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite.
Il Tribunale di Modena è nuovamente intervenuto a riguardo e, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, in linea con le conclusioni cui era già pervenuto il precedente collegio giudicante il 2 novembre 2021, ha deciso di acquisire e utilizzare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, le videoregistrazioni di cui si tratta.
Di riflesso, la Giunta, in data 6 novembre 2024, con decisione assunta a maggioranza, ha proposto al Senato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.
Secondo il parere della Giunta, l’autorità giudiziaria avrebbe indebitamente omesso di richiedere al Senato l’autorizzazione all’utilizzo delle videoregistrazioni, aventi a oggetto conversazioni intervenute in presenza tra A. B. e l’allora senatore Giovanardi, nonché, in collegamento telefonico, tra quest’ultimo e altre persone, videoregistrazioni effettuate occultamente da A. B. e acquisite agli atti a seguito di sequestro, parimenti non preceduto da alcuna autorizzazione.
L’Aula ha accolto la proposta della Giunta con deliberazione assunta a maggioranza il 4 dicembre 2024.
3.– Il Senato, dopo aver rilevato la «evidente sussistenza» dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando la ricostruzione prospettata dal Tribunale di Modena con l’ordinanza del 13 settembre 2024, che viene riportata nei termini seguenti.
Secondo l’autorità giudiziaria, la registrazione (o la videoregistrazione) occulta delle conversazioni tra presenti sarebbe una mera prova documentale, acquisibile e utilizzabile a norma dell’art. 234 del codice di procedura penale. Tale fattispecie implicherebbe una rinuncia alla riservatezza da parte del parlamentare, che aveva invitato nel proprio domicilio l’interlocutore, e un’accettazione dell’eventualità o del rischio che l’ospite potesse «far proprie le conversazioni e le immagini degli interlocutori mediante la videoregistrazione e, con essa, asportare le une e le altre sottraendole alla disponibilità di chi altro aveva partecipato al colloquio».
Di conseguenza, l’ordinanza oggetto del conflitto esclude la riconducibilità della registrazione occulta effettuata tra presenti tanto al paradigma dell’intercettazione, per difetto dei presupposti della terzietà del captante e della segretezza della conversazione, quanto alla nozione di corrispondenza, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost.
Il Senato contesta la riferita ricostruzione «di stampo logico induttivo» e rileva che «proprio l’invito a colloquio confidenziale in ambito domiciliare, lungi dall’escluderlo ne manifest[erebbe] e rimarc[herebbe] il carattere riservato e attra[rrebbe] nella sfera di privatezza l’ospite e l’ospitante con relativo reciproco obbligo di segretezza».
Più precisamente, il ricorrente sostiene la necessaria inclusione delle registrazioni oggetto del presente giudizio nello spazio di immunità del parlamentare sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.1.– Anzitutto, il Senato rivendica una peculiare aspettativa di riservatezza per il parlamentare, a tutela dell’autonomia della sua funzione. A riguardo, richiama quanto sostenuto da questa Corte in merito alla necessità per tutti gli organi costituzionali «di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo» (è citata la sentenza n. 1 del 2013). In particolare, l’art. 68, terzo comma, Cost. vieterebbe – secondo la richiamata sentenza – di fare ricorso a «intercettazioni telefoniche o ad altri mezzi invasivi di ricerca della prova, se non a seguito di autorizzazione concessa dalla Camera competente».
3.2.– Di seguito, il Senato valorizza la genesi dell’art. 68, terzo comma, Cost. e la sostituzione dell’originario più circoscritto riferimento alle «intercettazioni telefoniche e ambientali» con l’inciso «intercettazioni, in qualsiasi forma», che avrebbe inteso abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo e qualsiasi modalità tecnica di captazione (viene citata a riguardo la sentenza di questa Corte n. 390 del 2007, punto 5.1. del Considerato in diritto).
Inoltre, il ricorrente rileva che le videoregistrazioni in presenza sarebbero naturalisticamente intercettazioni di onde elettromagnetiche sonore e ottiche, e che il requisito della terzietà del soggetto che effettua la captazione non dovrebbe avere rilevanza ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost. o dovrebbe ritenersi comunque sussistente, poiché l’uso dello strumento di captazione renderebbe l’interlocutore lato sensu terzo rispetto a chi ignora di essere registrato.
Nello stesso senso deporrebbe, secondo il ricorrente, l’argomento a fortiori, radicato nella constatazione che la videoregistrazione occulta di conversazioni e di comunicazioni del parlamentare evoca esigenze di tutela ancora più pregnanti di quelle che hanno indotto la giurisprudenza costituzionale a includere nella garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. i tabulati telefonici (è citata la sentenza n. 38 del 2019).
3.3.– Sotto altro profilo, il Senato rileva che la conversazione riservata tra presenti ricadrebbe, comunque, «nell’ambito concettuale della corrispondenza, che non si esaurisce nella forma archetipica di quella epistolare praticata ai tempi della redazione della Carta Fondamentale, e comunque in esso confluisce almeno per equiparazione, rientrando certamente nel novero delle “altre forme di comunicazione”», la cui tutela è posta a latere di quella della corrispondenza dall’art. 15 Cost.
In particolare, la fissazione su supporto elettronico di uno scambio di conversazioni, ovvero di comunicazioni private tra persone determinate, realizzerebbe l’effetto di stabilizzarne il contenuto, rendendolo accessibile anche dopo che il colloquio a voce si è esaurito. Il risultato, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost. e delle relative disposizioni legislative di attuazione, non sarebbe, pertanto, dissimile da quello prodotto dalla messaggistica WhatsApp, conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, che la sentenza n. 170 del 2023 di questa Corte ha qualificato come corrispondenza.
3.4.– I medesimi argomenti varrebbero a fortiori, secondo il Senato, rispetto alla registrazione, occultamente effettuata dall’astante, delle telefonate intercorse tra il parlamentare e soggetti terzi.
3.5.– In definitiva, il Senato si duole che il Tribunale di Modena, con l’ordinanza del 13 settembre 2024, abbia acquisito e dichiarato utilizzabili le videoregistrazioni effettuate di nascosto da A. B. Esse integrerebbero, infatti, il «duplice profilo della “intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni” e di sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell’art. 15 Cost. […], così recando lesione alla sfera di attribuzione costituzionalmente garantita al Senato della Repubblica».
Per tali ragioni, il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Tribunale di Modena disporre l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni sopra menzionate, senza l’autorizzazione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. della Camera di appartenenza dell’allora senatore Giovanardi, e, per l’effetto, di annullare l’ordinanza del 13 settembre 2024.
4.– Con ordinanza n. 168 del 2025, questa Corte, ai sensi dell’art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi.
Pertanto, ha disposto la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica, al Tribunale di Modena, sezione penale, nonché alla Camera dei deputati, «stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».
5.– Con atto depositato il 27 gennaio 2026 è intervenuto nel giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato dal Senato della Repubblica il 14 aprile 2025.
5.1.– In merito alla ammissibilità del proprio intervento, ha sottolineato che: i) all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di senatore della Repubblica; ii) l’ordinanza del Tribunale di Modena, che ha dato luogo al conflitto, è stata adottata nel processo penale pendente nei suoi confronti; iii) tale ordinanza ha disposto l’acquisizione e l’utilizzabilità, quali elementi di prova, di videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B. di conversazioni che coinvolgono lui e terze persone, con cui aveva parlato in collegamento telefonico.
L’interveniente rammenta che, secondo questa Corte, sebbene nei giudizi per conflitto di attribuzione non sia di regola ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, nondimeno tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto riguardi, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall’esito dello stesso (sono citate le sentenze n. 157 del 2023 e n. 230 del 2017, nonché l’ordinanza n. 269 del 2019). Simile evenienza si verifica tipicamente allorché l’interveniente sia parte di un giudizio comune – e in particolare del giudizio che ha originato il conflitto – i cui esiti o i cui effetti sono condizionati dalla pronuncia di questa Corte (sono citate le sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015, n. 224 e n. 221 del 2014).
Sulla base della richiamata ricostruzione, sostiene l’ammissibilità del proprio intervento, in quanto imputato nel giudizio penale nel cui ambito è sorto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
In particolare, l’interveniente ritiene che non sia scindibile la tutela della sfera di attribuzioni garantita alle Camere dall’art. 68, terzo comma, Cost. dalla protezione di ciascuno dei membri che nel loro insieme le compongono e segnala, altresì, che dipende dall’esito del giudizio costituzionale se egli verrà «giudicato nel processo penale a suo carico in difetto delle garanzie costituzionali assicurate alla sua qualità di parlamentare».
5.2.– Quanto al merito, l’interveniente contesta la pertinenza dei riferimenti giurisprudenziali sui quali il Tribunale di Modena ha incentrato la propria decisione.
Anzitutto, rileva che il precedente di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-24 settembre 2023, n. 36747), richiamato dall’ordinanza oggetto del conflitto, è riferito alla nozione processualpenalistica di intercettazione e non alla più ampia locuzione adottata dall’art. 68 Cost.
Ritiene, poi, che il Tribunale di Modena abbia travisato la portata della sentenza n. 170 del 2023 di questa Corte che, nel soffermarsi sulla nozione di corrispondenza, non avrebbe inteso escludere «dalle “intercettazioni” le conversazioni in presenza».
L’interveniente evidenzia, del resto, come le conclusioni del Tribunale di Modena sarebbero confutate dalla sentenza di questa Corte n. 38 del 2019, che ascrive alle intercettazioni oggetto della guarentigia parlamentare l’acquisizione dei tabulati telefonici. Osserva, infatti, che, se questi ultimi sono qualificabili come “intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost., «sicuramente ed ancor più, per le stesse ragioni, la videoregistrazione effettuata nascostamente da un privato partecipante ai colloqui con un parlamentare [non potrebbe] che definirsi e qualificarsi come “intercettazione di conversazioni o di corrispondenza” nell’accezione della norma costituzionale».
Infine, l’interveniente contesta la tesi secondo cui l’accettazione del colloquio con una persona costituirebbe una rinuncia tacita alle prerogative di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. o alle garanzie di riservatezza di cui all’art. 15 Cost. Inoltre, confuta l’idea che difetti la terzietà rispetto a chi illegittimamente carpisca in modo occulto una conversazione. Da ciò inferisce che la fattispecie in esame non potrebbe semplicemente riportarsi all’inquadramento normativo di cui all’art. 234 cod. proc. pen.
6.– Con atto depositato il 29 gennaio 2026, è intervenuta in giudizio la Camera dei deputati, riservandosi di depositare successiva memoria e chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso del Senato della Repubblica.
7.– In data 20 marzo 2026, l’interveniente ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha riepilogato e ribadito i temi evidenziati nell’atto di intervento.
8.– In data 24 marzo 2026, anche il Senato della Repubblica ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
9.– Infine, sempre in data 24 marzo 2026, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha motivato le ragioni del proprio intervento, ponendo in rilievo la diretta incidenza della controversia in esame sul perimetro delle prerogative parlamentari previste dall’art. 68 Cost.
Nel merito, ha sostenuto che l’acquisizione, da parte del Tribunale di Modena, delle videoregistrazioni oggetto del conflitto vìola le prerogative costituzionali delle Camere.
9.1.– Anzitutto, la Camera dei deputati condivide le argomentazioni del Senato della Repubblica quanto all’ampiezza della formula intercettazioni «in qualsiasi forma».
In particolare, ritiene che il fulcro della questione oggetto del presente giudizio debba essere individuato nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 38 del 2019, in virtù della quale le guarentigie parlamentari si estenderebbero a ogni «fatto comunicativo» e a ogni forma di accesso autoritativo alla sfera comunicativa del parlamentare.
A riguardo, la Camera sottolinea che qualsivoglia apertura di squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare effettuata attraverso mezzi di indagine pervasivi possa condizionare il libero svolgimento della funzione parlamentare.
9.2.– Inoltre, secondo la Camera dei deputati, la citata sentenza n. 170 del 2023 avrebbe statuito una regola di comportamento per l’autorità inquirente, in virtù della quale, una volta sequestrato un supporto informatico e accertato che al suo interno sono custodite comunicazioni riferibili a un parlamentare, l’attività investigativa si debba arrestare per chiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’estrazione dei relativi dati. La portata di tale regola non sarebbe limitata alla messaggistica istantanea e alle e-mail, ma sarebbe destinata a operare rispetto a tutti i contenuti inerenti alla sfera comunicativa del parlamentare e custoditi su dispositivi nella disponibilità di terzi.
La Camera evidenzia come sarebbe irragionevole trattare in modo diverso l’acquisizione del medesimo contenuto multimediale a seconda che lo stesso sia stato oggetto di una trasmissione all’interlocutore ovvero sia stato salvato nella memoria del telefono.
9.3.– Da ultimo, viene contestato l’argomento utilizzato dal Tribunale di Modena, secondo il quale il consenso prestato dal parlamentare al proprio interlocutore, nel consentirgli l’accesso al domicilio e la partecipazione a una conversazione, comporterebbe una rinuncia implicita alla riservatezza delle comunicazioni e una accettazione del rischio della registrazione delle stesse. A prescindere dalla liceità della registrazione, simili argomenti sarebbero, infatti, irrilevanti rispetto all’esigenza di tutelare le prerogative parlamentari dall’acquisizione delle comunicazioni a opera dell’autorità giudiziaria.
10.– Con ordinanza dibattimentale letta all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, questa Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio di Carlo Amedeo Giovanardi.
Considerato in diritto
11.– Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto nel procedimento n. 2109/2018 R.G.N.R., n. 7555/2018 R.G.G.I.P. e n. 251/2022 R.G., con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate (il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014) da A. B., aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
Le richiamate videoregistrazioni, riguardanti persona che all’epoca rivestiva la carica di senatore, rientrerebbero, secondo il ricorrente, nella sfera applicativa della garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., essendo riconducibili alle «“intercettazion[i] in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni” e [al] sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell’art. 15 Cost.».
Ad avviso del Senato, il provvedimento del Tribunale di Modena avrebbe leso, dunque, le attribuzioni spettanti alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi del citato art. 68, terzo comma, Cost., in coordinamento con l’art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.
Il ricorrente chiede, pertanto, a questa Corte di dichiarare che non spettava al Tribunale di Modena disporre l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni sopra menzionate, senza l’autorizzazione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. della Camera di appartenenza dell’allora senatore Giovanardi, e, per l’effetto, di annullare l’ordinanza del 13 settembre 2024.
12.– In via preliminare, va confermata l’ammissibilità del conflitto, per le ragioni già esposte nell’ordinanza n. 168 del 2025.
Sussistono, anzitutto, la legittimazione attiva del Senato della Repubblica, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che impersona, nonché quella passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere giudiziario.
Inoltre, ricorre il profilo oggettivo del conflitto, poiché il Senato lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite dall’art. 68, terzo comma, Cost.
13.– Venendo al merito del conflitto, occorre rilevare che questa Corte è chiamata, per la prima volta, a valutare se le registrazioni (o le videoregistrazioni), effettuate occultamente in presenza, di conversazioni o comunicazioni riservate del parlamentare ricadano nella guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost.
14.– La disposizione costituzionale in esame richiede l’autorizzazione della Camera d’appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
Tale disciplina, all’esito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell’articolo 68 della Costituzione), ha sostituito l’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari con un sistema fondato su specifiche autorizzazioni ad acta (sentenza n. 38 del 2019).
In particolare, l’istituto mira a impedire che atti di indagine fortemente invasivi, quali le intercettazioni e i sequestri di corrispondenza, «possano essere “indebitamente finalizzat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività” (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 170 del 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 47 del 2026).
La prerogativa non intende, pertanto, «tutelare un diritto individuale» (sentenza n. 157 del 2023), quale «la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato)» (sentenza n. 47 del 2026).
Di contro, la ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. è preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato (sentenze n. 170 e n. 157 del 2023, n. 38 del 2019 e n. 9 del 1970, ordinanza n. 129 del 2020). Solo indirettamente la norma riverbera «“i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)” (sentenza n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 157 del 2023).
Se, dunque, l’impronta funzionale dell’immunità parlamentare traccia la linea di confine della prerogativa costituzionalmente protetta, il suo rispetto è condizione imprescindibile per legittimare quella che è una deroga alla parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, principio posto «all’origine della formazione dello Stato di diritto (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004)» (sentenza n. 38 del 2019).
Ne consegue che i limiti funzionali dell’istituto vanno assicurati sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.
15.– Quanto alla ricostruzione ermeneutica del perimetro entro il quale si estende la garanzia parlamentare, si impone un’interpretazione della portata semantica del dato costituzionale che sia strettamente aderente alla ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost., tenuto conto di istanze di attualizzazione della disposizione e delle esigenze di coerenza sistematica.
La necessità di evitare «improprie letture estensive» (sentenza n. 38 del 2019) va ponderata nel contesto in cui opera la fonte costituzionale e secondo la sua logica, mentre non va intesa quale automatica traslazione sull’art. 68, terzo comma, Cost. di ogni apporto interpretativo elaborato, con riferimento alle nozioni di intercettazioni e di sequestro di corrispondenza, nell’ambito processualpenalistico.
In via di principio, infatti, sono «le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale)» (ancora sentenza n. 38 del 2019).
In ogni caso, la diversa ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto a quella della disciplina processuale ben può condizionare, per taluni aspetti, la latitudine degli istituti evocati nel contesto della norma costituzionale.
15.1.– Nel solco del richiamato approccio interpretativo, questa Corte ha affermato, anzitutto, che il testo dell’art. 68, terzo comma, Cost., nella parte in cui si riferisce alle «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», non esclude «ogni riferimento a un documento, come il tabulato [telefonico], che di quelle riveli, non già il contenuto ma dati ed elementi, certo “esterni”, che tuttavia […] sono di indubbio significato comunicativo» (sentenza n. 38 del 2019).
15.2.– In linea di continuità con il menzionato precedente, questa Corte ha poi ricostruito la portata del riferimento dell’art. 68, terzo comma, Cost. al sequestro di corrispondenza, offrendo di tale nozione una «version[e] contemporane[a]. Sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe […] deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione» (sentenza n. 170 del 2023).
Pertanto, questa Corte, in primo luogo, ha posto in evidenza che la nozione di corrispondenza, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost., è sufficientemente ampia da abbracciare ogni forma «di scambio di pensiero a distanza (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza». Vi ha ricompreso, pertanto, anche i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea.
In secondo luogo, ha sottolineato come tali comunicazioni, non diversamente dalla «corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico», utilizzino tecniche volte ad assicurare la riservatezza.
Infine, questa Corte ha incluso nella prerogativa costituzionale anche i messaggi già pervenuti al destinatario, almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla loro riservatezza, trasformandosi in meri documenti “storici”.
A conforto di questo terzo tassello argomentativo, ha rilevato che, se «l’acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore» (sempre la sentenza n. 170 del 2023).
Restringere la portata dell’art. 68, terzo comma, Cost. «alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse», ha precisato ulteriormente questa Corte, «significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono ben derivare […] anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (ancora la sentenza n. 170 del 2023).
16.– Alla luce dei richiamati precedenti, è dato ora esaminare la fattispecie oggetto del presente conflitto, che attiene alla registrazione (o videoregistrazione) occultamente effettuata da un privato che partecipa (o assiste) a un colloquio riservato del parlamentare, le cui conversazioni e comunicazioni vengono archiviate nella memoria del dispositivo elettronico utilizzato quale strumento di captazione.
Anzitutto, occorre evidenziare che la fattispecie in esame presenta le stesse caratteristiche cui questa Corte ha attribuito rilevanza nel ricondurre al perimetro della prerogativa parlamentare, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., sia i tabulati telefonici sia la messaggistica istantanea del parlamentare conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.
16.1.– In particolare, la sentenza n. 38 del 2019 ha ascritto al paradigma delle intercettazioni, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., i tabulati telefonici, in quanto documenti idonei ad aprire «squarci di conoscenza sui […] rapporti [del parlamentare], specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine».
Ebbene, le registrazioni (o le videoregistrazioni) di conversazioni del parlamentare occultamente carpite da chi partecipa a un colloquio riservato sono documenti in grado di fornire ben più che frammenti cognitivi esterni.
Esse riportano integralmente il contenuto di conversazioni e di comunicazioni riservate del parlamentare e danno pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività (sentenza n. 47 del 2026 e pronunce ivi citate).
16.2.– In pari tempo, questa Corte ha annoverato fra le ipotesi di sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., l’acquisizione di messaggi di posta elettronica, SMS e messaggi WhatsApp (compresi file audio, contenenti comunicazioni registrate, spesso avvenute contestualmente), che sono conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario o del mittente (sentenza n. 170 del 2023).
Simili comunicazioni restano coperte dalla guarentigia costituzionale, fintantoché il decorso del tempo non le tramuti in documenti storici.
Nella comparazione tra la richiamata fattispecie e quella oggetto dell’odierno giudizio, il solo elemento distintivo è che in quest’ultima difetta l’originaria distanza tra i soggetti che comunicano.
Tuttavia, l’elemento fattuale della distanza in tanto potrebbe distinguere giuridicamente le due ipotesi in quanto, ai fini della ricostruzione del raggio applicativo del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., si desse rilevanza alla mera fase di trasmissione della comunicazione e, dunque, al ritenuto «maggior rischio [in tale fase] di captazione o apprensione da parte di terzi» (sentenza n. 170 del 2023).
Sennonché simile interpretazione è stata respinta proprio dalla sentenza n. 170 del 2023, a tenore della quale non si può «[d]egradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere».
Di conseguenza, dal momento che la garanzia costituzionale è stata interpretata come idonea a ricomprendere anche la comunicazione a distanza già pervenuta al destinatario e da questi conosciuta (sentenza n. 170 del 2023), il tipo di rischio al quale questa Corte ha inteso dare rilevanza giuridica, ai fini della richiamata previsione costituzionale, è un altro.
Si tratta del rischio che una comunicazione riservatamente rivolta dal parlamentare a uno specifico destinatario possa essere utilizzata, senza l’autorizzazione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., in un procedimento penale, determinando «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare [per effetto della] presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (così la sentenza appena richiamata).
Valutato nella prospettiva funzionale della garanzia, il medesimo rischio sussiste anche rispetto alla comunicazione del parlamentare occultamente registrata in presenza, sempre che si tratti di una conversazione effettuata in un contesto riservato, volto – come nel caso della corrispondenza – a circoscrivere i destinatari della comunicazione.
16.2.1.– Questo rende le due fattispecie giuridicamente assimilabili ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost.
Esse si equivalgono sotto il profilo della riservatezza che, nella comunicazione a distanza, è assicurata dagli stessi strumenti di messaggistica, mentre in quella in presenza dipende dal contesto in cui questa si svolge.
Inoltre, sia nella comunicazione effettuata in presenza, in un contesto riservato, sia in quella a distanza pervenuta al ricevente, il destinatario ha conoscenza del suo contenuto.
Infine, in ambo i casi, si delinea il rischio che una comunicazione del parlamentare, indirizzata a un ambito ristretto di destinatari, sia utilizzata, senza autorizzazione, in un procedimento penale, con potenziale compromissione della libertà e dell’indipendenza dell’attività parlamentare.
16.2.2.– Vero è che in tal modo si affievolisce, sino a divenire irrilevante ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la distinzione tra la comunicazione a distanza, che resta archiviata nella memoria dei dispositivi elettronici, e quella svoltasi in presenza in un contesto riservato, che sia occultamente registrata e poi parimenti conservata nella memoria del dispositivo captante. Ma questo dipende dall’incidenza dell’evoluzione tecnologica.
Per un verso, la corrispondenza si realizza oramai nella normalità dei casi attraverso un flusso comunicativo istantaneo, il che rende inattuale limitare la rilevanza del rischio a quello insito nella mera fase della trasmissione. Per un altro verso, nel contesto presente, la captazione di una conversazione avviene mediante dispositivi di uso comune, che rendono oltremodo discreta e impercettibile all’esterno la registrazione occulta, così realizzando quel medesimo effetto di perdita di controllo sulla comunicazione riservata che caratterizza il messaggio trasmesso a distanza.
17.– Alla luce del confronto con i precedenti di questa Corte emergono le ragioni che inducono a non traslare, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost., la qualificazione come mera prova documentale della registrazione fonografica di colloqui tra presenti, occultamente eseguita da soggetti legittimati ad assistervi, che il diritto vivente ha elaborato nel diverso contesto della disciplina processualpenalistica.
17.1.– In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità afferma – con orientamento costante a partire dalla sentenza a Sezioni unite del 2003 (Cass., n. 36747 del 2003) – che la richiamata fattispecie costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., in quanto riproduce non una dichiarazione di scienza, ma un accadimento della realtà il cui contenuto è costituito da dichiarazioni di persone precisamente individuate (così, da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 27 gennaio-31 marzo 2026 n. 12242; sezione sesta penale, sentenza 22 maggio-10 novembre 2025, n. 36539; sezione quinta penale, sentenza 8 aprile-28 luglio 2025, n. 27569).
In particolare, si rileva che «[l]a comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre» (Cass., n. 36747 del 2003).
17.2.– Sennonché, venendo a considerare l’angolo visuale dell’art. 68, terzo comma, Cost., i fatti acquisiscono una diversa rilevanza giuridica.
Come le esigenze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato.
Da tale circostanza, infatti, non può inferirsi alcuna abdicazione da parte del parlamentare a istanze di riservatezza funzionali al libero svolgimento dell’attività parlamentare con conseguente loro utilizzabilità, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nell’ambito di un procedimento penale.
Oggetto della protezione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. – come già ricordato (punto 14) – non è, infatti, la personale riservatezza del parlamentare, bensì la libertà e l’indipendenza dell’organo al quale appartiene.
Questa Corte, ancor prima delle pronunce sopra richiamate (sentenze n. 170 del 2023 e n. 38 del 2019), ha in generale rilevato, occupandosi di una vicenda che riguardava le intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica, che «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013, punto 9 del Considerato in diritto).
Del resto, la stessa sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata (Cass., n. 36747 del 2003), nel sostenere che nella comunicazione in presenza vi è un’implicita rinuncia alla riservatezza, fa comunque salva l’esigenza di considerare «la particolare qualità rivestita» da chi vi partecipa (corsivi aggiunti).
A ciò si aggiunga che la necessità di preservare, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare non è smentita dalla circostanza che colui che è stato presente potrebbe testimoniare in merito al contenuto della conversazione.
In disparte la constatazione che anche colui che apprende il contenuto di una comunicazione del parlamentare trasmessa a distanza potrebbe testimoniare in proposito, in ogni caso, non può ritenersi equivalente l’eventualità di una testimonianza rispetto all’acquisizione di una conversazione occultamente registrata.
La testimonianza, per sua natura, comporta la selezione e la ricostruzione del contenuto comunicativo secondo le regole del mezzo di prova.
Di contro, la registrazione occulta (come e forse più della messaggistica a distanza) rende conoscibili interi flussi comunicativi, non circoscrivibili alle esigenze dell’accertamento e potenzialmente idonei a determinare «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato» (sentenza n. 170 del 2023).
In definitiva, la registrazione di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo – in quanto riproduttivo e occulto – realizza una pesante interferenza e consente di acquisire comunicazioni riservate capaci di avere significativi riverberi sull’attività parlamentare.
18.– Chiarito che, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la fattispecie oggetto dell’odierno conflitto condivide le medesime caratteristiche poste alla base della sussunzione, nella richiamata norma, sia dei tabulati telefonici sia dei messaggi registrati nella memoria di un dispositivo elettronico, occorre verificare, a questo punto, l’applicabilità a essa della disciplina delle intercettazioni o di quella concernente il sequestro di corrispondenza.
A tali previsioni, infatti, corrispondono – in base alla disciplina attuativa della riforma costituzionale – due differenti regimi in punto di autorizzazione: alle intercettazioni si applica talora quella preventiva (art. 4 della legge n. 140 del 2003), talaltra quella successiva (art. 6 della legge n. 140 del 2003), mentre per il sequestro di corrispondenza si richiede in ogni caso la prima, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 140 del 2003.
Più precisamente, nel caso delle intercettazioni, è necessaria l’autorizzazione preventiva, ove l’atto investigativo sia “diretto”, nel senso che l’ascolto delle conversazioni avviene sottoponendo a controllo utenze di cui il parlamentare stesso è titolare o luoghi da lui utilizzati (sentenze n. 47 del 2026 e n. 38 del 2019), o sia “indiretto”, nel senso che la «direzione dell’atto di indagine» mira al parlamentare (sentenza n. 390 del 2007). Simile valutazione, secondo questa Corte, va effettuata sulla base di una serie di indici (sentenze n. 114 e n. 113 del 2010), da ponderare «in modo complessivo e non atomistico», nonché in prospettiva dinamica (sentenza n. 157 del 2023).
Sempre nell’ipotesi delle intercettazioni, opera, invece, l’autorizzazione successiva di cui all’art. 6 della legge n. 140 del 2003, allorché il giudice riscontri occasionalmente, in verbali o in registrazioni di intercettazioni effettuate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi o in tabulati acquisiti nel corso dei medesimi, la partecipazione alle conversazioni o alle comunicazioni di membri del Parlamento e ritenga necessario utilizzare nel processo quei mezzi di prova (sentenze n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del 2007; nonché ordinanza n. 263 del 2010).
Quanto al sequestro di corrispondenza, trova applicazione la sola autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, necessaria anche per acquisire i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi WhatsApp (sentenza n. 170 del 2023).
In tal caso, l’autorizzazione resta preventiva anche quando l’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro di un dispositivo elettronico, rinvenga, nella sua memoria, le richiamate comunicazioni. Infatti, come questa Corte ha precisato, «il “vero” oggetto del sequestro non è tanto il dispositivo elettronico (il “contenitore”) – il quale, di per sé, non ha di norma alcun interesse per le indagini – quanto i suoi dati (il “contenuto”), nella parte in cui risultano utili alle indagini stesse: dati che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vanno all’uopo selezionati e fatti possibilmente oggetto di una “copia-clone”, con restituzione del dispositivo (e della disponibilità di tutti gli altri dati) al titolare» (la già citata sentenza n. 170 del 2023).
19.– Tanto precisato, l’elemento dirimente, onde verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista per le intercettazioni o di quella stabilita per il sequestro di corrispondenza, è il momento nel quale si inserisce l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria.
Infatti, l’art. 68, terzo comma, Cost. richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza, avendo riguardo proprio a eventuali interferenze indebite del potere giudiziario nell’esercizio della funzione parlamentare.
20.– Nello specifico, se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l’iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma».
Ai fini della garanzia costituzionale si atteggiano, infatti, diversamente i profili che, nel contesto della disciplina processualpenalistica, inducono il diritto vivente a differenziare la registrazione occulta fra presenti dalla nozione di intercettazione.
20.1.– In particolare, secondo la prospettiva processualpenalistica, difettano, nella registrazione dei colloqui effettuata da chi è ammesso ad assistervi, due elementi tipici delle intercettazioni: i) la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste; ii) la “terzietà” del captante (ex plurimis, Cass., n. 36747 del 2003 e, da ultimo, Cass., n. 12242 del 2026; Cass., n. 36539 del 2025; Cass., n. 27569 del 2025). Peraltro, va precisato che, nel caso della registrazione effettuata grazie al materiale fornito dalla polizia giudiziaria e su sua indicazione, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: un orientamento maggioritario ascrive anche tale fattispecie alla prova documentale; uno minoritario la qualifica, viceversa, come prova atipica, diversa sia dalle intercettazioni sia dai documenti, e la ritiene non utilizzabile, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero (su tale contrasto giurisprudenziale, da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 novembre 2021-17 gennaio 2022, n. 1824).
20.2.– Ebbene, passando a considerare l’angolo visuale dell’art. 68, terzo comma, Cost., occorre rilevare, anzitutto, che una conversazione effettuata in un contesto riservato da parte del parlamentare non fa venire meno – per le ragioni già sopra esposte (punti 16 e 17) – le esigenze di riservatezza correlate alla funzione parlamentare (sentenza n. 38 del 2019).
Inoltre, non può negarsi la sussistenza della terzietà, in quanto se è l’autorità giudiziaria ad aver assunto l’iniziativa di far registrare una conversazione riservata è la stessa – e dunque un terzo – la destinataria ab initio del flusso comunicativo captato dalla registrazione.
Del resto, sarebbe paradossale differenziare, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost. e ai suoi fini, il trattamento di intercettazioni integralmente effettuate dall’autorità giudiziaria da quello delle captazioni nelle quali quest’ultima si avvale della collaborazione di privati.
21.– Diversamente, quando l’iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato e solo in seguito, per ipotesi al momento del sequestro del dispositivo captante, l’autorità giudiziaria rinviene registrate nella sua memoria le conversazioni e le comunicazioni del parlamentare, è allora (rispetto a un documento che oramai rileva nella sua staticità) che si profila il rischio di un uso strumentale del potere giudiziario a scapito della funzione parlamentare.
In tal caso, la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.
In essa, infatti, – per le motivazioni già in precedenza illustrate (supra, punti 16.2., 16.2.1. e 16.2.2.) – si rinvengono i medesimi presupposti e le stesse ragioni che hanno indotto questa Corte a ricomprendere la messaggistica conservata in un dispositivo elettronico nel sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (sentenza n. 170 del 2023), distinguendola dall’omologa nozione processualpenalistica accolta all’epoca dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° luglio-19 ottobre 2022, n. 39529; sezione sesta penale, sentenza 16 marzo-8 giugno 2022, n. 22417; sezione quinta penale, sentenza 10 marzo-6 maggio 2021, n. 17552).
L’acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, tanto ove si siano svolte originariamente a distanza, quanto ove abbiano avuto luogo in presenza, devono essere coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici (sentenza n. 170 del 2023).
A tale risultato conducono non solo il canone dell’interpretazione teleologica, associato all’esigenza di tenere conto del mutato contesto tecnologico (supra, punti 16.2.1. e 16.2.2.), ma anche il criterio sistematico.
In particolare, dal raccordo, nell’art. 68, terzo comma, Cost., tra il sequestro di corrispondenza e, nella sua prima parte, le «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» (corsivi aggiunti), si desume che il legislatore costituzionale non ha inteso differenziare la tutela della corrispondenza del parlamentare dalla protezione di altre forme di comunicazioni riservate in qualsiasi forma captate, che prospettino identiche problematiche. E questo vale tanto più ove si consideri che l’art. 15 Cost. equipara la tutela della «segretezza della corrispondenza» a quella di «ogni altra forma di comunicazione» (corsivo aggiunto).
A ragionare diversamente, si dovrebbe sostituire al canone dell’interpretazione sistematica, orientato dalla ratio della disciplina oggetto del procedimento ermeneutico, quello di una interpretazione segmentata dell’art. 68, terzo comma, Cost.
Simile approccio equivarrebbe a ritenere che il legislatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere singolarmente e nella loro specificità tutte le fattispecie rilevanti, sebbene quelle espressamente contemplate siano soggette a un naturale processo di evoluzione nel quale, pur al mutare dei dati fenomenologici, restano intatti i beni e gli interessi di rilievo costituzionale cui deve essere assicurata la necessaria tutela.
22.– In definitiva, la ricostruzione ermeneutica dell’art. 68, terzo comma, Cost. induce a ritenere che il rischio di una indebita invadenza del potere giudiziario può insinuarsi sia nel caso (e nel momento) in cui l’autorità investigativa assuma l’iniziativa di far registrare occultamente una comunicazione riservata, avendo o meno di mira il parlamentare, sia nel caso (e nel momento) in cui la medesima autorità si determini all’acquisizione nel procedimento di una registrazione occultamente effettuata su iniziativa del privato.
In questa seconda ipotesi, la persona può aver agito per le più diverse ragioni, che possono andare dall’intento persecutorio o ricattatorio nei confronti del politico all’esigenza della vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare di precostituirsi un mezzo di prova.
Dinanzi a simile ventaglio di ipotesi, su cui si innesta l’iniziativa dell’autorità giudiziaria che intende acquisire la registrazione, emerge l’esigenza che il concreto esercizio del potere autorizzativo, in applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., sia esso stesso conforme alla ratio della prerogativa parlamentare. Questa, infatti, assicura il punto di equilibrio fra la tutela della libertà e dell’indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all’autorità giudiziaria.
Se, dunque, il senso della disciplina risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l’autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili.
Ne discende che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio.
Ove, pertanto, l’autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte (sentenze n. 74 del 2013 e n. 462 del 1993).
23.– Alla luce di quanto esposto, l’odierno conflitto di attribuzione va accolto.
In particolare, ricorrono nella fattispecie concreta tutti i presupposti che inducono ad applicare la disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003.
23.1.– In primo luogo, le richiamate videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato.
Al punto 3.E.3.d.1. dell’ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale di Modena riconosce che le videoregistrazioni effettuate «in modo clandestino» da A. B. erano tali da porre «in rilievo […] un tema di riservatezza».
In termini ancora più precisi, il ricorso introduttivo del conflitto (al punto a. del Merito) sottolinea i tratti di riservatezza che hanno caratterizzato le conversazioni e le comunicazioni occultamente videoregistrate dallo stesso. Si evidenzia, infatti, che si è trattato di un «colloquio confidenziale», svoltosi nel domicilio dell’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi.
A fortiori, devono ritenersi riservate le comunicazioni telefoniche del parlamentare intercorse con soggetti terzi e occultamente registrate da A. B.
23.2.– In secondo luogo, emerge che solo a seguito del sequestro del cellulare di A. B., indagato nello stesso procedimento da cui ha tratto origine il giudizio a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, l’autorità giudiziaria ha avuto contezza dell’attività di videoregistrazione svolta dal soggetto privato.
In quel momento si è prospettato, pertanto, il problema di valutare l’esigenza dell’autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., onde acquisire e utilizzare nel processo i file di videoregistrazione conservati nella memoria del dispositivo elettronico sequestrato.
È quanto si desume dal punto 1.C.3. dell’ordinanza del Tribunale di Modena e dai punti b) e c) della Premessa in fatto, nonché b7) del Merito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ove si fa riferimento al rinvenimento delle videoregistrazioni delle conversazioni e comunicazioni di Carlo Amedeo Giovanardi a seguito del sequestro del cellulare di A. B., effettuato nell’ambito di un procedimento che vedeva quest’ultimo come imputato.
24.– Nel caso oggetto del presente giudizio, l’intervento dell’autorità giudiziaria si colloca, in sostanza, solo a valle dell’avvenuta videoregistrazione delle comunicazioni del parlamentare.
Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto.
Tale modulo «garantisce […] un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, evitando inopportune dilatazioni degli effetti propri della prerogativa parlamentare, che rischierebbero di penalizzare in modo ingiustificato le stesse iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati» (sentenza n. 170 del 2023).
Ne discende che, ove pure gli organi inquirenti avessero potuto prevedere che nel telefono cellulare di A. B. fossero memorizzate videoregistrazioni di colloqui di Carlo Amedeo Giovanardi, questo non avrebbe impedito loro di apprendere il dispositivo, di sequestrare tutti gli altri dati informatici non attinenti alle comunicazioni con il parlamentare e di verificare, tramite un sommario esame, l’effettiva sussistenza di videoregistrazioni o di registrazioni riguardanti quest’ultimo.
Viceversa, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto munirsi dell’autorizzazione della Camera di appartenenza di Carlo Amedeo Giovanardi per disporre l’estrapolazione dal dispositivo e l’acquisizione agli atti del procedimento delle videoregistrazioni delle conversazioni del parlamentare.
25.– Alla luce di quanto sopra esposto, non spettava al Tribunale di Modena disporre, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, in assenza dell’autorizzazione del Senato, l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate, il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014, da A. B., aventi a oggetto le conversazioni, avvenute in presenza, con Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché quelle intercorse tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
Di conseguenza, la citata ordinanza deve essere annullata, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle richiamate videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
2) annulla, per l’effetto, l’ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 14 aprile 2026
ORDINANZA
Ritenuto che, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, è intervenuto in giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Maria Cogo, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero l'intervento, ha concluso per la dichiarazione della sua ammissibilità.
Considerato che questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera detta preclusione quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017; ordinanze n. 157 del 2023 e n. 269 del 2019);
che simile evenienza si verifica quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune e, in particolare, di quello che ha originato il conflitto, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare (sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015 e n. 221 del 2014; ancora, ordinanza n. 157 del 2023);
che, in detta ipotesi, gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;
che tale fattispecie ricorre nel caso in esame, essendo l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi parte - in veste di imputato - del giudizio penale in relazione al quale è stato sollevato l'odierno conflitto;
che l'esito della pronuncia di questa Corte è suscettibile di ricadere sugli interessi dell'interveniente, posto che - per affermazione della stessa parte ricorrente - le registrazioni della cui utilizzabilità si discute sono assunte quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di imputazione;
che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi è ammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale