Titolo
SENT. 196/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - FINALITA' - TUTELA COSTITUZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI PREVIDENZIALI COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI CREDITI ASSISTENZIALI.
Testo
Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Titolo
SENT. 196/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI ASSISTENZIALI MATURATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1991 - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE IN ORDINE AGLI INTERESSI LEGALI ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CON INCIDENZA SULLA GARANZIA ASSISTENZIALE - ACCERTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 442
co. 0
N. 196
SENTENZA 19-27 APRILE 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice
di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio
1992 dal Tribunale di Firenze e l'8 luglio 1992 (n. 5 ordinanze) dal
Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 234, 712, 713, 771, 772 e 773
del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 19, 48 e 52, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di costituzione di Baldi Benito e Giangiulio
Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Giangiulio Filippo e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Benito Baldi
contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'indennità di
accompagnamento, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 febbraio 1992, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella
parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia
sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti
relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,
analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è
previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale.
La medesima questione è stata sollevata, anche in riferimento
all'art. 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
L'Aquila con cinque ordinanze dell'8 luglio 1992 nel corso di
altrettanti giudizi analoghi a quello pendente davanti al Tribunale
di Firenze.
Secondo i giudici remittenti la norma denunziata determina una
ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e
crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due
categorie, sotto il profilo funzionale, già affermata dalla sentenza
n. 85 del 1979 di questa Corte con riguardo all'art. 152 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti concludendo per una dichiarazione di inammissibiità o, in
subordine, di fondatezza della questione.
L'inammissibilità è eccepita sul riflesso dell'irrilevanza della
questione, atteso che l'art. 442 cod. proc. civ. si riferisce a tutte
le controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria, per cui la citata sent. n. 156 del 1991 dovrebbe
intendersi come estensiva dell'art. 429 a tutta la materia oggetto
dell'art. 442, e quindi anche alle controversie relative a
prestazioni assistenziali.
Nel merito si ribadisce che all'omogeneità delle situazioni
creditorie, riconosciuta dalla sentenza n. 85 del 1979, deve
corrispondere uniformità di trattamento.
3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
L'interveniente osserva preliminarmente che, avendo l'art. 16,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, eliminato la
diversità di trattamento tra crediti assistenziali e crediti
previdenziali, ristabilendo per i secondi un regime analogo a quello
dell'art. 1224 cod. civ. applicabile ai primi, le ordinanze di
rimessione sono contraddittorie perché, da un lato, vogliono
assimilare i crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini di
un'estensione ai primi della sentenza n. 156 del 1991, dall'altro, in
contrasto con l'ord. n. 229 del 1992, negano che il citato art. 16,
comma 6, della legge sopravvenuta n. 412 del 1991 possa avere alcuna
incidenza sulla disciplina dei crediti assistenziali e comunque sulla
valutazione della questione.
Nel merito l'Avvocatura contesta la pretesa violazione del
principio di eguaglianza. L'estensione dell'art. 429, terzo comma,
cod. proc. civ., ai crediti previdenziali, conseguente alla sent. n.
156 del 1991, si fonda sull'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, per il tramite del quale le prestazioni di previdenza
sono riconducibili nell'orbita dell'art. 36 della Costituzione, in
quanto sostitutive o integrative di crediti di lavoro. A questa ratio
decidendi rimangono estranee le prestazioni assistenziali, spettanti
all'assistito indipendentemente dalla qualità di prestatore di
lavoro: esse hanno una finalità rispondente al precetto del primo
comma dell'art. 38 della Costituzione, il cui diverso significato
normativo, rispetto al secondo comma, è stato analizzato in ogni suo
aspetto dalla sent. n. 31 del 1986. Tale diversità sostanziale non
è contraddetta dall'assimilazione del regime processuale delle due
specie di controversie.
Considerato in diritto
1. - Dai Tribunali di Firenze e di L'Aquila è sollevata - dal
primo in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal secondo anche
in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.
civ., come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte,
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia
sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti
relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare,
oltre gli interessi nella misura legale, il danno eventualmente
subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito,
applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT e condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si
sono verificate le condizioni legali di responsabilità del debitore
per il ritardo dell'adempimento.
Occorre precisare preliminarmente che la questione mira a
estendere ai crediti assistenziali il dispositivo della sentenza n.
156 del 1991 interpretato - conformemente al significato ascritto
all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. dalla giurisprudenza
prevalente - nel senso del cumulo della rivalutazione con gli
interessi legali (dieci per cento) calcolati sulla somma rivalutata.
In questo senso la portata della questione è circoscritta ai crediti
relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la
fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato
pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991. Per
le fattispecie venute in essere successivamente il significato
normativo dell'art. 442 cod. proc. civ. in parte qua è determinato
dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
attribuisce al titolare della prestazione, a titolo di risarcimento
del danno cagionato dal ritardo dell'adempimento, il diritto alla
maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi
legali calcolati sull'ammontare nominale del credito (cfr. sent. n.
394 del 1992).
2. - Così delimitata, la questione è fondata.
In contrario non vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato,
la legge n. 412 del 1991, il cui art. 16, comma 6, si colloca
all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ., riconducendo i
crediti verso gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
sotto il dominio del principio nominalistico. Questa norma
sopravvenuta, essendo priva di efficacia retroattiva, non elimina la
lamentata disparità di trattamento dei crediti assistenziali
rispetto ai crediti previdenziali nei casi in cui il ritardo
dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991:
differenza determinata dalla riferibilità solo ai secondi della
sentenza n. 156 del 1991, mentre per i primi è rimasta ferma la
disciplina generale del codice civile. Dopo l'entrata in vigore della
legge n. 412 del 1991 la disparità di trattamento può ritenersi
cessata, dato il riferimento del sesto comma dell'art. 16 non più
alle prestazioni in sé considerate, ma agli enti erogatori.
Si obietta inoltre che la ratio decidendi della sent. n. 156 del
1991 non è adattabile ai crediti assistenziali. L'argomento è
esatto, ma non sufficiente: esso vale a escludere la violazione
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di
eguaglianza, non anche sotto il profilo del principio di
razionalità.
Le prestazioni di assistenza obbligatoria si differenziano dalle
prestazioni previdenziali sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto
l'aspetto finalistico, come ha ampiamente chiarito la sent. n. 31 del
1986, che ha separato nettamente la fattispecie dell'art. 38, primo
comma, della Costituzione dalla fattispecie del secondo comma. Non è
pertinente il richiamo della sent. n. 85 del 1979, la quale ha
riscontrato una omogeneità delle due situazioni sul piano
processuale, traendone argomento ai fini dell'assimilazione anche del
trattamento riguardante le spese giudiziali, mentre nessun argomento
si può trarne in ordine a problemi di diritto sostanziale.
Solo per le prestazioni previdenziali, in quanto destinate ad
assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita",
cioè rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito
di lavoro, è possibile far capo, per il tramite dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, al parametro dell'art. 36, primo
comma, della Costituzione Perciò, essendo l'interpretazione
giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.
proc. civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei
crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non può essere
assunta - come propongono i giudici remittenti - quale tertium
comparationis ai fini della valutazione del trattamento dei crediti
assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.
3. - Ma, una volta estesa ai crediti previdenziali, in base a tale
principio, una regola analoga a quella dell'art. 429, terzo comma,
interviene, in favore dei crediti assistenziali, il principio di
razionalità. Sotto questo profilo dell'art. 3 della Costituzione il
dispositivo della sent. n. 156 del 1991 viene in considerazione per
se stesso, indipendentemente dalla ratio decidendi che lo sorregge.
In ordine alla questione ora in esame, esso diventa a sua volta ratio
decidendi nella forma di un argomento a fortiori: se ai crediti
previdenziali di qualsiasi entità, compresi i crediti relativi a
pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela
speciale contro i danni cagionati da mora debendi, a maggior ragione
la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni
assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 della
Costituzione. Esse hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e
bisognosi "il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere,
mentre il secondo comma dello stesso articolo garantisce non soltanto
la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza
materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori" (sent. n. 31 del 1986 cit.,
punto 3 in diritto).
Si recupera così, coordinandolo col principio di razionalità,
anche il secondo parametro costituzionale indicato dal Tribunale di
L'Aquila nell'art. 38, primo comma. Ma questo parametro può essere
appropriatamente invocato non con l'argomento analogico di una
pretesa somiglianza di contenuto e di funzione del precetto del primo
comma a quello del secondo comma, bensì con l'argomento di
meritevolezza "a maggior ragione" da parte dei titolari di
prestazioni assistenziali della medesima tutela attribuita ai crediti
previdenziali contro i danni da ritardo dell'adempimento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando
il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di
denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale
obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a
prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e
al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la
diminuzione di valore del suo credito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA