Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 21 giugno 2018 (r. o. n. 154 del 2018), il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
Riferisce il rimettente che, nel corso di un procedimento regolato dall’art. 696-bis del codice di procedura civile, per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di una lite e in presenza di una fattispecie di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato conferito un apposito incarico ai consulenti tecnici.
Nel corso del procedimento sarebbe emerso che gli onorari dovuti ai predetti consulenti non potevano essere corrisposti perché anche la parte (il coniuge dell’ammesso al patrocinio) a carico della quale erano stati posti gli oneri della consulenza non era in grado di ottemperarvi e che si doveva pertanto applicare l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale disposizione stabilisce, al riguardo, che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
Secondo il rimettente, la previsione sarebbe irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato dal diritto vivente, per cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il diritto al compenso per il lavoro svolto.
1.1.‒ In ordine alla rilevanza, premesso che si tratta del procedimento disciplinato dall’art. 696-bis cod. proc. civ., procedimento che non sarebbe destinato a concludersi con una pronuncia sulle spese in base all’art. 91 cod. proc. civ., trattandosi di fattispecie riconducibile al quinto comma del predetto art. 696-bis, il giudice a quo deduce che soltanto attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere garantito un compenso ai consulenti nominati nel procedimento al suo esame.
Infatti, disposta la prenotazione a debito ed emesso il decreto di liquidazione, non sarebbe comunque dato corso al pagamento da parte del Ministero della giustizia (come chiarito, in proposito, dalla circolare 8 giugno 2016, recante «Quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni») in virtù delle disposizioni che regolano il procedimento di prenotazione a debito, alle quali si atterrebbe il medesimo Ministero, nel rigoroso rispetto della lettera della legge.
1.2.‒ Il rimettente si dichiara consapevole del fatto che la norma censurata è stata più volte sottoposta all’esame di questa Corte con esito negativo; tuttavia, ritiene che gli specifici profili di incostituzionalità inerenti alla fattispecie concreta siano diversi e ulteriori rispetto a quelli vagliati dalla pregressa giurisprudenza della Consulta.
Il Ministero della giustizia avrebbe emanato la già menzionata circolare 8 giugno 2016, che il rimettente afferma di condividere, in cui sarebbe stata data contezza del fatto che l’amministrazione non dà seguito ai decreti di liquidazione dei giudici in favore dei consulenti tecnici nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prenotazione a debito e non sia possibile ottenerne il pagamento a carico delle parti. Tale pagamento non seguirebbe necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, poiché non vi sarebbe alcun automatismo tra la prenotazione a debito e il pagamento degli onorari, che risulterebbe meramente eventuale, essendo normativamente condizionato all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio giudiziario (la norma dell’art. 3, lettera s, definisce «prenotazione a debito» l’annotazione «a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero»).
In conclusione, rammentata la differenza tra la prenotazione a debito, che consiste, appunto, nell’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non è possibile realizzare la correlata entrata, secondo il giudice rimettente la norma in esame assimilerebbe alle “spese” non sostenute dallo Stato, per le quali la prenotazione a debito sarebbe appropriata, “spese” che, per definizione, non dovrebbero essere condizionate dal previo recupero, vigendo il nuovo orientamento legislativo del patrocinio a carico dell’erario.
Non osterebbe a una pronuncia nel merito l’esercizio della discrezionalità legislativa perché questa incontra il limite della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema normativo.
Il rimettente, anche se ritiene le precedenti argomentazioni già idonee a decidere la questione sollevata, aggiunge la considerazione che, in via generale, appare difficilmente sostenibile la ragionevolezza del diverso trattamento che riceve il consulente tecnico nel giudizio penale, al quale vengono anticipati compensi, rispetto al trattamento riservatogli nel giudizio civile. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., evidenzia che non è configurabile la soccombenza in detto giudizio, dal momento che esso si conclude o con la conciliazione o con il deposito della relazione; né, come già detto in precedenza, sarebbe configurabile una posteriore regolamentazione delle spese, anche in considerazione del fatto che la successiva fase del giudizio è meramente eventuale.
2.− è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione sollevata.
Essa sarebbe astratta e meramente ipotetica, e dunque irrilevante, dal momento che non risulterebbe che i consulenti tecnici abbiano chiesto l’immediato pagamento dei rispettivi compensi, tanto più che non sarebbe loro consentito – come si evince dall’art. 63 cod. proc. civ. e dall’art. 366 del codice penale – rifiutare di prestare la relativa attività, avendo manifestato, con l’iscrizione all’albo, un consenso preventivo alla nomina (al riguardo è citata la sentenza di questa Corte n. 136 del 2016). La rilevanza della questione non potrebbe derivare dal fatto che il rimettente ha attribuito ai consulenti un fondo spese: infatti, l’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione delle spese e dei compensi debba avvenire al termine di ciascuna fase processuale.
Inoltre il giudice rimettente avrebbe omesso il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione in esame.
Nel merito, la questione, affrontata più volte da questa Corte, sarebbe manifestamente infondata.
Il senso della disposizione sarebbe infatti quello di onerare l’ausiliario del giudice della riscossione del compenso dalle parti e, solo qualora ciò non fosse possibile, ammettere la riscossione mediante prenotazione a debito. Per tale motivo, la Corte avrebbe escluso il paventato vulnus anche nel caso in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l’onorario dal soccombente o nel caso in cui la consulenza venga disposta in un procedimento di volontaria giurisdizione.
Dovrebbe, inoltre, escludersi la lesione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra l’ausiliario del giudice e il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stante l’eterogeneità delle figure processuali messe a confronto, così come tra l’ausiliario del giudice nel processo penale e nel processo civile, per l’ontologica diversità dei due tipi di processo.
3.− Il medesimo Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019), nel corso di un altro procedimento instaurato ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.
In punto di rilevanza, in particolare, dal momento che era emerso che i ricorrenti godevano del patrocinio a spese dello Stato, il giudice rimettente espone che «prospettandosi la certezza che lo svolgimento dell’impegnativo lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato […] surrettiziamente a titolo gratuito, si riservava di provvedere».
4.− Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale con motivazioni sostanzialmente analoghe al precedente intervento. In particolare, ne ha sostenuto l’infondatezza sul rilievo che la disposizione censurata dovesse essere interpretata in modo tale da garantire il compenso al consulente tecnico.
Considerato in diritto
1.– Con due ordinanze di analogo tenore (r. o. n. 154 del 2018 e n. 8 del 2019) il Tribunale ordinario di Roma, nel corso di due procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.
La disposizione censurata stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Analoga disciplina è disposta per gli onorari del notaio per lo svolgimento di funzioni demandategli (nei casi previsti dalla legge) dal magistrato, nonché per l’indennità di custodia del bene sequestrato.
Essa consente, dunque, la prenotazione a debito del compenso del consulente (e dei soggetti assimilati) successivamente alla richiesta del relativo pagamento alle parti del giudizio.
Secondo il Tribunale rimettente, l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe, tra gli altri parametri, l’art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente, nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il pagamento degli onorari dovuti, non garantirebbe all’ausiliario del giudice un compenso per la prestazione svolta.
2.− In ragione della comunanza di oggetto, le ordinanze possono riunirsi, per essere decise con unica sentenza.
3.− Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019).
Il rimettente ha sollevato la questione «prospettandosi la certezza che lo svolgimento dell’impegnativo lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato […] surrettiziamente a titolo gratuito», sospendendo il giudizio. Sotto questo profilo la questione è dunque astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) del consulente tecnico.
4.− Le ulteriori eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato devono essere respinte.
Non è condivisibile l’affermazione circa l’asserita carenza del requisito dell’incidentalità. Il giudizio introdotto dall’ordinanza r. o. n. 154 del 2018 risulta, difatti, connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all’accertamento dell’inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell’ente ospedaliero mediante espletamento di una consulenza tecnica preventiva.
È, inoltre, infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe adeguatamente vagliato la possibilità alternativa di interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione. Il rimettente, difatti, esclude tale possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione.
Egli precisa che, per effetto della definizione legislativa della «prenotazione a debito», non è possibile che, nella specie, lo Stato si accolli gli onorari delle consulenze, in assenza di un debitore da esso proficuamente escusso. È costante l’orientamento di questa Corte, secondo cui «[a] fronte di adeguata motivazione circa l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al “tenore letterale della disposizione”, […] “la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità” (sentenza n. 221 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 12 del 2019).
Infine, il petitum risulta individuato, in via gradata, come si esprime il rimettente, nella «strada maestra della dichiarazione di incostituzionalità» o «quantomeno» nella sentenza interpretativa di accoglimento della questione che dichiari l’illegittimità della disposizione nel solo significato difforme dalla Costituzione.
5.− Ai fini della decisione da assumere è utile premettere un quadro riassuntivo dell’evoluzione normativa e della giurisprudenza costituzionale in materia.
5.1.− L’art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, enumera, al comma 2, le spese prenotate a debito e, al comma 4, quelle anticipate dall’erario.
Al comma 3, primo periodo, invece, prevede per gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, la prenotazione a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Il successivo periodo dispone, inoltre, che lo stesso trattamento si applichi agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
La disposizione censurata consente, dunque, la prenotazione a debito solo successivamente alla previa infruttuosa intimazione alle parti del giudizio che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239; sezione seconda, sentenza 12 novembre 2015, n. 23133) sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della consulenza.
L’art. 3, comma 1, del medesimo d.P.R. definisce, alla lettera s), «“prenotazione a debito” […] l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero»; alla lettera t), «“anticipazione” […] il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile».
Infine, in base all’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Qualora lo Stato non recuperi, il successivo art. 134 dispone che se la vittoria della causa o la composizione della lite ha posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
Le disposizioni da ultimo richiamate trovano evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui il processo dia un esito positivo per la parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, mentre qualora quest’ultima sia soccombente non vi sarà pagamento della parte abbiente in favore dello Stato delle spese processuali, né successivo recupero di dette spese. In questo caso, difatti, nulla potrebbe chiedersi alla parte abbiente, perché è risultata vittoriosa, e nulla alla parte non abbiente, che è rimasta soccombente nella lite.
La relazione illustrativa che accompagna lo schema del menzionato d.P.R. n. 115 del 2002, in maniera significativa, segnala, relativamente al comma 3 dell’art. 131, quanto segue: «- in generale, l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa escussione da parte del professionista, appare un’ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria; - in particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l’incarico e le spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r. d. del 1923, la disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede l’annotazione a debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese».
5.2.− Questa Corte ha già scrutinato la disposizione oggi censurata e, sin dalla sentenza n. 287 del 2008, ha ritenuto che «[i]l rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui, nei casi di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, la disposizione censurata può comportare, in materia civile, che l’ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente. Al contrario, tale disposizione disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario medesimo, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito, a domanda, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti del giudizio».
Quindi, la successiva ordinanza n. 408 del 2008 ha ribadito «che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali», fornendo una interpretazione degli artt. 3 e 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 nei termini già riportati e poi confermati nelle successive ordinanze n. 195 del 2009, n. 203 e n. 88 del 2010.
Tale indirizzo è stato ribadito in relazione agli onorari del consulente tecnico, precisandosi che «sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità […] di vedersi corrisposti i propri compensi [dal momento che] questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario» (ordinanza n. 12 del 2013 e, nello stesso senso, ordinanza n. 88 del 2013).
Secondo le menzionate decisioni, dunque, il professionista, esperito infruttuosamente il tentativo di recupero nei confronti delle parti, ha diritto a vedersi corrispondere il suo onorario, con “liquidazione” a carico dell’erario, non subordinata al previo recupero da parte dell’erario stesso. Tale interpretazione, tuttavia, si pone in contrasto con la disciplina della prenotazione a debito, che non consente il pagamento degli onorari se non attraverso la previa realizzazione del credito erariale.
Per tale motivo, la suddetta opzione ermeneutica adottata da questa Corte non ha potuto trovare seguito nella prassi, rendendo impossibile – con riguardo a fattispecie come quella in esame – la liquidazione degli onorari e delle altre competenze contemplate nell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Anche il rimettente ha inevitabilmente aderito all’interpretazione contenuta nella precitata circolare del Ministero della giustizia 8 giugno 2016, recante «Quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni». Quest’ultima, dopo aver ricostruito l’iter normativo e giurisprudenziale della norma impugnata sottolineando che la liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ha concluso per l’inesistenza di un automatismo tra la prenotazione a debito e il pagamento a carico dell’erario, poiché detto pagamento presuppone il previo effettivo recupero della somma prenotata a debito.
6.– Alla luce di tali premesse, la questione è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.
Va chiarito che siffatta pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario.
Secondo il costante orientamento emergente dalle pronunce precedentemente richiamate, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio.
Non può essere invece condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione «prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo recupero.
La disposizione censurata, come correttamente interpretata dal ricorrente, risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.
L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario.
7.– Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dal rimettente.