SENTENZA N. 108
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di A. P., con ordinanza del 7 novembre 2025, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 7 novembre 2025 (reg. ord. n. 245 del 2025), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117 (recte: 117, primo comma,) Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
1.1.– La Sezione rimettente è investita del ricorso proposto da A. P., militare della Guardia di finanza, condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), per avere ricevuto 5.000 euro in relazione all’attività di verifica fiscale svolta nei confronti di una società. Sia in primo che in secondo grado, sono state disposte a carico dell’imputato la confisca del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., nella misura di 5.000 euro, nonché la riparazione pecuniaria prevista dal censurato art. 322-quater cod. pen. in favore della Guardia di finanza, per l’importo di ulteriori 5.000 euro.
Il giudice a quo premette di ritenere infondati – poiché tendenti a riproporre questioni di merito – i motivi di ricorso articolati dall’imputato e relativi all’insufficienza del quadro probatorio a dimostrare la commissione del reato, alla carenza dell’elemento soggettivo e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. L’ulteriore motivo di ricorso, relativo all’applicazione della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., farebbe invece sorgere dubbi di legittimità costituzionale su tale disposizione.
1.2.– In proposito, la Sezione rimettente osserva che l’art. 322-quater cod. pen. – nella versione originariamente introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) e applicabile ratione temporis ai fatti per cui si procede – dispone che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis cod. pen., sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di «quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza, o nel caso di cui all’art. 319-ter, dell’amministrazione della giustizia. Il nuovo testo della disposizione conseguente alla modifica operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha poi esteso l’applicazione della riparazione pecuniaria al privato corruttore e l’ha parametrata – con una modifica che peraltro non altererebbe, secondo il giudice a quo, il quantum della riparazione con riferimento alla posizione del pubblico agente corrotto – in «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».
1.3.– A parere della rimettente, l’art. 322-quater cod. pen. avrebbe «una portata sostanzialmente sovrapponibile all’ambito di operatività della confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato», prevista dall’art. 322-ter cod. pen., dal momento che le due misure dovrebbero essere applicate, ciascuna obbligatoriamente, allo stesso novero di soggetti e in relazione a identiche fattispecie di reato.
La contemporanea applicazione delle due misure comporterebbe la soggezione dell’interessato a «una duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura, determinano l’effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato».
1.4.– Quanto, in particolare, alla natura della riparazione pecuniaria, il giudice a quo osserva che l’art. 322-quater cod. pen. lascia espressamente «impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», così ammettendo il cumulo della misura in oggetto non solo con la confisca, ma anche con l’obbligazione risarcitoria: il che indurrebbe a escludere la natura meramente risarcitoria della riparazione.
Del resto, quest’ultima si differenzierebbe strutturalmente dal risarcimento del danno, prescindendo dalla domanda del danneggiato e addirittura dalla costituzione quale parte civile dello stesso. Essa è, infatti, disposta d’ufficio dal giudice ed è parametrata al prezzo o profitto del reato, risultando così «tendenzialmente avulsa dalla determinazione del danno risarcibile». A ben vedere, solo nel peculato vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra profitto e danno, mentre nelle altre ipotesi di reato cui la riparazione è applicabile il profitto e il prezzo prescinderebbero «completamente dal danno arrecato all’amministrazione di appartenenza che, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio se non quello all’immagine». Ciò si verificherebbe segnatamente rispetto al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, ove difetterebbe qualsiasi atto contrario ai doveri d’ufficio, sicché il danno subito dall’amministrazione sarebbe «necessariamente limitato se non del tutto assente e, in ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto dal funzionario infedele».
Pur avendo una recente pronuncia della stessa Corte di cassazione escluso l’applicabilità della riparazione pecuniaria nell’ipotesi in cui il danno sia stato integralmente risarcito prima della sentenza di condanna (è citata sezione sesta penale, sentenza 21 maggio-25 luglio 2025, n. 27422), in linea di principio la parametrazione al prezzo o al profitto del reato determinerebbe «necessariamente una scissione tra la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno».
«[N]el tentativo di attribuire una coerente collocazione sistematica all’istituto», la giurisprudenza avrebbe qualificato la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. come «una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato» (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze n. 27422 del 2025; 25 gennaio-1° marzo 2023, n. 8959; 5 febbraio-27 maggio 2020, 16098). Si è così affermato che la disposizione in esame delinea «una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa» (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-20 marzo 2019, n. 12541), la cui quantificazione «non è rimessa all’apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti».
Tale «sanzione civile accessoria», volta a «realizzare un rafforzamento dell’armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione» e necessariamente irrogata in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall’art. 322-quater cod. pen., si caratterizzerebbe per «una indubbia connotazione punitiva», tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge sarebbe stata ricondotta dalla stessa giurisprudenza di legittimità «nell’alveo della “pena illegale”» (è citata ancora la sentenza n. 12541 del 2019). Si tratterebbe, in definitiva, di una «sanzione patrimoniale, che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva».
Anche la dottrina sarebbe sostanzialmente unanime nell’attribuire natura sanzionatoria alla riparazione pecuniaria, escludendo viceversa una sua funzione riparativa, dal momento che alla relativa previsione normativa sarebbero estranei «quegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta da parte dell’autore dell’illecito di realizzare condotte volte all’elisione dell’offesa arrecata con la commissione del reato». La dottrina avrebbe invece sottolineato la «chiara funzione punitiva» e il «carattere prettamente afflittivo» della riparazione pecuniaria. Inserendo nel tessuto del codice penale l’art. 322-quater, il legislatore avrebbe di fatto inteso «riproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per reati per i quali era stata eliminata dalla riforma apportata con la l. 26 aprile 1990 n. 86».
Del resto, la relazione governativa alla legge n. 69 del 2015 avrebbe giustificato l’introduzione dell’art. 322-quater cod. pen. proprio con la necessità di recepire le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tra cui quella di introdurre, a scopo deterrente della corruzione nelle transazioni economiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti delle persone fisiche.
La riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. differirebbe poi da quella contemplata, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che pure configurerebbe secondo la giurisprudenza «una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge» (è richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640). Quest’ultima misura, infatti, presuppone una richiesta di parte e si inserirebbe in un sistema sanzionatorio più mite, nel quale essa svolgerebbe una funzione di rafforzamento della modesta afflittività della sanzione penale.
Al contrario, la riparazione ex art. 322-quater cod. pen. prescinderebbe dalla richiesta del danneggiato e comporterebbe il pagamento di una somma «predeterminat[a] nel quantum e non suscettibile di graduazione da parte del giudice», che andrebbe ad aggiungersi a «un corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive».
Per altro verso, la riparazione pecuniaria in esame concorrerebbe anche con il risarcimento del danno erariale, in particolare del danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, che salvo prova contraria andrebbe determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in misura pari al doppio della somma o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Riparazione pecuniaria e danno erariale perseguirebbero entrambi finalità «essenzialmente sanzionatorie» e costituirebbero istituti autonomi rispetto al risarcimento del danno da reato.
In definitiva, la riparazione pecuniaria assumerebbe la valenza di «un contrappasso simbolico per il male che il delitto, per il tramite dell’amministrazione pubblica di appartenenza del soggetto, ha recato all’intera collettività», divenendo così «sostanzialmente una pena».
1.5.– A fronte dell’inequivocabile natura sanzionatoria della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., dottrina e giurisprudenza riterrebbero la sua applicazione cumulativa rispetto alla confisca contraria al «principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, rilevabile anche ai sensi dell’art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali».
Così, in giurisprudenza è stata affermata l’illegittimità, per «violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio», dell’applicazione congiunta della riparazione pecuniaria e della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 322-ter cod. pen., trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto e connotate da analoga finalità afflittiva (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-10 giugno 2024, n. 23203). Parimenti, è stato ritenuto illegittimo, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cumulo tra tale tipologia di confisca e la restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 30 gennaio-17 aprile 2019, n. 16872).
Tuttavia, tali soluzioni interpretative, pur ispirate dal condivisibile obiettivo di evitare «l’aggravio sanzionatorio, derivante dal cumulo della confisca con la riparazione pecuniaria», comporterebbero una «generalizzata disapplicazione dell’art. 322-quater» cod. pen., risolvendosi in una interpretatio abrogans della disposizione censurata, in contrasto peraltro con il suo tenore letterale e con quello dell’art. 322-ter cod. pen., che impongono ciascuno l’applicazione della misura ivi prevista. Data, infatti, l’identità dei presupposti applicativi degli artt. 322-ter e 322-quater cod. pen., non sarebbero ravvisabili ipotesi in cui la riparazione pecuniaria potrebbe trovare applicazione senza sovrapporsi alla confisca.
Alla luce, allora, della giurisprudenza costituzionale che individua nel tenore letterale della norma un limite all’interpretazione costituzionalmente orientata (sono citate le sentenze n. 26 del 2010, n. 219 del 2008 e n. 109 del 1989), vietando operazioni ermeneutiche che si risolvano nella sostanziale disapplicazione della norma tacciata di illegittimità costituzionale (è richiamata la sentenza n. 110 del 2012), si renderebbe necessario il promovimento dell’incidente di legittimità costituzionale, onde garantire «una tutela certa e uniforme nell’ambito dell’ordinamento», che appare tanto più essenziale «in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità» (sono citate le sentenze n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017 e l’ordinanza n. 24 del 2017).
1.6.– La Sezione rimettente riconosce che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. potrebbe, invero, non sovrapporsi alla confisca, ove l’imputato, prima della definitività della sentenza di condanna, abbia provveduto all’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato, poiché in tale ipotesi la misura ablatoria non troverebbe applicazione (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 giugno-17 luglio 2020, n. 21353; sezione seconda penale, sentenze 18 ottobre-21 novembre 2022, n. 44189 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36444; sezione terza penale, sentenza 15 aprile-20 maggio 2015, n. 20887).
Ciò non eliminerebbe, tuttavia, il problema della concorrente applicazione della confisca ex art. 322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., che si porrebbe «ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del procedimento» e, dunque, non possa escludersi l’applicazione della confisca.
Anche a fronte dell’avvenuta restituzione del provento del reato e della conseguente inapplicabilità della confisca, si porrebbe comunque un problema di «duplicazione dell’effetto sanzionatorio», posto che dovrebbe trovare applicazione la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. anche in riferimento a «un vantaggio di cui l’autore del reato è stato già privato».
1.7.– Il cumulo sanzionatorio così realizzato risulterebbe, ad avviso della Sezione rimettente, incompatibile con i parametri costituzionali evocati.
Al riguardo, il giudice a quo richiama nuovamente le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 23203 del 2024, secondo cui la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. costituisce una sanzione civile con funzione punitiva e deterrente. In quanto tale, essa non potrebbe coesistere con la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen., se non a costo di realizzare «una sproporzionata, e perciò non consentita, duplicazione di sanzioni». Precisa il rimettente che, successivamente alla sentenza n. 23203 del 2024, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la confisca per equivalente può ritenersi di natura punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito, e deve invece, in caso contrario, considerarsi misura di carattere ripristinatorio e afflittivo, ma non punitivo (è citata la sentenza 26 settembre 2024-8 aprile 2025, n. 13783).
Ad avviso della Sezione rimettente, il «mutamento di paradigma» conseguente alla citata sentenza n. 13783 del 2025 non eliderebbe «il problema della duplicazione sanzionatoria che si determina nei casi in cui si applichi, oltre alla confisca, anche la riparazione pecuniaria», poiché «[s]ia pur in virtù di strumenti giuridici diversi e aventi una natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l’autore del reato subisce è il raddoppio dell’obbligazione restitutoria».
Pur non essendo controvertibile l’esigenza di privare l’autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l’ulteriore imposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo valore, sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, «nella misura in cui il reato già è assistito da un corredo sanzionatorio adeguatamente afflittivo». In altre parole, la previsione della riparazione pecuniaria da un lato intaccherebbe il patrimonio dell’interessato, privandolo di un valore pari a quello già sottratto per effetto della confisca, dall’altro lato aggiungerebbe «una sanzione punitiva ad un trattamento già considerato adeguato».
Tale «sostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del responsabile di determinati reati» si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità discendente dagli artt. 3 e 27 Cost., il quale esige che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», così da non comprometterne la funzione rieducativa (è diffusamente citata, di questa Corte, la sentenza n. 236 del 2016, e sono altresì richiamate le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025, n. 222 e n. 149 del 2018, n. 179 del 2017).
1.8.– Il principio costituzionale di proporzionalità della pena, pur in origine affermato in relazione alle pene detentive, sarebbe d’altra parte estensibile anche alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen.
Per un verso, infatti, la riparazione pecuniaria, essendo presupposto per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165, quarto comma, cod. pen., produrrebbe effetti «direttamente sulla pena detentiva», senza, peraltro, offrire alcuna garanzia di proporzione tra l’onere economico derivante dalla riparazione e le «effettive capacità patrimoniali» dell’imputato.
Per un altro verso, la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe esteso il principio di proporzionalità della pena anche ad altri tipi di sanzioni, tra cui quelle amministrative, in base all’art. 3 Cost. «in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione» (è citata la sentenza n. 112 del 2019).
Anche l’art. 49 CDFUE, pur facendo riferimento alla proporzionalità delle pene rispetto al reato, sarebbe stato interpretato nel senso di comprendere nel proprio ambito applicativo anche le sanzioni amministrative di natura punitiva e altre figure sanzionatorie quali i danni punitivi (è diffusamente richiamata, ancora, la sentenza n. 112 del 2019; sono altresì citate, in materia di proporzionalità della confisca, le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025 di questa Corte).
1.9.– Nell’ipotesi ora all’esame, la violazione del principio di proporzionalità si apprezzerebbe non già in relazione a un tertium comparationis, bensì «sotto il profilo intrinseco», poiché il trattamento sanzionatorio risultante dall’applicazione dell’art. 322-quater cod. pen. si appaleserebbe «manifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una duplicazione di misure “afflittive” che, sia pur diversamente qualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria), vanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale conseguente alla commissione del reato».
Un ulteriore profilo di sproporzione risiederebbe nella «natura sostanzialmente fissa e predeterminata» della riparazione pecuniaria, che sarebbe commisurata al prezzo o al profitto del reato e non sarebbe graduabile da parte del giudice, nemmeno tenendo conto dell’eventuale già avvenuto risarcimento del danno, in misura totale o parziale, ovvero dell’avvenuta restituzione del vantaggio illecitamente conseguito per effetto della commissione del reato.
Pur non concretando una sanzione fissa in senso proprio, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. si porrebbe pertanto in conflitto con il principio di proporzionalità, poiché la «predeterminazione del criterio commisurativo», ancorato al prezzo o al profitto del reato, impedirebbe al giudice di adeguare la sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo (è citata la sentenza n. 28 del 2022 di questa Corte).
1.10.– La Sezione rimettente sottolinea non essere sua intenzione richiedere una ingerenza nella discrezionalità del legislatore, quanto piuttosto sollecitare il sindacato di questa Corte sulla «razionalità e proporzionalità di un intervento normativo che, mediante la surrettizia introduzione di una sanzione di natura “civilistica” dall’innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello strumento recuperatorio della confisca, al contempo aggravando significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per i principali reati contro la pubblica amministrazione».
La ratio di tale intervento sarebbe intrinsecamente contraddittoria, avendo il legislatore da un lato riconosciuto la sufficiente afflittività del trattamento sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, tale da non rendere necessaria la reintroduzione della pena pecuniaria, dall’altro lato previsto «uno strumento punitivo sostanzialmente analogo, formalmente riconducendolo agli strumenti riparativi del delitto».
La discrezionalità del legislatore sarebbe dunque stata esercitata attraverso scelte «palesamente ingiustificate» e implicanti «risultati distonici rispetto al sistema e alla proporzionalità della risposta sanzionatoria». Ciò che giustificherebbe il sindacato di questa Corte su tali scelte (sono richiamate le sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006).
1.11.– D’altra parte, nell’ordinamento penale sarebbe ravvisabile «una univoca linea direttrice, volta [...] a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all’autore del reato i proventi da esso conseguit[i] ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale», tramite il riconoscimento dell’alternatività della confisca rispetto a «condotte riparatorie e/o restitutorie» dell’imputato.
Espressivo di tale tendenza sarebbe l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che impone, nei confronti dell’ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». In questo caso, ancorché la confisca sia espressamente qualificata come sanzione, sarebbe previsto un meccanismo di alternatività rispetto alle condotte riparatorie, al fine di evitare «profili di duplicazione» (sono richiamate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 16 giugno-10 luglio 2015, n. 29512 e 16 novembre-5 dicembre 2011, n. 45054).
Anche l’art. 600-septies cod. pen. prevede, in relazione ai delitti contro la personalità individuale, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni».
Ancora, l’art. 452-undecies cod. pen., in materia di delitti contro l’ambiente, dispone, al quarto comma, la non applicabilità della confisca ivi prevista ove l’imputato «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, dunque, abbia posto in essere condotte riparatorie dell’offesa arrecata.
Infine, l’art. 423-quater cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profitto del reato di incendio boschivo, esclude l’applicazione di tale misura in caso di ripristino dello stato dei luoghi.
Al di là poi di tali ipotesi espressamente normate, una consolidata giurisprudenza di legittimità sarebbe giunta alla conclusione dell’alternatività tra confisca e riparazione.
Ad esempio, in relazione alle ipotesi di truffa per le quali l’art. 640-quater cod. pen. contempla la confisca del profitto del reato, tale misura sarebbe stata considerata inapplicabile a fronte della restituzione integrale di quanto indebitamente percepito (sono citate Cass, n. 44189 del 2022 e n. 36444 del 2015; sezione terza penale, sentenza 15 ottobre-4 novembre 2013, n. 44446).
Anche in riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza avrebbe ritenuto preclusa la confisca del profitto del reato ove le condotte riparatorie poste in essere volontariamente dal reo abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Cass., n. 21353 del 2020) e affermato la necessità di rimodulazione del quantum confiscabile, in funzione dell’importo delle somme restituite (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 17 maggio-3 agosto 2023, n. 34290).
Analogamente, in materia di reati tributari, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non potrebbe attingere somme superiori all’effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 19 gennaio-1° febbraio 2016, n. 4097 e n. 20887 del 2015).
1.12.– In definitiva, svariate previsioni normative e il diritto vivente convergerebbero nell’escludere la legittimità costituzionale di «qualsivoglia duplicazione» tra confisca e «condotte rientranti nell’ampio genere della riparazione degli effetti derivanti dal reato», in forza del principio per cui «l’autore del reato non può trarre vantaggio dall’illecito, ma non può neppure subire un depauperamento indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo patrimonio».
L’alternatività tra confisca e riparazione delle conseguenze del reato (declinata in termini di restituzione, risarcimento del danno o ripristino) garantirebbe la finalità special-preventiva della pena, attuando il principio per cui «il delitto non paga», e al contempo evitando «duplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si fondano tutte sull’ablazione del provento del reato e sulla tutela del soggetto danneggiato».
Tale regime di alternatività dovrebbe governare anche i rapporti tra confisca ex art. 322-ter cod. pen. e riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., atteso che quest’ultima si tradurrebbe in una «duplicazione dell’ablazione patrimoniale che viene già garantita» dalla prima.
La riparazione pecuniaria si rivelerebbe una misura sproporzionata anche perché parametrata al criterio del prezzo o profitto del reato, e dunque insuscettibile di una graduazione da parte del giudice, in funzione di «riequilibrio dell’effetto punitivo». E invero, il condannato per i reati contemplati all’art. 322-quater cod. pen. non solo subirebbe «la duplice ablazione del medesimo valore patrimoniale», ma neppure potrebbe avvalersi «delle garanzie e delle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all’irrogazione della sanzione pecuniaria».
La riparazione pecuniaria configurerebbe, in conclusione, «un istituto avulso dal sistema», risolvendosi in «una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri» di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 cod. pen.
1.13.– L’unico rimedio idoneo a eliminare i vulnera denunciati, realizzando un «riequilibrio del sistema», consisterebbe nella integrale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.
Considerato in diritto
3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 245 del 2025), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49 CDFUE.
Nella versione applicabile nel giudizio a quo, l’art. 322-quater – introdotto dalla legge n. 69 del 2015 – testualmente prevede: «[c]on la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
La legge n. 3 del 2019 ha modificato la disposizione, estendendone l’ambito applicativo anche al privato autore della corruzione (art. 321 cod. pen.) e ridefinendone l’oggetto, oggi consistente in una «somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» (anziché, come nella versione originaria, «all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio»), da versare «all’amministrazione lesa» dalla condotta del pubblico agente.
Ad avviso del giudice a quo, la riparazione pecuniaria stabilita dall’art. 322-quater cod. pen. – tanto nella versione applicabile nel giudizio a quo quanto in quella ora vigente –, cumulandosi indefettibilmente con la confisca e il risarcimento del danno dovuto all’amministrazione di appartenenza del pubblico agente ed essendo insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione delle condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte riparatorie da questi poste in essere, costituirebbe una sanzione punitiva sproporzionata; e si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, desumibile a livello interno dagli artt. 3 e 27 Cost., nonché – a livello sovranazionale – dall’art. 49 CDFUE, rilevante nell’ordinamento italiano in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
4.– Le questioni – in quanto riferite alla disposizione censurata nel testo introdotto con la legge n. 69 del 2015, applicabile secondo il giudice a quo nel giudizio principale – sono ammissibili.
Lo è, in particolare, la questione sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49 CDFUE, e segnatamente al paragrafo 3 di tale ultima disposizione, che sancisce il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato.
Da un lato, infatti, il giudice a quo motiva estesamente sulla natura punitiva della riparazione pecuniaria prevista dalla disposizione censurata, e pertanto sulla sua riconducibilità alla sfera di tutela di cui all’art. 49 CDFUE: ciò che corrisponde allo stato della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, che non esita a ricondurre a tale disposizione l’intera materia delle sanzioni punitive, indipendentemente dalla loro qualificazione come “pene” in senso formale nei singoli ordinamenti nazionali (per tutte, Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20, NE, concernente una sanzione applicata dall’autorità amministrativa). Se la misura ora all’esame effettivamente possieda tale natura punitiva è poi questione che attiene al merito delle questioni, e che in quella sede dovrà essere affrontata (infra, 5.1.).
Dall’altro lato, per quanto la Sezione rimettente non motivi espressamente sul punto, non v’è alcun dubbio che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. si collochi all’interno dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, e pertanto sia soggetta al rispetto dei diritti e principi stabiliti dalla Carta, oltre che di quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti, un ampio novero di strumenti di diritto unionale detta obblighi a carico degli Stati membri in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, anche con riferimento alle sanzioni applicabili agli stessi (tra gli altri: la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997; il Protocollo del 27 settembre 1996 alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 – la cosiddetta “Convenzione PIF” –; la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; la decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale – la cosiddetta “direttiva PIF” –; e, ora, la direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione).
Nello stabilire norme incriminatrici che colpiscono tali reati, e poi nell’applicare concretamente tali norme, ciascuno Stato membro “attua” al tempo stesso il diritto dell’Unione, risultando per ciò stesso vincolato al rispetto della Carta, ai sensi dello stesso art. 51, paragrafo 1, CDFUE.
Infine, è appena il caso di ribadire in questa sede che l’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, sentenza NE) – non osta alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale e a un intervento di questa Corte con gli strumenti di cui essa dispone (tra cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nazionale in contrasto con la Carta), in base ai principi da ultimo ricapitolati da questa stessa Corte nella sentenza n. 71 del 2026 (punto 7), da intendersi qui integralmente richiamati.
5.– Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbita la censura formulata in riferimento all’art. 27 Cost., per i motivi qui riassunti e nel prosieguo più distesamente argomentati.
La riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. costituisce una misura sui generis non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure di natura lato sensu “ripristinatoria” (con funzione di riequilibrio patrimoniale tra autore e danneggiato, o comunque di ablazione del profitto illegittimamente acquisito da quest’ultimo mediante la commissione del reato). Come sottolineato dalla dottrina e dall’unanime giurisprudenza, essa è chiamata a svolgere – nell’intenzione del legislatore – una funzione di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose indicate dalla disposizione. Ciò induce questa Corte a considerarla – ai fini almeno dell’individuazione dello statuto di garanzie costituzionali e unionali cui essa è soggetta – quale misura di carattere “punitivo” (infra, 5.1.).
L’art. 322-quater cod. pen. – che prevede una conseguenza di significativa afflittività per il condannato, per effetto del suo combinarsi con numerose altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio – viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l’ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale (infra, 5.2.).
5.1.– I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla sezione rimettente della Corte di cassazione muovono dal presupposto della natura sostanzialmente “punitiva” della misura in questione.
Il suo inquadramento sistematico, e la stessa identificazione della sua precisa natura sono, per la verità, tutt’altro che agevoli.
5.1.1.– Certamente non si tratta di una pena pecuniaria in senso proprio: non tanto perché la riparazione pecuniaria non rientra nell’elenco di cui all’art. 18, secondo comma, cod. pen. (restando ferma, ovviamente, la possibilità per il legislatore di introdurre nuove tipologie di pene pecuniarie attraverso altrettante leges speciales), quanto perché non vi è alcun indice normativo della volontà del legislatore del 2015, né di quello del 2019, di sottoporre questa misura alla disciplina ordinaria delle pene pecuniarie, con riferimento segnatamente alla possibilità di loro conversione in caso di mancato pagamento (artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale») o di una loro sospensione condizionale. Né la riparazione concorre alla determinazione del limite massimo di pena sospendibile ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
5.1.2.– Ciò, tuttavia, non risolve il quesito su quale sia – in positivo – la natura della misura: tema sul quale gli stessi lavori preparatori restano affatto silenti.
Dallo scioglimento di tale quesito dipende, d’altra parte, l’individuazione dello statuto costituzionale, convenzionale e unionale della misura in parola, e dunque dei requisiti che ne condizionano la stessa legittimità costituzionale (direttamente, o per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).
In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 196 del 2010, il riconoscimento della natura “punitiva” di una misura, pur non formalmente qualificata come “pena” e pur non soggetta alle regole dettate dal codice penale per le pene, comporta l’assoggettamento della misura stessa a tutte o almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione, la CEDU e la CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale (così, ad esempio, in materia di irretroattività in peius della confisca del veicolo, la stessa sentenza n. 196 del 2010, punto 5 e seguenti del Considerato in diritto; di irretroattività in peius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenza n. 68 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto; di retroattività in mitius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenze n. 73 del 2026, punto 14 e n. 63 del 2019, punto 6.3. del Considerato in diritto; di deroga alla res iudicata nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere punitivo, sentenza n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto; di applicabilità della garanzia del “diritto al silenzio”, sentenza n. 84 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; di applicazione della garanzia convenzionale del ne bis in idem, sentenze n. 149 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in diritto e n. 145 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto).
Ciò al fine, evidenziato dalla stessa sentenza n. 196 del 2010 (punto 3.1.3. del Considerato in diritto), di impedire che «risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto», si sottraggano all’insieme di quelle garanzie grazie all’adozione, da parte del legislatore, di una diversa “etichetta” o qualificazione formale.
Tali garanzie, invece, non operano laddove debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima (così, in materia di confisca “allargata”, sentenza n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto; di confisca dell’arma, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto; in materia di diritto al silenzio, sentenze n. 78 del 2026, punto 7 e n. 148 del 2022, punto 4.2.4. del Considerato in diritto).
5.1.3.– Ora, la natura “punitiva” della misura all’esame è sostenuta dall’ordinanza di rimessione onde affermarne, in particolare, la soggezione al principio costituzionale e unionale di proporzionalità delle pene e delle misure a carattere punitivo.
In effetti, la qualificazione in parola è essenziale perché possa essere evocato (tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, a tenore del quale «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»: disposizione che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riferito anche a sanzioni amministrative, e dunque non costituenti “pene” in senso stretto, ma avente carattere sostanzialmente punitivo (in questo senso, ad esempio, CGUE, sentenza NE, nonché – in precedenza – sentenza 4 ottobre 2018, causa C-384/17, Link Logistik N&N).
Quanto invece al requisito di proporzionalità, nella sua dimensione di garanzia rispetto all’esercizio del potere discrezionale del legislatore, potrebbe invero ritenersi che l’esatto inquadramento dogmatico e sistematico della misura sia di minore rilievo pratico, a fronte del principio, più volte affermato di recente da questa Corte, in forza del quale il vaglio di proporzionalità si impone rispetto a ogni misura che comporti una restrizione dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n. 203 del 2024, punto 4.7. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto). Diritti tra i quali rientra, certamente, il diritto di proprietà, immediatamente inciso dalla riparazione pecuniaria in parola.
Tuttavia, la riconduzione di questa misura al novero di quelle prevalentemente caratterizzate da finalità generalpreventive e da una natura, in senso lato, punitiva consente di calibrare più precisamente il vaglio di legittimità costituzionale della disciplina censurata attorno al generale requisito di proporzione della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso. Requisito, quest’ultimo, che questa Corte deduce dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. per ciò che concerne le pene stricto sensu; e dal solo art. 3 Cost. – eventualmente in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i singoli diritti incisi dalla sanzione – per ciò che concerne le misure che condividono con le pene una funzione in senso lato “punitiva” (sentenze n. 95 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto; n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto; n. 112 del 2019, punti 8.2.2. e 8.2.3. del Considerato in diritto).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le sanzioni comunque dotate di carattere “punitivo” «condividono […] con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (ancora, sentenza n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Sulla necessaria proporzionalità delle sanzioni amministrative di natura “punitiva” rispetto alla gravità dell’illecito, sentenze n. 116 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto, n. 103 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto, n. 101 del 2025, punto 10 del Considerato in diritto; n. 52 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato in diritto; n. 266 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 246 del 2022, punto 9.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 212 del 2019, punto 6.2.1. del Considerato in diritto. Parimenti, sulla necessità di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto alla gravità della violazione, sentenze n. 93 del 2025, punti 2.1. e 7 del Considerato in diritto e n. 46 del 2023, punto 13 del Considerato in diritto).
Di qui il rilievo di tale qualificazione anche ai fini dell’applicazione della garanzia della proporzionalità nella sua dimensione propriamente “domestica”, ancorata dal rimettente al parametro dell’art. 3 Cost.
5.1.4.– Prima di esaminare direttamente gli argomenti che depongono contro e a favore della qualificazione della riparazione pecuniaria in esame come sanzione “punitiva”, conviene sottolineare – onde evitare un frequente fraintendimento – che riconoscere il carattere “afflittivo” di una misura non equivale ancora ad ascriverle una funzione “punitiva”. Una misura ben può essere “afflittiva” – e cioè risultare anche gravemente limitativa dei diritti fondamentali del suo destinatario – senza avere alcun carattere “punitivo”: un’espropriazione per pubblica utilità, il ricovero di un malato psichiatrico in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), e a maggior ragione un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un imputato sono tutte misure certamente “afflittive”, alle quali però è affatto estranea una finalità punitiva.
In particolare, questa Corte ha escluso la natura punitiva di misure limitative del diritto di proprietà allorché esse non trovino la loro causa in una condotta illecita del loro destinatario, la quale opera tutt’al più come “occasione” dell’intervento pubblico; ma svolgano essenzialmente una funzione “preventiva” di neutralizzazione o controllo di un pericolo proveniente da ipotetiche condotte future dello stesso destinatario (ad esempio, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto). D’altra parte, è stata esclusa la natura punitiva di misure comunque afflittive dei diritti individuali di quest’ultimo allorché esse, pur trovando effettivamente la loro causa in precedenti condotte illecite del medesimo ed essendo pertanto qualificabili in senso lato come “sanzioni” di un comportamento illecito, abbiano essenzialmente una funzione “ripristinatoria” dello status quo ante, ossia della situazione giuridica precedente alla commissione dell’illecito (sentenze n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto e n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto. Nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74, nonché sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo e altri contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi ulteriori riferimenti).
In tale verifica, la circostanza che la misura sia applicata dal giudice penale ovvero da un’autorità differente non assume un rilievo decisivo: la natura punitiva della sanzione può essere predicata (ed è stata in concreto riconosciuta da questa Corte) in relazione a sanzioni applicate da giudici civili (sentenza n. 145 del 2020) o da autorità amministrative (così nelle citate sentenze n. 73 del 2026, n. 149 del 2022, n. 84 del 2021, n. 68 del 2021, n. 63 del 2019, n. 68 del 2017, n. 196 del 2010, nonché ordinanza n. 117 del 2019); e per converso è stata esclusa in relazione a misure applicate dal giudice penale con la stessa sentenza di condanna (così nelle citate sentenze n. 166 del 2025 e n. 5 del 2023).
Entro queste coordinate di massima si deve, dunque, svolgere la verifica sulla natura della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen.
5.1.5.– In favore della qualificazione della riparazione pecuniaria ora all’esame come misura di natura essenzialmente “ripristinatoria” dello status quo ante, più specificamente volta ad assicurare un riequilibrio patrimoniale tra autore e persona offesa dal reato, militano due argomenti principali.
Da un lato, il nomen iuris utilizzato dal legislatore, e in particolare l’uso dell’espressione «riparazione», evoca vari luoghi della legislazione penale che disciplinano l’ipotesi in cui il colpevole abbia «riparato interamente il danno» nei confronti della persona, mediante i classici strumenti – qualificati espressamente come «sanzioni civili» nel Titolo VII del Libro I del codice penale – delle restituzioni e del risarcimento (ad esempio, artt. 62, numero 6, 162-ter e 341-bis, quarto comma, cod. pen.).
Dall’altro, i proventi della misura sono devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate dalla condotta del pubblico agente, anziché ai fondi statali che sono gli ordinari destinatari dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische.
Altri elementi sono, tuttavia, distonici rispetto a una simile qualificazione.
Anzitutto, la misura è disposta d’ufficio dal (solo) giudice penale con la sentenza di condanna, anziché su richiesta del danneggiato. Questa circostanza segna una cesura tra l’art. 322-quater cod. pen. e un suo antecedente storico segnalato da autorevole dottrina, l’art. 38 del codice Zanardelli del 1889, il quale prevedeva che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l’onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla persona offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione» (corsivo aggiunto). E segna, altresì, una netta distinzione tra l’istituto ora all’esame e l’art. 12 della legge n. 47 del 1948, il quale pure prevede, oggi, che «[n]el caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato» (corsivo aggiunto).
In secondo luogo, a differenza di quanto accadeva in relazione all’art. 38 del codice Zanardelli e di quanto tutt’oggi accade per la riparazione conseguente a diffamazione, l’importo della somma attribuita alla persona offesa è fissato direttamente dalla legge, con riferimento «all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» nella versione originaria della disposizione, e a «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» nella versione attuale: somme, l’una e l’altra, che non hanno alcuna necessaria corrispondenza, nemmeno approssimativa, con l’entità dell’offesa recata alla pubblica amministrazione, se non forse nel caso del peculato (in cui il profitto ricavato dal reo comporta effettivamente un corrispondente depauperamento dell’amministrazione).
Infine, e soprattutto, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. – così come l’omonima sanzione prevista dall’art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall’art. 12 della legge sulla stampa – è dovuta, per espressa indicazione normativa, «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». Inciso quest’ultimo che, nonostante la contraria lettura di una pronuncia della Corte di cassazione pur mossa dall’apprezzabile intento di attenuare il rigore della previsione (Cass., n. 27422 del 2025), non può interpretarsi se non nel senso della volontà legislativa di imporre il cumulo della misura con l’intero (e non soltanto con l’“ulteriore”) risarcimento del danno.
Più in particolare, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. è concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ai sensi dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. è oggetto dell’azione civile eventualmente esercitata nel processo penale dalla pubblica amministrazione danneggiata.
Inoltre, per ciò che concerne la posizione del pubblico agente che sia anche dipendente pubblico – e a prescindere qui dalla questione relativa ai rapporti tra azione civile risarcitoria e azione contabile (su cui, da ultimo, si veda Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2025, n. 27404 e ordinanza 26 giugno 2024, n. 17634) –, la riparazione pecuniaria si cumula altresì con il danno erariale così come accertato dalla giurisdizione contabile, comprensivo tanto del danno patrimoniale (tra cui il cosiddetto “danno da tangente”) quanto del danno all’immagine (a sua volta presuntivamente pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994).
La giurisprudenza contabile afferma, in effetti, che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. è istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all’immagine «non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” – declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile – quanto piuttosto in considerazione dell’assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all’autore dell’illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da un «carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato)»; di talché le due voci sarebbero caratterizzate da «assoluta autonomia» e «non sovrapponibilità» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 25 agosto 2021, n. 139/A/2021; nel senso della non scomputabilità dal danno all’immagine delle somme già corrisposte sub specie di riparazione pecuniaria, si vedano anche Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 2 ottobre 2025, n. 113; sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 16 marzo 2026, n. 44).
I medesimi principi sono applicati dalla giurisdizione contabile anche in tema di danno erariale patrimoniale, dal quale si ritiene non scomputabile la somma già versata dal condannato in sede penale all’amministrazione danneggiata a titolo di riparazione pecuniaria (Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 4 dicembre 2025, n. 177; sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 18 marzo 2025, n. 22/A/2025; sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 7 agosto 2023, n. 248; sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza 3 febbraio 2023, n. 15).
Né potrebbe ragionevolmente ascriversi alla riparazione pecuniaria in esame, destinata a essere obbligatoriamente applicata dal giudice con la sentenza di condanna, una finalità restitutoria (anziché risarcitoria), dal momento che – fatto salvo il caso del peculato, in cui un’obbligazione restitutoria, ai sensi dell’art. 185, primo comma, cod. pen., appare agevolmente configurabile – la generalità dei delitti contro la pubblica amministrazione non è suscettibile di generare una simile obbligazione.
In definitiva, quella assegnata all’amministrazione danneggiata sulla base dell’art. 322-quater cod. pen. è una somma caratterizzata da un’evidente finalità ultracompensativa, che assicura all’amministrazione danneggiata una prestazione patrimoniale eccedente quelle che possono essere disposte in suo favore a titolo di danni o di restituzioni nello stesso procedimento penale, in un eventuale separato giudizio civile o, ancora, nel giudizio di responsabilità contabile.
5.1.6.– Per altro verso, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. è evidentemente concepita dal legislatore quale misura che si cumula, altresì, alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato disposta ai sensi del precedente art. 322-ter cod. pen.
Lo dimostra già la topografia delle due disposizioni, collocate l’una dopo l’altra nella stessa Sezione dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e disciplinanti due conseguenze giuridiche degli stessi reati, entrambe obbligatorie nell’an e nel quantum (quest’ultimo peraltro coincidente, con un effetto pratico di raddoppio dello stesso sacrificio patrimoniale posto a carico del reo), senza alcuna indicazione normativa relativa a un’eventuale sussidiarietà, o cedevolezza, dell’una misura rispetto all’altra. Misure, entrambe, destinate a essere disposte con la medesima sentenza di condanna.
Ora, secondo la ricostruzione da ultimo accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13783 del 2025), la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto, anche per equivalente, non ha carattere punitivo, ma mira piuttosto a ripristinare la situazione patrimoniale del reo antecedente alla commissione del reato, indipendentemente dalla circostanza che la confisca attinga i beni direttamente derivati dal reato, ovvero sia disposta per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità.
In sostanza, questa tipologia di confisca – oggetto tra l’altro di una fitta rete di obblighi unionali, culminati nell’art. 12 della recente direttiva 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni – svolge la funzione di sottrarre al reo l’arricchimento senza causa determinato dalla commissione del reato, lanciando a tutti i consociati il messaggio che il “crimine non paga”. Tale funzione è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha notato che la misura in questione – pur se imposta dal giudice penale con la sentenza di condanna – ha caratteri che la rendono assimilabile più alla restituzione dell’ingiustificato arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena pecuniaria, non potendo tra l’altro eccedere la misura dell’incremento patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed essendo insensibile al grado della sua colpevolezza (Corte EDU, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74).
Forme di confisca che, per converso, comportino ablazioni di beni che eccedano quanto necessario a ripristinare nel patrimonio del reo la situazione antecedente alla commissione del reato possono certamente essere previste (e sono di fatto previste dal diritto nazionale e unionale), ma hanno per ciò stesso natura “punitiva”, caratterizzandosi per l’inflizione di un pregiudizio patrimoniale ulteriore e distinto rispetto alla mera ablazione del profitto illecitamente acquistato: ciò che determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale rispetto allo status quo ante (così, in relazione alla confisca dell’intero “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere reati di manipolazione del mercato, come tale macroscopicamente eccedente il vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.3.4. del Considerato in diritto; analogamente, in relazione alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.1.2. del Considerato in diritto). Il che comporta il loro necessario assoggettamento agli standard di garanzia che connotano, appunto, questa tipologia di sanzioni.
Anche sotto questo profilo, dunque, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen., raddoppiando l’importo oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-ter cod. pen., non può giustificarsi quale strumento meramente volto al ripristino in capo al reo della situazione patrimoniale precedente al reato, già attuato mediante la confisca del profitto e del prezzo; ma si profila piuttosto come strumento per infliggere al reo un sacrificio patrimoniale netto, in chiave di sanzione punitiva per l’illecito commesso.
Invero, una recente sentenza della Corte di cassazione ha sostenuto, sulla base di un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’art. 322-quater cod. pen., che la riparazione pecuniaria ivi prevista non dovrebbe disporsi quando il condannato sia stato attinto, al tempo stesso, dalla confisca del profitto o del prezzo del reato ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. (Cass., n. 23203 del 2024). Come giustamente osserva l’odierna ordinanza di rimessione, tuttavia, tale soluzione non trova alcun conforto nel testo delle due disposizioni, e comporterebbe la sistematica inapplicabilità dell’art. 322-quater cod. pen. a fronte dell’obbligatorietà della confisca prevista dalla disposizione precedente – confisca, peraltro, normalmente preceduta dal sequestro della somma destinata a divenire l’oggetto dell’ablazione patrimoniale.
Del tutto coerente con la logica “interna” della confisca del profitto è, invece, l’orientamento giurisprudenziale (di cui si dà atto puntualmente nell’ordinanza di rimessione: supra, punto 1.6.) che esclude la confisca nell’ipotesi in cui il reo abbia già integralmente versato una somma pari al prezzo o il profitto del reato all’amministrazione lesa: orientamento che, peraltro, ha una precisa corrispondenza nel regime della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001), e che consente tra l’altro di evitare che l’indefettibilità del sequestro e la successiva confisca del profitto a favore dell’erario finiscano per pregiudicare gli interessi del danneggiato a ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno subito. Nel momento stesso in cui restituisce il profitto all’amministrazione danneggiata, o comunque risarcisce quest’ultima versandole una somma corrispondente o in ipotesi addirittura superiore, il reo ripristina spontaneamente la propria situazione patrimoniale anteriore al reato e rende così inutile la stessa confisca del profitto (o del prezzo): la cui imposizione finirebbe per svolgere, a questo punto, una funzione punitiva estranea alla sua ratio legislativa.
Ma quest’ultimo opportuno temperamento opera, appunto, soltanto in relazione alla confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., non già con riferimento alla misura, qui all’esame, della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., che è prevista «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»: e dunque anche a prescindere dall’avvenuto risarcimento o dalle avvenute restituzioni alla persona offesa.
Ciò che, anche in questo caso, depone per l’ascrizione alla misura di una funzione sanzionatorio-punitiva rispetto all’illecito commesso.
5.1.7.– In conclusione: la riparazione pecuniaria all’esame ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all’immagine) nei confronti dell’amministrazione danneggiata (supra, 5.1.5.); e, dall’altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato, tale ripristino essendo già assicurato dalla concorrente applicazione della confisca, ovvero dalle restituzioni e dal risarcimento che il reo abbia spontaneamente corrisposto all’amministrazione stessa (supra, 5.1.6.).
Esclusa dunque tanto la natura “risarcitoria” o “restitutoria” nei confronti del danneggiato, quanto quella “ripristinatoria” dello status quo ante rispetto all’autore, non resta che riconoscere – in sintonia con quanto argomentato non solo dall’ordinanza di rimessione, ma anche da autorevoli voci della dottrina – che la misura in esame, seppur non costituendo una “pena” nel senso tecnico utilizzato nel codice penale, è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose interessate, rispetto a quanto già le pene detentive previste in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione siano in grado di assicurare. Ciò che ha indotto la medesima dottrina, con valutazione che questa Corte condivide, a riconoscerle una funzione schiettamente “punitiva”, a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore.
Non sorprende dunque che, come rammenta il giudice a quo, la stessa giurisprudenza di legittimità abbia attribuito alla misura in esame natura di «sanzione civile accessoria» con «indubbia connotazione punitiva» (Cass., n. 16098 del 2020), tanto da ricondurre espressamente la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge alla figura della «pena illegale» (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 27 aprile-8 settembre 2021, n. 33260 e n. 12541 del 2019).
Qualificazioni, tutte, che non a caso riecheggiano quelle che già la dottrina coeva attribuiva all’art. 38 del codice Zanardelli, definito come “penalità sussidiaria”, o “multa privata”, destinata a svolgere una funzione che la stessa relazione ministeriale indicava nei termini di «complemento penale», tendente a rafforzare l’efficacia della repressione della condotta criminosa («Relazione ministeriale sul libro I del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da s.e. il Ministro di grazia e giustizia e dei culti Zanardelli nel 22 novembre 1887», XLI, a commento dell’originario art. 37 del progetto); e che riecheggiano altresì quelle oggi attribuite alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge sulla stampa, qualificata dalla giurisprudenza come «ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 17 marzo 2010, n. 6490), che si aggiunge a tutte le altre voci di risarcimento del danno (compreso quello morale) con lo scopo precipuo di rafforzare l’effetto deterrente della norma penale, al pari delle pene vere e proprie.
5.2.– Ciò posto, ritiene questa Corte che la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, all’unisono, dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
5.2.1.– In proposito, occorre anzitutto considerare che essa si inserisce in un quadro di misure patrimoniali che trovano la propria causa nell’accertamento della responsabilità penale del reo, le quali si cumulano alla pena detentiva e a quelle accessorie (oltre che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima).
Tale quadro complessivo determina conseguenze assai gravose per l’interessato.
Basti considerare, da un lato, che l’importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l’ammontare dell’autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; e, dall’altro, che il doppio di quell’importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d’immagine.
A conti fatti, ciò si traduce, per l’interessato, nell’obbligo di versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell’importo determinato ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen. A tale importo dovranno poi sommarsi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale ulteriore (nel giudizio contabile) e/o dei danni ulteriori riconosciuti alla pubblica amministrazione danneggiata e agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel giudizio penale, senza contare le perdite patrimoniali conseguenti alle sanzioni disciplinari cui il pubblico dipendente è parimenti soggetto.
Ancorché ciascuna di queste conseguenze patrimoniali persegua una distinta finalità, sì che la sproporzione della misura in esame – contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice a quo – non può inferirsi tout court dalla mera circostanza della sua cumulabilità con altri obblighi di natura patrimoniale gravanti sul reo, ma aventi diversa funzione, questa Corte non può non tener conto, almeno quale dato di partenza per la valutazione della proporzionalità, delle conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro complesso sul condannato per i reati elencati nell’art. 322-quater cod. pen.
5.2.2.– A fronte, dunque, di questa indubbia incidenza “incrementale” della misura in esame rispetto a un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo, quadro in gran parte ispirato a una logica puramente moltiplicatoria del medesimo importo di base, il dato che più differenzia la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese è la predeterminazione legislativa del suo ammontare, ancorata indefettibilmente al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente (ovvero, dopo la novella del 2019, al valore del prezzo o del profitto).
L’art. 322-quater cod. pen. non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare l’ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi (sub specie di lesione effettiva della sfera patrimoniale o non patrimoniale della pubblica amministrazione offesa) e soggettivi (sub specie di maggiore o minore colpevolezza); né all’entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone (tutti i concorrenti essendo stati anzi ritenuti dalla giurisprudenza, a valle della novella del 2019, obbligati per l’intero: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 gennaio-4 aprile 2023, n. 14229); né – ancora – alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato.
5.2.3.– Da ciò deriva un assetto normativo incompatibile con almeno due corollari che questa Corte ha tratto dal principio di proporzionalità delle pene, applicati in più occasioni anche con riferimento a sanzioni diverse dalle pene, ma ad esse accomunate dalla loro natura (prevalentemente) “punitiva”.
Il primo corollario, comune a ogni tipologia di sanzione punitiva, richiede che essa sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare – in particolare – la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito (in questo senso, ad esempio, sentenze n. 112 del 2019, punto 8.3.6. del Considerato in diritto; n. 46 del 2023, punto 14 del Considerato in diritto).
Una tale esigenza non è soddisfatta da una misura che, pur non essendo propriamente riconducibile al paradigma della sanzione “fissa” (in quanto tale tendenzialmente incompatibile con la Costituzione, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980 e poi applicato, ex aliis, dalle sentenze n. 40 del 2023 e n. 185 del 2021), è tuttavia ancorata ex lege al criterio – al più grossolanamente indicativo della concreta gravità oggettiva del reato – del quantum percepito dal pubblico ufficiale o, oggi, al prezzo o al profitto complessivamente conseguito attraverso la sua commissione: poco importa se da un autore singolo o da più persone in concorso, e a prescindere dal grado di partecipazione e di colpevolezza di ciascuno.
Il secondo corollario, specificamente calibrato – invece – sulle misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto interessato, richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti (sentenza n. 28 del 2022, punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, più di recente, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Anche quest’ultima esigenza non è ictu oculi soddisfatta da una misura come quella all’esame, che prevede per ogni condannato l’obbligo di pagare una somma pari a quanto indebitamente percepito (nella versione originaria dell’art. 322-quater cod. pen.) o al valore del prezzo o del profitto del reato (nella versione post legem n. 3 del 2019): somma che potrebbe non essere più nella disponibilità del reo, o che potrebbe comunque risultare macroscopicamente eccessiva rispetto alle sue effettive disponibilità finanziarie al momento della condanna. Il che, peraltro, non gli consentirebbe di far fronte a un obbligo al quale deve essere necessariamente subordinata la stessa eventuale sospensione condizionale della pena (art. 165, quarto comma, cod. pen.).
6.– Al vulnus così evidenziato è possibile porre rimedio mediante la semplice ablazione della disposizione censurata.
In effetti, «[l]’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di “insostenibili vuoti di tutela” per gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018): come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali» (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del Considerato in diritto).
In difetto di una simile situazione, l’intervento di questa Corte ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata (sentenze n. 7 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; n. 51 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto), restando poi affidata alla discrezionalità del legislatore l’eventuale individuazione di soluzioni alternative a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.
Una simile situazione si verifica nel caso ora all’esame, in cui le norme incriminatrici dei reati elencati dall’art. 322-quater cod. pen. restano comunque presidiate da altre sanzioni di carattere detentivo e non detentivo, che assicurano allo stato l’imprescindibile livello minimo di tutela ai beni giuridici protetti, di essenziale rilievo per la collettività.
L’art. 322-quater cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e applicabile ratione temporis nel giudizio a quo deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
7.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla versione attualmente in vigore dell’art. 322-quater cod. pen., che presenta i medesimi vizi della disposizione previgente.
8.– Infine, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve altresì estendersi all’art. 165, quarto comma, cod. pen., introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.
9.– Resta affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici);
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 165, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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