Ordinanza 200/2013 (ECLI:IT:COST:2013:200)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: TESAURO
Camera di Consiglio del 03/07/2013;    Decisione  del 03/07/2013
Deposito del 17/07/2013;   Pubblicazione in G. U. 24/07/2013  n. 30
Norme impugnate: Artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20/08/2012, n. 24.
Massime:  37238 
Massime:  37238 
Atti decisi: ric. 175/2012

Massima n. 37238
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Puglia - Servizi pubblici locali - Istituzione dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsto svolgimento da parte dell'Autorità di attività di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza - Ricorso del Governo - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, estingue il processo, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (che istituivano l'autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., deve essere dichiarato per la rinuncia del Governo, a seguito di modifiche satisfattive, e la conseguente accettazione della Regione Puglia.

- Si veda la precedente sentenza n. 272/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia  20/08/2012  n. 24  art. 4
legge della Regione Puglia  20/08/2012  n. 24  art. 7
legge della Regione Puglia  20/08/2012  n. 24  art. 12
legge della Regione Puglia  20/08/2012  n. 24  art. 20

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 200

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al n. 175 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.


Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo posta il 22-26 ottobre 2012 e depositato in cancelleria il successivo 29 ottobre, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali);

che, ad avviso della difesa dello Stato, con dette disposizioni la Regione Puglia avrebbe costituito un’autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che, operando «con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione», svolge attività di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza;

che, in particolare, l’art. 7 della legge regionale, istituendo l’autorità regionale, prevede che essa, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20, abbia il compito di verificare, per ciascun settore e ciascun Ambito territoriale ottimale (ATO), «la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalità di regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico»;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le predette norme regionali violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza», in quanto allo Stato sarebbe riservata tale materia sia intesa in senso statico, sia intesa quale «attività di promozione», come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004;

che la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 30 novembre 2012, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto a suo giudizio le norme impugnate non toccherebbero in alcun modo l’ambito delle competenze spettanti alle autorità nazionali di regolazione e tutela della concorrenza;

che, a suo giudizio, il legislatore regionale, nell’ambito di quanto disposto dalle norme statali, si sarebbe limitato a definire le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito dell’intervento di scioglimento dell’Autorità d’ambito, disposto dal legislatore statale.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2013, in seguito alle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dalla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)», ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Puglia in data 2 luglio 2013 ha depositato delibera della Giunta regionale, adottata in data 7 maggio 2013, con la quale accetta la detta rinunzia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinunzia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, estingue il processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI