N. 1134
SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 22 marzo 1988 e riapprovata il 26 luglio 1988 dal Consiglio Regionale delle Marche, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 9 della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 agosto 1988, depositato in cancelleria il 20 agosto 1988 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente, e l'avv. Piero Alberto Capotosti per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'11 agosto 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 22 marzo 1988 e riapprovata il 26 luglio 1988, recante "Modifica dell'art. 9 della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Con la legge impugnata, la Regione dispone, a modifica della precedente normativa, che nella determinazione del reddito convenzionale - ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - non vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti da conviventi handicappati o disabili.
Ad avviso del ricorrente la legge viola la disposizione di cui alla lettera f) del punto 3 della deliberazione del CIPE 19 novembre 1981, emanata in base alle competenze esclusive conferite allo stesso CIPE dal secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La citata disposizione del CIPE, infatti, nel determinare il modo con cui calcolare il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini dell'assegnazione degli alloggi, prevede che "vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".
Né può esservi dubbio, rileva infine l'Avvocatura dello Stato, che la disposizione CIPE in esame sia vincolante per la Regione, dato che la materia concernente "la determinazione dei criteri per la assegnazione di alloggi e per la fissazione dei canoni" è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Marche, concludendo per l'infondatezza della questione.
Rilevato che la delibera CIPE 19 novembre 1981 contiene dei criteri generali che "rappresentano i principi direttivi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni" (punto 1 della delibera), e che l'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 alla lettera f) attribuisce alle regioni la funzione di formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale, la difesa della Regione sostiene che, nel caso di specie, trattasi di criterio generale relativo al limite del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, da determinarsi secondo le modalità dell'art. 21, primo comma, della legge n. 457/78, così come modificato dall'art. 2, penultimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94. Quest'ultima norma - che stabilisce l'adozione di un criterio convenzionale di determinazione del reddito complessivo familiare, basato sulla detrazione di un milione per ogni figlio a carico, nonché sul calcolo dei redditi da lavoro dipendente solo nella misura del 60 per cento - ha comportato, ad avviso della Regione, la modifica e il superamento (per incompatibilità) della lett. f) del punto 3 della delibera CIPE 19 novembre 1981, su cui si fonda il ricorso governativo, con la conseguenza di lasciare spazio alla legislazione regionale di configurare, all'interno di tale criterio, ulteriori condizioni e modalità applicative. La norma impugnata, sostiene in conclusione la Regione, da un lato non contraddice al criterio direttivo così come sopra interpretato, dall'altro risponde anche ad un preciso principio costituzionale. Nel primo senso, infatti, va considerato che le provvidenze di cui trattasi, ai sensi della vigente legislazione tributaria, non solo sono esentasse, ma non sono addirittura configurabili come reddito, cosicché di esse non si deve tener conto a nessun fine fiscale. Nel secondo senso, va rilevato che, ove fosse ritenuta esatta la tesi del ricorrente, si opererebbe una interpretazione della normativa in discorso contrastante con la ratio e la lettera dell'art. 38, primo comma, Cost., che ha la finalità specifica di favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno.
3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Marche ha depositato memoria aggiuntiva, insistendo sulle conclusioni già adottate e, in particolare, sviluppando la tesi secondo cui la legge impugnata non contrasta con la delibera del CIPE in quanto le provvidenze di cui trattasi (quali, ad esempio, le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL) hanno una funzione lato sensu risarcitoria ed "alimentare" e non sono, quindi, giuridicamente qualificabili come "redditi".
Considerato in diritto
1. - Con deliberazione del 19 novembre 1981, il CIPE ha dettato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali criteri, come afferma la delibera stessa al punto 1, rappresentano i "principi direttivi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia".
In particolare, la lettera f) del punto 3 del provvedimento richiede, fra i "requisiti per conseguire l'assegnazione", un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalle delibere dello stesso CIPE e chiarisce che "il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".
La Regione Marche, con legge 30 novembre 1983, n. 38, ha provveduto a disciplinare nel proprio territorio la assegnazione degli alloggi in esame e, quanto al requisito del reddito, ha riprodotto, in termini sostanzialmente identici, la menzionata disposizione emanata dal CIPE (art. 9, primo comma, della legge indicata). Con l'articolo unico della legge riapprovata il 26 luglio 1988, che costituisce oggetto del presente giudizio, la Regione stessa dispone, aggiungendo un comma al citato art. 9, che "nella determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi handicappati o disabili".
Sostiene il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che la legge impugnata si pone in contrasto con la delibera del CIPE, nel punto dianzi indicato, in una materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 88, n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.
La censura non può essere condivisa.
2. - Va, innanzitutto, premesso, come già detto, che la delibera del CIPE in discussione detta, per sua espressa enunciazione (conforme, del resto, a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457), i "criteri generali", i "principi direttivi" nella materia de qua: ne consegue che non può essere impedito alle regioni, nell'ambito del loro dovere di uniformarsi a tali criteri nella emanazione della propria normativa, di introdurre delle specificazioni che non contrastino con la ratio delle disposizioni contenute nel provvedimento del CIPE e delle norme di legge in esso richiamate.
Questa Corte ritiene che la Regione Marche abbia esercitato i suoi poteri nel rispetto delle regole anzidette.
La non computabilità, nel calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, di quanto percepito, sotto forma di sussidio o assegno, da conviventi handicappati o disabili (secondo la formula adoperata dalla legge impugnata) deve ritenersi una specificazione non incompatibile con la ratio sottesa alla particolare disposizione del provvedimento del CIPE invocata dal ricorrente, interpretata anche alla luce dell'intera delibera e di altre norme rilevanti nella materia.
Va osservato, in tal senso, che la circostanza che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare superi il limite stabilito dal CIPE (e periodicamente aggiornato) determina il venir meno di un requisito essenziale per conseguire l'assegnazione dell'alloggio. Ciò posto, non si può ritenere irragionevole che nel calcolo dell'ammontare del reddito non siano computate, così da non concorrere a determinare la grave conseguenza indicata, quelle provvidenze di varia natura che vengono corrisposte a scopo assistenziale, per fronteggiare (spesso solo parzialmente) situazioni di bisogno anche gravi, e che certamente non contribuiscono ad indicare la "capacità economica" del nucleo familiare.
A conforto di questa tesi possono essere addotte varie considerazioni. Si può, infatti, rilevare, in primo luogo, che la stessa lettera f) del punto 3 della delibera del CIPE significativamente esclude dal calcolo del reddito complessivo gli assegni familiari. Inoltre, il punto 6, lettera a-5), della delibera medesima prevede il diritto ad uno specifico punteggio - ai fini della graduatoria - in caso di "presenza di handicappati nel nucleo familiare": ciò dimostra che l'organo competente ha, nell'unica disposizione che faccia espresso riferimento a tali soggetti, valutato detta situazione come meritevole di particolare apprezzamento. Sarebbe, pertanto, illogico ed irrazionale ritenere che la stessa condizione (cioè la presenza di handicappati nel nucleo familiare) possa, nella fase precedente alla formazione della graduatoria - cioè in quella pregiudiziale relativa alla verifica del possesso dei requisiti per essere ammessi a concorrere ai benefici in questione -, svolgere invece un ruolo negativo, mediante il computo dei sussidi, in tali casi spettanti, nel calcolo del reddito globale di riferimento.
Può, infine, ulteriormente rilevarsi che, mentre i redditi di lavoro dipendente sono computati, sempre ai fini del calcolo del reddito annuo complessivo, nella misura del 60 per cento (art. 21 della legge n. 457/78 - come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 - richiamato dal punto 3 f della delibera del CIPE), i sussidi o assegni in esame, se computati, dovrebbero viceversa essere calcolati per intero, con la conseguenza assolutamente aberrante che, a parità di reddito complessivo, proprio le famiglie con presenza di handicappati o disabili subirebbero un trattamento deteriore.
3. - In conclusione, la legge regionale impugnata non può ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto ha introdotto, nella disciplina relativa al calcolo del reddito del nucleo familiare nella materia de qua, nell'ambito del criterio generale dettato dal CIPE, una norma di specificazione che risulta sorretta da canoni di logica e ragionevolezza e che non confligge, per i motivi sopra esposti, con l'anzidetto criterio generale.
La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988 (recante Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457"), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI