Sentenza 123/2022 (ECLI:IT:COST:2022:123)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMATO - Redattore: SCIARRA
Udienza Pubblica del 22/03/2022;    Decisione  del 23/03/2022
Deposito del 17/05/2022;   Pubblicazione in G. U. 18/05/2022  n. 20
Norme impugnate: Art. 1, c. 71°, 190°, 195°, 204°, 562° e 606° della legge 30/12/2020, n. 178.
Massime:  44987  44988  44989  44990  45046  45047 
Massime:  44987  44988  44989  44990  45046  45047 
Atti decisi: ric. 12/2021

Massima n. 44987 Massima successiva
Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione parziale del processo. (Classif. 111012).

Testo

L'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.


(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, che dettano disposizioni in tema di determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori. Nell'udienza pubblica la Regione Campania ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente ai commi indicati e l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato detta rinuncia. (Precedenti: S. 114/2022 - mass. n. 44896; S. 199/2020 - mass. n. 42729, S. 63/2020 - mass. n. 43136; O. 23/2020 - mass. n. 41764).

Atti oggetto del giudizio
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 71
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 195
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 204

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 4
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23

Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Natura e finalità - Carattere astratto, volto alla definizione del corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione - Conseguente irrilevanza degli effetti prodotti dalla legge statale o regionale impugnata. (Classif. 113001).

Testo
Il giudizio promosso in via principale è astratto, perché volto a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione. Esso, pertanto, mira a verificare se la legge - statale o regionale - abbia contenuti tali da ledere il riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 262/2016 - mass. 39252).
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondi statali a destinazione vincolata - Istituzione in materie concorrenti o residuali - Inammissibilità - Deroghe - Destinazione di "risorse aggiuntive" o attrazione in sussidiarietà a una materia di competenza statale - Necessità, in tali ipotesi, di un coinvolgimento regionale, nella forma dell'intesa. (Classif. 036010).

Testo
Nel quadro della più ampia autonomia finanziaria regionale ex art. 119 Cost., non sono ammissibili i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengano in materie concorrenti o residuali, in quanto determinano un'illegittima sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente all'autonomia di spesa degli enti territoriali. La previsione con legge statale di fondi settoriali incidenti su materie regionali può giustificarsi solo nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 119 Cost. - dovendosi trattare di risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie al normale esercizio delle funzioni degli enti territoriali, volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e indirizzate a determinati enti territoriali o categorie - e dell'attrazione in sussidiarietà, nel quale caso la stessa legge deve prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo, preferibilmente nella forma dell'intesa. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304; S. 79/2011 - mass. 35475; S. 168/2008 - mass. 32481; S. 222/2005 - mass. 29439; S. 255/2004 - mass. 28672; S. 16/2004 - mass. 28286).
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 119

Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Finanziamenti statali "speciali", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. - Spettanza al legislatore statale della scelta dello schema procedimentale più adeguato ad assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi perseguiti nello stanziare i relativi fondi (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che assegna ad un decreto ministeriale il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per la costituzione degli "Ecosistemi dell'innovazione"). (Classif. 036010).

Testo

Con riferimento a finanziamenti statali "speciali" ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi. (Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 189/2015 - mass. 38544).


Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che mira a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, mediante la predisposizione di un unico «Piano sviluppo e coesione» per ogni amministrazione, dà attuazione agli artt. 119, quinto comma. Cost. e 174 TFUE. (Precedente: S. 187/2021 - mass. 44199).


In caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. (Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 208/2020 - mass. 43020; S. 137/2018 - mass. 41386).


Il principio di leale cooperazione si configura quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale.


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, là dove assegna a un decreto del MIUR il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate per gli anni 2021-2023, in vista della costituzione degli «Ecosistemi dell'innovazione», al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Detto finanziamento si configura come un intervento finanziario statale "speciale", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. soddisfacendo tutte le condizioni perché possa ritenersi riconducibile all'ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost. È priva di fondamento anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, considerato, peraltro, che nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle azioni finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte). (Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 143/2017 - mass. 40081).

Atti oggetto del giudizio
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 190

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 4
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120

Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Ordinamento sportivo - Istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata indicente sulla materia - Necessità di coinvolgere le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per potenziare l'attività sportiva di base nei territori). (Classif. 217010).

Testo

La chiamata in sussidiarietà impone che la stessa legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale preveda contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. La sede di tale coinvolgimento regionale va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione. (Precedenti: S. 185/2018 - mass. 40288; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454).


È ascrivibile alla materia "ordinamento sportivo", di competenza regionale concorrente, l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione. (Precedente: S. 254/2013 - mass. 37412).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 - che mira a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione - sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Campania incide sulla materia di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e si fonda su esigenze di gestione unitaria e omogenea sul territorio nazionale che giustificano la chiamata in sussidiarietà, la quale, tuttavia, richiede il coinvolgimento degli enti locali. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 74/2019 - mass. 42119).

Atti oggetto del giudizio
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 562

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 4
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120

Massima n. 45047 Massima precedente
Titolo
Regioni - In genere - Intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale - Istituzione di fondi statali a destinazione vincolata - Determinazione dei criteri di riparto delle risorse - Necessità di un'intesa con il livello di governo territoriale interessato (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni). (Classif. 215001).

Testo

L'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo che incide su materie di competenza regionale residuale e concorrente impone il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. (Precedenti: S. 78/2018 - mass. 40496; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 170/2017 - mass. 42000; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 303/2003 - mass. 28069).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Detto fondo - istituito per erogare contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche, di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - incide su materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente e sussistono quelle esigenze di gestione unitaria che giustificano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo, la quale, tuttavia, impone il citato coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato).
Atti oggetto del giudizio
legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 606

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 4
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120


Pronuncia

SENTENZA N. 123

ANNO 2022


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello e Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato il successivo 4 marzo e iscritto al reg. ric. n. 12 del 2021, la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in riferimento, complessivamente, agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

2.– L’art. 1, comma 71, della legge n. 178 del 2020 istituisce per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia, «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

2.1.– La ricorrente assume che la disposizione in esame vìoli il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. e gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e argomenta richiamando, in primo luogo, la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze.

In base a quanto affermato nella sentenza n. 94 del 2007, la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica ricadrebbe, con riguardo alla programmazione degli insediamenti, nella materia «governo del territorio» di cui al comma terzo dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 451 del 2006) e, con riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli Istituti autonomi case popolari o di enti ai primi sostituiti dalla legislazione regionale, nella competenza regionale residuale.

Con riferimento ai fondi con destinazione vincolata in materia regionale, la ricorrente evidenzia che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 254 del 2013), l’art. 119 Cost. ne vieta l’istituzione, anche a favore di soggetti privati, poiché potenziali strumenti diretti di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di «sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenze n. 168 e n. 50 del 2008 e, nello stesso senso, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006).

2.2.– Su tali premesse, la Regione Campania sostiene che il comma 71 dell’art.1 della legge n. 178 del 2020, pur introducendo una misura relativa alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, di competenza regionale residuale, con riflessi nell’ambito del «governo del territorio», vìoli il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi.

L’esercizio unitario delle funzioni amministrativa e legislativa, infatti, può superare il vaglio di legittimità costituzionale – prosegue la ricorrente, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale – solo in presenza di una disciplina in cui assumano il dovuto risalto le procedure concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.

3.– È impugnato inoltre l’art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, «[p]er le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo concedibile».

Le risorse in oggetto, secondo quanto previsto dai commi 188 e 189, sono assegnate, con delibera del CIPE, al Ministro dell’università e della ricerca, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, in vista della costituzione degli ecosistemi dell’innovazione al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca multidisciplinare e di creazione di impresa.

3.1.– La ricorrente assume che le previsioni richiamate incidano sulla materia di competenza regionale concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi», nonché sulle materie di competenza regionale residuale dell’industria, commercio e artigianato, alle quali andrebbe ricondotta la disciplina della formazione strettamente connessa allo sviluppo d’impresa.

Su tale premessa, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate, delle modalità di accesso ai finanziamenti e dell’ammontare dei contributi concedibili verrebbe effettuata senza il coinvolgimento delle Regioni, sotto forma di previa intesa.

4.– Le medesime censure di violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., nonché degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., sono rivolte anche al comma 195 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, che istituisce un «fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato all’organizzazione, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e rinforzare l’attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

La disposizione affida a un decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il compito di individuare «le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile».

4.1.– Secondo la Regione Campania, la previsione inciderebbe nella materia di competenza legislativa regionale residuale della formazione professionale, nonché in quella del turismo e, pertanto, la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni interessate nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle somme stanziate nel fondo comporterebbe la violazione dei parametri evocati, per le ragioni già svolte con riferimento al comma 190.

5.– È, inoltre, impugnato l’art. 1, comma 204, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che «[l]e iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale».

Il comma 203 prevede che l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, «destina l’ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze», alla costruzione di scuole di cui al comma 153 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5.1.– La ricorrente ricorda che questa Corte, nella sentenza n. 284 del 2016, ha già esaminato il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, relativo al finanziamento della costruzione di scuole «innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio», espressamente richiamato dalla disposizione qui impugnata.

La citata disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, pur incidendo sulle materie di competenza regionale concorrente «governo del territorio», «energia», «protezione civile» e «istruzione», non prevedeva che il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse destinate alla costruzione di scuole innovative fosse adottato previo parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni.

5.2.– Secondo la Regione Campania il finanziamento ora in esame inciderebbe sulle stesse materie di competenza concorrente, con la conseguenza che la mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle somme stanziate violerebbe gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

6.– È impugnato altresì il comma 562 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020.

Tale disposizione affida a un decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport la definizione delle modalità di riparto delle risorse del fondo istituito nel comma 561, finalizzato a potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria attraverso l’esercizio fisico.

6.1.– La ricorrente assume che il fondo riguarderebbe la materia «ordinamento sportivo», di competenza regionale concorrente, e che pertanto la mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

7.– È impugnato, infine, il comma 606 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui affida a un decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport la disciplina del riparto del fondo istituito con il comma 605, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’erogazione di contributi all’organizzazione di gare sportive, atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale, da svolgersi sul territorio di almeno due Regioni.

7.1.– La ricorrente assume che anche tale disposizione inciderebbe nella materia «ordinamento sportivo», di competenza regionale concorrente, e che pertanto la mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 9 aprile 2021, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

8.1.– In via preliminare, la difesa statale eccepisce l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606 della legge n. 178 del 2020, per genericità dei motivi dedotti.

In particolare, la difesa statale sostiene che la ricorrente abbia assunto apoditticamente che le disposizioni impugnate incidano su materie di competenza regionale, senza alcuna considerazione delle materie trasversali, di competenza esclusiva statale. La Regione Campania, inoltre, non avrebbe neppure spiegato i motivi per cui sarebbero violati i parametri costituzionali evocati, peraltro, promiscuamente, senza una specifica articolazione delle censure.

Infine, la difesa statale eccepisce la natura astratta e formale delle censure proposte, prive della illustrazione del pregiudizio concreto che sarebbe derivato all’esercizio dell’azione amministrativa regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni.

9.– Nel merito, i motivi di impugnazione sarebbero privi di fondamento.

9.1.– Con riferimento alla questione che ha a oggetto l’art. 1, comma 71, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., la difesa statale contesta che la misura ivi prevista incida sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica degli IACP ed enti assimilati.

9.2.– Il fondo in esame costituirebbe una misura collegata alla proroga delle detrazioni applicabili agli interventi di efficienza energetica e antisismica (cosiddetto superbonus), introdotte dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e poi modificate dalla legge n. 178 del 2020. Pertanto, tale previsione sarebbe riconducibile alle competenze statali in materia di «perequazione delle risorse finanziarie» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost.

Essa, inoltre, in quanto volta a garantire che gli enti pubblici preposti all’edilizia residenziale pubblica siano messi nelle medesime condizioni – finanziarie e operative – dei privati di accedere agli incentivi finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio abitativo, obbedirebbe anche a finalità di tutela della concorrenza.

Infine, le peculiarità della normativa relativa al cosiddetto superbonus legittimerebbero un intervento a livello statale, come quello oggetto della disposizione impugnata, di chiamata in sussidiarietà dell’esercizio delle funzioni regionali, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost., per declinare in modo generale, valevole sull’intero territorio nazionale, i criteri di erogazione delle risorse stanziate dal fondo.

10.– Con riferimento alle questioni che hanno a oggetto l’art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., la difesa statale osserva, innanzitutto, che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con i commi 188 e 189, non specificamente impugnati.

L’intervento statale in esame perseguirebbe obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, promuovendo la costituzione di «Ecosistemi dell’innovazione», attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore (comma 188).

A tal fine sono assegnate al Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 (comma 189), a sua volta finalizzato, in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost., a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, in funzione di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Si tratterebbe, pertanto, secondo la difesa statale, di un fondo istituito in attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 119 Cost., nell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «perequazione delle risorse finanziarie» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Sarebbe, quindi, esclusa la lamentata violazione della competenza regionale concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. nelle materie afferenti alla «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi».

11.– Con riferimento alle questioni che hanno a oggetto l’art. 1, comma 195, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., la difesa statale osserva che la misura finanziaria ivi prevista – un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 – risulta funzionalmente connessa con le misure previste dai commi 188 e 189, già esaminati, cosicché possono estendersi a tale previsione le considerazioni svolte con riguardo alle richiamate disposizioni e all’impugnato comma 190.

Peraltro, la difesa statale rileva che, trattandosi di misura sperimentale, essa esulerebbe dagli ambiti materiali tipizzati della formazione professionale e del turismo, apparendo piuttosto riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di «norme generali sull’istruzione» e di «tutela dell’ambiente», tenuto conto che mira a richiamare l’attenzione degli operatori del settore turistico sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

12.– Con riferimento, poi, alle questioni inerenti all’art. 1, comma 204, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., la difesa statale eccepisce, preliminarmente, un profilo specifico di inammissibilità delle censure svolte, ritenute non conferenti rispetto al contenuto della disposizione impugnata.

La ricorrente contesta il mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle somme stanziate. La disposizione di cui all’impugnato comma 204, invece, si limiterebbe a prevedere la pubblicazione di un avviso pubblico predisposto dai Ministeri competenti – il Ministero dell’istruzione e il Ministero per il sud e la coesione territoriale – finalizzato a selezionare i Comuni nei cui territori potranno costruirsi le scuole, senza stabilire alcuna modalità di ripartizione delle somme stanziate. Ciò anche in considerazione del fatto che tali somme fanno parte del bilancio dell’INAIL e non del bilancio statale.

12.1.– Nel merito, la censura di mancato coinvolgimento delle Regioni non sarebbe fondata.

Il comma 203 – che rinvia all’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, così assicurando il pieno coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di selezione dei siti interessati – si limiterebbe a incrementare di 40 milioni di euro il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica che possono essere effettuati dall’INAIL, secondo quanto già disposto dai commi 153 e 158 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015 e dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017.

La nuova provvista si inserirebbe, dunque, nel procedimento di selezione configurato dai citati commi 153 e 158.

13.– Anche le questioni che riguardano l’art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., sarebbero prive di fondamento.

L’intervento previsto dalla disposizione impugnata consiste nella istituzione di un fondo, che rientra fra quelli con vincolo di destinazione che esauriscono i propri effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato o sono finalizzati a tutelare peculiari esigenze e finalità di coesione economica e sociale.

Nella specie, il fondo di 50 milioni di euro sarebbe finalizzato a potenziare l’attività sportiva di base nei territori e non inciderebbe, neppure indirettamente, nella materia «ordinamento sportivo», di competenza legislativa concorrente.

14.– Egualmente non fondate sarebbero le questioni che hanno a oggetto l’art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

14.1.– Come già osservato con riferimento all’impugnato art. 1, comma 562, della medesima legge n. 178 del 2020, anche l’intervento statale previsto dal comma 606, finalizzato a valorizzare e promuovere il territorio italiano, mediante l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni, non inciderebbe neppure indirettamente nella materia «ordinamento sportivo», di competenza legislativa concorrente.

15.– In sede di pubblica udienza, la ricorrente Regione Campania ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, come da delibera di Giunta regionale in data 21 marzo 2022, depositata nel corso dell’udienza medesima, e la difesa statale ha dichiarato di accettare la rinuncia, come da verbale d’udienza.


Considerato in diritto

1.– Con il ricorso n. 12 del 2021, la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato numerose disposizioni dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Riservate a separate pronunce le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso, rilevano ora le censure rivolte ai commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, che dettano disposizioni in tema di determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori.

Tali disposizioni sono impugnate poiché attribuiscono a decreti ministeriali il compito di definire i criteri di accesso ai finanziamenti e di gestione e ripartizione delle risorse dei singoli fondi, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, sebbene essi attengano a materie che sarebbero di competenza regionale concorrente o residuale, in violazione complessivamente degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

1.1.– Preliminarmente, occorre evidenziare che, nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022, la Regione Campania ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, commi 71, 195 e 204 della legge n. 178 del 2020 e ha prodotto la delibera adottata dalla Giunta regionale in data 21 marzo 2022 relativa a tale rinuncia. L’Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia nel corso dell’udienza.

Pertanto, in armonia con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, va dichiarata l’estinzione del processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenze n. 114 del 2022, n. 199 e n. 63 del 2020; ordinanza n. 23 del 2020).

2.– Ancora in linea preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi dedotti, sollevata dalla difesa statale nei confronti di tutte le questioni promosse in riferimento all’art. 1, commi 190, 562 e 606, della legge n. 178 del 2020.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato la ricorrente affermerebbe in maniera apodittica l’incidenza delle disposizioni impugnate su materie di competenza regionale, senza interpretarle e senza alcuna considerazione delle materie “trasversali” di competenza esclusiva statale. La Regione Campania, inoltre, non avrebbe spiegato i motivi per cui sarebbero violati i singoli parametri costituzionali, peraltro evocati promiscuamente, senza una specifica articolazione delle censure.

Infine, la difesa statale eccepisce che le censure proposte siano astratte, poiché non verrebbe fornita alcuna dimostrazione del pregiudizio concreto che sarebbe derivato all’esercizio dell’azione amministrativa regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni.

2.1.– L’eccezione è priva di fondamento.

2.1.1.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale «l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (sentenza n. 171 del 2021). Il ricorrente «ha l’onere non solo di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva» (sentenza n. 23 del 2022). È necessario, in altri termini, che la motivazione addotta a supporto delle censure, per quanto sintetica, raggiunga «quella soglia minima di chiarezza e completezza» (sentenza n. 195 del 2021), che consenta a questa Corte di esaminare il merito dell’impugnativa proposta.

2.1.2.– Nella specie, le questioni, pur formulate in maniera estremamente sintetica, superano tale soglia minima di chiarezza e, quindi, consentono lo scrutinio del merito.

Risulta, infatti, chiaro che la ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni in esame per il solo fatto che, dopo aver istituito fondi a destinazione vincolata – che inciderebbero su materie di competenza regionale, concorrente o residuale, di volta in volta espressamente individuate – non hanno previsto alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi stessi. Vi sarebbe, dunque, violazione del principio di leale collaborazione e delle sfere di autonomia costituzionalmente assegnate alla Regione.

Ciò vale per l’art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, impugnato in quanto escluderebbe illegittimamente ogni forma di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Ministro dell’università e della ricerca, per la costituzione degli «Ecosistemi dell’innovazione», riconducibili alla materia di competenza regionale concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi», nonché alle materie di competenza regionale residuale dell’industria, commercio e artigianato.

Analogamente, risulta evidente che la ricorrente impugna i commi 562 e 606 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, assumendo l’illegittimità costituzionale del mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle modalità di gestione e di riparto delle risorse, rispettivamente, del fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e per l’ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico (comma 562) e del fondo per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale, che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni (comma 606), in quanto li ritiene ricompresi nell’alveo della materia «ordinamento sportivo», di competenza regionale concorrente.

Le censure sono, inoltre, correttamente prospettate in riferimento ai parametri cumulativamente indicati. È, infatti, dalla violazione del principio di leale collaborazione – da rispettare, secondo la ricorrente, quando vi sia una chiamata in sussidiarietà, come accade nei casi in esame – che si assume derivi la violazione delle sfere di competenza regionale.

Privo di fondamento è infine l’assunto della difesa statale secondo cui, per superare il vaglio di ammissibilità, le questioni devono essere suffragate dalla dimostrazione del pregiudizio concreto che sarebbe derivato all’esercizio dell’azione amministrativa regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni.

Questa Corte ha di recente ribadito che il giudizio promosso in via principale è astratto, proprio perché volto a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione (sentenza n. 24 del 2022, punto 26 del Considerato in diritto). Esso, pertanto, mira a verificare se la legge – statale o regionale – abbia contenuti tali da ledere il riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, «a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto» (sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto).

3.– Prima di procedere all’esame del merito delle singole questioni, occorre, anzitutto, precisare che la Regione non contesta la legittimità costituzionale delle norme istitutive dei fondi, ma si limita a impugnare le disposizioni che attribuiscono a decreti ministeriali il compito di definire i criteri di accesso ai finanziamenti, di gestione e di ripartizione delle risorse stanziate, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, sebbene essi attengano a materie che si assumono essere di competenza regionale concorrente o residuale.

Pertanto, non è chiesta la caducazione del fondo – che produrrebbe un danno agli stessi enti campani destinatari delle risorse – ma è invocata una pronuncia additiva, che imponga il coinvolgimento delle Regioni al fine di determinare i criteri di ripartizione delle stesse risorse.

4.– Si deve, inoltre, premettere che previsioni di fondi statali a destinazione vincolata sono state più volte oggetto delle pronunce di questa Corte dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Di recente, si è ribadito che, nel quadro della più ampia autonomia finanziaria regionale tratteggiata dal novellato art. 119 Cost., non sono ammissibili i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengano in materie concorrenti o residuali regionali, in quanto «determinano un’illegittima “sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente” (sentenza n. 16 del 2004) all’autonomia di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 40 del 2022).

La previsione con legge statale di fondi settoriali incidenti su materie regionali può giustificarsi solo «nella specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 Cost. o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un’attrazione in sussidiarietà (sentenze n. 74 del 2019, n. 79 del 2011 e n. 168 del 2008» (sentenza n. 40 del 2022).

Nel primo caso, deve, tuttavia, trattarsi di risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie al normale esercizio delle funzioni degli enti territoriali, volte a «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale» (sentenza n. 40 del 2022) e indirizzate a «determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali» (sentenza n. 187 del 2021).

Ove, invece, l’istituzione di fondi a destinazione vincolata sia in applicazione del meccanismo della chiamata in sussidiarietà, è necessario che «la stessa legge preveda contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo (sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005 e n. 255 del 2004)» (sentenza n. 74 del 2018 e, nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 40 del 2022), preferibilmente nella forma dell’intesa, ove siano in gioco competenze regionali residuali e concorrenti.

Come già rilevato, il principio di leale cooperazione si configura «“quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l’autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale” (sentenza n. 61 del 2018)» (sentenza n. 74 del 2018).

5.– Quanto alle singole questioni di legittimità costituzionale che non sono state oggetto di rinuncia, occorre esaminare, anzitutto, la questione che la Regione promuove nei confronti del comma 190 dell’art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, là dove assegna a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate, con delibera del CIPE, al medesimo Ministro dell’università e della ricerca, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in vista della costituzione degli «Ecosistemi dell’innovazione», al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, pur incidendo sulla materia di competenza regionale concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi», nonché sulle materie di competenza regionale residuale industria, commercio e artigianato, non prevede il coinvolgimento delle Regioni, nella forma della previa intesa, nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate, delle modalità di accesso ai finanziamenti e dell’ammontare dei contributi concedibili, in violazione del principio di leale collaborazione.

5.1.– La questione non è fondata.

5.1.1.– Preliminarmente occorre ricostruire il contesto normativo in cui si colloca la norma impugnata.

L’art. 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020 stabilisce che, con l’obiettivo di «favorire, nell’ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia», è promossa la costituzione di «Ecosistemi dell’innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore». Per consentire la costituzione delle indicate strutture è disposta l’assegnazione, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministero dell’università e della ricerca di un ammontare di risorse nel limite massimo di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell’ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza (comma 189).

Il fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), così denominato dall’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), costituisce lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, peraltro in via complementare con i fondi strutturali europei, in base a una programmazione pluriennale parallela. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale fondo, che mira a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, mediante la predisposizione di un unico «Piano sviluppo e coesione» per ogni amministrazione (art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58), dà attuazione all’art. 119, quinto comma. Cost. (sentenza n. 187 del 2021) e all’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

L’art. 1, comma 178, della citata legge di bilancio per il 2021, con riguardo all’utilizzo delle risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, dispone che la dotazione finanziaria di tale fondo sia impiegata «per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel “Piano Sud 2030”», nonché «in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei» e con le politiche settoriali e di investimento e di riforma «previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse» (lettera a).

Gli interventi finanziati tramite le risorse del FSC, pertanto, devono essere in linea anzitutto con quelli indicati nel “Piano Sud 2030”, adottato dal Ministro per il sud e la coesione territoriale nel febbraio 2020, allo scopo di rimediare ai profondi squilibri territoriali determinatisi anche per effetto di politiche dell’austerità e rilanciare la politica di coesione, in ossequio all’art. 119, quinto comma, Cost. A questo scopo si promuove la «collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per favorire il trasferimento tecnologico, in partenariato pubblico-privato» e «il sostegno alla diffusione di ecosistemi dell’innovazione, attraverso la promozione dell’insediamento di startup e l’attrazione di nuove realtà aziendali con caratteristiche qualificanti sull’ambiente economico, sociale e naturale». Nello stesso orizzonte si collocano le politiche programmate nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin dell’Unione europea e contenuto nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233. In esso si prevede, nell’ambito della Missione 4C2 «Dalla ricerca all’impresa», l’avvio di una linea di investimento dedicata alla creazione e al rafforzamento di «Ecosistemi dell’innovazione», qualificati «quali luoghi di contaminazione e collaborazione tra università, centri di ricerca, società e istituzioni locali aventi la finalità di realizzare formazione di alto livello e innovazione e ricerca applicata sulla base delle specifiche vocazioni territoriali». Nell’ambito della Missione 5C3, fra gli «interventi speciali per la coesione territoriale», è indicato, inoltre, il «rafforzamento delle Zone economiche speciali» individuate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5.1.2.– Risulta, pertanto, evidente che l’intervento finanziario, così come delineato dai commi 188-190 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, nel dare attuazione alle richiamate previsioni, si configura come un intervento finanziario statale “speciale”, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. Esso è, infatti, volto a «contribuire all’avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle otto regioni del Mezzogiorno», attraverso la costituzione nei medesimi territori dei citati «Ecosistemi dell’innovazione», come espressamente affermato nell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell’università e della ricerca 30 dicembre 2021, n. 1371 (Costituzione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS n. 48/2021), che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo concedibile, in attuazione della norma impugnata nel presente giudizio.

Sono, quindi, soddisfatte, nella specie, tutte le condizioni perché quello in esame possa ritenersi un finanziamento riconducibile all’ambito delle «“competenze statali in materia di perequazione finanziaria” (sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010)» (sentenza n. 187 del 2021), di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Come richiesto dall’art. 119, quinto comma, Cost., le risorse del fondo in esame sono risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali. Esse sono espressamente destinate a contribuire «all’avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle otto regioni del Mezzogiorno», per rimediare a situazioni di squilibrio territoriale, e riguardano, di conseguenza, solo le medesime Regioni.

Deve, pertanto, ribadirsi che, «per costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto (sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018)» (sentenza n. 187 del 2021). Con riferimento a finanziamenti statali “speciali” ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. «“spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi” (sentenza n. 189 del 2015)» (sentenza n. 187 del 2021).

È, quindi, priva di fondamento la censura di violazione del principio di leale collaborazione.

5.1.3.– Peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «nelle varie attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il FSC», fra cui rientrano anche quelle previste dai commi 188-190 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 in relazione alla programmazione 2020-2027, le amministrazioni interessate sono in ogni caso ampiamente coinvolte (sentenza n. 187 del 2021), in varie fasi e in diverse sedi.

Si tratta di una programmazione definita e attuata secondo modalità previste dall’art. 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020. In essa si disciplina dettagliatamente la procedura per l’adozione e l’attuazione dei Piani di sviluppo e coesione, prescrivendo, fra l’altro, che, per l’utilizzo delle risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area «in collaborazione con le amministrazioni interessate» e «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (comma 1, lettera b). Si afferma anche che il CIPE «ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio […] su proposta della Cabina di regia» (comma 1, lettera b), istituita con d.P.C.m. 25 febbraio 2016, composta anche da rappresentanti delle amministrazioni interessate (art. 2) e chiamata a definire i Piani di sviluppo e coesione (art. 1, comma 178, lettera d).

Pertanto, sebbene la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rientri fra le opzioni che il legislatore statale – titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – «può opportunamente considerare» (sentenze n. 187 e n. 104 del 2021), senza esserne tuttavia obbligato, tale scelta è stata operata nelle forme ritenute dal medesimo legislatore statale più idonee a raggiungere gli obiettivi indicati negli interventi speciali finanziati con le risorse del FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027 e, quindi, anche in relazione alla utilizzazione delle risorse per la costituzione degli «Ecosistemi dell’innovazione» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

6.– È, poi, impugnato l’art. 1, comma 562, della citata legge n. 178 del 2020, là dove attribuisce a un decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport la definizione delle modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 561, istituito al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico».

Secondo la ricorrente, il citato fondo atterrebbe alla materia «ordinamento sportivo», di competenza regionale concorrente, cosicché la mancata previsione di forme di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle modalità di riparto delle risorse determinerebbe la violazione del principio di leale collaborazione, con conseguente lesione dell’autonomia regionale.

6.1.– La questione è fondata.

6.1.1.– L’art. 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, «[a]l fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico».

Il fondo in esame – incrementato con riferimento agli anni 2022-2027 sulla base di quanto disposto dall’art. 14 comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 – risponde all’esigenza di introdurre misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili mediante il potenziamento dell’attività sportiva, misure individuate pertanto in una prospettiva intersettoriale, che coniughi le politiche sanitarie con quelle sportive.

Tale esigenza è rilevata in vari documenti di indirizzo del Ministero della salute, adottati sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra cui le «Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione», adottate il 7 marzo 2019 (e poi modificate il 3 novembre 2021) e il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020. In tali documenti – in armonia con le «Linee guida su attività fisica e comportamenti sedentari» adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità il 25 novembre 2020 – si segnala «l’importanza dell’attività/esercizio fisico nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili quale strumento terapeutico necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita». In questa prospettiva, in specie il PNP 2020-2025 promuove interventi volti a favorire l’assunzione di corretti stili di vita nella popolazione e identifica la riduzione dell’inattività fisica e della sedentarietà come linee strategiche di intervento che tutte le Regioni devono realizzare nei loro Piani regionali di prevenzione (PRP).

Nella stessa prospettiva, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), nel dettare la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, individua, fra le proprie finalità, quella di «promuovere l’attività motoria, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie» (art. 3, comma 2, lettera b), così valorizzando il ruolo svolto dai citati enti a tale scopo.

6.1.2.– Risulta, dunque, evidente, dal contesto normativo di riferimento richiamato, che il fondo istituito dall’art. 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020 incide sulle materie di competenza concorrente regionale «tutela della salute» e «ordinamento sportivo».

Quanto a quest’ultima materia, questa Corte ha riconosciuto potersi «tranquillamente ascrivere» alla stessa l’istituzione di un fondo destinato allo «sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione» (sentenza n. 254 del 2013).

Anche il fondo statale per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato ricondotto alla medesima materia «ordinamento sportivo» e si è giustificata l’individuazione degli specifici beneficiari in ragione del fatto che «l’attività sportiva è presa in considerazione in base a un criterio di capillarità e di prossimità al territorio» (sentenza n. 40 del 2022).

Lo stesso fondo oggetto delle disposizioni impugnate, in quanto mira a potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione, in un’ottica strumentale alla protezione della salute, incide sulla materia di competenza regionale concorrente «ordinamento sportivo».

In difetto della riconducibilità, sia a una materia di competenza esclusiva statale, sia al quinto comma dell’art. 119 Cost., in ragione dell’universalità del finanziamento, indirizzato a tutto il territorio nazionale, senza finalità perequative, la sua previsione si fonda su esigenze di gestione unitaria e omogenea sul territorio nazionale degli interventi di potenziamento della pratica sportiva e di promozione della salute, esigenze che giustificano la chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 40 del 2022 e n. 74 del 2019). Tale meccanismo, tuttavia, impone che la stessa legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale preveda contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo. La sede di tale coinvolgimento regionale, per costante giurisprudenza costituzionale, «va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell’intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione (ex plurimis, sentenze n. 211 del 2016 e n. 273 del 2013)» (sentenza n. 185 del 2018).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

7.– Infine, è impugnato il comma 606 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, là dove assegna al Ministro per le politiche giovanili e lo sport il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di riparto delle risorse del fondo istituito, in base al comma 605, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in vista dell’«erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni».

Tale previsione è ritenuta dalla Regione Campania costituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, non essendo prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri di riparto delle risorse del fondo, sebbene esso incida sulla materia «ordinamento sportivo», di competenza regionale concorrente.

7.1.– La questione è fondata.

7.1.1.– L’art. 1, comma 605, della citata legge n. 178 del 2020 dispone espressamente l’istituzione del fondo «[a]l fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano», attraverso «l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni».

Dai lavori preparatori della legge n. 178 del 2020 si evince che tale disposizione – congiuntamente alla norma impugnata – è frutto di un emendamento al testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2021, adottato già nella V Commissione Bilancio della Camera dei deputati e intitolato «Promozione turistica tramite manifestazioni sportive». Da questa indicazione si ricava la finalità di valorizzazione turistica del territorio perseguita con l’istituzione del fondo in esame. Tali risorse sono destinate a sostenere le Regioni e le Province autonome nei cui territori si svolgano manifestazioni sportive, di rilievo internazionale, cui queste ultime contribuiscono, su domanda delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione, previa selezione delle domande.

Si tratta di una previsione di portata generale, che si affianca a disposizioni già presenti nell’ordinamento, relative alla promozione e al conseguente finanziamento di singoli eventi sportivi di rilievo internazionale che incidano su specifici territori regionali. È il caso delle Olimpiadi invernali 2026, in vista delle quali già l’art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) aveva disposto un finanziamento al fine di garantirne la sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale, per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche. Con un decreto ministeriale, da adottare d’intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome coinvolte e sentiti gli enti locali territorialmente interessati, si prevedeva che fossero stabiliti gli interventi da realizzare e ripartite le risorse (comma 20). Nella stessa direzione, il più recente decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, all’art. 3-ter, ha disposto un ulteriore finanziamento in favore dei territori coinvolti nelle Olimpiadi invernali, al dichiarato fine di «incrementare l’attrattività turistica del Paese», anche in tal caso affidando a un decreto ministeriale, adottato d’intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, l’individuazione degli interventi da finanziare e la ripartizione delle risorse.

7.1.2.– Dal tenore letterale delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 605 e 606, della legge n. 178 del 2020 e dal contesto in cui esse si collocano, si desume in modo lineare che il fondo incide su materie, quali il turismo e l’«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente.

Considerato che risulta altrettanto evidente la sussistenza di esigenze di gestione unitaria, connesse al rilievo internazionale delle manifestazioni sportive oggetto del finanziamento statale e alla circostanza che esse investono il territorio di almeno due Regioni italiane, si rivela compatibile con il disegno costituzionale l’attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo. Essa, tuttavia, impone il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del «“livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un’intesa” (ex multis, sentenze n. 170 e n. 114 del 2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del 2015, n. 278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (sentenza n. 74 del 2018) sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri (sentenza n. 78 del 2018).

Nella specie, considerato che il livello territoriale di governo interessato dal riparto delle risorse del fondo è costituito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori si svolgano le manifestazioni sportive di rilievo internazionale, per l’organizzazione delle quali è disposto il finanziamento, è con queste stesse che l’intesa deve essere raggiunta.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA