Ordinanza 119/1982 (ECLI:IT:COST:1982:119)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 06/05/1982;    Decisione  del 03/06/1982
Deposito del 18/06/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15680
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 119

ORDINANZA 3 GIUGNO 1982

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 178 del 30 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (costituzione in Comune autonomo della frazione Cellole del Comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sui ricorsi riuniti proposti da Ago Vincenzo ed altri contro il Presidente della Giunta regionale della Campania ed altri, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti l'atto di costituzione di Ago Vincenzo ed altri e della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania (istitutiva del Comune di Cellole), in riferimento agli artt. 133, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione; e che nel giudizio si sono costituiti i ricorrenti Vincenzo Ago ed altri, i quali aderiscono alle conclusioni del giudice a quo, nonché la Regione interessata, che invece richiede la dichiarazione dell'infondatezza della proposta questione.

Considerato che la legge in esame è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, mediante la sentenza n. 204 del 1981. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania (sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere